Sentenza 13 marzo 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 13/03/2018, n. 11262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11262 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2018 |
Testo completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LL RC nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 05/04/2017 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere VITO DI NICOLA;
N. 23439-2017 (147)
RITENUTO IN FATTO
1. È impugnata la sentenza con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato quella emessa dal tribunale della stessa città che, a seguito di giudizio abbreviato, aveva condannato il ricorrente alla pena di mesi otto di reclusione per il reato previsto dall'articolo 11, comma 1, seconda parte del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 perché, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte, interessi e sanzioni, per un ammontare complessivo di euro 200.000, alla simulatamente o comunque compiva atti fraudolenti su propri beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva (fatto commesso in Milano fino al 2011). Nel prevenire alla conferma della sentenza di primo grado, la corte di appello ha tuttavia modificato la data del commesso reato individuandola in quella del 26 ottobre 2009. 2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza, il ricorrente articola, tramite il difensore, un unico complesso motivo di impugnazione, corredato da motivi nuovi, con il quale deduce la violazione della legge penale ed il vizio di motivazione (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale), per avere il giudice di secondo grado omesso di adeguare il trattamento sanzionatorio alla fattispecie incriminatrice vigente al momento della commissione del fatto, essendosi limitata erroneamente a confermare la sentenza impugnata, che aveva preso a fondamento del trattamento sanzionatorio una cornice edittale più severa e non vigente al momento del commesso reato, laddove, in applicazione dell'articolo 2, comma 4, del codice di procedura penale, la sanzione originariamente tipizzata era l'unica che, in quanto più favorevole al reo, doveva essere presa in considerazione per la commisurazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato. La corte di appello ha individuato la data del commesso reato ex articolo 11 del decreto legislativo n. 74 del 2000 in quella del 26 ottobre 2009 allorquando era in vigore il testo previgente dell'articolo 11 del predetto decreto che, per il fatto addebitato, prevedeva la sanzione della reclusione da sei mesi a quattro anni. La precedente disciplina sanzionatoria, oltre ad una parte del modello legale, è stata poi modificata con il decreto-legge 31 maggio 2010, n 78 (convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 a decorrere dal 31 maggio 2010) che all'articolo 29 ha rimodulato il previgente trattamento sanzionatorio del reato di cui all'articolo 11 decreto legislativo n. 74 del 2000, prevedendo, laddove è residuata la continuità del tipo di illecito, la pena della reclusione da uno a sei anni. La corte di appello ha affermato che la sanzione irrogata dal giudice di primo grado dovesse essere confermata sul rilievo che il tribunale aveva già applicato al caso di specie il minimo edittale (anni uno di reclusione con la riduzione a mesi otto per l'applicazione della diminuente del rito abbreviato). Allora, fondatamente, il ricorrente lamenta la violazione della legge penale perché il giudice di appello avrebbe dovuto, in applicazione della norma penale ratione temporís più favorevole, rivedere il trattamento sanzionatorio o, comunque, espressamente motivare circa l'eventuale conferma di quello precedente, posto che quest'ultimo comunque rientrava nei parametri edittali della disciplina di favore. Invece, avendo affermato che il tribunale aveva già irrogato la pena nel minimo edittale (anni uno), la corte territoriale ha erroneamente assunto a base della pena una sanzione più severa rispetto a quella (mesi sei di reclusione) che vigeva, come minimo edittale, al momento della commissione del fatto di reato, così come cronologicamente precisato (26 ottobre 2009) dalla stessa corte di appello. Tuttavia, essendo nel frattempo maturato il termine di prescrizione del reato, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per prescrizione in applicazione del principio di diritto secondo il quale, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi della sentenza impugnata che implicherebbero la cassazione con rinvio della decisione gravata, in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (v. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso