Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 27/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa CONCETTA GRILLO Presidente rel
Dott. ssa ORIANA CALVO Giudice
Dott.ssa GIULIA FERRATINI Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n.450/ 2024 R.G. avente ad oggetto: REGOLAMENTAZIONE POTESTA
GENITORIALE
promossa da nata a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
, elettivamente domiciliato in VIA SAN GIOVANNI, 70 95049 VIZZINI presso lo studio dell'avv.
DE CORRADO MARISA che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro nato a [...] il [...] CF Controparte_1
C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
Alla prima udienza di comparizione delle parti in assenza di provvedimenti urgenti , la parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza e autorizzata la stessa a precisare le conclusioni e discutere la causa il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il P.M. nulla opponeva .
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.5.2024 , premesso di avere intrattenuto Parte_1
una relazione affettiva con e di avere convissuto more uxorio con lui Controparte_1
per circa otto anni e che da tale legame erano nati i figli (nato in data [...]) e Per_1 [...]
( nata in data [...]), chiedeva che venisse regolamentato l'affidamento dei figli, attesa Per_2
l'interruzione della convivenza tra le parti già nel corso del 2022 .
Esponeva che a seguito della cessazione della relazione era rientrata con i figli a Vizzini, dove aveva trovato ospitalità nell'abitazione del padre che l'aveva aiutata nel mantenimento dei due figli minori e che da allora il le aveva mensilmente corrisposto la somma di euro 150,00 circa per CP_1
contribuire al mantenimento dei figli che, tuttavia, a partire dal mese di dicembre 2023 non aveva più corrisposto, nonostante fosse titolare di azienda agricola dedita all'attività di allevamento di bovini.
Tanto premesso chiedeva che venisse regolamentata la potestà genitoriale sui minori, disponendo l'affidamento condiviso di questi ultimi con collocamento presso l'abitazione della madre
[...]
sita in Vizzini Contrada Passo di Cava s.n., regolamentare il diritto di visita del padre e Parte_1 porre carico dello stesso l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di € 250.00 per ognuno di essi.
Fissata l'udienza di comparizione personale delle parti, compariva la sola ricorrente , mentre il resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso, non si presentava né si costituiva in giudizio.
Parte ricorrente chiedeva pertanto emettersi sentenza e autorizzata la stessa a precisare le conclusioni e discutere la causa il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al
Collegio.
Come esposto in parte motiva, la parte ricorrente ha chiesto regolamentare la potestà genitoriale sui figli minori nati dalla relazione con l'odierno resistente, con previsione del regime di affidamento condiviso, domanda che va accolta costituendo, come noto, il regime di affidamento condiviso la scelta prioritaria del legislatore e non risultando nella specie elementi di giudizio idonei a ritenere che tale regime ossa apparire in contrasto con gli interessi dei minori.
Sul punto va rilevato che nel corso dell'udienza di comparizione la ricorrente ha dichiarato che il padre vede regolarmente i figli conducendoli con sé dal venerdi alla domenica e corrispondendo una somma di circa € 70.00 a settimana.
Va dunque disposto l'affidamento condiviso dei minori con collocamento presso la madre con la quale gli stessi convivono dal momento della cessazione del rapporto tra i genitori. Quanto al diritto di visita lo stesso può essere lasciato alla libera regolamentazione delle parti e disciplinato, come in parte motiva solo in caso di mancato diverso accordo tra le stesse, tenendo conto della regolamentazione attuale che , per come dichiarato dalla parte ricorrente, si è di fatto attuata.
Il collocamento prevalente dei minori presso la madre comporta che gli stessi dovranno avere anche la residenza anagrafica presso il domicilio della stessa, e dunque va autorizzato il cambio di residenza presso il relativo comune.
Va infine statuito sul contributo per il mantenimento dei figli da porre a carico del padre
In assenza di elementi di giudizio certi sul reddito di parte resistente, e, tenuto conto della circostanza che la ricorrente ha dichiarato di non percepire alcun reddito, l'entità del contributo può essere fissato in € 400.00 mensili per entrambi i figli.
In ragione del collocamento prevalente presso la madre deve altresì riconoscersi il diritto in capo alla stessa di percepire per intero l'assegno unico per i figli.
In capo al resistente va infine stabilito l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie sostenute nell'interesse die figli nella misura del 50%.
Le spese del presente procedimento in considerazione della natura del procedimento, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone definitivamente pronunciando nella controversia tra
[...]
in esame, affida i figli minori e Parte_2 Controparte_1 Per_1 Persona_3
ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
[...]
autorizza il necessario cambio di residenza anagrafica dei minori;
dispone che il diritto di visita degli stessi sia lasciato alla libera regolamentazione tra le parti e per l'ipotesi di mancato accordo tra le parti dispone che il padre possa incontrare i figli ogni settimana dal venerdi all'uscita di scuola sino alla domenica alle ore 20.00 ; per sette giorni consecutivi durante le festività natalizie alternando anno per anno il giorno di Natale con il giorno di Capodanno;
per tre giorni consecutivi durante le festività pasquali alternando anno per anno il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; per venti giorni consecutivi durante il periodo feriale;
pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante pagamento della somma mensile di € 400,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat nonché di contribuire al pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli nella misura del
50%; dispone che l'assegno unico per i figli venga percepito interamente dalla madre collocataria;
compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Caltagirone il 16/01/2025
Il Presidente rel .
Dott.ssa Concetta Grillo