Ordinanza collegiale 4 giugno 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 08/07/2025, n. 1569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1569 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01569/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01841/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1841 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Lo Presti e Carlo Fratello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Sciacca, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Bellia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- dell'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n.-OMISSIS-, adottata dal Comune Sciacca nei confronti della ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o comunque consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sciacca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2025 e nella camera di consiglio riconvocata del 19 giugno 2025, il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espone la ricorrente di avere completato nel 1983 la realizzazione di un fabbricato sito in Sciacca in contrada San Marco-Arenella, identificato in catasto in catasto al foglio -OMISSIS-, costituito da n. 3 elevazioni fuori terra e suddiviso in tre unità abitative e magazzini alla prima elevazione, otto unità abitative alla seconda elevazione e sei unità abitative alla terza elevazione.
L’immobile era stato realizzato in assenza dei necessari titoli edilizi, sicché la ricorrente ne ha chiesto il condono ai sensi della legge n. 47/1985 e della legge regionale n. 37/1985, presentando la relativa istanza nel 1986.
Il Comune con provvedimento prot. n.-OMISSIS-2019 ha però respinto la domanda di permesso di costruire in sanatoria, trattandosi di opere realizzate dopo il 31/12/1976 entro la fascia di rispetto di 150 mt. dalla battigia ed in presenza del divieto di edificare previsto dall’art. 15 della legge regionale n. 78/1976, come interpretato autenticamente dall’art. 2 della legge regionale n. 15/1991.
Con ordinanza n.-OMISSIS-, notificata il 24 ottobre 2023, atteso che il ricorso straordinario proposto dalla ricorrente per l'annullamento dcl diniego sopracitato è stato respinto con decreto dcl Presidente della Regione Siciliana n. -OMISSIS- 2023, l’Amministrazione ha quindi ingiunto all’odierna ricorrente la demolizione del fabbricato in questione.
2. Per chiedere l’annullamento di tale ordine di ripristino è dunque insorta la ricorrente con il ricorso in epigrafe, notificato l’1 dicembre 2023 e depositato il 4 dicembre successivo.
Il mezzo di tutela è affidato alle seguenti censure:
“I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 31, commi 2 e 3, t.u. edilizia – Difetto di motivazione.
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 33, lett. b), della l. 47/85, dell’art. 23, comma 10, della l.r. 37/85, della circolare assessoriale n. 2 del 31.8.1985, dell’art. 15 della l.r. 78/76, dell’art. 2 comma 3 della l.r. 15/91, della circolare assessoriale n. 1/95 dru.3, in relazione all’art. 27 delle norme di attuazione del piano comprensoriale del comune di Sciacca – Violazione e falsa applicazione dell’art. 15 e dell’art. 18 l.r. 78/76 – Difetto di motivazione.
III) Difetto di motivazione ed eccesso di potere per difetto di istruttoria.
IV) Violazione e falsa applicazione legge regionale 37/85 e 71/78”.
2.1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denunzia che, in asserita violazione dell’art. 31 del DPR n. 380/2001, il provvedimento impugnato non recherebbe l’indicazione dell’area di sedime su cui insiste il manufatto e di quella necessaria da acquisire al patrimonio del Comune in caso di inottemperanza all’ordine di ripristino.
2.2. Con il secondo motivo, parte ricorrente lamenta che, sino alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 15 del 30.04.1991, nella zona in cui ricade il fabbricato de quo era prevista (ai sensi del vigente piano comprensoriale n. 6) la fascia di rispetto dalla battigia di 100 metri e, dunque, la possibilità di edificare oltre tale fascia; pertanto il fabbricato della ricorrente sarebbe stato condonabile essendo posto a distanza di 103 metri dalla linea di battigia, come da perizia di parte versata in atti. Il citato piano comprensoriale n. 6 del Comune di Sciacca sarebbe divenuto inefficace solo con l’entrata in vigore dell’art. 2 della predetta L.R. n. 15/1991, a mente del quale le disposizioni dell’art. 15 della legge regionale n. 78/1976 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi.
In sostanza, secondo la ricorrente, l’ordinanza di demolizione sarebbe illegittima atteso che il divieto introdotto dall’art. 15, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 78/1976 non avrebbe potuto trovare applicazione nel caso di specie, operando la previsione di cui all’art. 18 della predetta legge regionale, che faceva salve le disposizioni contenute nei piani regolatori generali e comprensoriali già approvati o, comunque, divenuti efficaci. La ricorrente, avendo edificato l’immobile nel rispetto del limite dei 100 metri dalla battigia fissato dall’allora vigente Piano comprensoriale di Sciacca, ritiene che non se ne potesse disporre la demolizione.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso parte ricorrente, nel ribadire che al momento dell’edificazione l’immobile si trovava al di fuori della fascia dei 100 mt dalla battigia, si duole del difetto di motivazione del provvedimento impugnato, che non recherebbe indicazioni circa gli accertamenti effettuati dal Comune sulla effettiva distanza del manufatto abusivo dalla linea di battigia all’epoca della sua costruzione e sull’assetto urbanistico del territorio in questione, che sarebbe stato interessato da una consistente urbanizzazione già al momento dell’entrata in vigore della legge regionale n. 78/1976.
2.4. Infine, con il quarto motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui minaccia, in caso di inottemperanza, l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4- bis del D.P.R. n. 380 del 2001, e ciò in quanto tale norma non era esistente al momento in cui l’abuso è stato realizzato. Secondo la ricorrente alla fattispecie si applicherebbe unicamente l’art. 49 della legge regionale n. 71/1978 che prevede, quale unica sanzione, quella della demolizione e dell’acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile dell’area su cui in cui insistono le opere abusive.
3. Il 15 gennaio 2024 si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, che con memoria di stile ha chiesto il rigetto del ricorso.
In vista della discussione il Comune di Sciacca ha depositato documentazione e, con memoria del 17 febbraio 2025, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con memoria del 18 febbraio 2025, parte ricorrente ha invece chiesto la sospensione impropria della causa, alla luce della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 3, della legge regionale siciliana 30 aprile 1991, n. 15 sollevata dal CGARS con plurime ordinanze (cfr. ex multis ordinanza del 14 maggio 2024, n. 364, e ordinanza del 11 dicembre 2024, n. 931).
4. In esito all’udienza pubblica del 22 maggio 2025, con ordinanza n. 1243 del 4 giugno 2025, il Collegio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, del codice del processo amministrativo, ha rilevato la sussistenza di profili “ di parziale, inammissibilità del mezzo di tutela all’esame e, segnatamente, delle doglianze con cui parte ricorrente ha sostenuto la sanabilità del manufatto per cui è causa riproponendo censure analoghe a quelle già dedotte nell’impugnare, con ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, il diniego di sanatoria prot. n.-OMISSIS-2019 e rigettate con decreto del Presidente della Regione Siciliana n. -OMISSIS- 2023, giusto conforme parere del C.G.A.R.S. n. -OMISSIS-2023 ”.
Parte ricorrente non ha presentato memorie vertenti sul rilevato profilo di parziale inammissibilità del ricorso, che è stato quindi trattenuto in decisione in esito alla camera di consiglio riconvocata del 19 giugno 2025.
5. Deve essere preliminarmente respinta l’istanza con cui parte ricorrente ha chiesto la sospensione impropria della causa, alla luce della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 3, della legge regionale siciliana 30 aprile 1991, n. 15 sollevata dal CGARS con plurime ordinanze. Tale questione è stata, infatti, in parte dichiarata inammissibile e per il resto respinta con sentenza della Corte Costituzionale n. 72 del 23 maggio 2025.
6. Ciò posto, come rilevato con la citata ordinanza collegiale n. 1243 del 4 giugno 2025 il Collegio reputa inammissibili le doglianze con cui parte ricorrente, di fatto riproponendo censure analoghe a quelle rigettate con il citato parere del CGARS n. 165/2023, ha sostanzialmente ribadito la sanabilità dell'opera abusiva evidenziando che il piano piano comprensoriale di Sciacca n. 6 avrebbe consentito l’edificazione oltre la fascia di rispetto di 100 metri dalla linea di battigia, e che il provvedimento impugnato non recherebbe indicazioni circa gli accertamenti effettuati dal Comune sulla effettiva distanza del manufatto dalla battigia.
Come già detto, però, risulta dagli atti di causa che l'istanza di sanatoria presentata dalla ricorrente nel 1986 è stata rigettata dal Comune resistente con provvedimento prot. n.-OMISSIS-2019, e che il ricorso straordinario proposto per l'annullamento dcl diniego sopracitato è stato respinto, con decreto del Presidente della Regione Siciliana n. -OMISSIS- 2023, giusto conforme parere del CGARS n. -OMISSIS-2023.
Di talché non può la parte ricorrente utilmente invocare, nel presente giudizio, la sanabilità delle opere per cui è controversia, con conseguente inammissibilità delle doglianze articolate con il secondo ed il terzo motivo di ricorso (per altro già rigettate dal CGARS con il citato parere n. -OMISSIS-2023, alle cui condivisibili motivazioni ci si riporta).
7. Tanto premesso, per il resto il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
È infondata la doglianza con cui parte ricorrente si duole della mancata indicazione nel provvedimento impugnato dell’area di sedime del fabbricato e di quella necessaria da acquisire al patrimonio del Comune, in caso di inottemperanza all’ordine di ripristino.
Non vi sono ragioni nella vicenda all’esame per derogare al prevalente orientamento giurisprudenziale, cui la Sezione ha ripetutamente ritenuto di aderire, in forza del quale “ l’omessa indicazione, nell’ordinanza di demolizione, dell’area ulteriore, rispetto a quella di sedime, da acquisire non costituisce ragione di illegittimità dell’ingiunzione, ma impedisce la successiva acquisizione dell’area medesima, ferma restando ovviamente l’acquisizione del manufatto abusivo e della relativa area di sedime, che è prevista dalla legge e non richiede alcuna specifica determinazione da parte dell’autorità amministrativa” (T.A.R. Palermo, sez. II, 30 luglio 2019, n. 1985).
L'ordine demolitorio dell'abuso edilizio ha, infatti, come prima finalità, quella di ottenere la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni, cosicché la mancata o erronea indicazione delle aree da acquisire al patrimonio comunale, in caso di inottemperanza all'ordine di demolizione, non comporta l'illegittimità di tale provvedimento considerato che l'acquisizione gratuita delle opere e della relativa area di sedime al patrimonio comunale costituisce una conseguenza ex lege dell'inottemperanza all'ordine impartito, e ben può essere operata con un successivo e separato atto (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 14 gennaio 2019, n. 339; T.A.R. Napoli, sez. VIII, 1 marzo 2021, n. 1316 e, da ultimo, TAR Palermo, sez. II, 17 dicembre 2024. n. 3517).
8. Va respinta anche la doglianza con cui parte ricorrente denunzia l’illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui l’Amministrazione evidenzia che, in caso di inottemperanza, si sarebbe proceduto ad applicare la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4- bis del D.P.R. n. 380 del 2001, e ciò in quanto tale norma non era esistente al momento in cui l’abuso è stato realizzato.
Sul punto va ribadito che l’art. 31, comma 4 bis , del D.P.R. n. 380/2001 sanziona la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione e non l’esecuzione dell’abuso; tale inottemperanza inizia con la notifica dell’ingiunzione a demolire e perdura nel tempo fino a quando l’interessato (entro il termine di giorni 90 assegnato dall’ordine di rimessione in pristino), ovvero l’autorità amministrativa non provveda ad eseguire in danno il ripristino dello stato dei luoghi (cfr. Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, parere 27.12.2022, n. 629).
La sanzione pecuniaria prevista dalla norma citata non è perciò una conseguenza dell'abuso edilizio, ma dell'inerzia mantenuta dagli autori di fronte a un ordine di demolizione. Ove, come nel caso di specie è avvenuto, tale l'inerzia si prolunghi per un tempo sufficiente a coprire il termine di ottemperanza stabilito nell'ordine di demolizione, i soggetti rimasti inerti devono essere assoggettati alla sanzione pecuniaria, il cui presupposto applicativo non è la commissione dell’abuso edilizio ma la violazione del ridetto ordine di demolizione (cfr. da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 marzo 2023 n. 2412).
Con sentenza n. 16 dell’11 ottobre 2023, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito che l’illecito costituito dall’inottemperanza all’ordine di demolizione si esaurisce una volta scaduto il termine di novanta giorni per provvedere, ribadendo che la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4- bis , del D.P.R. n. 380 del 2001 è di per sé funzionale a sanzionare il “… mancato adempimento all’ordine di demolire, ossia in ragione di un illecito ad effetti permanenti, che si consuma con lo scadere del termine di 90 giorni assegnato dall’autorità amministrativa con l’ordine di demolizione…” ed il cui “… presupposto è l’accertamento dell’inottemperanza dell’ordine di demolizione… ”; tanto che “… col decorso del termine di 90 giorni il responsabile non può più demolire il manufatto abusivo, poiché non è più suo, sicché non è più perdurante l’illecito omissivo (in quanto si è ‘consumata’ la fattispecie acquisitiva) ”.
Tali considerazioni hanno indotto l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la già menzionata sentenza n. 16/2023, ad escludere che la sanzione pecuniaria prevista dal ridetto art. 31, comma 4 bis , del D.P.R. n. 380 del 2001 possa essere irrogata a chi, prima dell’entrata in vigore della legge n. 164 del 2014, abbia già fatto decorrere inutilmente il termine di 90 giorni e sia risultato inottemperante all’ordine di demolizione, pur se tale inottemperanza sia stata accertata dopo la sua entrata in vigore.
Facendo applicazione dei riferiti principi al caso di specie, il motivo di ricorso va dunque respinto, atteso che il Comune di Sciacca adottò l’ingiunzione di demolizione il 13 luglio 2023, e quindi in data di molto successiva a quella - il 12 novembre 2014 - di entrata in vigore del comma 4 bis dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001.
9. In conclusione per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile nei termini esposti in motivazione e, per il resto, va respinto perché infondato.
10. Le spese seguono la soccombenza e nella misura indicata in dispositivo sono liquidate a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile nei limiti indicati in motivazione e, per il resto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Sciacca, delle spese di lite che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre oneri di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti nominativamente indicati nel presente provvedimento.
Così deciso in Palermo nelle camere di consiglio dei giorni 22 maggio 2025 e 19 giugno 2025, con l'intervento dei magistrati:
Federica Cabrini, Presidente
Antonino Scianna, Primo Referendario, Estensore
Fabrizio Giallombardo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonino Scianna | Federica Cabrini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.