Art. 7.
Il Ministro per l'industria ed il commercio puo' richiedere alle imprese esercenti le attivita' di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , gli inventari dei beni al 31 dicembre 1962.
I detti inventari debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio entro 20 giorni dalla richiesta a cura dei legali rappresentanti delle imprese.
Il Ministro per l'industria ed il commercio puo' disporre ispezioni presso le imprese che esercitano la attivita' di cui al comma primo dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , per compiere accertamenti sulle attivita' delle imprese stesse e su quant'altro necessario ai fini della applicazione della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , e dei relativi decreti delegati.
Le imprese sono tenute a mettere a disposizione degli incaricati dell'ispezione i libri sociali e tutti i documenti contabili.
In caso di rifiuto si applica la disposizione dell'articolo 5, secondo comma.
Il Ministro per l'industria ed il commercio puo' richiedere alle imprese esercenti le attivita' di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , gli inventari dei beni al 31 dicembre 1962.
I detti inventari debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio entro 20 giorni dalla richiesta a cura dei legali rappresentanti delle imprese.
Il Ministro per l'industria ed il commercio puo' disporre ispezioni presso le imprese che esercitano la attivita' di cui al comma primo dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , per compiere accertamenti sulle attivita' delle imprese stesse e su quant'altro necessario ai fini della applicazione della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , e dei relativi decreti delegati.
Le imprese sono tenute a mettere a disposizione degli incaricati dell'ispezione i libri sociali e tutti i documenti contabili.
In caso di rifiuto si applica la disposizione dell'articolo 5, secondo comma.