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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/11/2025, n. 4739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4739 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del g.o.p. dr. AR Pelosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al n. 4853/ 2020 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
Tra
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Guido Verderosa come da procura in atti;
Opponente
Contro
(P.IVA: ) in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dall'avv. Francesco Picazio come da procura in atti;
Opposta
CONCLUSIONI: come da verbali di causa e memorie depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.3.2020 il Controparte_1
chiedeva al Tribunale di Salerno di ingiungere alla il pagamento della somma di € € Parte_2
13.232,21 per gli interessi di mora ex D.Lgs 231/02 dalla data di scadenza di ogni singola fattura sino al saldo, oltre rimborso forfettario di € 40,00 per ogni singola fattura oltre spese di monitorio. A sostegno della domanda la ricorrente deduceva che, in ragione delle prestazioni eseguite a Par favore degli assistiti i ed in virtù dei contratti stipulati annualmente con l' Pt_1 [...]
per gli anni dal 2012 al 2016 la società ricorrente emetteva le fatture: Parte_1
- per l'anno 2012: n. 755) del 31.01.2012; n. 1692) del 29.02.2012; n. 2970) del 31.03.2012; n.
3936) del 30.04.2012; n. 5214) del 31.05.2012; n. 6319) del 02.07.2012; n. 7150) del
31.07.2012; n. 7696 del 31.08.2012; n. 8817 del 01.10.2012; n. 10069 del 31.10.2012;
- per l'anno 2013: n. 884) del 31.01.2013; n. 1827) del 28.02.2013; n. 6273) del 23.07.2013; n.
6274) del 23.07.2013; n. 6286) del 23.07.2013; n. 6310) del 23.07.2013; n. 6464) del
31.07.2013; n. 7139) del 31.08.2013); n. 8253) del 30.09.2013; n. 9391) del 31.10.2013;
- per l'anno 2014: n. 755) del 31.01.2014; n. 1750) del 28.02.2014; n. 2836) del 31.03.2014; n.
3766) del 30.04.2014; n. 4940) del 31.05.2014; n. 5989) del 30.06.2014; n. 7160) del
31.07.2014; n. 7893) del 30.08.2014; n. 9166) del 30.09.2014; n. 10528 del 31.10.2014;
- per l'anno 2015: n. 1050) del 31.01.2015; n. 2530) del 05.03.2015; n. PA00001 del 23.04.2015;
n. PA 00002 del 25.05.2015; n. PA 00003 del 16.06.2015; n. PA 00004 del 14.07.2015; n. PA
00005 del 11.08.2015; n. PA 0006 del 22.09.2015; n. PA 00007 del 15.10.2015;
- per l'anno 2016: n. PA 0002 del 30.01.2016; n. PA 0004 del 29.02.2016; n. PA 00006 del
13.04.2016; n. PA 00009 del 17.05.2016; n. PA 00010 del 04.06.2016; n. PA 00012 del
04.07.2016; n. PA 00015 del 11.08.2016; n. PA 00017 del 06.09.2016; n. PA 00019 del
13.10.2016; n. PA 00021 del 07.11.2016; n. PA 00022 del 07.12.2016; n. PA 00025 del
31.12.2016;
che in base ai contratti, il pagamento doveva avvenire con le seguenti modalità: 85% dell'importo in fattura entro 60 giorni dalla fine del mese cui si riferiscono ed il saldo entro il 31 luglio di ciascun anno per le fatture del primo trimestre, entro il 31 ottobre per le fatture relative ai mesi da aprile a giugno, entro il 31 gennaio dell'anno successivo per le fatture relative ai mesi da luglio a settembre di ciascun anno ed entro il 30 aprile dell'anno successivo per le fatture relative ai mesi da ottobre a dicembre, sempre di ciascun anno;
- il pagamento da parte Par dell' delle fatture sopra richiamate avveniva con ritardo sistematico rispetto alla data contrattuale di scadenza di ogni singola fattura, come analiticamente indicato negli schemi allegati (uno per ciascun anno) da cui si evince che la società ricorrente vanta un credito a titolo di interessi di mora ex D. Lgs. 231/02, come modificato dal D. Lgs. n. 192/12, di € 13.232,21 (di cui € 2.026,15 per l'anno 2012, € 3.576,99 per l'anno 2013, € 5.068,30 per l'anno 2014, €
873,46 per l'anno 2015, € 1.687,39 per l'anno 2016) oltre interessi successivi dalla data della richiesta di pagamento sino ad oggi;
che in particolare tale credito trova titolo nelle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale relativamente alla branca di patologia clinica effettivamente svolte, mai contestate ed i cui importi sono sempre stati corrisposti, anche se in ritardo;
- l'importo è stato calcolato come da prospetti in atti con dettaglio dei relativi interessi per ciascuna fattura e date dei pagamenti come da estratti conto;
-
Con decreto n. 772 emesso il 25.3.2020 l'adito Tribunale ingiungeva alla il Parte_3
pagamento della somma di € 13.232,21 oltre interessi come da domanda e spese di monitorio;
Par Con atto di citazione regolarmente notificato l'ingiunta proponeva opposizione avverso detto decreto chiedendone la revoca, eccependo l'improcedibilità della domanda per mancato deposito dei contratti e contestando l'errata decorrenza degli interessi.
Si costituiva l'opposta società chiedendo il rigetto della proposta opposizione siccome del tutto infondata sia in fatto, sia in diritto.
Con ordinanza del 16.2.2022 il giudice concedeva la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto.
Con successiva ordinanza del 10.12.2023 il giudice, ritenuta la CTU contabile richiesta da parte opponente inconferente ai fini del decidere e la causa matura per la decisione, disponeva il rinvio per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 9.5.2025 la causa veniva assegnata a sentenza con i termini di cui all'art.190
c.p.c.
Preliminarmente va ricordato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di tale giudizio non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. L'opponente finisce con il rivestire solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, risulta e rimane convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso. Dunque, le posizioni processuali risultano invertite, l'opponente è sì attore in senso formale, ma di fatto è convenuto in senso sostanziale, dovendo difendersi rispetto alla domanda introdotta con il ricorso monitorio, sicché l'opposto, convenuto in senso formale, è di fatto attore in senso sostanziale.
Ciò detto l'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione sollevata da parte opponente circa la mancata produzione dei contratti;
gli stessi contratti risultano prodotti sin dalla fase monitoria, allegati al ricorso per decreto ingiuntivo.
Circa la decorrenza degli interessi, dall'esame dei contratti intercorso tra le parti, si ricava che, ai sensi dell'art. 7, rubricato “modalità di pagamento delle prestazioni”, a fronte “delle Part prestazioni erogate e rendicontate, la corrisponderà alla sottoscritta struttura privata un acconto mensile pari al 85% del fatturato mensile. Il diritto al pagamento dei suddetti acconti maturerà entro sessanta giorni dalla fine del mese cui si riferiscono. Il pagamento del saldo avverrà in quattro tranche come segue: entro il 31 giugno per le fatture del primo trimestre, entro il 31 ottobre per le fatture relative ai mesi da aprile a giugno;
entro il 31 gennaio dell'anno successivo per le fatture relative ai mesi da luglio a settembre;
entro il 30 aprile dell'anno successivo per le fatture relative ai mesi da ottobre a dicembre”; il tutto per ciascun anno.
Gli interessi, sia per gli importi degli acconti sia per quelli dei saldi, sono stati calcolati dal giorno successivo alla scadenza contrattuale delle fatture come si evince dai prospetti riepilogativi prodotti. Nessuna valenza probatoria può attribuirsi ai “prospetti di pagamento” depositati da parte opponente, né possono averla i “mandati di pagamento”, peraltro limitati ad una sola delle annualità azionate (2012) i quali non costituiscono la prova dell'avvenuto pagamento la quale, anche in ordine alla effettiva data di accredito, viene fornita dall'opposto mediate il deposito degli estratti conto bancari ove sono annotate le somme confluite in accredito.
Ritiene il Tribunale che, al caso di specie, deve ritenersi applicabile, il d. lgs. 2002 n. 231, emesso in attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Tale normativa, invero, è astrattamente applicabile anche alle parti in causa poiché l'art. 7 del cit. d. lgs. espressamente definisce come “transazioni commerciali” anche i rapporti intercorrenti tra pubbliche amministrazioni e professionisti o imprenditori. La nozione di transazione commerciale, pur agganciata dalla versione italiana della direttiva
2000/35/Ce - trasposta pedissequamente nell'ordinamento interno - a quella di contratto, sembra comprendere schemi anche solo assimilabili al contratto anche se disciplinati da norme pubblicistiche - c.d. contratti diritto pubblico - sempreché questi riguardino prestazioni sinallagmatiche. In questo senso soccorre, anzitutto, l'interpretazione dell'art. 1 della direttiva
2000/35/Ce che, ben lungi dall'avere introdotto un'espressione da interpretare restrittivamente, ha invece inteso contemplare qualunque tipo di rapporto che fosse caratterizzato da un nesso di corrispettività. Sempre in tal depongono il considerando n. 13 ove sono state espressamente indicate le tassative ipotesi in cui i Paesi membri avrebbero potuto escludere l'applicazione della disciplina sui ritardati pagamenti Analogamente, il considerando n. 22 precisa che la dir.2000/35/Ce «disciplina tutte le transazioni commerciali a prescindere dal fatto che esse siano effettuate tra imprese pubbliche o private o tra imprese e autorità pubbliche, tenendo conto del fatto che a queste ultime fa capo un volume considerevole di pagamenti alle imprese. Essa, pertanto, dovrebbe disciplinare anche tutte le transazioni commerciali tra gli appaltatori principali ed i loro fornitori e subappaltatori». Con ciò lasciando trasparire la volontà di fare confluire nell'ambito di operatività della direttiva qualunque rapporto di scambio, pur se posto in essere da soggetti non imprenditori (vedi da ultimo
Consiglio Stato sez. V, 01 aprile 2010 n. 1885: “La direttiva n. 2000/35/CE (556), recepita in
Italia con il d.lgs. n. 231/2002, sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, contiene norme imperative, applicabili anche alle p.a., che non sono derogabili mediante la tacita accettazione delle condizioni difformi”). Premessa, dunque, l'astratta applicabilità anche nel caso di specie della menzionata disciplina, a mente dell'art. 4 d. lgs. cit. gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, mentre, laddove il termine del pagamento non sia stabilito dal contratto, gli interessi decorrono automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza di determinati termini legali analiticamente indicati a seconda delle varie ipotesi considerate nel medesimo decreto. Ne consegue che nelle ipotesi di ritardo nel pagamento, nell'ambito delle transazioni commerciali, non vi è più questione di necessità di atti di costituzione in mora, essendo stata prevista la decorrenza automatica degli interessi al giorno successivo alla scadenza del termine stabilita dal contratto o, in assenza di previsione contrattuale, alla scadenza dei termini stabiliti dal decreto medesimo come sopra accennato e che, dunque, hanno natura legale. In ogni caso, nel caso di specie vi sono contratti tra le parti che regolano espressamente misura e decorrenza degli interessi moratori e che prevedono la non necessità della costituzione in mora. Dunque, si tratta di interessi di mora contrattualmente convenuti. Tanto premesso, verificato che l'opposta ha chiesto gli interessi moratori sulle somme versate in diversi momenti, gli stessi sono dovuti così come calcolati dalla stessa opposta sulla base della normativa richiamata e tenendo conto delle scadenze indicate nella convenzione che regola il rapporto tra le parti per ciascun anno di riferimento.
Da quanto sopra deriva unicamente il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'opposto decreto.
Non si ravvisano, infine, gli estremi per la chiesta applicazione dell'art. 96 c.p.c., che, rispondendo, nell'interpretazione avallata dalla pronuncia della Corte Cost. n. 152/2016, ad una funzione sanzionatoria dell'offesa arrecata alla giurisdizione, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente (Cass. Civ. 21570/2012).
Attesa la complessità delle questioni trattate e le oscillazioni giurisprudenziali registratesi in materia, si ravvisano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica ed in persona del g.o.p. AR Pelosi, definitivamente pronunciando sulla controversia recante n. R.G. 4853/20 così provvede:
1) rigetta l'opposizione e conferma l'opposto decreto n. 772/20;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno il 24.11.2025
Il g.o.p.
Dr. AR Pelosi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del g.o.p. dr. AR Pelosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al n. 4853/ 2020 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
Tra
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Guido Verderosa come da procura in atti;
Opponente
Contro
(P.IVA: ) in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dall'avv. Francesco Picazio come da procura in atti;
Opposta
CONCLUSIONI: come da verbali di causa e memorie depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.3.2020 il Controparte_1
chiedeva al Tribunale di Salerno di ingiungere alla il pagamento della somma di € € Parte_2
13.232,21 per gli interessi di mora ex D.Lgs 231/02 dalla data di scadenza di ogni singola fattura sino al saldo, oltre rimborso forfettario di € 40,00 per ogni singola fattura oltre spese di monitorio. A sostegno della domanda la ricorrente deduceva che, in ragione delle prestazioni eseguite a Par favore degli assistiti i ed in virtù dei contratti stipulati annualmente con l' Pt_1 [...]
per gli anni dal 2012 al 2016 la società ricorrente emetteva le fatture: Parte_1
- per l'anno 2012: n. 755) del 31.01.2012; n. 1692) del 29.02.2012; n. 2970) del 31.03.2012; n.
3936) del 30.04.2012; n. 5214) del 31.05.2012; n. 6319) del 02.07.2012; n. 7150) del
31.07.2012; n. 7696 del 31.08.2012; n. 8817 del 01.10.2012; n. 10069 del 31.10.2012;
- per l'anno 2013: n. 884) del 31.01.2013; n. 1827) del 28.02.2013; n. 6273) del 23.07.2013; n.
6274) del 23.07.2013; n. 6286) del 23.07.2013; n. 6310) del 23.07.2013; n. 6464) del
31.07.2013; n. 7139) del 31.08.2013); n. 8253) del 30.09.2013; n. 9391) del 31.10.2013;
- per l'anno 2014: n. 755) del 31.01.2014; n. 1750) del 28.02.2014; n. 2836) del 31.03.2014; n.
3766) del 30.04.2014; n. 4940) del 31.05.2014; n. 5989) del 30.06.2014; n. 7160) del
31.07.2014; n. 7893) del 30.08.2014; n. 9166) del 30.09.2014; n. 10528 del 31.10.2014;
- per l'anno 2015: n. 1050) del 31.01.2015; n. 2530) del 05.03.2015; n. PA00001 del 23.04.2015;
n. PA 00002 del 25.05.2015; n. PA 00003 del 16.06.2015; n. PA 00004 del 14.07.2015; n. PA
00005 del 11.08.2015; n. PA 0006 del 22.09.2015; n. PA 00007 del 15.10.2015;
- per l'anno 2016: n. PA 0002 del 30.01.2016; n. PA 0004 del 29.02.2016; n. PA 00006 del
13.04.2016; n. PA 00009 del 17.05.2016; n. PA 00010 del 04.06.2016; n. PA 00012 del
04.07.2016; n. PA 00015 del 11.08.2016; n. PA 00017 del 06.09.2016; n. PA 00019 del
13.10.2016; n. PA 00021 del 07.11.2016; n. PA 00022 del 07.12.2016; n. PA 00025 del
31.12.2016;
che in base ai contratti, il pagamento doveva avvenire con le seguenti modalità: 85% dell'importo in fattura entro 60 giorni dalla fine del mese cui si riferiscono ed il saldo entro il 31 luglio di ciascun anno per le fatture del primo trimestre, entro il 31 ottobre per le fatture relative ai mesi da aprile a giugno, entro il 31 gennaio dell'anno successivo per le fatture relative ai mesi da luglio a settembre di ciascun anno ed entro il 30 aprile dell'anno successivo per le fatture relative ai mesi da ottobre a dicembre, sempre di ciascun anno;
- il pagamento da parte Par dell' delle fatture sopra richiamate avveniva con ritardo sistematico rispetto alla data contrattuale di scadenza di ogni singola fattura, come analiticamente indicato negli schemi allegati (uno per ciascun anno) da cui si evince che la società ricorrente vanta un credito a titolo di interessi di mora ex D. Lgs. 231/02, come modificato dal D. Lgs. n. 192/12, di € 13.232,21 (di cui € 2.026,15 per l'anno 2012, € 3.576,99 per l'anno 2013, € 5.068,30 per l'anno 2014, €
873,46 per l'anno 2015, € 1.687,39 per l'anno 2016) oltre interessi successivi dalla data della richiesta di pagamento sino ad oggi;
che in particolare tale credito trova titolo nelle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale relativamente alla branca di patologia clinica effettivamente svolte, mai contestate ed i cui importi sono sempre stati corrisposti, anche se in ritardo;
- l'importo è stato calcolato come da prospetti in atti con dettaglio dei relativi interessi per ciascuna fattura e date dei pagamenti come da estratti conto;
-
Con decreto n. 772 emesso il 25.3.2020 l'adito Tribunale ingiungeva alla il Parte_3
pagamento della somma di € 13.232,21 oltre interessi come da domanda e spese di monitorio;
Par Con atto di citazione regolarmente notificato l'ingiunta proponeva opposizione avverso detto decreto chiedendone la revoca, eccependo l'improcedibilità della domanda per mancato deposito dei contratti e contestando l'errata decorrenza degli interessi.
Si costituiva l'opposta società chiedendo il rigetto della proposta opposizione siccome del tutto infondata sia in fatto, sia in diritto.
Con ordinanza del 16.2.2022 il giudice concedeva la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto.
Con successiva ordinanza del 10.12.2023 il giudice, ritenuta la CTU contabile richiesta da parte opponente inconferente ai fini del decidere e la causa matura per la decisione, disponeva il rinvio per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 9.5.2025 la causa veniva assegnata a sentenza con i termini di cui all'art.190
c.p.c.
Preliminarmente va ricordato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di tale giudizio non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. L'opponente finisce con il rivestire solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, risulta e rimane convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso. Dunque, le posizioni processuali risultano invertite, l'opponente è sì attore in senso formale, ma di fatto è convenuto in senso sostanziale, dovendo difendersi rispetto alla domanda introdotta con il ricorso monitorio, sicché l'opposto, convenuto in senso formale, è di fatto attore in senso sostanziale.
Ciò detto l'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione sollevata da parte opponente circa la mancata produzione dei contratti;
gli stessi contratti risultano prodotti sin dalla fase monitoria, allegati al ricorso per decreto ingiuntivo.
Circa la decorrenza degli interessi, dall'esame dei contratti intercorso tra le parti, si ricava che, ai sensi dell'art. 7, rubricato “modalità di pagamento delle prestazioni”, a fronte “delle Part prestazioni erogate e rendicontate, la corrisponderà alla sottoscritta struttura privata un acconto mensile pari al 85% del fatturato mensile. Il diritto al pagamento dei suddetti acconti maturerà entro sessanta giorni dalla fine del mese cui si riferiscono. Il pagamento del saldo avverrà in quattro tranche come segue: entro il 31 giugno per le fatture del primo trimestre, entro il 31 ottobre per le fatture relative ai mesi da aprile a giugno;
entro il 31 gennaio dell'anno successivo per le fatture relative ai mesi da luglio a settembre;
entro il 30 aprile dell'anno successivo per le fatture relative ai mesi da ottobre a dicembre”; il tutto per ciascun anno.
Gli interessi, sia per gli importi degli acconti sia per quelli dei saldi, sono stati calcolati dal giorno successivo alla scadenza contrattuale delle fatture come si evince dai prospetti riepilogativi prodotti. Nessuna valenza probatoria può attribuirsi ai “prospetti di pagamento” depositati da parte opponente, né possono averla i “mandati di pagamento”, peraltro limitati ad una sola delle annualità azionate (2012) i quali non costituiscono la prova dell'avvenuto pagamento la quale, anche in ordine alla effettiva data di accredito, viene fornita dall'opposto mediate il deposito degli estratti conto bancari ove sono annotate le somme confluite in accredito.
Ritiene il Tribunale che, al caso di specie, deve ritenersi applicabile, il d. lgs. 2002 n. 231, emesso in attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Tale normativa, invero, è astrattamente applicabile anche alle parti in causa poiché l'art. 7 del cit. d. lgs. espressamente definisce come “transazioni commerciali” anche i rapporti intercorrenti tra pubbliche amministrazioni e professionisti o imprenditori. La nozione di transazione commerciale, pur agganciata dalla versione italiana della direttiva
2000/35/Ce - trasposta pedissequamente nell'ordinamento interno - a quella di contratto, sembra comprendere schemi anche solo assimilabili al contratto anche se disciplinati da norme pubblicistiche - c.d. contratti diritto pubblico - sempreché questi riguardino prestazioni sinallagmatiche. In questo senso soccorre, anzitutto, l'interpretazione dell'art. 1 della direttiva
2000/35/Ce che, ben lungi dall'avere introdotto un'espressione da interpretare restrittivamente, ha invece inteso contemplare qualunque tipo di rapporto che fosse caratterizzato da un nesso di corrispettività. Sempre in tal depongono il considerando n. 13 ove sono state espressamente indicate le tassative ipotesi in cui i Paesi membri avrebbero potuto escludere l'applicazione della disciplina sui ritardati pagamenti Analogamente, il considerando n. 22 precisa che la dir.2000/35/Ce «disciplina tutte le transazioni commerciali a prescindere dal fatto che esse siano effettuate tra imprese pubbliche o private o tra imprese e autorità pubbliche, tenendo conto del fatto che a queste ultime fa capo un volume considerevole di pagamenti alle imprese. Essa, pertanto, dovrebbe disciplinare anche tutte le transazioni commerciali tra gli appaltatori principali ed i loro fornitori e subappaltatori». Con ciò lasciando trasparire la volontà di fare confluire nell'ambito di operatività della direttiva qualunque rapporto di scambio, pur se posto in essere da soggetti non imprenditori (vedi da ultimo
Consiglio Stato sez. V, 01 aprile 2010 n. 1885: “La direttiva n. 2000/35/CE (556), recepita in
Italia con il d.lgs. n. 231/2002, sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, contiene norme imperative, applicabili anche alle p.a., che non sono derogabili mediante la tacita accettazione delle condizioni difformi”). Premessa, dunque, l'astratta applicabilità anche nel caso di specie della menzionata disciplina, a mente dell'art. 4 d. lgs. cit. gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, mentre, laddove il termine del pagamento non sia stabilito dal contratto, gli interessi decorrono automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza di determinati termini legali analiticamente indicati a seconda delle varie ipotesi considerate nel medesimo decreto. Ne consegue che nelle ipotesi di ritardo nel pagamento, nell'ambito delle transazioni commerciali, non vi è più questione di necessità di atti di costituzione in mora, essendo stata prevista la decorrenza automatica degli interessi al giorno successivo alla scadenza del termine stabilita dal contratto o, in assenza di previsione contrattuale, alla scadenza dei termini stabiliti dal decreto medesimo come sopra accennato e che, dunque, hanno natura legale. In ogni caso, nel caso di specie vi sono contratti tra le parti che regolano espressamente misura e decorrenza degli interessi moratori e che prevedono la non necessità della costituzione in mora. Dunque, si tratta di interessi di mora contrattualmente convenuti. Tanto premesso, verificato che l'opposta ha chiesto gli interessi moratori sulle somme versate in diversi momenti, gli stessi sono dovuti così come calcolati dalla stessa opposta sulla base della normativa richiamata e tenendo conto delle scadenze indicate nella convenzione che regola il rapporto tra le parti per ciascun anno di riferimento.
Da quanto sopra deriva unicamente il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'opposto decreto.
Non si ravvisano, infine, gli estremi per la chiesta applicazione dell'art. 96 c.p.c., che, rispondendo, nell'interpretazione avallata dalla pronuncia della Corte Cost. n. 152/2016, ad una funzione sanzionatoria dell'offesa arrecata alla giurisdizione, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente (Cass. Civ. 21570/2012).
Attesa la complessità delle questioni trattate e le oscillazioni giurisprudenziali registratesi in materia, si ravvisano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica ed in persona del g.o.p. AR Pelosi, definitivamente pronunciando sulla controversia recante n. R.G. 4853/20 così provvede:
1) rigetta l'opposizione e conferma l'opposto decreto n. 772/20;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno il 24.11.2025
Il g.o.p.
Dr. AR Pelosi