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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 02/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SILVESTRINI ALESSANDRO, Presidente e Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 167/2020 depositato il 16/01/2020
proposto da
Consorzio Di Bonifica Ugento E Li Foggi - 81001130756
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Soget Spa - 01807790686
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 901/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 5 e pubblicata il 27/05/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 124680 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1, con ricorso del 12.1.2018, impugnava davanti alla Commissione Tributaria Prov.le di Lecce l'ingiunzione di pagamento n. 124680 del 21.8.2017 emessa da Soget spa e relativa al pagamento di euro 126,26 asseritamente dovuti al Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi a titolo di contributo di bonifica (codice 630) per l'anno 2014.
A sostegno del ricorso il contribuente deduceva tra l'altro che difettava il presupposto impositivo per la mancanza del beneficio diretto e specifico legittimante il tributo richiesto.
Il Consorzio di Bonifica si costituiva in giudizio per resistere al ricorso, che la Commissione Tributaria
Provinciale accoglieva con sentenza n. 625/2018 del 29.4.2019 (depositata il 27.5.2019), con compensazione delle spese processuali.
In motivazione il primo giudice rilevava che dall'allegata perizia di parte risultava che gli appezzamenti di terreno del contribuente non traevano alcun beneficio dall'attività del Consorzio, non essendovi nella zona ove erano situati i terreni del contribuente canali di bonifica da cui i terreni stessi potessero ricavare il beneficio che costituisce il presupposto della imposizione.
Il Consorzio impugnava la sentenza con ricorso depositato il 16.1.2020.
All'odierna udienza il ricorso è stato trattato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Invero, secondo il pacifico insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “ In tema di contributi di bonifica, ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica e ripartizione da parte del contribuente, grava sullo stesso l'onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio” (Cass. 9511 del
2018).
Ciò posto, deve osservarsi che il contribuente ha assolto all'onere probatorio cui era gravato, dimostrando che gli immobili di sua proprietà non ricevono dall'attività del Consorzio alcun beneficio diretto e specifico;
tale dimostrazione ha fornito a mezzo di perizia di parte, le cui risultanze non risultano smentite dalla controperizia depositata dal Consorzio, assolutamente generica, tanto da essere depositata identica in tutte le cause in cui il Consorzio è parte.
Viceversa, puntuale e specifica è la perizia di parte prodotta dal contribuente, attestando che l'immobile per cui è causa non presenta alcun collegamento con gli impianti consortili e perciò non può aver tratto alcun beneficio dalle eventuali opere del Consorzio.
L'appello va quindi rigettato;
i contrasti esistenti nella giurisprudenza in materia giustificano comunque l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta l'appello; spese compensate.
Il presidente est.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SILVESTRINI ALESSANDRO, Presidente e Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 167/2020 depositato il 16/01/2020
proposto da
Consorzio Di Bonifica Ugento E Li Foggi - 81001130756
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Soget Spa - 01807790686
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 901/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 5 e pubblicata il 27/05/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 124680 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1, con ricorso del 12.1.2018, impugnava davanti alla Commissione Tributaria Prov.le di Lecce l'ingiunzione di pagamento n. 124680 del 21.8.2017 emessa da Soget spa e relativa al pagamento di euro 126,26 asseritamente dovuti al Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi a titolo di contributo di bonifica (codice 630) per l'anno 2014.
A sostegno del ricorso il contribuente deduceva tra l'altro che difettava il presupposto impositivo per la mancanza del beneficio diretto e specifico legittimante il tributo richiesto.
Il Consorzio di Bonifica si costituiva in giudizio per resistere al ricorso, che la Commissione Tributaria
Provinciale accoglieva con sentenza n. 625/2018 del 29.4.2019 (depositata il 27.5.2019), con compensazione delle spese processuali.
In motivazione il primo giudice rilevava che dall'allegata perizia di parte risultava che gli appezzamenti di terreno del contribuente non traevano alcun beneficio dall'attività del Consorzio, non essendovi nella zona ove erano situati i terreni del contribuente canali di bonifica da cui i terreni stessi potessero ricavare il beneficio che costituisce il presupposto della imposizione.
Il Consorzio impugnava la sentenza con ricorso depositato il 16.1.2020.
All'odierna udienza il ricorso è stato trattato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Invero, secondo il pacifico insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “ In tema di contributi di bonifica, ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica e ripartizione da parte del contribuente, grava sullo stesso l'onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio” (Cass. 9511 del
2018).
Ciò posto, deve osservarsi che il contribuente ha assolto all'onere probatorio cui era gravato, dimostrando che gli immobili di sua proprietà non ricevono dall'attività del Consorzio alcun beneficio diretto e specifico;
tale dimostrazione ha fornito a mezzo di perizia di parte, le cui risultanze non risultano smentite dalla controperizia depositata dal Consorzio, assolutamente generica, tanto da essere depositata identica in tutte le cause in cui il Consorzio è parte.
Viceversa, puntuale e specifica è la perizia di parte prodotta dal contribuente, attestando che l'immobile per cui è causa non presenta alcun collegamento con gli impianti consortili e perciò non può aver tratto alcun beneficio dalle eventuali opere del Consorzio.
L'appello va quindi rigettato;
i contrasti esistenti nella giurisprudenza in materia giustificano comunque l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta l'appello; spese compensate.
Il presidente est.