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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 14/04/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO
DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Vigorito Presidente relatore/estensore
Dott.ssa Giulia Sorrentino giudice
Dott. Daniele Sodani giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2215 R.G. dell'anno 2022 vertente
TRA nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
35, codice fiscale . rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Grispini (c.f. C.F._1
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla Via dei C.F._2
Gracchi 128 in virtù di procura in atti.
- ATTRICE -
E nato a [...] il [...] ) residente in Controparte_1 CodiceFiscale_3
IA (VT) alla via dell'Archetto n.35 e nata a [...] il [...] Controparte_2
( residente in [...] entrambi CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliati in IA (VT), Via Vitelleschi n°5, presso lo studio dell'Avv. Paolo
Pirani (C.F ) dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti C.F._5
- CONVENUTI -
OGGETTO: azione di riduzione e divisione
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
CONCLUSIONI:
All'udienza del 2 aprile 2025 i procuratori delle parti concludevano come segue.
Per la parte attrice:
Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis:
1) Dichiarare aperta la successione della SI.ra Persona_1
2) Dichiarare che il testamento olografo della SI.ra redatto in IA il 23 gennaio 2013 Persona_1 pubblicato il 10 dicembre 2018 per atto Notaio rep. 18304 racc. 9232 inefficace per la quota Persona_2 che lede la legittima della SI.ra Parte_1
3) Dichiarare la non comoda divisibilità dei beni secondo quanto accertato dal CTU Arch. Persona_3
4) Disporre ove del caso la vendita di uno o più compendi al fine di consentire all'attrice SInora Parte_1 di soddisfarsi sul ricavato sino a concorrenza dell'importo a Lei pertoccante per le ragioni in atti indicate;
5) In via principale, condannare il SI. in solido con la SInora a Controparte_1 Controparte_2 corrispondere alla SI.ra Parte_1
- la somma di euro 57.456,48 quale quota spettante ex lege alla SInora oltre interessi dalla Parte_1 domanda sino all'integrale soddisfo come per legge ed euro 15.223,51 quale indennità di occupazione per i terreni agricoli di Capalbio e per l'appartamento sito in IA oltre interessi dalla domanda sino all'integrale soddisfo come per legge.
6) In via subordinata, assegnare alla SInora l'immobile sito in IA Via Dell'Archetto n. Parte_1
35, Foglio 71, Part. 295, sub. 11 del valore periziato dal CTU di euro 55.300,00 e condannare il SI. al pagamento della somma di euro 2.156,00 a titolo di conguaglio ed euro 15.223,51 a titolo Controparte_1 di indennità di occupazione oltre interessi dalla domanda sino all'integrale soddisfo come per legge.
Con ordine al competente Conservatore dei RR.II. di trascrivere l'emananda sentenza, con esonero di ogni responsabilità per il medesimo.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Per la parte convenuta
Voglia l'Ill.mo giudice adito “contrariis reiectis”,
dichiarare ed accertare, previa dichiarazione di apertura della successione, che il compendio ereditario oggetto di testamento olografo della de cuius sia composto da: Persona_1
Terreno sito in Capalbio, identificato al foglio 28, particella 267 (seminativo cl.4 di ettari 3, are 42, centiare 6) di superficie mq 34.206,00
2 di 13 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Terreno sito in Capalbio, identificato al foglio 28, particella 270 (seminativo cl.4 di ettari 7, are 87, centiare 13) di superficie mq 78.713,00
Terreno sito in Capalbio, identificato al foglio 28, particella 272 (seminativo cl.5 di superficie mq 765
Immobile civile abitazione sito in IA alla Via dell'Archetto n.35, piano primo, cat. A2, cla.1, vani 4, superfice catastale mq. 68
Il cui valore complessivo come accertato dal CTU è pari ad euro 258.554,20 e, per l'effetto riconoscere quale quota di legittima in favore dell'attrice la somma di euro 57.546,89.
Rigettare nel resto tutte le domande avverse ivi compresa quella di collazione dei beni siti in IA alla Via Antica n.62 e Via dell'Archetto n.35 di proprietà della Controparte_2
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato la SI.ra conveniva in giudizio i Parte_1
SIg.ri e per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_2 Controparte_1
“ 1) Dichiarare aperta la successione della SI.ra Persona_1
2) Dichiarare che il testamento olografo della SI.ra redatto in IA il 23 gennaio 2013 Persona_1 pubblicato il 10 dicembre 2018 per atto Notaio rep. 18304 racc. 9232 inefficace per la quota Persona_2 che lede la legittima della SI.ra e per l'effetto condannare il SI. a Parte_1 Controparte_1 corrispondere alla SI.ra la somma di euro 78.173,33 ovvero la diversa somma da determinarsi Parte_1
a mezzo C.T.U. che ci si riserva di richiedere nella apposita sede.
3) Dichiarare:
- che l'appartamento sito in IA Via Antica n. 62 sito al piano primo di piena ed esclusiva proprietà di
per averlo usucapito in maniera impropria con la sentenza n.ro 1142 del 23 dicembre 2011 Controparte_2 emessa dal Tribunale di Civitavecchia
- che il locale ad uso deposito sito in Via dell'Archetto n. 35 distinto alla particella n. 293 graffata con la particella n. 294 sub. 4 e particella sub 9, Via dell'Archetto n. 35, piano T, cat C/2, cl. 5, mq 56, R.C. euro
104,12
Sono entrambi beni oggetto di collazione e per l'effetto rientranti nell'asse ereditario della SI.ra Persona_1
In via istruttoria ammettere C.T.U. volta ad accertare il valore sia degli immobili e terreni caduti in successione sia di quegli oggetto di donazione simulata e di usucapione intestati alla SInora nonché il Per_1 valore locativo dei terreni agricoli dal 10 dicembre 2018 ad oggi, detenuti sine causa dal SI. Controparte_1
3 di 13 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Con ordine al competente Conservatore dei RR.II. di trascrivere l'emananda sentenza, con esonero di ogni responsabilità per il medesimo.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”
Premetteva in fatto l'attrice che:
- in data 8 novembre 2017 era deceduta in Tuscania (VT) la SInora la Persona_1 quale aveva la sua ultima residenza in IA Via Dell'Archetto n. 35;
- la SI.ra aveva lasciato un testamento olografo sottoscritto in data 23 Persona_1 gennaio 2013 pubblicato per atto Notar Notaio in IA rep. 18304 racc. Persona_2
9232 in data 10 dicembre;
- nella detta scheda testamentaria così la de cuius disponeva “Io sottoscritta Persona_1 nata a IA il [...], in [...] possesso delle mie facoltà di intendere e di volere, voglio lasciare come mio unico erede mio figlio della proprietà della terra a Capalbio e della casa a IA in Via CP_1 dell'Archetto 35 dove io abito. ”; Persona_1
- la SI.ra era deceduta vedova e oltre al SI. aveva altre due Persona_1 CP_1 figlie, e CP_2 Parte_1
- eredi legittimi erano, quindi, il SI. nonché la SI.ra Controparte_1 Parte_1 nata a [...] il 143 maggio 1949 e la SI.ra nata a [...] il 10 aprile Controparte_2
1960;
- i beni pervenuti alla SI.ra provenivano dal progetto di divisione Persona_1 dichiarato esecutivo all'udienza del 22 novembre 2006 tra tutti gli eredi relativi alla Parte_1 successione del SI. deceduto il 10 agosto 1989 senza lasciare testamento;
Persona_4
- il CTU RA aveva attribuito alla SI.ra alcuni immobili Persona_5 Per_1 ed alcuni terreni individuati sia nella Relazione Notarile sia nella scheda redatta dalla RA
; Persona_6
- tra i beni dell'eredità così come da relazione Notarile Notaio Persona_7 del 10.03.2022 figuravano le proprietà della SI.ra e precisamente: Per_1
Terreni siti in Capalbio per complessivi mq 113.684,00:
1) foglio n. 28, part. 267 seminativo cl 4, ettari 3, are 42, centiare 6, superficie mq
34.206,00;
2) foglio n. 28, part. 270 seminativo cl 4, ettari 7, are 87, centiare 13, superficie mq
78.713,00;
3) foglio n. 28, part. 272 seminativo cl 5, superficie mq 765;
4 di 13 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Casa di civile abitazione sita in Via dell'Archetto 35, piano primo, cat. A2, cl. 1, vani 4, superficie catastale mq 68;
- detti immobili avevano il seguente valore commerciale:
a) il terreno in Capalbio secondo le valutazioni OMI non inferiore ad euro 19.000,00 ad ettaro, quindi euro 26.000,00 per n. 11 ettari 3 are ammonta ad euro 286.780,00;
b) casa di Via dell'Archetto euro 65.000,00
- la quota disponibile era, quindi, pari ad euro 117.260,00
- di conseguenza, la quota spettante a ciascun erede era pari ad euro 78.173,33;
- in forza del detto testamento, aveva pertanto ricevuto beni per il Controparte_1 complessivo importo di euro 351.780,00 e avrebbe dovuto, quindi, restituire all'asse la quota disponibile pari ad euro 195.433,33, avrebbe dovuto avere la quota Controparte_2 dell'importo di euro 78.173,33 ma in realtà la medesima aveva già ricevuto beni del valore di euro
140.000,00;
- con lettera del 10 febbraio 2018 la SI.ra chiedeva alla SI. Parte_1 CP_2 dove fossero stati bancati gli assegni circolari della somma di euro 50.400,00 uno
[...] emesso dalla Banca di Brescia ed uno dalla Banca Fideuram,
- dagli estratti conto dell'unico conto corrente intestato alla SI.ra nel Persona_1 periodo 1° ottobre 2011-31 dicembre 2011 non v'è traccia del versamento dei due assegni;
- la de cuius con la propria disposizione testamentaria nominando erede universale il solo figlio aveva leso la quota Controparte_1 Parte_1
- pertanto il testamento della SI.ra era inefficace per la quota lesiva della Per_1 legittimadella SI.ra ai sensi e per gli effetti dell'art. 533 c.c.; Parte_1
- inoltre il SI. dalla morte della madre e Controparte_1 Persona_1 precisamente dall' 8 novembre 2017, aveva coltivato tutte le porzioni di terreno agricolo intestate alla de cuius senza corrispondere alcunché per canone locativo alle germane e . CP_2 Pt_1
Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio i SIg.ri e CP_1 CP_2
contestando quanto dedotto dalla parte attrice perché infondato in fatto ed in diritto e
[...] così formulavano le proprie conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo giudice adito “contrariis reiectis”,
- dichiarare ed accertare, previa dichiarazione di apertura della successione, che il compendio ereditario oggetto di testamento olografo della de cuius sia composto da: Persona_1
5 di 13 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Terreno sito in Capalbio, identificato al foglio 28, particella 267 (seminativo cl.4 di ettari 3, are 42, centiare 6) di superficie mq 34.206,00
Terreno sito in Capalbio, identificato al foglio 28, particella 270 (seminativo cl.4 di ettari 7, are 87, centiare 13) di superficie mq 78.713,00
Terreno sito in Capalbio, identificato al foglio 28, particella 272 (seminativo cl.5 di superficie mq 765 ü
Immobile civile abitazione sito in IA alla Via dell'Archetto n.35, piano primo, cat. A2, cla.1, vani 4, superfice catastale mq. 68
Il cui valore complessivo è pari ad euro 195.000,00 e, per l'effetto riconoscere quale quota di legittima in favore dell'attrice la somma di euro 43.341,67.
- Rigettare nel resto tutte le domande avverse ivi compresa quella di collazione dei beni siti in IA alla Via
Antica n.62 e Via dell'Archetto n.35 di proprietà della Controparte_2
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
Il Giudice assegnatario fissava la prima udienza il giorno 30 novembre 2022 e a tale udienza concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.; con successivo provvedimento del
13 maggio 2023 disponeva l'espletamento di una CTU sui beni rientranti in successione, rigettava l'istanza di esibizione, nominava CTU l'Arch. , rinviava la causa all'udienza del 29 Persona_3 novembre 2023 ore 12.00 per il giuramento del CTU.
Espletata la CTU l'udienza del 2 ottobre 2024 fissata per la precisazione delle conclusioni era sostituita dal deposito di note di trattazione scritta.
Le parti depositavano nei termini le note di precisazione delle conclusioni.
La causa era trattenuta la causa in decisione con termine di giorni 60 per il deposito della comparsa conclusionale e di giorni 20 per repliche.
Successivamente con provvedimento del 3 gennaio 2025 la causa era rimessa la causa sul ruolo al fine di consentire alle parti di pronunciarsi sulla istanza di assegnazione formulata in comparsa conclusionale dalla parte attrice;
all'esito la causa era trattenuta nuovamente in decisione
2. Le domande e le eccezioni formulate dalle parti
In sede di precisazione delle conclusioni la parte attrice ha chiesto in via principale:
1) dichiararsi aperta la successione della SI.ra Persona_1
2) dichiararsi che il testamento olografo della SI.ra redatto in IA il 23 Persona_1 gennaio 2013 pubblicato il 10 dicembre 2018 per atto Notaio rep. 18304 racc. Persona_2
9232 era inefficace per la quota lesiva della legittima della SI.ra Parte_1
6 di 13 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
3) dichiarare la non comoda divisibilità dei beni secondo quanto accertato dal CTU Arch. Per_3
[...]
4) disporre ove del caso la vendita di uno o più compendi al fine di consentire all'attrice SInora di soddisfarsi sul ricavato sino a concorrenza dell'importo a lei spettante;
Parte_1
5) in via principale, condannare il SI. in solido con la SInora Controparte_1 CP_2
a corrispondere alla SI.ra
[...] Parte_1
- la somma di euro 57.456,48 quale quota spettante ex lege alla SInora oltre Parte_1 interessi dalla domanda sino all'integrale soddisfo come per legge ed euro 15.223,51 quale indennità di occupazione per i terreni agricoli di Capalbio e per l'appartamento sito in IA oltre interessi dalla domanda sino all'integrale soddisfo come per legge.
In via subordinata l'attrice ha chiesto l'assegnazione dell'immobile sito in IA Via
Dell'Archetto n. 35, Foglio 71, Part. 295, sub. 11 del valore periziato dal CTU di euro 55.300,00 e condannare il SI. al pagamento della somma di euro 2.156,00 a titolo di Controparte_1 conguaglio ed euro 15.223,51 a titolo di indennità di occupazione oltre interessi dalla domanda sino all'integrale soddisfo come per legge.
La parte convenuta ha chiesto invece:
1) dichiarare aperta la successione,
2) dichiarare che il compendio ereditario oggetto di testamento olografo della de cuius
è composto da: Persona_1
- Terreno sito in Capalbio, identificato al foglio 28, particella 267 (seminativo cl.4 di ettari
3, are 42, centiare 6) di superficie mq 34.206,00
- Terreno sito in Capalbio, identificato al foglio 28, particella 270 (seminativo cl.4 di ettari
7, are 87, centiare 13) di superficie mq 78.713,00
- Terreno sito in Capalbio, identificato al foglio 28, particella 272 (seminativo cl.5 di superficie mq 765
Immobile civile abitazione sito in IA alla Via dell'Archetto n.35, piano primo, cat.
A2, cla.1, vani 4, superfice catastale mq. 68.
3) Dichiarare che il valore complessivo come accertato dal CTU è pari ad euro 258.554,20 e, per l'effetto riconoscere quale quota di legittima in favore dell'attrice la somma di euro 57.546,89.
4) Rigettare nel resto tutte le domande avverse ivi compresa quella di collazione dei beni siti in
IA alla Via Antica n.62 e Via dell'Archetto n.35 di proprietà della Controparte_2
7 di 13 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Le originarie domande formulate dalla parte attrice volte ad accertare la collazione dell'appartamento sito in IA Via Antica n. 62 sito al piano primo attualmente di piena ed esclusiva proprietà di per averlo usucapito in maniera impropria con la Controparte_2 sentenza n.ro 1142 del 23 dicembre 2011 emessa dal Tribunale di Civitavecchia e del locale ad uso deposito sito in Via dell'Archetto n. 35 distinto alla particella n. 293 graffata con la particella n. 294 sub. 4 e particella sub 9, Via dell'Archetto n. 35, piano T, cat C/2, cl. 5, mq 56, R.C. euro
104,12 non sono state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni e devono intendersi rinunciate.
Deve, quindi, dichiararsi aperta la successione della signora nata a [...] il 14 Persona_1 luglio 1925 e deceduta in data 8 novembre 2017 in IA, luogo della sua ultima residenza in
Via dell'Archetto n. 35.
3. Scioglimento della comunione ereditaria
In corso di causa le parti concordemente hanno ritenuto che dell'asse ereditario facciano parte:
a) Terreno sito in Capalbio, identificato al foglio 28, particella 267 (seminativo cl.4 di ettari 3, are 42, centiare 6) di superficie mq 34.206,00
b) Terreno sito in Capalbio, identificato al foglio 28, particella 270 (seminativo cl.4 di ettari 7, are 87, centiare 13) di superficie mq 78.713,00
c) Terreno sito in Capalbio, identificato al foglio 28, particella 272 (seminativo cl.5 di superficie mq 765
d) Immobile civile abitazione sito in IA alla Via dell'Archetto n.35, piano primo, cat. A2, cla.1, vani 4, superfice catastale mq. 68
Secondo la relazione del CTU Arch. depositata in atti, detti immobili Persona_3 hanno il seguente valore commerciale:
a) il terreno in Capalbio Fg. 28 part. 267: euro 61.570,80
b) il terreno in Capalbio Fg. 28, part. 270: euro 141.683,40
c) il terreno in Capalbio Fg. 29, part. 272 non ha alcun valore in quanto “servitù di passaggio per altre proprietà”:
d) appartamento in IA Via Dell'Archetto Fg. 71, part. 295, sub. 11: euro 55.300,00.
Non vi è contrasto tra le parti in ordine al valore della massa ereditaria pari ad euro
258.554,20, in ordine all'ammontare della quota disponibile pari ad euro 86.184,73 ed in ordine alla quota di legittima spettante a ciascun erede è pari ad euro 57.456,48.
8 di 13 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Non è, di conseguenza in discussione, che il SInor in forza del Controparte_1 testamento redatto da in base al quale ha ricevuto in proprietà tutti i beni il cui Persona_1 valore complessivo ammonta ad euro 258.554,20 deve restituire all'asse euro 114.912,99 in quanto la predetta sua quota di legittima sommata alla quota disponibile è pari ad euro
143.912,99.
Pertanto deve accogliersi la domanda di riduzione della disposizione testamentaria della
SI.ra dichiarandone l'inefficace per la quota lesiva della legittima spettante all'attrice Per_1 ai sensi dell'art. 533 c.c. pari ad euro 57.456,48. Parte_1
La parte attrice ha chiesto il riconoscimento degli interessi moratori su tale quota ed ha indicato il credito complessivo in euro 73.068,89.
Deve osservarsi tuttavia come la disciplina delle restituzioni sia distinta nel caso in cui interviene l'assegnazione del bene rientrante nell'asse ereditario rispetto al caso in cui la reintegra si realizza con il pagamento di una somma.
In caso di vittorioso esperimento dell'azione di riduzione per lesione di legittima, indipendentemente dalla circostanza che essa sia indirizzata verso disposizioni testamentarie o donazioni, i frutti dei beni da restituire vanno riconosciuti al legittimario leso con decorrenza dalla domanda giudiziale e non dall'apertura della successione, presupponendo detta azione - avente carattere personale ed efficacia costitutiva - il suo concreto e favorevole esercizio, affinché le disposizioni lesive perdano efficacia e poiché è solo da tale momento che la presunzione di buona fede cessa di caratterizzare il possesso del beneficiario sui beni ricevuti (Cass. 21 febbraio
2020 n. 4709)
Su tale ultimo aspetto la giurisprudenza di legittimità ha anche precisato (cfr. anche Cass.
Civ., 5 giugno 2000 n. 7478) che “al legittimario cui venga restituito un immobile per reintegrare la quota di legittima spetta, a norma dell'art. 561 cod. civ., anche il diritto ai frutti quali accessori del bene, in relazione al suo mancato godimento, mentre, nell'ipotesi in cui il bene non possa essere restituito e la reintegrazione della quota di riserva avvenga per equivalente monetario, con l'ulteriore riconoscimento degli interessi legali sulla somma a tal fine determinata, nulla è dovuto per i frutti, posto che gli interessi legali attribuiti rispondono alla medesima finalità di risarcire il danno derivante dal mancato godimento del bene (lucro cessante) e pertanto il cumulo tra frutti e interessi comporterebbe la duplicazione del riconoscimento di una medesima voce di danno”
(nello stesso senso cfr. Cass. 28/07/1967 n. 2006; Cass. 28/06/1967 n. 1607).
9 di 13 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Tale principio era stato già espresso in una precedente pronuncia (Cass. 16/04/1970 n.
1079) ove si precisava che “se, però, si debba corrispondere una somma di denaro, nei casi previsti dalla legge o pattuiti dalle parti, per quanto si tratti di debito di valore in relazione all'originario oggetto che era un bene reale, i frutti non sono dovuti affatto, in quanto l'obbligazione di restituzione dei frutti è conseguenziale a quella di restituzione del bene che li produce. Se il diritto del legittimario si è trasformato in un diritto di credito, viene meno la detta conseguenzialità, mancando la cosa fruttifera, e trovano invece applicazione i principi relativi alle obbligazioni, per cui il ritardo del pagamento dà diritto agli interessi legali ed al risarcimento dei danni, se questi siano provati e ricorrano i requisiti dell'inadempimento e della mora”.
L'attrice in comparsa conclusionale ha chiesto l'assegnazione dell' appartamento sito in
IA Via Dell'Archetto al quale il CTU ha attributo il valore di euro 55.300,00.
Sulla richiesta la parte convenuta si è opposta.
Come si è visto, la quota necessaria spettante alla SI.ra è pari ad euro Parte_1
57.456,48.
Può, quindi, accogliersi la richiesta dell'attrice e disporsi l'assegnazione dell'immobile alla
SI.ra considerato che il valore dell'immobile di cui si è chiesta l'assegnazione è Parte_1 vicino alla quota ereditaria spettante all'attrice e che l'articolo 720 c.c. stabilisce che: “Se nell'eredità vi sono immobili non comodamente divisibili o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene, e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente
l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto”
Può, quindi, procedersi alla vendita dei beni ereditari solo se nessuno dei coeredi ne chiede l'assegnazione e quindi deve privilegiarsi la richiesta di assegnazione del bene rispetto alla richiesta di vendita dello stesso formulata dalle altre parti.
Pertanto l'appartamento in IA Via Dell'Archetto Fg. 71, part. 295, sub. 11 del valore di euro 55.300,00 deve essere assegnato all'attrice ed il SI. Parte_1 [...]
deve pagare la somma di euro 2.156,48 a titolo di conguaglio. Parte_2
Tuttavia, come si è visto, nel caso in cui al legittimario cui venga restituito un immobile, per reintegrare la quota di legittima spetta, a norma dell'art. 561 cod. civ., anche il diritto ai frutti quali accessori del bene, in relazione al suo mancato godimento;
alla sig.ra Parte_1 spettano, quindi, i frutti sull'immobile assegnato dalla data della domanda ai sensi dell'art. 561
10 di 13 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
comma 2 c.c., che testualmente limita la restituzione dei frutti a quelli maturati dopo la domanda giudiziale e gli interessi legali sul credito dalla data di apertura della successione al pagamento.
I frutti da attribuire all'attrice devono essere determinati in base al valore locativo dell'immobile determinato dal CTU in euro 298,00 mensili e, quindi, in euro 10.132 (euro 298*34 mesi).
Pertanto la somma che il convenuto deve versare all'attrice ammonta Controparte_1 ad euro 2.156,48 oltre interessi legali sull'intera somma di euro 57.456,48 dalla data di apertura della successione al pagamento per conguaglio ed in euro 10.132 per rimborso frutti non goduti sull'immobile assegnato alla stessa attrice.
4. Le domande proposte nei confronti di Controparte_2
La parte attrice in atto di citazione ha proposto la seguente domanda nei confronti di CP_2
“Dichiarare che l'appartamento sito in IA Via Antica n. 62 sito al piano primo di piena ed
[...] esclusiva proprietà di per averlo usucapito in maniera impropria con la sentenza n.ro 1142 del Controparte_2
23 dicembre 2011 emessa dal Tribunale di Civitavecchia e che il locale ad uso deposito sito in Via dell'Archetto
n. 35 distinto alla particella n. 293 graffata con la particella n. 294 sub. 4 e particella sub 9, Via dell'Archetto
n. 35, piano T, cat C/2, cl. 5, mq 56, R.C. euro 104,12 sono entrambi beni oggetto di collazione e per l'effetto rientranti nell'asse ereditario della SI.ra . Persona_1
In sede di precisazione delle conclusioni l'attrice ha formulato la seguente domanda anche nei confronti di “In via principale, condannare il SI. in solido con la Controparte_2 Controparte_1
SInora a corrispondere alla SI.ra la somma di euro 57.456,48 quale Controparte_2 Parte_1 quota spettante ex lege alla SInora oltre interessi dalla domanda sino all'integrale soddisfo come Parte_1 per legge ed euro 15.223,51 quale indennità di occupazione per i terreni agricoli di Capalbio e per l'appartamento sito in IA oltre interessi dalla domanda sino all'integrale soddisfo come per legge”.
In sede di comparsa conclusionale, nessuna delle due domande è stata riproposta e nella comparsa di replica la parte attrice ha illustrato le ragioni della formulazione della domanda aggiungendo che: “solo nella comparsa di costituzione dell'Avv. Paolo Pirani la SInora Controparte_2 ha chiarito i mezzi di pagamento con i quali ha acquistato il 28 dicembre 2021 la nuda proprietà del ridetto magazzino sito in IA Via Dell'Archetto ed ha depositato gli estratti conto che comprovano il versamento degli assegni sul conto corrente della de cuius” riconoscendo, quindi, l'intervenuta prova dell'acquisto da parte di Controparte_2
Deve quindi ritenersi che l'attrice abbia rinunciato alla domanda.
11 di 13 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
5. Spese
Poiché il convenuto pur riconoscendo il diritto dell'attrice alla quota di Controparte_1 legittima, aveva indicato un valore dell'asse ereditario inferiore a quello determinato dal CTU, ha contestato che sulla somma dovuta all'attrice dovessero calcolarsi gli interessi legali e si è opposto alla assegnazione a dell'immobile richiesto dalla stessa, deve Parte_1 considerarsi soccombente nel giudizio.
Le spese vanno liquidate, come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m.
55/2014 e al d.m. 147/22, tenuto conto della durata dei procedimenti e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del citato decreto, in relazione al valore del giudizio (scaglione da euro 52.001 a euro 260.000 applicando il parametro minimo in considerazione del valore della controversia e del riconoscimento in linea di principio del diritto della parte attrice).
Quanto alle spese sostenute dalla convenuta deve ritenersi che l'attrice sia Controparte_2 soccombente avendo rinunciato di fatto alla domanda solo in sede di deposito della comparsa di replica e tuttavia anche in questo caso deve applicarsi il parametro minimo previsto in relazione al valore della domanda ((scaglione da euro 26.001 a euro 52.000) considerato che la convenuta non aveva fornito all'attrice, nonostante ne fosse stata richiesta, la prova del pagamento delle somme relative all'acquisto del bene di cui si chiedeva la restituzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa iscritta al ruolo al n. 2215 del 2022 R.G.A.C. ogni altra domanda respinta, così provvede:
1) Dichiara aperta la successione della SI.ra Persona_1
2) Dichiara il testamento olografo della SI.ra redatto in IA il 23 gennaio Persona_1
2013 pubblicato il 10 dicembre 2018 per atto Notaio rep. 18304 racc. 9232 Persona_2 inefficace per la quota che lede la legittima della SI.ra Parte_1
3) Dichiara che dell'asse ereditario della sig.ra fanno parte: Persona_1
- Terreno sito in Capalbio, identificato al foglio 28, particella 267 (seminativo cl.4 di ettari
3, are 42, centiare 6) di superficie mq 34.206,00
12 di 13 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- Terreno sito in Capalbio, identificato al foglio 28, particella 270 (seminativo cl.4 di ettari
7, are 87, centiare 13) di superficie mq 78.713,00
- Terreno sito in Capalbio, identificato al foglio 28, particella 272 (seminativo cl.5 di superficie mq 765
- Immobile civile abitazione sito in IA alla Via dell'Archetto n.35, piano primo, cat.
A2, cla.1, vani 4, superfice catastale mq. 68
4) dispone lo scioglimento della comunione con attribuzione a dell'immobile sito Parte_1 in IA Via Dell'Archetto n. 35, Foglio 71, Part. 295, sub. 11;
5) condanna il SI. al pagamento della somma di euro euro 2.156,48 oltre Controparte_1 interessi legali sull'intera somma di euro 57.456,48 dalla data di apertura della successione al pagamento per conguaglio e di euro 10.132 per rimborso frutti non goduti sull'immobile assegnato alla stessa attrice;
6) ordina al competente Conservatore dei RR.II. di trascrivere la presente sentenza, con esonero di ogni responsabilità per il medesimo;
condanna al pagamento delle spese del giudizio sostenute da Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in euro 7.052 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA condanna al pagamento delle spese del giudizio sostenute da Parte_1 Controparte_2 che si liquidano in euro 3.809 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Civitavecchia 7 aprile 2025.
Il Giudice
Francesco Vigorito
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO
DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Vigorito Presidente relatore/estensore
Dott.ssa Giulia Sorrentino giudice
Dott. Daniele Sodani giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2215 R.G. dell'anno 2022 vertente
TRA nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
35, codice fiscale . rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Grispini (c.f. C.F._1
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla Via dei C.F._2
Gracchi 128 in virtù di procura in atti.
- ATTRICE -
E nato a [...] il [...] ) residente in Controparte_1 CodiceFiscale_3
IA (VT) alla via dell'Archetto n.35 e nata a [...] il [...] Controparte_2
( residente in [...] entrambi CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliati in IA (VT), Via Vitelleschi n°5, presso lo studio dell'Avv. Paolo
Pirani (C.F ) dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti C.F._5
- CONVENUTI -
OGGETTO: azione di riduzione e divisione
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
CONCLUSIONI:
All'udienza del 2 aprile 2025 i procuratori delle parti concludevano come segue.
Per la parte attrice:
Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis:
1) Dichiarare aperta la successione della SI.ra Persona_1
2) Dichiarare che il testamento olografo della SI.ra redatto in IA il 23 gennaio 2013 Persona_1 pubblicato il 10 dicembre 2018 per atto Notaio rep. 18304 racc. 9232 inefficace per la quota Persona_2 che lede la legittima della SI.ra Parte_1
3) Dichiarare la non comoda divisibilità dei beni secondo quanto accertato dal CTU Arch. Persona_3
4) Disporre ove del caso la vendita di uno o più compendi al fine di consentire all'attrice SInora Parte_1 di soddisfarsi sul ricavato sino a concorrenza dell'importo a Lei pertoccante per le ragioni in atti indicate;
5) In via principale, condannare il SI. in solido con la SInora a Controparte_1 Controparte_2 corrispondere alla SI.ra Parte_1
- la somma di euro 57.456,48 quale quota spettante ex lege alla SInora oltre interessi dalla Parte_1 domanda sino all'integrale soddisfo come per legge ed euro 15.223,51 quale indennità di occupazione per i terreni agricoli di Capalbio e per l'appartamento sito in IA oltre interessi dalla domanda sino all'integrale soddisfo come per legge.
6) In via subordinata, assegnare alla SInora l'immobile sito in IA Via Dell'Archetto n. Parte_1
35, Foglio 71, Part. 295, sub. 11 del valore periziato dal CTU di euro 55.300,00 e condannare il SI. al pagamento della somma di euro 2.156,00 a titolo di conguaglio ed euro 15.223,51 a titolo Controparte_1 di indennità di occupazione oltre interessi dalla domanda sino all'integrale soddisfo come per legge.
Con ordine al competente Conservatore dei RR.II. di trascrivere l'emananda sentenza, con esonero di ogni responsabilità per il medesimo.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Per la parte convenuta
Voglia l'Ill.mo giudice adito “contrariis reiectis”,
dichiarare ed accertare, previa dichiarazione di apertura della successione, che il compendio ereditario oggetto di testamento olografo della de cuius sia composto da: Persona_1
Terreno sito in Capalbio, identificato al foglio 28, particella 267 (seminativo cl.4 di ettari 3, are 42, centiare 6) di superficie mq 34.206,00
2 di 13 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Terreno sito in Capalbio, identificato al foglio 28, particella 270 (seminativo cl.4 di ettari 7, are 87, centiare 13) di superficie mq 78.713,00
Terreno sito in Capalbio, identificato al foglio 28, particella 272 (seminativo cl.5 di superficie mq 765
Immobile civile abitazione sito in IA alla Via dell'Archetto n.35, piano primo, cat. A2, cla.1, vani 4, superfice catastale mq. 68
Il cui valore complessivo come accertato dal CTU è pari ad euro 258.554,20 e, per l'effetto riconoscere quale quota di legittima in favore dell'attrice la somma di euro 57.546,89.
Rigettare nel resto tutte le domande avverse ivi compresa quella di collazione dei beni siti in IA alla Via Antica n.62 e Via dell'Archetto n.35 di proprietà della Controparte_2
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato la SI.ra conveniva in giudizio i Parte_1
SIg.ri e per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_2 Controparte_1
“ 1) Dichiarare aperta la successione della SI.ra Persona_1
2) Dichiarare che il testamento olografo della SI.ra redatto in IA il 23 gennaio 2013 Persona_1 pubblicato il 10 dicembre 2018 per atto Notaio rep. 18304 racc. 9232 inefficace per la quota Persona_2 che lede la legittima della SI.ra e per l'effetto condannare il SI. a Parte_1 Controparte_1 corrispondere alla SI.ra la somma di euro 78.173,33 ovvero la diversa somma da determinarsi Parte_1
a mezzo C.T.U. che ci si riserva di richiedere nella apposita sede.
3) Dichiarare:
- che l'appartamento sito in IA Via Antica n. 62 sito al piano primo di piena ed esclusiva proprietà di
per averlo usucapito in maniera impropria con la sentenza n.ro 1142 del 23 dicembre 2011 Controparte_2 emessa dal Tribunale di Civitavecchia
- che il locale ad uso deposito sito in Via dell'Archetto n. 35 distinto alla particella n. 293 graffata con la particella n. 294 sub. 4 e particella sub 9, Via dell'Archetto n. 35, piano T, cat C/2, cl. 5, mq 56, R.C. euro
104,12
Sono entrambi beni oggetto di collazione e per l'effetto rientranti nell'asse ereditario della SI.ra Persona_1
In via istruttoria ammettere C.T.U. volta ad accertare il valore sia degli immobili e terreni caduti in successione sia di quegli oggetto di donazione simulata e di usucapione intestati alla SInora nonché il Per_1 valore locativo dei terreni agricoli dal 10 dicembre 2018 ad oggi, detenuti sine causa dal SI. Controparte_1
3 di 13 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Con ordine al competente Conservatore dei RR.II. di trascrivere l'emananda sentenza, con esonero di ogni responsabilità per il medesimo.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”
Premetteva in fatto l'attrice che:
- in data 8 novembre 2017 era deceduta in Tuscania (VT) la SInora la Persona_1 quale aveva la sua ultima residenza in IA Via Dell'Archetto n. 35;
- la SI.ra aveva lasciato un testamento olografo sottoscritto in data 23 Persona_1 gennaio 2013 pubblicato per atto Notar Notaio in IA rep. 18304 racc. Persona_2
9232 in data 10 dicembre;
- nella detta scheda testamentaria così la de cuius disponeva “Io sottoscritta Persona_1 nata a IA il [...], in [...] possesso delle mie facoltà di intendere e di volere, voglio lasciare come mio unico erede mio figlio della proprietà della terra a Capalbio e della casa a IA in Via CP_1 dell'Archetto 35 dove io abito. ”; Persona_1
- la SI.ra era deceduta vedova e oltre al SI. aveva altre due Persona_1 CP_1 figlie, e CP_2 Parte_1
- eredi legittimi erano, quindi, il SI. nonché la SI.ra Controparte_1 Parte_1 nata a [...] il 143 maggio 1949 e la SI.ra nata a [...] il 10 aprile Controparte_2
1960;
- i beni pervenuti alla SI.ra provenivano dal progetto di divisione Persona_1 dichiarato esecutivo all'udienza del 22 novembre 2006 tra tutti gli eredi relativi alla Parte_1 successione del SI. deceduto il 10 agosto 1989 senza lasciare testamento;
Persona_4
- il CTU RA aveva attribuito alla SI.ra alcuni immobili Persona_5 Per_1 ed alcuni terreni individuati sia nella Relazione Notarile sia nella scheda redatta dalla RA
; Persona_6
- tra i beni dell'eredità così come da relazione Notarile Notaio Persona_7 del 10.03.2022 figuravano le proprietà della SI.ra e precisamente: Per_1
Terreni siti in Capalbio per complessivi mq 113.684,00:
1) foglio n. 28, part. 267 seminativo cl 4, ettari 3, are 42, centiare 6, superficie mq
34.206,00;
2) foglio n. 28, part. 270 seminativo cl 4, ettari 7, are 87, centiare 13, superficie mq
78.713,00;
3) foglio n. 28, part. 272 seminativo cl 5, superficie mq 765;
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Casa di civile abitazione sita in Via dell'Archetto 35, piano primo, cat. A2, cl. 1, vani 4, superficie catastale mq 68;
- detti immobili avevano il seguente valore commerciale:
a) il terreno in Capalbio secondo le valutazioni OMI non inferiore ad euro 19.000,00 ad ettaro, quindi euro 26.000,00 per n. 11 ettari 3 are ammonta ad euro 286.780,00;
b) casa di Via dell'Archetto euro 65.000,00
- la quota disponibile era, quindi, pari ad euro 117.260,00
- di conseguenza, la quota spettante a ciascun erede era pari ad euro 78.173,33;
- in forza del detto testamento, aveva pertanto ricevuto beni per il Controparte_1 complessivo importo di euro 351.780,00 e avrebbe dovuto, quindi, restituire all'asse la quota disponibile pari ad euro 195.433,33, avrebbe dovuto avere la quota Controparte_2 dell'importo di euro 78.173,33 ma in realtà la medesima aveva già ricevuto beni del valore di euro
140.000,00;
- con lettera del 10 febbraio 2018 la SI.ra chiedeva alla SI. Parte_1 CP_2 dove fossero stati bancati gli assegni circolari della somma di euro 50.400,00 uno
[...] emesso dalla Banca di Brescia ed uno dalla Banca Fideuram,
- dagli estratti conto dell'unico conto corrente intestato alla SI.ra nel Persona_1 periodo 1° ottobre 2011-31 dicembre 2011 non v'è traccia del versamento dei due assegni;
- la de cuius con la propria disposizione testamentaria nominando erede universale il solo figlio aveva leso la quota Controparte_1 Parte_1
- pertanto il testamento della SI.ra era inefficace per la quota lesiva della Per_1 legittimadella SI.ra ai sensi e per gli effetti dell'art. 533 c.c.; Parte_1
- inoltre il SI. dalla morte della madre e Controparte_1 Persona_1 precisamente dall' 8 novembre 2017, aveva coltivato tutte le porzioni di terreno agricolo intestate alla de cuius senza corrispondere alcunché per canone locativo alle germane e . CP_2 Pt_1
Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio i SIg.ri e CP_1 CP_2
contestando quanto dedotto dalla parte attrice perché infondato in fatto ed in diritto e
[...] così formulavano le proprie conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo giudice adito “contrariis reiectis”,
- dichiarare ed accertare, previa dichiarazione di apertura della successione, che il compendio ereditario oggetto di testamento olografo della de cuius sia composto da: Persona_1
5 di 13 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Terreno sito in Capalbio, identificato al foglio 28, particella 267 (seminativo cl.4 di ettari 3, are 42, centiare 6) di superficie mq 34.206,00
Terreno sito in Capalbio, identificato al foglio 28, particella 270 (seminativo cl.4 di ettari 7, are 87, centiare 13) di superficie mq 78.713,00
Terreno sito in Capalbio, identificato al foglio 28, particella 272 (seminativo cl.5 di superficie mq 765 ü
Immobile civile abitazione sito in IA alla Via dell'Archetto n.35, piano primo, cat. A2, cla.1, vani 4, superfice catastale mq. 68
Il cui valore complessivo è pari ad euro 195.000,00 e, per l'effetto riconoscere quale quota di legittima in favore dell'attrice la somma di euro 43.341,67.
- Rigettare nel resto tutte le domande avverse ivi compresa quella di collazione dei beni siti in IA alla Via
Antica n.62 e Via dell'Archetto n.35 di proprietà della Controparte_2
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
Il Giudice assegnatario fissava la prima udienza il giorno 30 novembre 2022 e a tale udienza concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.; con successivo provvedimento del
13 maggio 2023 disponeva l'espletamento di una CTU sui beni rientranti in successione, rigettava l'istanza di esibizione, nominava CTU l'Arch. , rinviava la causa all'udienza del 29 Persona_3 novembre 2023 ore 12.00 per il giuramento del CTU.
Espletata la CTU l'udienza del 2 ottobre 2024 fissata per la precisazione delle conclusioni era sostituita dal deposito di note di trattazione scritta.
Le parti depositavano nei termini le note di precisazione delle conclusioni.
La causa era trattenuta la causa in decisione con termine di giorni 60 per il deposito della comparsa conclusionale e di giorni 20 per repliche.
Successivamente con provvedimento del 3 gennaio 2025 la causa era rimessa la causa sul ruolo al fine di consentire alle parti di pronunciarsi sulla istanza di assegnazione formulata in comparsa conclusionale dalla parte attrice;
all'esito la causa era trattenuta nuovamente in decisione
2. Le domande e le eccezioni formulate dalle parti
In sede di precisazione delle conclusioni la parte attrice ha chiesto in via principale:
1) dichiararsi aperta la successione della SI.ra Persona_1
2) dichiararsi che il testamento olografo della SI.ra redatto in IA il 23 Persona_1 gennaio 2013 pubblicato il 10 dicembre 2018 per atto Notaio rep. 18304 racc. Persona_2
9232 era inefficace per la quota lesiva della legittima della SI.ra Parte_1
6 di 13 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
3) dichiarare la non comoda divisibilità dei beni secondo quanto accertato dal CTU Arch. Per_3
[...]
4) disporre ove del caso la vendita di uno o più compendi al fine di consentire all'attrice SInora di soddisfarsi sul ricavato sino a concorrenza dell'importo a lei spettante;
Parte_1
5) in via principale, condannare il SI. in solido con la SInora Controparte_1 CP_2
a corrispondere alla SI.ra
[...] Parte_1
- la somma di euro 57.456,48 quale quota spettante ex lege alla SInora oltre Parte_1 interessi dalla domanda sino all'integrale soddisfo come per legge ed euro 15.223,51 quale indennità di occupazione per i terreni agricoli di Capalbio e per l'appartamento sito in IA oltre interessi dalla domanda sino all'integrale soddisfo come per legge.
In via subordinata l'attrice ha chiesto l'assegnazione dell'immobile sito in IA Via
Dell'Archetto n. 35, Foglio 71, Part. 295, sub. 11 del valore periziato dal CTU di euro 55.300,00 e condannare il SI. al pagamento della somma di euro 2.156,00 a titolo di Controparte_1 conguaglio ed euro 15.223,51 a titolo di indennità di occupazione oltre interessi dalla domanda sino all'integrale soddisfo come per legge.
La parte convenuta ha chiesto invece:
1) dichiarare aperta la successione,
2) dichiarare che il compendio ereditario oggetto di testamento olografo della de cuius
è composto da: Persona_1
- Terreno sito in Capalbio, identificato al foglio 28, particella 267 (seminativo cl.4 di ettari
3, are 42, centiare 6) di superficie mq 34.206,00
- Terreno sito in Capalbio, identificato al foglio 28, particella 270 (seminativo cl.4 di ettari
7, are 87, centiare 13) di superficie mq 78.713,00
- Terreno sito in Capalbio, identificato al foglio 28, particella 272 (seminativo cl.5 di superficie mq 765
Immobile civile abitazione sito in IA alla Via dell'Archetto n.35, piano primo, cat.
A2, cla.1, vani 4, superfice catastale mq. 68.
3) Dichiarare che il valore complessivo come accertato dal CTU è pari ad euro 258.554,20 e, per l'effetto riconoscere quale quota di legittima in favore dell'attrice la somma di euro 57.546,89.
4) Rigettare nel resto tutte le domande avverse ivi compresa quella di collazione dei beni siti in
IA alla Via Antica n.62 e Via dell'Archetto n.35 di proprietà della Controparte_2
7 di 13 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Le originarie domande formulate dalla parte attrice volte ad accertare la collazione dell'appartamento sito in IA Via Antica n. 62 sito al piano primo attualmente di piena ed esclusiva proprietà di per averlo usucapito in maniera impropria con la Controparte_2 sentenza n.ro 1142 del 23 dicembre 2011 emessa dal Tribunale di Civitavecchia e del locale ad uso deposito sito in Via dell'Archetto n. 35 distinto alla particella n. 293 graffata con la particella n. 294 sub. 4 e particella sub 9, Via dell'Archetto n. 35, piano T, cat C/2, cl. 5, mq 56, R.C. euro
104,12 non sono state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni e devono intendersi rinunciate.
Deve, quindi, dichiararsi aperta la successione della signora nata a [...] il 14 Persona_1 luglio 1925 e deceduta in data 8 novembre 2017 in IA, luogo della sua ultima residenza in
Via dell'Archetto n. 35.
3. Scioglimento della comunione ereditaria
In corso di causa le parti concordemente hanno ritenuto che dell'asse ereditario facciano parte:
a) Terreno sito in Capalbio, identificato al foglio 28, particella 267 (seminativo cl.4 di ettari 3, are 42, centiare 6) di superficie mq 34.206,00
b) Terreno sito in Capalbio, identificato al foglio 28, particella 270 (seminativo cl.4 di ettari 7, are 87, centiare 13) di superficie mq 78.713,00
c) Terreno sito in Capalbio, identificato al foglio 28, particella 272 (seminativo cl.5 di superficie mq 765
d) Immobile civile abitazione sito in IA alla Via dell'Archetto n.35, piano primo, cat. A2, cla.1, vani 4, superfice catastale mq. 68
Secondo la relazione del CTU Arch. depositata in atti, detti immobili Persona_3 hanno il seguente valore commerciale:
a) il terreno in Capalbio Fg. 28 part. 267: euro 61.570,80
b) il terreno in Capalbio Fg. 28, part. 270: euro 141.683,40
c) il terreno in Capalbio Fg. 29, part. 272 non ha alcun valore in quanto “servitù di passaggio per altre proprietà”:
d) appartamento in IA Via Dell'Archetto Fg. 71, part. 295, sub. 11: euro 55.300,00.
Non vi è contrasto tra le parti in ordine al valore della massa ereditaria pari ad euro
258.554,20, in ordine all'ammontare della quota disponibile pari ad euro 86.184,73 ed in ordine alla quota di legittima spettante a ciascun erede è pari ad euro 57.456,48.
8 di 13 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Non è, di conseguenza in discussione, che il SInor in forza del Controparte_1 testamento redatto da in base al quale ha ricevuto in proprietà tutti i beni il cui Persona_1 valore complessivo ammonta ad euro 258.554,20 deve restituire all'asse euro 114.912,99 in quanto la predetta sua quota di legittima sommata alla quota disponibile è pari ad euro
143.912,99.
Pertanto deve accogliersi la domanda di riduzione della disposizione testamentaria della
SI.ra dichiarandone l'inefficace per la quota lesiva della legittima spettante all'attrice Per_1 ai sensi dell'art. 533 c.c. pari ad euro 57.456,48. Parte_1
La parte attrice ha chiesto il riconoscimento degli interessi moratori su tale quota ed ha indicato il credito complessivo in euro 73.068,89.
Deve osservarsi tuttavia come la disciplina delle restituzioni sia distinta nel caso in cui interviene l'assegnazione del bene rientrante nell'asse ereditario rispetto al caso in cui la reintegra si realizza con il pagamento di una somma.
In caso di vittorioso esperimento dell'azione di riduzione per lesione di legittima, indipendentemente dalla circostanza che essa sia indirizzata verso disposizioni testamentarie o donazioni, i frutti dei beni da restituire vanno riconosciuti al legittimario leso con decorrenza dalla domanda giudiziale e non dall'apertura della successione, presupponendo detta azione - avente carattere personale ed efficacia costitutiva - il suo concreto e favorevole esercizio, affinché le disposizioni lesive perdano efficacia e poiché è solo da tale momento che la presunzione di buona fede cessa di caratterizzare il possesso del beneficiario sui beni ricevuti (Cass. 21 febbraio
2020 n. 4709)
Su tale ultimo aspetto la giurisprudenza di legittimità ha anche precisato (cfr. anche Cass.
Civ., 5 giugno 2000 n. 7478) che “al legittimario cui venga restituito un immobile per reintegrare la quota di legittima spetta, a norma dell'art. 561 cod. civ., anche il diritto ai frutti quali accessori del bene, in relazione al suo mancato godimento, mentre, nell'ipotesi in cui il bene non possa essere restituito e la reintegrazione della quota di riserva avvenga per equivalente monetario, con l'ulteriore riconoscimento degli interessi legali sulla somma a tal fine determinata, nulla è dovuto per i frutti, posto che gli interessi legali attribuiti rispondono alla medesima finalità di risarcire il danno derivante dal mancato godimento del bene (lucro cessante) e pertanto il cumulo tra frutti e interessi comporterebbe la duplicazione del riconoscimento di una medesima voce di danno”
(nello stesso senso cfr. Cass. 28/07/1967 n. 2006; Cass. 28/06/1967 n. 1607).
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Tale principio era stato già espresso in una precedente pronuncia (Cass. 16/04/1970 n.
1079) ove si precisava che “se, però, si debba corrispondere una somma di denaro, nei casi previsti dalla legge o pattuiti dalle parti, per quanto si tratti di debito di valore in relazione all'originario oggetto che era un bene reale, i frutti non sono dovuti affatto, in quanto l'obbligazione di restituzione dei frutti è conseguenziale a quella di restituzione del bene che li produce. Se il diritto del legittimario si è trasformato in un diritto di credito, viene meno la detta conseguenzialità, mancando la cosa fruttifera, e trovano invece applicazione i principi relativi alle obbligazioni, per cui il ritardo del pagamento dà diritto agli interessi legali ed al risarcimento dei danni, se questi siano provati e ricorrano i requisiti dell'inadempimento e della mora”.
L'attrice in comparsa conclusionale ha chiesto l'assegnazione dell' appartamento sito in
IA Via Dell'Archetto al quale il CTU ha attributo il valore di euro 55.300,00.
Sulla richiesta la parte convenuta si è opposta.
Come si è visto, la quota necessaria spettante alla SI.ra è pari ad euro Parte_1
57.456,48.
Può, quindi, accogliersi la richiesta dell'attrice e disporsi l'assegnazione dell'immobile alla
SI.ra considerato che il valore dell'immobile di cui si è chiesta l'assegnazione è Parte_1 vicino alla quota ereditaria spettante all'attrice e che l'articolo 720 c.c. stabilisce che: “Se nell'eredità vi sono immobili non comodamente divisibili o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene, e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente
l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto”
Può, quindi, procedersi alla vendita dei beni ereditari solo se nessuno dei coeredi ne chiede l'assegnazione e quindi deve privilegiarsi la richiesta di assegnazione del bene rispetto alla richiesta di vendita dello stesso formulata dalle altre parti.
Pertanto l'appartamento in IA Via Dell'Archetto Fg. 71, part. 295, sub. 11 del valore di euro 55.300,00 deve essere assegnato all'attrice ed il SI. Parte_1 [...]
deve pagare la somma di euro 2.156,48 a titolo di conguaglio. Parte_2
Tuttavia, come si è visto, nel caso in cui al legittimario cui venga restituito un immobile, per reintegrare la quota di legittima spetta, a norma dell'art. 561 cod. civ., anche il diritto ai frutti quali accessori del bene, in relazione al suo mancato godimento;
alla sig.ra Parte_1 spettano, quindi, i frutti sull'immobile assegnato dalla data della domanda ai sensi dell'art. 561
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comma 2 c.c., che testualmente limita la restituzione dei frutti a quelli maturati dopo la domanda giudiziale e gli interessi legali sul credito dalla data di apertura della successione al pagamento.
I frutti da attribuire all'attrice devono essere determinati in base al valore locativo dell'immobile determinato dal CTU in euro 298,00 mensili e, quindi, in euro 10.132 (euro 298*34 mesi).
Pertanto la somma che il convenuto deve versare all'attrice ammonta Controparte_1 ad euro 2.156,48 oltre interessi legali sull'intera somma di euro 57.456,48 dalla data di apertura della successione al pagamento per conguaglio ed in euro 10.132 per rimborso frutti non goduti sull'immobile assegnato alla stessa attrice.
4. Le domande proposte nei confronti di Controparte_2
La parte attrice in atto di citazione ha proposto la seguente domanda nei confronti di CP_2
“Dichiarare che l'appartamento sito in IA Via Antica n. 62 sito al piano primo di piena ed
[...] esclusiva proprietà di per averlo usucapito in maniera impropria con la sentenza n.ro 1142 del Controparte_2
23 dicembre 2011 emessa dal Tribunale di Civitavecchia e che il locale ad uso deposito sito in Via dell'Archetto
n. 35 distinto alla particella n. 293 graffata con la particella n. 294 sub. 4 e particella sub 9, Via dell'Archetto
n. 35, piano T, cat C/2, cl. 5, mq 56, R.C. euro 104,12 sono entrambi beni oggetto di collazione e per l'effetto rientranti nell'asse ereditario della SI.ra . Persona_1
In sede di precisazione delle conclusioni l'attrice ha formulato la seguente domanda anche nei confronti di “In via principale, condannare il SI. in solido con la Controparte_2 Controparte_1
SInora a corrispondere alla SI.ra la somma di euro 57.456,48 quale Controparte_2 Parte_1 quota spettante ex lege alla SInora oltre interessi dalla domanda sino all'integrale soddisfo come Parte_1 per legge ed euro 15.223,51 quale indennità di occupazione per i terreni agricoli di Capalbio e per l'appartamento sito in IA oltre interessi dalla domanda sino all'integrale soddisfo come per legge”.
In sede di comparsa conclusionale, nessuna delle due domande è stata riproposta e nella comparsa di replica la parte attrice ha illustrato le ragioni della formulazione della domanda aggiungendo che: “solo nella comparsa di costituzione dell'Avv. Paolo Pirani la SInora Controparte_2 ha chiarito i mezzi di pagamento con i quali ha acquistato il 28 dicembre 2021 la nuda proprietà del ridetto magazzino sito in IA Via Dell'Archetto ed ha depositato gli estratti conto che comprovano il versamento degli assegni sul conto corrente della de cuius” riconoscendo, quindi, l'intervenuta prova dell'acquisto da parte di Controparte_2
Deve quindi ritenersi che l'attrice abbia rinunciato alla domanda.
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5. Spese
Poiché il convenuto pur riconoscendo il diritto dell'attrice alla quota di Controparte_1 legittima, aveva indicato un valore dell'asse ereditario inferiore a quello determinato dal CTU, ha contestato che sulla somma dovuta all'attrice dovessero calcolarsi gli interessi legali e si è opposto alla assegnazione a dell'immobile richiesto dalla stessa, deve Parte_1 considerarsi soccombente nel giudizio.
Le spese vanno liquidate, come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m.
55/2014 e al d.m. 147/22, tenuto conto della durata dei procedimenti e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del citato decreto, in relazione al valore del giudizio (scaglione da euro 52.001 a euro 260.000 applicando il parametro minimo in considerazione del valore della controversia e del riconoscimento in linea di principio del diritto della parte attrice).
Quanto alle spese sostenute dalla convenuta deve ritenersi che l'attrice sia Controparte_2 soccombente avendo rinunciato di fatto alla domanda solo in sede di deposito della comparsa di replica e tuttavia anche in questo caso deve applicarsi il parametro minimo previsto in relazione al valore della domanda ((scaglione da euro 26.001 a euro 52.000) considerato che la convenuta non aveva fornito all'attrice, nonostante ne fosse stata richiesta, la prova del pagamento delle somme relative all'acquisto del bene di cui si chiedeva la restituzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa iscritta al ruolo al n. 2215 del 2022 R.G.A.C. ogni altra domanda respinta, così provvede:
1) Dichiara aperta la successione della SI.ra Persona_1
2) Dichiara il testamento olografo della SI.ra redatto in IA il 23 gennaio Persona_1
2013 pubblicato il 10 dicembre 2018 per atto Notaio rep. 18304 racc. 9232 Persona_2 inefficace per la quota che lede la legittima della SI.ra Parte_1
3) Dichiara che dell'asse ereditario della sig.ra fanno parte: Persona_1
- Terreno sito in Capalbio, identificato al foglio 28, particella 267 (seminativo cl.4 di ettari
3, are 42, centiare 6) di superficie mq 34.206,00
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- Terreno sito in Capalbio, identificato al foglio 28, particella 270 (seminativo cl.4 di ettari
7, are 87, centiare 13) di superficie mq 78.713,00
- Terreno sito in Capalbio, identificato al foglio 28, particella 272 (seminativo cl.5 di superficie mq 765
- Immobile civile abitazione sito in IA alla Via dell'Archetto n.35, piano primo, cat.
A2, cla.1, vani 4, superfice catastale mq. 68
4) dispone lo scioglimento della comunione con attribuzione a dell'immobile sito Parte_1 in IA Via Dell'Archetto n. 35, Foglio 71, Part. 295, sub. 11;
5) condanna il SI. al pagamento della somma di euro euro 2.156,48 oltre Controparte_1 interessi legali sull'intera somma di euro 57.456,48 dalla data di apertura della successione al pagamento per conguaglio e di euro 10.132 per rimborso frutti non goduti sull'immobile assegnato alla stessa attrice;
6) ordina al competente Conservatore dei RR.II. di trascrivere la presente sentenza, con esonero di ogni responsabilità per il medesimo;
condanna al pagamento delle spese del giudizio sostenute da Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in euro 7.052 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA condanna al pagamento delle spese del giudizio sostenute da Parte_1 Controparte_2 che si liquidano in euro 3.809 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Civitavecchia 7 aprile 2025.
Il Giudice
Francesco Vigorito
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