Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 16/05/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere – rel. all'esito della discussione orale, all'udienza del 16/05/2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di 2° grado iscritta al n. 298 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024 vertente tra:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Olbia, Via Parte_1 C.F._1
Catello Piro n. 7, presso lo studio dell'avv. Danilo Varchetta, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLANTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Viale Umberto I n. Controparte_1 C.F._2
42, presso lo studio dell'avv. Luisella Peralta, che la rappresentata e difende come da procura in atti;
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
con atto di precetto notificato in data 6/10/2023, intimava a Parte_1 Controparte_1
il pagamento della complessiva somma di euro 22.158,11, secondo il così ottenuta: 1) euro Pt_1
12.420,00 per l'arco temporale intercorrente tra il 26/02/2018 e il 30/07/2022, dovuta in forza dell'ordinanza del Tribunale di Sassari emessa, in data 13/10/2021, a conclusione del procedimento n. R.G. 2301/2018, che statuiva la condanna dell'intimata “al pagamento in favore del” precettante
“di € 230,00 mensili dal 26 febbraio 2018 all'effettiva consegna delle chiavi” dell'immobile ubicato
2301/2018 e n. R.G. Corte d'Appello di Cagliari, Sez. dist. di Sassari, 485/2021; ciò in forza della sentenza n. 158/2022 della Corte d'Appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari, emessa nel CP_ procedimento n. R.G. 485/2021, in data 13/05/2022, che ordinava alla di rifondere al Pt_1
le spese processuali dei suddetti procedimenti nel seguente modo: euro 3.972,00 per il giudizio n.
R.G.2301/2018 ed euro 3.308,00 per il procedimento n. R.G. 485/2021, oltre rispettivi accessori di legge;
3) euro 208,75 a titolo di spese di registrazione della predetta sentenza 158/2022; 4) euro
196,98 per spese di precetto correlate al procedimento n. R.G. 2301/2018; 5) euro 196,98 per spese di precetto correlate al procedimento n. R.G. 485/2021; 6) euro 1.677,98 per spese del procedimento n. R.G. 1044/2023, in forza della sentenza n. 782/2023 del Tribunale di Sassari,
CP_ emessa a conclusione del procedimento n. R.G. 1044/2023, che ugualmente condannava la a rifondere le spese al 7) euro 207,19 per spese di precetto correlate al procedimento n. R.G. Pt_1
1044/2023; 8) euro 1.311,65 in forza del “provvedimento datato 7 Ottobre 2022” del Tribunale di CP_ Sassari, con il quale venivano poste a carico della e a favore del le spese del Pt_1
procedimento esecutivo n. R.G. 784/2022, determinate dall'Autorità giudiziaria nel modo seguente:
“spese legali in € 855,00 oltre € 61,07, € 139,00 ed € 27,00 per spese vive, spese generali al 15 %,
IVA e C.P.A.”; 9) euro 207,19 per spese di precetto correlate al procedimento n.784/2022; 10) importi dai quali andava detratta la somma di euro “4.890,87”, in quanto già “corrisposta dal terzo pignorato”.
in data 13/11/2023, presentava opposizione al precetto sostenendo che: 1) tale atto Controparte_1 era illegale/inefficace ove le veniva chiesta la corresponsione di euro “1610,00” a titolo di
“mancata corresponsione” di “indennità di occupazione dal luglio 2022”, in quanto tale importo era correlato a un periodo successivo all'avvenuta consegna delle chiavi dell'immobile oggetto dell'ordinanza del 13/10/2021. A tale proposito evidenziava di aver consegnato le chiavi in data
9/08/2022 all'ufficiale giudiziario che, a sua volta, le aveva consegnate al affinché Pt_1 quest'ultimo ne facesse copia. Di conseguenza nulla poteva esserle chiesto a titolo di indennità di occupazione per il periodo ricompreso tra il trenta luglio 2022 e gennaio 2023; 2) non poteva
“essere perorata la richiesta di pagamento”, in quanto il era impossibilitato ad accedere Pt_1
“all'immobile e questo per fatto ad egli esclusivamente imputabile”; 3) le “spese di precetto” inerenti ai procedimenti n. R.G. 1044/2023 e n. R.G. 784/2022 non erano dovute, in quanto i
“provvedimenti” erano “stati notificati insieme ed in un unico atto di precetto”;4) il aveva Pt_1 disatteso l'accordo di rateizzazione della somma totale di euro 18.545,35, mediante versamento di importi mensili di euro 160,00. A tali fini, l'opponente invocava il contenuto della raccomandata a/r datata 8/09/2023, della “pec datata 04.10.2023” unitamente a quanto a lei comunicato dal difensore del il 5/10/2023, chiedendo in ogni caso di poter rateizzare il “pagamento delle somme Pt_1
liquidate nelle sentenze successive al fine di evitare ulteriori esecuzioni, con ulteriore pagamento mensile da quantificarsi in euro 50,00”; 5) l'esecuzione posta in essere dal precettante era caratterizzata da temerarietà e pertanto chiedeva la condanna di quest'ultimo “ai sensi dell'art. 96 comma I e II cpc”. con comparsa in data 29/12/2023 si costituiva in giudizio eccependo in Parte_1 particolare: 1) di non aver chiesto alcunché “con l'atto di precetto datato 26 Settembre 2023, notificato in data 27 Settembre 2023” per il periodo successivo al 30 luglio 2022; 2) di aver sì acconsentito con “missiva datata 6 Settembre 2023” al pagamento “della somma mensile di €
160,00, quale anticipo sulle maggiori somme dovute”, ma allo stesso tempo di non essersi vincolato, dato che, con tale atto, aveva anche affermato che: “L'accettazione della predetta somma non è però subordinata ad alcun vincolo o condizionamento di qualsivoglia genere da parte mia, tenuto conto delle somme elevate che sono a me dovute”; 3) era infondata la richiesta risarcitoria in ragione “della legittimità dell'azione promossa”. Parte opposta confutava inoltre recisamente la narrazione dei fatti di controparte, specialmente con riferimento all'asserita consegna delle chiavi dell'immobile, ammettendo, però, l'esistenza dell'errata computazione di due importi, ambedue pari a euro 207,19, relativi ai procedimenti n. R.G. 784/2022 e n. R.G. 1044/2023, concludendo per la detrazione degli stessi dalla somma totale dovuta.
Il Tribunale di Sassari, in data 14/03/2024, con la sentenza n. 336/2024, accogliendo parzialmente
CP_ l'opposizione della scomputava l'importo di euro 1.610,00 dalla somma complessivamente dovuta da quest'ultima e condannava, altresì, l'opposto alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.696,00. A fondamento della decisione il Tribunale faceva riferimento alla relazione dell'ufficiale giudiziario, dalla quale si rilevava che l'opponente, in data 9/08/2022, aveva consegnato entrambe le chiavi dell'immobile sito in Loc. Donnighedda in favore del e Pt_1 dall'altro la circostanza che il pagamento della somma di euro 1.610,00 era stato richiesto per il lasso temporale intercorrente tra luglio 2022 e gennaio 2023, ovvero per un periodo successivo alla predetta consegna e per il quale “il mancato godimento dell'immobile” non poteva essere ascritto alla precettata. Le altre richieste, invece, non venivano accolte poiché ritenute estranee alla competenza del “Giudice dell'opposizione”.
in data 9/08/2024, ha impugnato la sentenza per i seguenti motivi: 1) Parte_1
l'importo scomputato dal giudice di prime cure, pari a euro 1.610,00 e concernente l'occupazione dell'immobile ubicato in Loc. Doninghedda, contrariamente a quanto rilevato nella sentenza n.
336/2024, non si riferiva al lasso temporale luglio 2022-gennaio 2023 bensì a quello gennaio 2022- 30 luglio 2022. Di conseguenza, quanto attestato dall'ufficiale giudiziario in merito alla consegna delle chiavi, avvenuta a suo dire in data 9/08/2022, era del tutto ininfluente, non avendo il Pt_1
precettato somme per il periodo successivo al luglio 2022; 2) il Tribunale, incorrendo in tale errata interpretazione del precetto de quo aveva altrettanto erroneamente condannato parte opposta alle spese di lite, che dovevano invece essere poste a carico dell'opponente. Oltre a quanto rappresentato nei motivi di gravame, il ha riconosciuto l'erroneo inserimento nell'atto di precetto Pt_1 dell'importo di complessivi euro 414,38 per “onorari” inerenti ai procedimenti n. R.G. 1044/2023 e n. R.G. 784/2022, domandandone lo scomputo dalla somma complessivamente dovuta.
nel costituirsi in giudizio, oltre a contestare gli avversi motivi d'appello ha Controparte_1
proposto a sua volta appello incidentale per le seguenti ragioni: 1) il tribunale aveva errato nel non dichiarare, come da lei richiesto, la violazione dell'accordo di rateizzazione intercorso tra le parti per il pagamento dell'importo di euro 18.545,35 in rate mensili di 160,00, nonché nel rigettare l'istanza di rateizzazione in importi mensili di € 50 delle somme dovute per i procedimenti n. R.G.
784/2022 e n. R.G. 1044/2023, rispettivamente pari a euro 1311,65 ed euro 1.677,98; 2) ha eccepito in questa sede la compensazione parziale degli importi dovuti al con il proprio credito di Pt_1 euro 8.491,55, fondato sui seguenti titoli giudiziali: a) “sentenza n° 345/21” del Tribunale di
Sassari, emessa dal G.U.P. “nel procedimento penale n° 1132/2021 GIP e n° 3268/2020”; b)
“sentenza n° 336/2024” del Tribunale di Sassari;
c) “sentenza n° 344/2024”. Oltre a ciò,
l'appellante incidentale sostiene anche che debbano essere scomputate dal credito di controparte i seguenti elementi: “l'indennità relativa al mese di febbraio 2018”; gli importi correlati alle spese di precetto dei procedimenti: n. R.G. 2301/2018, n. R.G. 458/2021, n. R.G. 784/2022 e n. R.G.
1044/2023; 3) Con il terzo motivo ha domandato la sospensione ex art. 295 cpc in ragione della pendenza del processo di “Cassazione relativo all'impugnazione e riforma e cassazione della
Sentenza n. 158/2022” della “Corte D'appello Di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari.”
La causa, istruita in via documentale, è stata decisa all'odierna udienza nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c..
*****
Per ragioni di ordine logico va affrontato con precedenza il terzo motivo di appello incidentale, con
CP_ il quale la ha domandato la sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa dell'esito del giudizio di Cassazione.
Ebbene, osserva la Corte come non sussista alcun nesso di pregiudizialità tra il presente giudizio, nel quale si discute del diritto del di agire esecutivamente in forza di un titolo giudiziale Pt_1
(appunto la sentenza della Corte d'appello di Sassari n. 158/2022 in data 13.5.2022, che ha
CP_ condannato la alle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio nella misura indicata) e il CP_ giudizio pendente dinanzi alla Corte di Cassazione, con il quale la ha impugnato tale titolo. La sentenza della Corte d'appello, a meno che non ne sia stata disposta la sospensione ex art. 373
c.p.c., è infatti esecutiva per legge e ben può fondare un'azione di recupero coattivo. È evidente che riconoscere l'esistenza di un rapporto di pregiudizialità necessaria tra i diversi gradi del giudizio implicherebbe una sostanziale abrogazione del principio della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado (art.282 c.p.c.), e a maggior ragione di quella d'appello (283 e 351 c.p.c.).
Venendo ora al merito, con il primo motivo dell'appello il contesta la decisione del Pt_1
Tribunale di detrarre dal totale delle somme dovute l'importo di euro 1.610,00, richiesto per il periodo gennaio 2022- luglio 2022, e non per i mesi luglio 2022-gennaio 2023, successivi all'avvenuta consegna delle chiavi dell'immobile sito in Loc. Donnighedda, come erroneamente ritenuto dal Tribunale.
Il motivo è fondato.
A tal proposito, la Corte rileva che dalla lettura dell'atto di precetto emerge che il contestato credito di “€ 1.610,00” non era in alcun modo correlato al periodo luglio 2022-gennaio 2023, bensì era riferito al periodo gennaio 2022-luglio 2022. Ciò si ricava facilmente dalle seguenti circostanze: a) il termine finale di computo della contestata somma era il “30 Luglio 2022”; b) tale credito era composto da rate pari a “€ 230 per 7 mesi” concernenti l'“ANNO 2022”; c) sette rate mensili, ciascuna pari a euro 230,00, corrispondono proprio a euro 1.610,00, ossia a quanto chiesto dal per il 2022. La consegna delle chiavi dell'immobile, in quanto pacificamente successiva al Pt_1
30/07/2022, non può, pertanto, produrre alcun effetto in ordine alla non spettanza dell'importo de quo. Al contrario, la relazione dell'ufficiale giudiziario prova che perlomeno fino al 9/08/2022 la CP_ non aveva ancora provveduto a consegnare le chiavi in questione al cosicché fino a Pt_1 tale momento era certamente dovuta l'indennità di occupazione originariamente stabilita dall'ordinanza del 13/10/2021 del Tribunale di Sassari, confermata dalla Corte d'Appello in data
13/05/2022, a conclusione del procedimento n. R.G. 485/2021. Indennità ammontante ad euro
1.610,00 per i primi sette mesi del 2022 (230,00 x 7 = 1.610,00) e a complessivi euro 12.190,00 per le complessive cinquantatre mensilità (230,00 x 53 = 12.190,00) decorrenti dal 26/02/2018, ovvero gli stessi importi indicati nell'opposto atto di precetto.
CP_ A tale ultimo proposito, è infatti fondata invece la censura formulata dalla sull'erronea inclusione nel computo della pretesa creditoria del anche della mensilità di febbraio 2018, Pt_1
in realtà quasi interamente trascorsa alla data del 26 febbraio 2018, indicata dal Tribunale come dies
a quo dell'insorgenza del relativo diritto. Ne deriva che le mensilità dovute da marzo 2018 a luglio
2022 non sono 54 ma 53, per un credito complessivo del di € 12.190 e non di € 12.420 Pt_1
come erroneamente precettato dall'appellante. CP_ Con il primo motivo di appello incidentale la da una parte, lamenta la violazione dell'accordo di rateizzazione, a suo dire raggiunto dalle parti per l'estinzione del debito dietro versamento di rate di € 150 mensili, dall'altra, si duole anche del mancato accoglimento della richiesta, da lei formulata in giudizio, di rateizzare i pagamenti connessi ai procedimenti n. R.G. 784/2022 e n. R.G.
1044/2023, rispettivamente pari a euro 1.311,75 e ad euro 1.677,98.
A tal proposito, osserva la Corte che tale accordo, anche a volerlo considerare raggiunto, non implicava certo la perdita del diritto del di pretendere il pagamento dell'intera somma Pt_1
CP_ dovuta in forza dei più volte citati provvedimenti giudiziari in caso di inadempimento della già nel pagamento della prima rata (il cui mancato versamento non pare contestato in giudizio), cosicché tale asserita intesa, non intaccando in alcun modo l'an e il quantum debeatur, è del tutto inidonea a impedire l'esecuzione coattiva dell'intera somma di euro 18.545,23 a fronte CP_ dell'incontestato inadempimento della nel pagamento rateale. Ad ogni modo, va anche rilevato che non vi è nemmeno prova dell'effettivo raggiungimento dell'intesa de qua, dato che l'unico documento agli atti sarebbe la raccomandata redatta il 6/09/2023, a firma del in cui, in Pt_1 ordine alla rateizzazione si legge: “Sono disponibile ad accettare la corresponsione della somma mensile di € 160,00, quale anticipo sulle maggiori somme dovute. La predetta somma dovrà essere corrisposta entro e non oltre il giorno 30 del mese a partire da presente mese di Settembre 2023.
L'accettazione della predetta somma non è però subordinata ad alcun vincolo o condizionamento di qualsivoglia genere da parte mia, tenuto conto delle somme elevate che sono a me dovute.” Tale CP_ dichiarazione, in assenza di altri elementi, invocati dalla ma rimasti indimostrati, e soprattutto in mancanza della sua puntuale esecuzione mediante effettivo versamento delle rate mensili, appare piuttosto una mera proposta di pagamento rateale, passibile di revoca ex art. 1328 c.c. fino all'accettazione, anche per fatti concludenti, della controparte. Accettazione di cui però non c'è CP_ traccia agli atti, men che meno di un'effettiva esecuzione. Il fatto che la non conoscesse neppure le coordinate bancarie del conto del sul quale eseguire i relativi pagamenti è Pt_1
sintomatico del mancato raggiungimento di un concreto accordo in tale senso.
Osserva inoltre la Corte come non risulta mai raggiunto un accordo per la rateizzazione delle somme di euro 1.311,75 ed euro 1.677,98, rispettivamente derivanti dai procedimenti n. R.G.
784/2022 e n. R.G. 1044/2023, mentre non sembrano esservi dubbi sul fatto che il giudice dell'opposizione sia privo del potere di concedere rateizzazioni sulla base della mera istanza dell'opponente, non accettata dall'opposto, con conseguente infondatezza anche di tale motivo di appello incidentale. CP_ Con il secondo motivo la per la prima volta nel giudizio d'appello, ha eccepito in compensazione un proprio credito di € 8.491,55, derivante dalla sentenza n. 345/2021 del Tribunale
Penale di Sassari e dalle sentenze nn. 336/204 e 344/2024 del Tribunale Civile di Sassari.
L'eccezione, in quanto introdotta per la prima volta nel giudizio d'appello, è inammissibile in forza CP_ del disposto dell'art. 345 c.p.c.. Nel primo grado del giudizio la non aveva mai fatto neppure riferimento alla pendenza delle liti e all'esistenza di una statuizione di condanna in suo favore in attesa di passaggio in giudicato, così che i fatti costitutivi dell'eccezione di compensazione e la relativa documentazione dei crediti sono stati introdotti per la prima volta nel giudizio d'appello, con conseguente inammissibilità della relativa eccezione.
Tuttavia, il credito indicato nell'atto di precetto va ugualmente riquantificato, in quanto sono presenti due importi, ciascuno pari a euro 207,19, correlati ad asserite spese di precetto non dovute.
Ciò in quanto tali importi venivano imputati a spese di precetto dei procedimenti n. R.G. 784/2022 e n. R.G. 1044/2023 nonostante le relative richieste di pagamento venivano effettuate unitamente all'atto di precetto oggetto del presente giudizio. Di conseguenza, così come richiesto anche dallo stesso sin dal giudizio di primo grado, il complessivo importo ad esse inerente, pari a euro Pt_1
CP_ 418, 38, deve essere detratto da quanto dovuto dalla
CP_ Viceversa, la non ha interesse a contestare le spese di precetto correlate ai procedimenti n. R.G.
2301/2918 e n. R.G. 458/2021, in quanto richieste in un importo (€ 135,00 + € 135,00 = 270,00) comunque inferiore ai valori massimi ragionevolmente liquidabile per compensi (€ 354,00), avuto riguardo all'importo complessivo del credito precettato (superiore a € 20.000) per ben quattro titoli esecutivi.
Dunque, in conclusione, dal credito originariamente azionato dal va detratto l'importo di Pt_1
€230 per indennità di occupazione relativa al mese di febbraio 2018 ed € 418,38 per duplicazione delle spese di precetto, con conseguente rideterminazione del corretto importo in € 21.513,73 (€
22.158,11-414,38-230).
L'esito sostanziale della lite impone una rivisitazione della statuizione sulle spese processuali del giudizio di primo grado che, in ragione della parziale fondatezza dell'opposizione, seppure nel limitato importo di cui si è detto sopra rispetto al petitum, sono interamente compensate tra le parti, in conformità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 20374 del 11/10/2016), con conseguente parziale accoglimento dello specifico motivo di appello proposto dal Pt_1
Per le stesse ragioni e per la reciproca parziale soccombenza anche le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti, con conseguente infondatezza della domanda formulata
CP_ dalla ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo, in parziale riforma della sentenza n. 336/2024 del Tribunale di
Sassari, pubblicata il 14/03/2024,
- ridetermina in € 21.513,73 l'importo dovuto da per i titoli di cui al precetto in Controparte_1 data 26 settembre 2023;
- compensa le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Sassari all'udienza del 16/05/2025.
Il Consigliere est.
Dott.ssa Cristina Fois
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni