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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/12/2025, n. 1436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1436 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 3343/2024, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'avv. Angelo Burdo, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente p. t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Alessia
Sabatino, presso cui è elettivamente domiciliata.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare il diritto a ricevere le retribuzioni non pagate per il periodo da ottobre a dicembre 2012, oltre 13a mensilità, e per il periodo dal 20.10.2014 al 31.12.2014, oltre 13ma mensilità; il tutto oltre interessi sulle somme rivalutate;
con vittoria delle spese di lite;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso per nullità e per prescrizione dei crediti retributivi dell'anno 2012, oltre che per sospensione dell'attività lavorativa nel periodo dal 20.10.2014 al 31.12.2014; con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25.10.2024, il sig. esponeva di essere Parte_1 stato lavoratore subordinato a tempo indeterminato, alle dipendenze della
[...]
, con la qualifica di operaio idraulico. Controparte_2
1 Lamentava di non aver ricevuto le retribuzioni di ottobre, novembre e dicembre 2012, oltre 13a mensilità, nonché le retribuzioni per il periodo dal 20.10.2014 al 31.12.2014, oltre 13a e 14a mensilità.
Precisava che a nulla erano valse le diffide datate 7.9.2017, 23.1.2023, 17.4.2023 e
31.5.2023.
Rappresentava che, con nota prot. n. 3404 del 20.9.2017 e con nota prot. n. 2961 del
27.5.2023, la non aveva contestato il credito, bensì dichiarato che Controparte_2 non si erano potute pagare le spettanze ai lavoratori a causa del mancato accredito dei fondi necessari per le annualità 2012, 2014 e 2016 da parte della Regione Campania.
Riferiva di aver invano presentato istanza all' in Controparte_3
Avellino per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.
Tanto premesso, conveniva in giudizio la Controparte_2 innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la resistente si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.
Preliminarmente, eccepiva la prescrizione dei crediti per il decorso del termine quinquennale ex art. 2948 c.c.
Contestava l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda e della causa petendi, anche per omesso deposito del C.C.N.L., nonché l'inquadramento professionale ed il quantum della pretesa creditoria.
Rappresentava di essere un ente a finanza derivata, privo di entrate proprie e finanziato esclusivamente della Regione Campania, la quale, per l'anno 2012, non aveva trasferito i fondi necessari all'esercizio, come previsti dalla L. R. 11/1996, sebbene tale normativa regionale prevedesse una garanzia per il finanziamento delle attività di forestazione e bonifica montana.
Declinava la propria responsabilità contrattuale per i mancati pagamenti, da imputarsi alla Regione Campania, che, ai sensi dell'art. 30 della citata L. R. 11/1996, è tenuta a garantire il finanziamento dell'attività delle Parte_2
Affermava che la violazione di tale obbligo, ossia l'omessa erogazione dei fondi, aveva determinato il mancato pagamento delle retribuzioni.
Chiedeva di essere autorizzata, ex art. 107 e 420 c.p.c., alla chiamata in causa della
Regione Campania.
Concludeva ut supra.
2 Acquisita la documentazione prodotta e ritenuta superflua l'istruttoria orale, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati.
In via preliminare, va rigettata l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa della
Regione Campania, finalizzata ad ottenere la dichiarazione dell'obbligo della stessa di tenere indenne la per il pagamento delle somme richieste da parte Controparte_2 ricorrente, in quanto alcun obbligo di manleva o di garanzia può essere riscontrato nei termini invocati.
L'art. 30 L. R. 11/1996 configura un onere di finanziamento della Regione Campania in favore della finanziamento che è delineato nel contesto di una Controparte_2 palese ratio legis diretta alla conservazione dei livelli occupazionali nel settore della forestazione montana.
Ma tale onere non può essere esteso fino al punto di considerare la Regione come tenuta al pagamento diretto in favore dei lavoratori ovvero a manlevare l'ente montano dagli inadempimenti retributivi.
Infatti, la norma prefata non configura un obbligo della Regione di intervenire finanziariamente, caso per caso, per provvedere alla corresponsione delle retribuzioni
(a mo' di garanzia propria), né, tanto meno, di essere gravata dall'onere di manlevare l'ente finanziato da pronunce di condanna a suo carico (quale garanzia impropria).
Ciò in quanto, a parere del giudicante, l'impegno della Regione al finanziamento dell'ente montano, stabilito dalla legge regionale, può essere invocato dall'ente stesso solo in via diretta e non in via indiretta, nel senso che la norma non consente di configurare un'azionabilità incidentale dell'onere di finanziamento, all'interno di singolari fattispecie processuali, poiché ciò si risolverebbe in una violazione degli obblighi programmatici stabiliti dalla stessa normativa regionale.
In tema, l'art. 18 L. R. 12/2008, ai co. 1 e 2 prevede quanto segue: “Art. 18 Programma annuale operativo di attuazione - 1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico si realizza attraverso il programma annuale operativo di attuazione. Esso è approvato, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, di cui ne costituisce un allegato obbligatorio, dal consiglio generale su proposta della giunta.
2. Il programma aggiorna, anno per anno, il piano pluriennale di sviluppo socio-economico e contiene, oltre all'elenco degli interventi e delle opere e che la comunità intende realizzare nell'esercizio di riferimento, anche l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati nel bilancio della comunità montana ovvero disponibili in base a contribuiti o risorse dello stato, della regione o di altri enti pubblici, già stanziati nei relativi bilanci”.
L'azione amministrativa delle in forza di tale Parte_3 disposizione, può esplicitarsi solo nell'ambito delle risorse preventivamente stanziate
3 dall'ente finanziatore, e ciò sia per l'attività ordinaria, inclusa la gestione del personale, sia per l'attività straordinaria, risorse nei cui limiti essa deve essere rigorosamente programmata, tanto che il successivo art. 23 co. 1, all'atto della prima costituzione della giunta, stabilisce l'obbligo di rideterminazione delle piante organiche.
Ciò induce a ritenere che la non possa azionare il proprio diritto a Controparte_2 ricevere il finanziamento in via indiretta, attraverso un'azione di manleva o di garanzia, ma solo in via diretta, come peraltro confermato da quanto stabilito dall'art. 30 co. 6
L. R. 11/1996 in riferimento ai fondi per il personale forestale, che prevede, per l'appunto, l'erogazione su richiesta (“
6. L'erogazione dei fondi suddetti sarà effettuata, su richiesta documentata dagli Enti delegati e dei Settori forestali, con delibera di Giunta Regionale”).
Né potrebbe riscontrarsi una posizione di garanzia, in capo alla Regione, derivante dall'inadempimento all'obbligo di finanziamento, ossia quale conseguenza di una condotta illegittima, e ciò in quanto non è stata provata la corrispondenza tra il bilancio previsionale dell'ente montano e lo stanziamento previsto dalla Regione, con particolare riferimento ai fondi di cui al citato art. 30.
In altri termini, è proprio la natura di ente a finanza derivata che impone alla CP_2 di contenere la spesa complessiva, incluse le retribuzioni dei lavoratori, entro
[...]
i limiti dei fondi previsti dalla Regione in suo favore, sicché, ove non sia dimostrata tale corrispondenza, non può configurarsi, neppure astrattamente, un obbligo di garanzia della Regione per gli inadempimenti contrattuali dell'ente montano, quale conseguenza giuridica della violazione dell'obbligo di finanziamento.
Non sussiste, dunque, il diritto della ad essere manlevata dalla Controparte_2
Regione per le obbligazioni retributive assunte nei confronti dei propri lavoratori.
Per tali ragioni, gli opposti orientamenti giurisprudenziali segnalati dalla resistente non sono condivisibili.
2. Ancora preliminarmente, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di nullità ed inammissibilità del ricorso introduttivo sollevata dalla resistente Comunità.
Ai sensi dell'art. 414 n. 3) e 4) c.p.c., nel ricorso introduttivo del giudizio deve essere determinato l'oggetto della domanda e devono essere indicati gli elementi di fatto e di diritto posti alla base della domanda stessa, la cui mancata specificazione comporta la nullità del ricorso, da ritenersi, però, sanabile ex art. 164 co. 5 c.p.c.
Corollario di tali principi è che la mancata fissazione di un termine perentorio da parte del giudice per la rinnovazione del ricorso o per l'integrazione della domanda
4 comprova l'avvenuta sanatoria della nullità, dovendosi ritenere raggiunto lo scopo cui l'atto nullo è preordinato ai sensi dell'art. 156 co. 2 c.p.c.
Applicando tale principio, nella fattispecie va esclusa la nullità del ricorso, in quanto l'atto introduttivo individua in maniera sufficientemente chiara e precisa l'oggetto della domanda e contiene tutti gli elementi necessari per superare il vaglio di ammissibilità, essendo stata la parte resistente posta in condizione di difendersi immediatamente ed esaurientemente, il che condurrebbe, in ogni caso, alla sanatoria dell'eventuale nullità per raggiungimento dello scopo.
In concreto, il tenore dell'atto introduttivo lascia, infatti, evincere chiaramente il petitum e la causa petendi.
Difatti, pacifico il rapporto di lavoro alle dipendenze della la Controparte_2 domanda articolata in ricorso poggia sull'allegazione di omesso pagamento della retribuzione per i periodi suindicati.
Sulla scorta della ripartizione dell'onere probatorio applicabile alla fattispecie, come appresso in dettaglio delineato, compete al datore di lavoro contrapporre l'intervento di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto ovvero di una causa di impossibilità della prestazione a sé non imputabile, quale contenuto precipuo della difesa.
A tal fine, il contenuto dell'atto introduttivo deve ritenersi soddisfacente i requisiti normativi succitati.
3. Sempre preliminarmente, va disattesa l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dalla Controparte_2
Il lavoratore ha documentato di aver inoltrato validi atti interruttivi del termine di prescrizione, acquisiti al protocollo della Comunità, in data 7.9.2017, prot. n. 3104, in data 23.1.2023, in data 17.4.2023, in data 31.5.2023 prot. n. 3064.
Vanno altresì richiamati i documenti prodotti in giudizio dal lavoratore, ossia la nota prot. n. 2961 del 27.5.2023 e la nota prot. n. 3228 del 12.6.2023, con cui la CP_2
in replica alla richiesta di pagamento del7.9.2017 e del 17.4.2023, aveva
[...] espressamente riconosciuto in suo favore la sussistenza del credito retributivo per le mensilità dell'anno 2012 non corrisposte e per C.I.S.O.A dal 20.10.2014 al 31.12.2014, per di più indicando che la relativa liquidazione, con emissione dei prospetti paga, sarebbe avvenuta dopo l'erogazione dei fondi da parte della Regione Campania.
Siffatta ammissione costituisce riconoscimento di debito e rinuncia a far valere la prescrizione estintiva del credito ex art. 2937 c.c.
5 Nella fattispecie, pacifico che il termine di prescrizione applicabile è individuabile in quello quinquennale, previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c., va rilevato che il rapporto, trattandosi di pubblico impiego privatizzato, è retto dal regime di tutela reale ex art. 63
D. Lgs. 165/2001, sicché non v'è dubbio che la prescrizione decorra in pendenza del rapporto di lavoro stesso (Cassazione civile, sez. lav., 12/12/2017, n. 29774: “Ai fini della decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto è necessario che lo stesso sia regolato da una disciplina che, sul piano sostanziale, subordini la legittimità e l'efficacia del recesso alla sussistenza di circostanze oggettive e predeterminate e, sul piano processuale affidi al giudice il sindacato su tali circostanze e la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo”).
Infatti, la tutela reale esclude che il lavoratore, che ne beneficia, possa nutrire un metus, per la prosecuzione del rapporto, nell'intentare azioni o nel rivolgere richieste di pagamento al datore, nel senso che egli non avrà motivo di temere il recesso ritorsivo del datore di lavoro stesso poiché, in tal caso, potrà ottenere la tutela reintegratoria.
Ciò posto, deve rilevarsi che la predetta dichiarazione, a firma del Presidente della
(che è indubbiamente titolare del relativo potere), è idonea a Controparte_2 costituire un riconoscimento del debito, efficace ex art. 2937 c.c., norma che, per l'appunto, prevede che il debitore possa rinunciare a far valere la prescrizione una volta che essa sia compiuta.
Ciò in ragione della specifica indicazione delle mensilità retributive omesse, nonché dell'impegno alla contabilizzazione non appena la Regione avrebbe stanziato le risorse.
In tema, mentre la giurisprudenza amministrativa sostiene che siffatta rinuncia non sia possibile in ragione della natura indisponibile del denaro pubblico, la Suprema
Corte ha espresso un orientamento divergente, a cui questo giudice ritiene di dover dare continuità.
In effetti, deve reputarsi che non sia vero che la P.A. non possa disporre validamente delle somme nella sua disponibilità e, quindi, del diritto a far valere la prescrizione.
A tale conclusione, si perviene considerando il dato processualistico della rilevabilità officiosa dell'estinzione per prescrizione del diritto di credito, notoriamente limitata alle sole controversie in materia previdenziale ed assistenziale, ed invece esclusa in ambito prettamente lavoristico.
Di contro, avallando l'indirizzo che propugna l'indisponibilità, si dovrebbe ritenere che il giudice del lavoro, allorché pronunci in controversia avente ad oggetto un rapporto di pubblico impiego privatizzato, debba sempre rilevare d'ufficio la prescrizione del credito, anche allorquando la P.A., convenuta per il pagamento di retribuzioni, non si costituisca in giudizio oppure non sollevi l'eccezione di prescrizione ovvero la sollevi tardivamente.
6 Tale conclusione è sconfessata dallo stato dell'arte giurisprudenziale, che esclude la ricorrenza, in subiecta materia, di preclusioni derivanti da esigenze di finanza pubblica ed afferma l'applicazione delle ordinarie regole privatistiche (Cassazione civile, sez. lav., 20/02/2015, n. 3477: “In materia di diritto al rimborso di contributi versati indebitamente, la rinuncia ad avvalersi della prescrizione da parte della P.A. non è preclusa dai principi generali di contabilità pubblica e, in assenza di una previsione normativa che, nella materia specifica, la qualifichi indisponibile, è assoggettata all'ordinario regime civilistico”;
Cassazione civile, sez. lav., 05/08/2004, n. 15120: “Le disposizioni del r.d.l. n. 295 del 1939, che vietano agli enti pubblici di rinunciare alla prescrizione, sono inapplicabili al rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti pubblici - a prescindere dalla loro natura economica o non economica -, che ha natura privatistica a seguito delle innovazioni introdotte dal d.lg. n. 29 del 1993; di conseguenza, a tale rapporto si applicano le norme del codice civile sulla prescrizione, per le quali il fatto estintivo va eccepito dal debitore”; Cassazione civile, sez. lav., 28/07/2003, n. 11588: “Qualora un soggetto intenda far valere le conseguenze giuridiche a sè favorevoli di un fatto, deve provare non solo l'accadimento del fatto, ma anche la sua validità giuridica. Pertanto colui il quale, per paralizzare l'eccezione di prescrizione del suo diritto, eccepisca che v'è sta rinunzia (tacita) alla prescrizione, deve dimostrare non solo che sia stato posto in essere un fatto esplicitamente una volontà incompatibile con quella di avvalersi della prescrizione, ma anche che il fatto sia stato posto in essere dal soggetto a cui favore la prescrizione era maturata e cioè dal soggetto che ha il diritto di farla valere e, quindi, di rinunziarvi;
nonché, nel caso di ente pubblico, che il comportamento esplicitante la volontà di rinunzia sia stato posto in essere dal soggetto che, secondo le norme vigenti al momento del comportamento, era legittimato a disporre del diritto ad eccepire la prescrizione”; conforme: Cassazione civile, sez. I, 07/12/1995, n. 12596; Cassazione civile, sez. I,
26/05/1993, n. 5932: “In tema di indennità di espropriazione, qualora la Pubblica Amministrazione concluda col privato una transazione in ordine alla corresponsione delle somme per questo titolo dovute e provveda al deposito delle relative somme nonostante l'ormai avvenuto decorso del termine prescrizionale, tale comportamento costituisce rinunzia tacita alla prescrizione, ancorché l'atto, perfetto in ogni sua parte, e come tale sottoposto a registrazione, non abbia ancora acquisito efficacia per la mancanza della approvazione da parte di un organo esterno di controllo”).
Del resto, anche la giurisprudenza amministrativa, in passato, era orientata nello stesso senso (Consiglio di Stato, sez. VI, 16/03/1993, n. 251: “Il pagamento da parte dell'amministrazione di crediti retributivi di pubblici impiegati dopo la scadenza del termine quinquennale di prescrizione costituisce in applicazione dell'art. 2937 c.c., atto incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione e, come tale implica rinunzia agli effetti della prescrizione stessa, non rilevando l'errore dell'amministrazione stessa sulla durata del termine prescrizionale, nella specie falsamente ritenuto decennale”).
Ciò posto, nel caso di specie, sussistono tutti i presupposti per affermare che non sia compiuto il decorso del termine di prescrizione, alla luce delle diffide di pagamento suddette e del riconoscimento del credito, in considerazione del già segnalato elemento dell'impegno al pagamento, previa liquidazione degli importi, pur condizionato all'erogazione dei fondi regionali.
In sostanza, la complessiva condotta del datore di lavoro, che ha espressamente riconosciuto il debito, induce a ritenere che esso abbia senz'altro rinunciato a far valere la prescrizione già maturata (Cassazione civile, sez. lav., 13/11/2001, n. 14091: “Perché sussista rinuncia tacita alla prescrizione è necessaria un'incompatibilità assoluta tra il comportamento del debitore e la volontà del medesimo di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui;
occorre cioè che nel comportamento del debitore sia insita,
7 senza possibilità di una diversa interpretazione, l'inequivoca volontà di rinunciare alla prescrizione già maturata e, quindi, di considerare come tuttora esistente ed azionabile quel diritto che si era estinto”).
Diversamente opinando, ben avrebbe potuto la eccepire la Controparte_2 prescrizione nella missiva suindicata.
Inoltre, deve segnalarsi che la rinuncia alla prescrizione può operare, sul piano processuale, non solo come controeccezione, proponibile dalla parte nei cui confronti
è eccepita la prescrizione, ma anche come mera difesa o controeccezione in senso lato, poiché, ove i fatti o gli atti che provano l'intervento della rinuncia siano stati acquisti al processo, il giudice può farne rilievo d'ufficio (Cassazione civile, sez. II, 07/02/1996,
n. 963: “L'eccezione di rinuncia alla prescrizione non integra un'eccezione in senso proprio e pertanto, può essere presa in esame dal giudice anche ex officio senza bisogno di un'apposita iniziativa della parte interessata, purché, i fatti sui quali
l'eccezione si fonda, anche se non allegati dalle parti, siano stati ritualmente acquisiti al processo”).
Dunque, l'eccezione di prescrizione va rigettata.
4. Nel merito, la controversia va decisa, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., sulla scorta delle pronunce già emesse dal sottoscritto magistrato in analoghi giudizi, introdotti da altri lavoratori della odierna resistente per identico Controparte_2 titolo causale, ossia per retribuzioni rimaste impagate (Tribunale di Avellino, sett. lav., dott. Domenico Vernillo, sentenze n. 647/2022, n. 648/2022 e n. 649/2022, tutte depositate il 30.6.2022 e sentenza n. 548/2025, depositata il 23.5.2025).
Pertanto, va riscontrata la fondatezza della domanda di pagamento delle retribuzioni dell'anno 2012.
Giova richiamare il già cennato riparto probatorio delineabile in subiecta materia ex art. 2697 c.c., norma in forza della quale è il debitore, nei cui confronti sia proposta una domanda di pagamento, a dover dimostrare il fatto estintivo, modificativo o impeditivo del vantato diritto di credito, e, nella specie, di aver già corrisposto il pagamento, indicando il relativo importo (Cassazione civile, sez. lav., 27/10/2020, n.
23607: “Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto mentre non è tenuto a dare la prova, negativa, che il pagamento non sia avvenuto anche perché, quale fatto estintivo del diritto del presunto creditore, la prova del pagamento incombe sul debitore”).
Il generale criterio di ripartizione dell'onere probatorio, vigente in ambito contrattuale ed in tema di obbligazioni pecuniarie (Cass. S.U. n. 13533/2001: “Il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento”) non trova deroghe nel contesto del contratto di lavoro, in quanto contratto di diritto comune, e tanto meno nel contesto del pubblico impiego privatizzato.
8 Nel caso di specie, l'elemento da adottare, al fine di individuare i pagamenti rimasti inadempiuti, è costituito unicamente dalle allegazioni del lavoratore, che, in quanto creditore, non è tenuto a fornire prova dell'inadempimento datoriale.
Sarebbe spettato, dunque, alla addurre e provare il fatto estintivo Controparte_2
o impeditivo del diritto di credito vantato dal lavoratore, onere che non può ritenersi soddisfatto in considerazione dell'allegato impedimento, costituito dalla propria natura di ente a finanza derivata e dall'inadempimento della Regione Campania all'obbligo di finanziamento, con conseguente incapienza rispetto alle obbligazioni retributive assunte.
Tali circostanze non sono riconducibili ad un'ipotesi di impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore, ai sensi dell'art. 1218 c.c., proprio perché la dedotta circostanza impeditiva non riguarda l'obbligazione del datore di lavoro, bensì la condotta della Regione Campania: nel dettaglio, va riscontrata la responsabilità contrattuale della la quale non ha titolo per Controparte_2 addossare su un terzo la responsabilità del proprio inadempimento, e ciò nonostante il terzo indicato dal debitore sia legato a questi da un obbligo di finanziamento, in quanto tale circostanza non è idonea ad escludere la possibilità della prestazione di pagamento e la colpa dell'ente montano (Cassazione civile, sez. lav., 20/05/2004, n. 9645: “In materia di obbligazioni pecuniarie, l'impossibilità della prestazione deve consistere, ai fini dell'esonero da responsabilità del debitore, non in una mera difficoltà, ma in un impedimento obiettivo e assoluto, tale da non poter essere rimosso, e deve far riferimento alla prestazione contrattuale in sé e per sé considerata, e non a comportamenti di soggetti terzi rispetto al rapporto;
in particolare, l'esclusione della responsabilità dell'ente gestore di un corso di formazione professionale per il pagamento del docente del corso, ai sensi degli art. 1218 e 1463 c.c., presuppone una impossibilità oggettiva e assoluta della prestazione retributiva, e non può fondarsi sulla mera impotenza economica derivante dall'inadempimento di un terzo ai suoi obblighi di finanziamento nei confronti dell'ente”).
Dunque, in relazione alle mensilità del 2012, la domanda di pagamento si rivela fondata, sicché la va condannata al relativo pagamento, con Controparte_2 pronuncia di condanna generica ai sensi dell'art. 112 c.p.c.
In forza di quanto previsto dall'art. 22 co. 36 L. 724/1994, nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 459/2000, trova applicazione alla fattispecie la disposizione di cui all'art. 16 co. 6 L. 412/1991, ragion per cui l'importo da determinare va accresciuto della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole componenti del credito al saldo.
5. Resta da esaminare la domanda di pagamento della retribuzione per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2014.
9 L'Ente datore ha dato prova che, con delibera della Giunta esecutiva del 12.9.2014, onde evitare di dover procedere all'interruzione del rapporto di lavoro a causa della mancanza di copertura finanziaria, aveva deliberato di ricorrere alla C.I.S.O.A. per il periodo dal 20.10.2014 al 31.12.2014.
Ha rappresentato, inoltre, che solo in data 13.11.2018, con comunicazione prot. 6104, la Regione Campania aveva comunicato alle il diniego della Parte_2
C.I.S.O.A. 2014 da parte dell' nonché invitato gli enti a trasmettere la CP_4 documentazione afferente ai lavoratori collocati in cassa integrazione, al fine di procedere alla corresponsione della prestazione nei limiti degli stanziamenti regionali.
Ebbene, ribadito che l'eventuale inadempimento, da parte della Regione Campania, agli obblighi a suo carico nei confronti della Comunità non rileva in ordine all'obbligo del datore di lavoro rispetto al suo dipendente, va osservato che la domanda di pagamento risulta articolata in ricorso non già allo scopo di percepire l'indennità di cassa integrazione, bensì le retribuzioni omesse.
Invero, va chiarito che le prestazioni di previdenza costituiscono obbligazioni il cui titolare passivo è esclusivamente l'ente preposto dalla legge, ossia l' e non già CP_4 il datore di lavoro, il quale è tenuto alla sola anticipazione dei pagamenti e privo della qualità di debitore sul piano sostanziale.
La non è il soggetto passivo della prestazione previdenziale, la cui Controparte_2 titolarità passiva ricade esclusivamente in capo all' giacché, rispetto alla CP_4
C.I.S.O.A., così come ad ogni forma di integrazione salariale (C.I.G.O., C.I.G.S., A.S.O.), il datore di lavoro è mero adiectus solutionis causa, ossia mero anticipatore delle somme dovute dall'Istituto, nei cui confronti eseguirà successivi conguagli (Cassazione civile, sez. lav., 22/02/2003, n. 2760: “In tema di cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, l è parte del rapporto previdenziale che si instaura per effetto del provvedimento di Controparte_5 concessione dell'integrazione salariale, ancorché, nella ipotesi normale, il datore di lavoro sia tenuto ad anticipare la CP prestazione ai dipendenti, ottenendo dall il rimborso delle somme versate per conto dello stesso in qualità di adiectus solutionis causa o incaricato ex lege, somme che sono appunto corrisposte non già a titolo di retribuzione ma di integrazione CP salariale. Ne consegue che l è legittimato passivamente nel giudizio promosso per il pagamento della prestazione previdenziale”).
Pertanto, il suindicato riconoscimento del credito operato dalla Controparte_2 non può essere efficace rispetto all'indennità di cassa integrazione, trattandosi di un'obbligazione di cui essa non è titolare passiva e di cui, pertanto, non può disporre, né assumere a suo carico, trattandosi di ente pubblico soggetto a vincoli di scopo e di bilancio.
Tuttavia, il segmento di domanda in esame si rivela infondato.
10 Difatti, parte ricorrente ha omesso di allegare, prima ancora che provare, il fatto costitutivo del diritto alla retribuzione, ossia l'effettivo espletamento dell'attività di lavoro dal 20.10.2024 al 31.1.2024, che è presupposto sinallagmatico della paga.
Sul punto, l'assenza di allegazione del fatto rende irrilevante l'assenza di contestazione.
In specie, il principio di non contestazione ex artt. 115 e 416 c.p.c. è destinato ad operare unicamente rispetto a quei fatti che siano stati oggetto di compiuta e specifica deduzione da parte del ricorrente: è solo a tale condizione che essi devono ritenersi provati allorquando la parte resistente non li contesti con altrettanta specificità.
Difatti, non può esigersi che il resistente debba contestare sia ciò che viene affermato dal ricorrente, sia ciò che da questi viene omesso (Cassazione civile, sez. lav.,
27/01/2022, n. 2402: “Il principio di non contestazione postula che la parte che lo invoca abbia per prima ottemperato all'onere processuale a suo carico di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa sicché la mancata allegazione specifica dei fatti esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata, perché ciò equivarrebbe a ribaltare sullo stesso convenuto l'onere di allegare il fatto costitutivo dell'avversa pretesa”; Cassazione civile, sez. lav., 01/02/2021, n. 2174:
“L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte e dedotti nel processo, non anche per quelli ad essa ignoti o allegati in sede extraprocessuale, atteso che il principio di non contestazione trova fondamento nel fenomeno di circolarità degli oneri di allegazione, confutazione e prova, di cui agli artt.
414, nn. 4 e 5, e 416 c.p.c., che è tipico delle vicende processuali”).
Tanto meno parte ricorrente ha chiesto di provare la circostanza dell'effettività della prestazione lavorativa nel periodo de quo.
Pertanto, non può ritenersi sufficiente l'allegazione dell'inadempimento dell'obbligo di pagamento datoriale, difettando, a monte, l'allegazione e la prova del fatto costitutivo del diritto.
In sostanza, nel ricorso, il lavoratore ha domandato il pagamento delle retribuzioni delle predette mensilità, ma non ha dedotto che, in tali mesi, egli abbia regolarmente lavorato, maturando i corrispondenti crediti retributivi.
Di conseguenza, specie alla luce del diniego della prestazione previdenziale, opposto dall' in data ampiamente successiva al periodo d'interesse, nel presente CP_4 giudizio deve ritenersi dimostrato, anche in via di presunzione semplice ex art. 2729
c.c., che, durante le mensilità in esame, il rapporto di lavoro sia rimasto sospeso per
C.I.S.O.A., sebbene, poi, l'accesso al trattamento sia stato denegato.
Ciò esclude in radice l'obbligo retributivo del datore di lavoro (Cassazione civile, sez. lav., n. 9635 del 16/06/2003: “Fino all'emanazione del provvedimento di ammissione al trattamento di integrazione salariale, come pure dopo l'emanazione del provvedimento di diniego di tale ammissione, i rapporti fra datore di lavoro e lavoratori sospesi, inerendo a posizioni di diritto soggettivo non incise dalla normativa speciale in materia di cassa integrazione guadagni, sono regolati dal diritto comune, con la conseguenza, in particolare, che la legittimità o meno delle
11 sospensioni dal lavoro unilateralmente disposte dall'imprenditore deve essere valutata alla stregua delle norme in tema di sopravvenuta impossibilità temporanea della prestazione lavorativa. Ne deriva ulteriormente che quando quest'ultima - secondo la valutazione istituzionalmente rimessa al giudice di merito, incensurabile se adeguatamente motivata - sia divenuta inutilizzabile non nell'aspetto economico o per deficienze di programmazione, di previsione o di organizzazione aziendale, bensì per un fatto sopravvenuto non prevedibile, il datore di lavoro non incorre in responsabilità per l'unilaterale sospensione da lui disposta e, in particolare, non è tenuto al pagamento delle retribuzioni per il periodo di sospensione”).
S'impone, pertanto, il rigetto di tale frazione della domanda di pagamento.
Assorbito ogni altro profilo.
5. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento parziale del ricorso, che determina una situazione di soccombenza parziale assimilabile alla soccombenza reciproca (Cassazione civile, sez. lav., 16/01/2020, n. 812; 08/10/2021,
n. 27364; 11/06/2021, n. 16563; 25/06/2020, n. 12632; 20/04/2020, n. 7961;
15/01/2020, n. 516; conforme: 24724/2019), l'oggetto della controversia, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché
l'incertezza oggettiva circa l'individuazione, l'interpretazione e l'applicazione della disciplina della fattispecie concreta, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c. nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione in misura della metà.
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come modificato dal D. M. 147/2022, con attribuzione ex art. 93
c.p.c. al procuratore di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) condanna la , in persona del Presidente p.t., Controparte_2 al pagamento, in favore di , delle retribuzioni per le mensilità da Parte_1 ottobre 2012, novembre 2012 e dicembre 2012, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole componenti del credito al saldo;
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) compensa le spese di lite per la metà e condanna la Controparte_2
, in persona del Presidente p.t., al pagamento del residuo, che liquida in €
[...]
1.055,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Avellino, 12.12.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 3343/2024, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'avv. Angelo Burdo, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente p. t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Alessia
Sabatino, presso cui è elettivamente domiciliata.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare il diritto a ricevere le retribuzioni non pagate per il periodo da ottobre a dicembre 2012, oltre 13a mensilità, e per il periodo dal 20.10.2014 al 31.12.2014, oltre 13ma mensilità; il tutto oltre interessi sulle somme rivalutate;
con vittoria delle spese di lite;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso per nullità e per prescrizione dei crediti retributivi dell'anno 2012, oltre che per sospensione dell'attività lavorativa nel periodo dal 20.10.2014 al 31.12.2014; con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25.10.2024, il sig. esponeva di essere Parte_1 stato lavoratore subordinato a tempo indeterminato, alle dipendenze della
[...]
, con la qualifica di operaio idraulico. Controparte_2
1 Lamentava di non aver ricevuto le retribuzioni di ottobre, novembre e dicembre 2012, oltre 13a mensilità, nonché le retribuzioni per il periodo dal 20.10.2014 al 31.12.2014, oltre 13a e 14a mensilità.
Precisava che a nulla erano valse le diffide datate 7.9.2017, 23.1.2023, 17.4.2023 e
31.5.2023.
Rappresentava che, con nota prot. n. 3404 del 20.9.2017 e con nota prot. n. 2961 del
27.5.2023, la non aveva contestato il credito, bensì dichiarato che Controparte_2 non si erano potute pagare le spettanze ai lavoratori a causa del mancato accredito dei fondi necessari per le annualità 2012, 2014 e 2016 da parte della Regione Campania.
Riferiva di aver invano presentato istanza all' in Controparte_3
Avellino per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.
Tanto premesso, conveniva in giudizio la Controparte_2 innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la resistente si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.
Preliminarmente, eccepiva la prescrizione dei crediti per il decorso del termine quinquennale ex art. 2948 c.c.
Contestava l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda e della causa petendi, anche per omesso deposito del C.C.N.L., nonché l'inquadramento professionale ed il quantum della pretesa creditoria.
Rappresentava di essere un ente a finanza derivata, privo di entrate proprie e finanziato esclusivamente della Regione Campania, la quale, per l'anno 2012, non aveva trasferito i fondi necessari all'esercizio, come previsti dalla L. R. 11/1996, sebbene tale normativa regionale prevedesse una garanzia per il finanziamento delle attività di forestazione e bonifica montana.
Declinava la propria responsabilità contrattuale per i mancati pagamenti, da imputarsi alla Regione Campania, che, ai sensi dell'art. 30 della citata L. R. 11/1996, è tenuta a garantire il finanziamento dell'attività delle Parte_2
Affermava che la violazione di tale obbligo, ossia l'omessa erogazione dei fondi, aveva determinato il mancato pagamento delle retribuzioni.
Chiedeva di essere autorizzata, ex art. 107 e 420 c.p.c., alla chiamata in causa della
Regione Campania.
Concludeva ut supra.
2 Acquisita la documentazione prodotta e ritenuta superflua l'istruttoria orale, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati.
In via preliminare, va rigettata l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa della
Regione Campania, finalizzata ad ottenere la dichiarazione dell'obbligo della stessa di tenere indenne la per il pagamento delle somme richieste da parte Controparte_2 ricorrente, in quanto alcun obbligo di manleva o di garanzia può essere riscontrato nei termini invocati.
L'art. 30 L. R. 11/1996 configura un onere di finanziamento della Regione Campania in favore della finanziamento che è delineato nel contesto di una Controparte_2 palese ratio legis diretta alla conservazione dei livelli occupazionali nel settore della forestazione montana.
Ma tale onere non può essere esteso fino al punto di considerare la Regione come tenuta al pagamento diretto in favore dei lavoratori ovvero a manlevare l'ente montano dagli inadempimenti retributivi.
Infatti, la norma prefata non configura un obbligo della Regione di intervenire finanziariamente, caso per caso, per provvedere alla corresponsione delle retribuzioni
(a mo' di garanzia propria), né, tanto meno, di essere gravata dall'onere di manlevare l'ente finanziato da pronunce di condanna a suo carico (quale garanzia impropria).
Ciò in quanto, a parere del giudicante, l'impegno della Regione al finanziamento dell'ente montano, stabilito dalla legge regionale, può essere invocato dall'ente stesso solo in via diretta e non in via indiretta, nel senso che la norma non consente di configurare un'azionabilità incidentale dell'onere di finanziamento, all'interno di singolari fattispecie processuali, poiché ciò si risolverebbe in una violazione degli obblighi programmatici stabiliti dalla stessa normativa regionale.
In tema, l'art. 18 L. R. 12/2008, ai co. 1 e 2 prevede quanto segue: “Art. 18 Programma annuale operativo di attuazione - 1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico si realizza attraverso il programma annuale operativo di attuazione. Esso è approvato, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, di cui ne costituisce un allegato obbligatorio, dal consiglio generale su proposta della giunta.
2. Il programma aggiorna, anno per anno, il piano pluriennale di sviluppo socio-economico e contiene, oltre all'elenco degli interventi e delle opere e che la comunità intende realizzare nell'esercizio di riferimento, anche l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati nel bilancio della comunità montana ovvero disponibili in base a contribuiti o risorse dello stato, della regione o di altri enti pubblici, già stanziati nei relativi bilanci”.
L'azione amministrativa delle in forza di tale Parte_3 disposizione, può esplicitarsi solo nell'ambito delle risorse preventivamente stanziate
3 dall'ente finanziatore, e ciò sia per l'attività ordinaria, inclusa la gestione del personale, sia per l'attività straordinaria, risorse nei cui limiti essa deve essere rigorosamente programmata, tanto che il successivo art. 23 co. 1, all'atto della prima costituzione della giunta, stabilisce l'obbligo di rideterminazione delle piante organiche.
Ciò induce a ritenere che la non possa azionare il proprio diritto a Controparte_2 ricevere il finanziamento in via indiretta, attraverso un'azione di manleva o di garanzia, ma solo in via diretta, come peraltro confermato da quanto stabilito dall'art. 30 co. 6
L. R. 11/1996 in riferimento ai fondi per il personale forestale, che prevede, per l'appunto, l'erogazione su richiesta (“
6. L'erogazione dei fondi suddetti sarà effettuata, su richiesta documentata dagli Enti delegati e dei Settori forestali, con delibera di Giunta Regionale”).
Né potrebbe riscontrarsi una posizione di garanzia, in capo alla Regione, derivante dall'inadempimento all'obbligo di finanziamento, ossia quale conseguenza di una condotta illegittima, e ciò in quanto non è stata provata la corrispondenza tra il bilancio previsionale dell'ente montano e lo stanziamento previsto dalla Regione, con particolare riferimento ai fondi di cui al citato art. 30.
In altri termini, è proprio la natura di ente a finanza derivata che impone alla CP_2 di contenere la spesa complessiva, incluse le retribuzioni dei lavoratori, entro
[...]
i limiti dei fondi previsti dalla Regione in suo favore, sicché, ove non sia dimostrata tale corrispondenza, non può configurarsi, neppure astrattamente, un obbligo di garanzia della Regione per gli inadempimenti contrattuali dell'ente montano, quale conseguenza giuridica della violazione dell'obbligo di finanziamento.
Non sussiste, dunque, il diritto della ad essere manlevata dalla Controparte_2
Regione per le obbligazioni retributive assunte nei confronti dei propri lavoratori.
Per tali ragioni, gli opposti orientamenti giurisprudenziali segnalati dalla resistente non sono condivisibili.
2. Ancora preliminarmente, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di nullità ed inammissibilità del ricorso introduttivo sollevata dalla resistente Comunità.
Ai sensi dell'art. 414 n. 3) e 4) c.p.c., nel ricorso introduttivo del giudizio deve essere determinato l'oggetto della domanda e devono essere indicati gli elementi di fatto e di diritto posti alla base della domanda stessa, la cui mancata specificazione comporta la nullità del ricorso, da ritenersi, però, sanabile ex art. 164 co. 5 c.p.c.
Corollario di tali principi è che la mancata fissazione di un termine perentorio da parte del giudice per la rinnovazione del ricorso o per l'integrazione della domanda
4 comprova l'avvenuta sanatoria della nullità, dovendosi ritenere raggiunto lo scopo cui l'atto nullo è preordinato ai sensi dell'art. 156 co. 2 c.p.c.
Applicando tale principio, nella fattispecie va esclusa la nullità del ricorso, in quanto l'atto introduttivo individua in maniera sufficientemente chiara e precisa l'oggetto della domanda e contiene tutti gli elementi necessari per superare il vaglio di ammissibilità, essendo stata la parte resistente posta in condizione di difendersi immediatamente ed esaurientemente, il che condurrebbe, in ogni caso, alla sanatoria dell'eventuale nullità per raggiungimento dello scopo.
In concreto, il tenore dell'atto introduttivo lascia, infatti, evincere chiaramente il petitum e la causa petendi.
Difatti, pacifico il rapporto di lavoro alle dipendenze della la Controparte_2 domanda articolata in ricorso poggia sull'allegazione di omesso pagamento della retribuzione per i periodi suindicati.
Sulla scorta della ripartizione dell'onere probatorio applicabile alla fattispecie, come appresso in dettaglio delineato, compete al datore di lavoro contrapporre l'intervento di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto ovvero di una causa di impossibilità della prestazione a sé non imputabile, quale contenuto precipuo della difesa.
A tal fine, il contenuto dell'atto introduttivo deve ritenersi soddisfacente i requisiti normativi succitati.
3. Sempre preliminarmente, va disattesa l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dalla Controparte_2
Il lavoratore ha documentato di aver inoltrato validi atti interruttivi del termine di prescrizione, acquisiti al protocollo della Comunità, in data 7.9.2017, prot. n. 3104, in data 23.1.2023, in data 17.4.2023, in data 31.5.2023 prot. n. 3064.
Vanno altresì richiamati i documenti prodotti in giudizio dal lavoratore, ossia la nota prot. n. 2961 del 27.5.2023 e la nota prot. n. 3228 del 12.6.2023, con cui la CP_2
in replica alla richiesta di pagamento del7.9.2017 e del 17.4.2023, aveva
[...] espressamente riconosciuto in suo favore la sussistenza del credito retributivo per le mensilità dell'anno 2012 non corrisposte e per C.I.S.O.A dal 20.10.2014 al 31.12.2014, per di più indicando che la relativa liquidazione, con emissione dei prospetti paga, sarebbe avvenuta dopo l'erogazione dei fondi da parte della Regione Campania.
Siffatta ammissione costituisce riconoscimento di debito e rinuncia a far valere la prescrizione estintiva del credito ex art. 2937 c.c.
5 Nella fattispecie, pacifico che il termine di prescrizione applicabile è individuabile in quello quinquennale, previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c., va rilevato che il rapporto, trattandosi di pubblico impiego privatizzato, è retto dal regime di tutela reale ex art. 63
D. Lgs. 165/2001, sicché non v'è dubbio che la prescrizione decorra in pendenza del rapporto di lavoro stesso (Cassazione civile, sez. lav., 12/12/2017, n. 29774: “Ai fini della decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto è necessario che lo stesso sia regolato da una disciplina che, sul piano sostanziale, subordini la legittimità e l'efficacia del recesso alla sussistenza di circostanze oggettive e predeterminate e, sul piano processuale affidi al giudice il sindacato su tali circostanze e la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo”).
Infatti, la tutela reale esclude che il lavoratore, che ne beneficia, possa nutrire un metus, per la prosecuzione del rapporto, nell'intentare azioni o nel rivolgere richieste di pagamento al datore, nel senso che egli non avrà motivo di temere il recesso ritorsivo del datore di lavoro stesso poiché, in tal caso, potrà ottenere la tutela reintegratoria.
Ciò posto, deve rilevarsi che la predetta dichiarazione, a firma del Presidente della
(che è indubbiamente titolare del relativo potere), è idonea a Controparte_2 costituire un riconoscimento del debito, efficace ex art. 2937 c.c., norma che, per l'appunto, prevede che il debitore possa rinunciare a far valere la prescrizione una volta che essa sia compiuta.
Ciò in ragione della specifica indicazione delle mensilità retributive omesse, nonché dell'impegno alla contabilizzazione non appena la Regione avrebbe stanziato le risorse.
In tema, mentre la giurisprudenza amministrativa sostiene che siffatta rinuncia non sia possibile in ragione della natura indisponibile del denaro pubblico, la Suprema
Corte ha espresso un orientamento divergente, a cui questo giudice ritiene di dover dare continuità.
In effetti, deve reputarsi che non sia vero che la P.A. non possa disporre validamente delle somme nella sua disponibilità e, quindi, del diritto a far valere la prescrizione.
A tale conclusione, si perviene considerando il dato processualistico della rilevabilità officiosa dell'estinzione per prescrizione del diritto di credito, notoriamente limitata alle sole controversie in materia previdenziale ed assistenziale, ed invece esclusa in ambito prettamente lavoristico.
Di contro, avallando l'indirizzo che propugna l'indisponibilità, si dovrebbe ritenere che il giudice del lavoro, allorché pronunci in controversia avente ad oggetto un rapporto di pubblico impiego privatizzato, debba sempre rilevare d'ufficio la prescrizione del credito, anche allorquando la P.A., convenuta per il pagamento di retribuzioni, non si costituisca in giudizio oppure non sollevi l'eccezione di prescrizione ovvero la sollevi tardivamente.
6 Tale conclusione è sconfessata dallo stato dell'arte giurisprudenziale, che esclude la ricorrenza, in subiecta materia, di preclusioni derivanti da esigenze di finanza pubblica ed afferma l'applicazione delle ordinarie regole privatistiche (Cassazione civile, sez. lav., 20/02/2015, n. 3477: “In materia di diritto al rimborso di contributi versati indebitamente, la rinuncia ad avvalersi della prescrizione da parte della P.A. non è preclusa dai principi generali di contabilità pubblica e, in assenza di una previsione normativa che, nella materia specifica, la qualifichi indisponibile, è assoggettata all'ordinario regime civilistico”;
Cassazione civile, sez. lav., 05/08/2004, n. 15120: “Le disposizioni del r.d.l. n. 295 del 1939, che vietano agli enti pubblici di rinunciare alla prescrizione, sono inapplicabili al rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti pubblici - a prescindere dalla loro natura economica o non economica -, che ha natura privatistica a seguito delle innovazioni introdotte dal d.lg. n. 29 del 1993; di conseguenza, a tale rapporto si applicano le norme del codice civile sulla prescrizione, per le quali il fatto estintivo va eccepito dal debitore”; Cassazione civile, sez. lav., 28/07/2003, n. 11588: “Qualora un soggetto intenda far valere le conseguenze giuridiche a sè favorevoli di un fatto, deve provare non solo l'accadimento del fatto, ma anche la sua validità giuridica. Pertanto colui il quale, per paralizzare l'eccezione di prescrizione del suo diritto, eccepisca che v'è sta rinunzia (tacita) alla prescrizione, deve dimostrare non solo che sia stato posto in essere un fatto esplicitamente una volontà incompatibile con quella di avvalersi della prescrizione, ma anche che il fatto sia stato posto in essere dal soggetto a cui favore la prescrizione era maturata e cioè dal soggetto che ha il diritto di farla valere e, quindi, di rinunziarvi;
nonché, nel caso di ente pubblico, che il comportamento esplicitante la volontà di rinunzia sia stato posto in essere dal soggetto che, secondo le norme vigenti al momento del comportamento, era legittimato a disporre del diritto ad eccepire la prescrizione”; conforme: Cassazione civile, sez. I, 07/12/1995, n. 12596; Cassazione civile, sez. I,
26/05/1993, n. 5932: “In tema di indennità di espropriazione, qualora la Pubblica Amministrazione concluda col privato una transazione in ordine alla corresponsione delle somme per questo titolo dovute e provveda al deposito delle relative somme nonostante l'ormai avvenuto decorso del termine prescrizionale, tale comportamento costituisce rinunzia tacita alla prescrizione, ancorché l'atto, perfetto in ogni sua parte, e come tale sottoposto a registrazione, non abbia ancora acquisito efficacia per la mancanza della approvazione da parte di un organo esterno di controllo”).
Del resto, anche la giurisprudenza amministrativa, in passato, era orientata nello stesso senso (Consiglio di Stato, sez. VI, 16/03/1993, n. 251: “Il pagamento da parte dell'amministrazione di crediti retributivi di pubblici impiegati dopo la scadenza del termine quinquennale di prescrizione costituisce in applicazione dell'art. 2937 c.c., atto incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione e, come tale implica rinunzia agli effetti della prescrizione stessa, non rilevando l'errore dell'amministrazione stessa sulla durata del termine prescrizionale, nella specie falsamente ritenuto decennale”).
Ciò posto, nel caso di specie, sussistono tutti i presupposti per affermare che non sia compiuto il decorso del termine di prescrizione, alla luce delle diffide di pagamento suddette e del riconoscimento del credito, in considerazione del già segnalato elemento dell'impegno al pagamento, previa liquidazione degli importi, pur condizionato all'erogazione dei fondi regionali.
In sostanza, la complessiva condotta del datore di lavoro, che ha espressamente riconosciuto il debito, induce a ritenere che esso abbia senz'altro rinunciato a far valere la prescrizione già maturata (Cassazione civile, sez. lav., 13/11/2001, n. 14091: “Perché sussista rinuncia tacita alla prescrizione è necessaria un'incompatibilità assoluta tra il comportamento del debitore e la volontà del medesimo di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui;
occorre cioè che nel comportamento del debitore sia insita,
7 senza possibilità di una diversa interpretazione, l'inequivoca volontà di rinunciare alla prescrizione già maturata e, quindi, di considerare come tuttora esistente ed azionabile quel diritto che si era estinto”).
Diversamente opinando, ben avrebbe potuto la eccepire la Controparte_2 prescrizione nella missiva suindicata.
Inoltre, deve segnalarsi che la rinuncia alla prescrizione può operare, sul piano processuale, non solo come controeccezione, proponibile dalla parte nei cui confronti
è eccepita la prescrizione, ma anche come mera difesa o controeccezione in senso lato, poiché, ove i fatti o gli atti che provano l'intervento della rinuncia siano stati acquisti al processo, il giudice può farne rilievo d'ufficio (Cassazione civile, sez. II, 07/02/1996,
n. 963: “L'eccezione di rinuncia alla prescrizione non integra un'eccezione in senso proprio e pertanto, può essere presa in esame dal giudice anche ex officio senza bisogno di un'apposita iniziativa della parte interessata, purché, i fatti sui quali
l'eccezione si fonda, anche se non allegati dalle parti, siano stati ritualmente acquisiti al processo”).
Dunque, l'eccezione di prescrizione va rigettata.
4. Nel merito, la controversia va decisa, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., sulla scorta delle pronunce già emesse dal sottoscritto magistrato in analoghi giudizi, introdotti da altri lavoratori della odierna resistente per identico Controparte_2 titolo causale, ossia per retribuzioni rimaste impagate (Tribunale di Avellino, sett. lav., dott. Domenico Vernillo, sentenze n. 647/2022, n. 648/2022 e n. 649/2022, tutte depositate il 30.6.2022 e sentenza n. 548/2025, depositata il 23.5.2025).
Pertanto, va riscontrata la fondatezza della domanda di pagamento delle retribuzioni dell'anno 2012.
Giova richiamare il già cennato riparto probatorio delineabile in subiecta materia ex art. 2697 c.c., norma in forza della quale è il debitore, nei cui confronti sia proposta una domanda di pagamento, a dover dimostrare il fatto estintivo, modificativo o impeditivo del vantato diritto di credito, e, nella specie, di aver già corrisposto il pagamento, indicando il relativo importo (Cassazione civile, sez. lav., 27/10/2020, n.
23607: “Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto mentre non è tenuto a dare la prova, negativa, che il pagamento non sia avvenuto anche perché, quale fatto estintivo del diritto del presunto creditore, la prova del pagamento incombe sul debitore”).
Il generale criterio di ripartizione dell'onere probatorio, vigente in ambito contrattuale ed in tema di obbligazioni pecuniarie (Cass. S.U. n. 13533/2001: “Il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento”) non trova deroghe nel contesto del contratto di lavoro, in quanto contratto di diritto comune, e tanto meno nel contesto del pubblico impiego privatizzato.
8 Nel caso di specie, l'elemento da adottare, al fine di individuare i pagamenti rimasti inadempiuti, è costituito unicamente dalle allegazioni del lavoratore, che, in quanto creditore, non è tenuto a fornire prova dell'inadempimento datoriale.
Sarebbe spettato, dunque, alla addurre e provare il fatto estintivo Controparte_2
o impeditivo del diritto di credito vantato dal lavoratore, onere che non può ritenersi soddisfatto in considerazione dell'allegato impedimento, costituito dalla propria natura di ente a finanza derivata e dall'inadempimento della Regione Campania all'obbligo di finanziamento, con conseguente incapienza rispetto alle obbligazioni retributive assunte.
Tali circostanze non sono riconducibili ad un'ipotesi di impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore, ai sensi dell'art. 1218 c.c., proprio perché la dedotta circostanza impeditiva non riguarda l'obbligazione del datore di lavoro, bensì la condotta della Regione Campania: nel dettaglio, va riscontrata la responsabilità contrattuale della la quale non ha titolo per Controparte_2 addossare su un terzo la responsabilità del proprio inadempimento, e ciò nonostante il terzo indicato dal debitore sia legato a questi da un obbligo di finanziamento, in quanto tale circostanza non è idonea ad escludere la possibilità della prestazione di pagamento e la colpa dell'ente montano (Cassazione civile, sez. lav., 20/05/2004, n. 9645: “In materia di obbligazioni pecuniarie, l'impossibilità della prestazione deve consistere, ai fini dell'esonero da responsabilità del debitore, non in una mera difficoltà, ma in un impedimento obiettivo e assoluto, tale da non poter essere rimosso, e deve far riferimento alla prestazione contrattuale in sé e per sé considerata, e non a comportamenti di soggetti terzi rispetto al rapporto;
in particolare, l'esclusione della responsabilità dell'ente gestore di un corso di formazione professionale per il pagamento del docente del corso, ai sensi degli art. 1218 e 1463 c.c., presuppone una impossibilità oggettiva e assoluta della prestazione retributiva, e non può fondarsi sulla mera impotenza economica derivante dall'inadempimento di un terzo ai suoi obblighi di finanziamento nei confronti dell'ente”).
Dunque, in relazione alle mensilità del 2012, la domanda di pagamento si rivela fondata, sicché la va condannata al relativo pagamento, con Controparte_2 pronuncia di condanna generica ai sensi dell'art. 112 c.p.c.
In forza di quanto previsto dall'art. 22 co. 36 L. 724/1994, nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 459/2000, trova applicazione alla fattispecie la disposizione di cui all'art. 16 co. 6 L. 412/1991, ragion per cui l'importo da determinare va accresciuto della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole componenti del credito al saldo.
5. Resta da esaminare la domanda di pagamento della retribuzione per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2014.
9 L'Ente datore ha dato prova che, con delibera della Giunta esecutiva del 12.9.2014, onde evitare di dover procedere all'interruzione del rapporto di lavoro a causa della mancanza di copertura finanziaria, aveva deliberato di ricorrere alla C.I.S.O.A. per il periodo dal 20.10.2014 al 31.12.2014.
Ha rappresentato, inoltre, che solo in data 13.11.2018, con comunicazione prot. 6104, la Regione Campania aveva comunicato alle il diniego della Parte_2
C.I.S.O.A. 2014 da parte dell' nonché invitato gli enti a trasmettere la CP_4 documentazione afferente ai lavoratori collocati in cassa integrazione, al fine di procedere alla corresponsione della prestazione nei limiti degli stanziamenti regionali.
Ebbene, ribadito che l'eventuale inadempimento, da parte della Regione Campania, agli obblighi a suo carico nei confronti della Comunità non rileva in ordine all'obbligo del datore di lavoro rispetto al suo dipendente, va osservato che la domanda di pagamento risulta articolata in ricorso non già allo scopo di percepire l'indennità di cassa integrazione, bensì le retribuzioni omesse.
Invero, va chiarito che le prestazioni di previdenza costituiscono obbligazioni il cui titolare passivo è esclusivamente l'ente preposto dalla legge, ossia l' e non già CP_4 il datore di lavoro, il quale è tenuto alla sola anticipazione dei pagamenti e privo della qualità di debitore sul piano sostanziale.
La non è il soggetto passivo della prestazione previdenziale, la cui Controparte_2 titolarità passiva ricade esclusivamente in capo all' giacché, rispetto alla CP_4
C.I.S.O.A., così come ad ogni forma di integrazione salariale (C.I.G.O., C.I.G.S., A.S.O.), il datore di lavoro è mero adiectus solutionis causa, ossia mero anticipatore delle somme dovute dall'Istituto, nei cui confronti eseguirà successivi conguagli (Cassazione civile, sez. lav., 22/02/2003, n. 2760: “In tema di cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, l è parte del rapporto previdenziale che si instaura per effetto del provvedimento di Controparte_5 concessione dell'integrazione salariale, ancorché, nella ipotesi normale, il datore di lavoro sia tenuto ad anticipare la CP prestazione ai dipendenti, ottenendo dall il rimborso delle somme versate per conto dello stesso in qualità di adiectus solutionis causa o incaricato ex lege, somme che sono appunto corrisposte non già a titolo di retribuzione ma di integrazione CP salariale. Ne consegue che l è legittimato passivamente nel giudizio promosso per il pagamento della prestazione previdenziale”).
Pertanto, il suindicato riconoscimento del credito operato dalla Controparte_2 non può essere efficace rispetto all'indennità di cassa integrazione, trattandosi di un'obbligazione di cui essa non è titolare passiva e di cui, pertanto, non può disporre, né assumere a suo carico, trattandosi di ente pubblico soggetto a vincoli di scopo e di bilancio.
Tuttavia, il segmento di domanda in esame si rivela infondato.
10 Difatti, parte ricorrente ha omesso di allegare, prima ancora che provare, il fatto costitutivo del diritto alla retribuzione, ossia l'effettivo espletamento dell'attività di lavoro dal 20.10.2024 al 31.1.2024, che è presupposto sinallagmatico della paga.
Sul punto, l'assenza di allegazione del fatto rende irrilevante l'assenza di contestazione.
In specie, il principio di non contestazione ex artt. 115 e 416 c.p.c. è destinato ad operare unicamente rispetto a quei fatti che siano stati oggetto di compiuta e specifica deduzione da parte del ricorrente: è solo a tale condizione che essi devono ritenersi provati allorquando la parte resistente non li contesti con altrettanta specificità.
Difatti, non può esigersi che il resistente debba contestare sia ciò che viene affermato dal ricorrente, sia ciò che da questi viene omesso (Cassazione civile, sez. lav.,
27/01/2022, n. 2402: “Il principio di non contestazione postula che la parte che lo invoca abbia per prima ottemperato all'onere processuale a suo carico di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa sicché la mancata allegazione specifica dei fatti esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata, perché ciò equivarrebbe a ribaltare sullo stesso convenuto l'onere di allegare il fatto costitutivo dell'avversa pretesa”; Cassazione civile, sez. lav., 01/02/2021, n. 2174:
“L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte e dedotti nel processo, non anche per quelli ad essa ignoti o allegati in sede extraprocessuale, atteso che il principio di non contestazione trova fondamento nel fenomeno di circolarità degli oneri di allegazione, confutazione e prova, di cui agli artt.
414, nn. 4 e 5, e 416 c.p.c., che è tipico delle vicende processuali”).
Tanto meno parte ricorrente ha chiesto di provare la circostanza dell'effettività della prestazione lavorativa nel periodo de quo.
Pertanto, non può ritenersi sufficiente l'allegazione dell'inadempimento dell'obbligo di pagamento datoriale, difettando, a monte, l'allegazione e la prova del fatto costitutivo del diritto.
In sostanza, nel ricorso, il lavoratore ha domandato il pagamento delle retribuzioni delle predette mensilità, ma non ha dedotto che, in tali mesi, egli abbia regolarmente lavorato, maturando i corrispondenti crediti retributivi.
Di conseguenza, specie alla luce del diniego della prestazione previdenziale, opposto dall' in data ampiamente successiva al periodo d'interesse, nel presente CP_4 giudizio deve ritenersi dimostrato, anche in via di presunzione semplice ex art. 2729
c.c., che, durante le mensilità in esame, il rapporto di lavoro sia rimasto sospeso per
C.I.S.O.A., sebbene, poi, l'accesso al trattamento sia stato denegato.
Ciò esclude in radice l'obbligo retributivo del datore di lavoro (Cassazione civile, sez. lav., n. 9635 del 16/06/2003: “Fino all'emanazione del provvedimento di ammissione al trattamento di integrazione salariale, come pure dopo l'emanazione del provvedimento di diniego di tale ammissione, i rapporti fra datore di lavoro e lavoratori sospesi, inerendo a posizioni di diritto soggettivo non incise dalla normativa speciale in materia di cassa integrazione guadagni, sono regolati dal diritto comune, con la conseguenza, in particolare, che la legittimità o meno delle
11 sospensioni dal lavoro unilateralmente disposte dall'imprenditore deve essere valutata alla stregua delle norme in tema di sopravvenuta impossibilità temporanea della prestazione lavorativa. Ne deriva ulteriormente che quando quest'ultima - secondo la valutazione istituzionalmente rimessa al giudice di merito, incensurabile se adeguatamente motivata - sia divenuta inutilizzabile non nell'aspetto economico o per deficienze di programmazione, di previsione o di organizzazione aziendale, bensì per un fatto sopravvenuto non prevedibile, il datore di lavoro non incorre in responsabilità per l'unilaterale sospensione da lui disposta e, in particolare, non è tenuto al pagamento delle retribuzioni per il periodo di sospensione”).
S'impone, pertanto, il rigetto di tale frazione della domanda di pagamento.
Assorbito ogni altro profilo.
5. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento parziale del ricorso, che determina una situazione di soccombenza parziale assimilabile alla soccombenza reciproca (Cassazione civile, sez. lav., 16/01/2020, n. 812; 08/10/2021,
n. 27364; 11/06/2021, n. 16563; 25/06/2020, n. 12632; 20/04/2020, n. 7961;
15/01/2020, n. 516; conforme: 24724/2019), l'oggetto della controversia, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché
l'incertezza oggettiva circa l'individuazione, l'interpretazione e l'applicazione della disciplina della fattispecie concreta, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c. nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione in misura della metà.
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come modificato dal D. M. 147/2022, con attribuzione ex art. 93
c.p.c. al procuratore di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) condanna la , in persona del Presidente p.t., Controparte_2 al pagamento, in favore di , delle retribuzioni per le mensilità da Parte_1 ottobre 2012, novembre 2012 e dicembre 2012, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole componenti del credito al saldo;
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) compensa le spese di lite per la metà e condanna la Controparte_2
, in persona del Presidente p.t., al pagamento del residuo, che liquida in €
[...]
1.055,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Avellino, 12.12.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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