Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 09/04/2026, n. 6391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6391 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06391/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00539/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 539 del 2023, proposto da -OMISSIS- S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Giovanni Borghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Comune di Rieti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Santarelli, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
per l’annullamento
- della nota a firma del Dirigente del IV Settore del 3 ottobre 2022, Protocollo Partenza N. 61733/2022 del 19.10.2022, avente ad oggetto “Applicazione dell’indennità risarcitoria ai sensi dell’art. 2 co. 46 legge 23 dicembre 1996 n. 662, per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939 n. 1497 ed al Decreto legge 27 giugno 1985 n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985 n. 431. Indennità prevista dall’art. 15 della citata legge n. 1497/39, Legge 28 febbraio 1985 n. 47 e legge 23 dicembre 1994 n. 724: sanatoria edilizia domanda di condono n. 6213 del 03.03.1995 prot. 12071. Ditta:Soc. -OMISSIS- – ex Soc. -OMISSIS-”;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti
e per l’accertamento
della intervenuta prescrizione di ogni diritto e/o pretesa del Comune in relazione alla riscossione della sanzione di cui all’art. 15, l. 1497/1939
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Rieti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 23 gennaio 2026 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso, notificato il 19 dicembre 2022 e depositato il successivo 13 gennaio 2023, la società ricorrente ha premesso di avere interposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso la richiesta avanzata con nota del 28 ottobre 2009, prot. 70483 del 2 novembre 2009 dal Comune di Rieti (reiterata con sollecito del 13 gennaio 2010, prot. 3037 del 20 gennaio 2010) per il versamento dell’indennità risarcitoria per danno paesaggistico, prevista dall’art. 15 della l. 29 giugno 1939 n. 1497 (oggi art. 167, d.lgs. 2004/42) derivanti da quattro concessioni edilizie in sanatoria nn. 1418 del 31 luglio 1997 e nn. 1428, n. 1429 e n. 1430 del 12 settembre 1997 rilasciate alla sua dante causa.
L’amministrazione comunale – preso atto della pendenza del ricorso straordinario avverso i predetti atti – ha sollecitato la parte ricorrente al pagamento dell’indennità paesaggistica con la nota indicata in oggetto e avverso la quale è stato interposto il presente gravame per i seguenti motivi: 1) la sopravvenuta prescrizione della pretesa stante l’inapplicabilità dell’effetto sospensivo di cui all’art. 2945 c.c. al ricorso straordinario; 2) l’omessa comunicazione di avvio del procedimento; 3) l’illegittimo calcolo dell’indennità.
Si è costituito in giudizio il Comune di Rieti che, con memoria del 16 febbraio 2023, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso poiché proposto in violazione del principio di alternatività sostanziale rispetto al ricorso straordinario e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto.
Con successiva memoria la ricorrente ha replicato all’eccezione di inammissibilità rilevando di avere proposto nel presente giudizio una domanda di accertamento dell’intervenuta prescrizione della pretesa a prescindere dall’impugnazione del provvedimento a monte.
Le parti hanno depositato memorie di replica.
All’udienza ex art. 87, comma 4- bis c.p.a., come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
Il ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato.
È inammissibile rispetto al terzo motivo di ricorso dovendosi sul punto richiamare il più recente orientamento giurisprudenziale secondo cui “ 8.1. La ratio del principio di alternatività viene espressa dall’articolo 8, comma 2, del d.P.R. n. 1199/1971, il quale prevede che “Quando l’atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato”, ciò in ragione dell’esigenza di impedire un possibile contrasto di giudizi in ordine al medesimo oggetto (Cons. Stato, sez. III, 15 novembre 2010, n. 1963; sez. I, 29 aprile 2010, n. 584; sez. III, 23 settembre 2008, n. 734), evitando duplicazioni della tutela contenziosa ed il pericolo di pronunce contrastanti di organi appartenenti allo stesso ramo di giustizia (Cons. Stato, sez. I, 6 marzo 2019, n. 761; sez. I, 16 dicembre 2015, n. 211; sez. IV, 16 aprile 2012, n. 2185); precisandosi, altresì, che il principio è stato posto dal legislatore non a tutela delle parti ma della giurisdizione (Cons. Stato, sez. V, 3 settembre 2013, n. 4375; Cons. Stato, sez. I, 6 marzo 2019, n. 866), in considerazione dello scopo perseguito, che è quello di evitare il rischio di due decisioni contrastanti sulla stessa controversia (ne bis in idem). 8.2. L’originario orientamento restrittivo (Cons. Stato, Ad. plen. n. 15/1969), secondo il quale il principio di alternatività non è suscettibile di applicazione analogica ad ipotesi non previste dalla norma richiedendosi che con le due impugnative si investa il medesimo atto e si adducano gli stessi motivi, è stato, peraltro, superato dalla giurisprudenza più recente, ormai consolidatasi. Questa, invero, aderisce ad una concezione “sostanziale” del principio di alternatività, diretta a valorizzarne la ratio, nonché a dare piena attuazione al principio di economia e concentrazione dei giudizi (consolidatosi con l’estensione dell’istituto dei motivi aggiunti anche ad atti diversi rispetto a quello originariamente gravato, purché con questo connessi) ed a valorizzare la nuova concezione del giudizio amministrativo inteso come giudizio sul rapporto e non più mero giudizio sull’atto (cfr. sul punto diffusamente Cons. Stato, sez. I, 13 novembre 2019, n. n. 2861/2019). Sicché, la regola dell’alternatività è stata interpretata nel senso che essa è applicabile non solo nel caso in cui vi sia identità formale di provvedimenti impugnati, ma anche in presenza di atti formalmente distinti, quando sussista una obiettiva identità della materia del contendere (Cons. Stato, sez. III, 8 gennaio 2010, n. 3719) e, dunque, la questione controversa sia sostanzialmente la stessa. Non rileva, pertanto, la diversità formale degli atti gravati nelle distinte sedi, occorrendo, per l’operatività del principio, che i ricorsi siano oggettivamente connessi quando, pur trattandosi di atti formalmente distinti, le controversie siano connotate da una obiettiva identità di petitum e di causa petendi cd. “principio di alternatività in senso sostanziale” (Cons. Stato, sez. IV, n. 2185/2012), il quale opera nella sua portata preclusiva allorché tra gli atti oggetto del ricorso giurisdizionale e del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposti dal medesimo soggetto, si configuri un rapporto di presupposizione, pregiudizialità o dipendenza (Cons. Stato, sez. I, nn. 1328/2020; 3240/2019; 3062/2019; 955/2019); ammettendosi la sussistenza di tale relazione anche quando gli atti gravati, pur formalmente diversi, facciano parte di una più ampia vicenda sostanziale che vede coinvolti il privato e la pubblica amministrazione con riferimento al medesimo bene della vita ovvero quando in sede di ricorso straordinario venga in rilievo una questione esattamente coincidente rispetto a quella oggetto del ricorso giurisdizionale (Cons. Stato, sez. I, n. 3240/2019). » (Cons. Stato, sez. I, parere n. 1438/2024).
Nel caso in esame è indubbia l’identità della questione sostanziale portata alla cognizione in sede straordinaria (avente valenza pregiudiziale) e quella introdotta con il terzo motivo nella presente sede giurisdizionale (in ordine alla contestazione alle modalità di determinazione dell’indennità), tenuto conto che la nota gravata costituisce un mero e rinnovato sollecito rispetto alla pretesa già avanzata con i precedenti atti già gravati ex d.P.R. 1199/1971.
Con riferimento, invece, ai primi due motivi di ricorso – relativi a vicende estintive autonome poiché afferenti agli effetti del decorso del tempo successivo alla proposizione del ricorso straordinario e, pertanto scrutinabili nel merito – deve rilevarsene l’infondatezza.
E invero, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la pendenza del ricorso straordinario con riferimento agli atti prodromici alla nota in esame implica la sospensione dei termini di prescrizione fino alla sua definizione (cfr. funditus T.a.r. per la Lombardia, sede di Milano, sez. II, 20 gennaio 2020, n. 119).
In mancanza di specifiche indicazioni sul punto offerte dalle parti il primo motivo di ricorso deve essere rigettato poiché l’effetto sospensivo della prescrizione portato dalla pendenza del ricorso straordinario deve ritenersi tutt’oggi vigente con la conseguente impossibilità di ritenere maturata l’eccepita prescrizione quinquennale.
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato poiché, in ragione della natura di mero sollecito portato dalla nota impugnata rispetto ad una pretesa creditoria già incorporata in un provvedimento autoritativo precedentemente gravato il richiamo alla necessità della comunicazione di avvio del procedimento non è pertinente, giacché parte ricorrente è ben consapevole della pendenza del procedimento e delle ragioni allo stesso sottese.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile nei sensi sopraprecisati.
La peculiarità della questione in esame legittima la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione seconda- quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e in parte lo respinge nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l’intervento dei magistrati:
OR EN, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Ida Tascone, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | OR EN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.