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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 12/06/2025, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2254/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Letizia Mantovani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2254/2011 promossa da:
“ . e per essa , con gli Avv. ti Renato Parte_1 Parte_2
Perticarari ed Andrea Perticarari
ATTORE/I contro
(C.F. , con l'Avv. TONNI FABRIZIO Controparte_1 C.F._1
(C.F. ), con l'avv. CONTE GIUSEPPE CP_2 P.IVA_1
(C.F. ), non costituitosi Controparte_3 C.F._2
(C.F. ), non costituitosi Controparte_4 C.F._3
(C.F. , non costituitosi Controparte_5 C.F._4
(C.F. ), non costituitosi Controparte_6 C.F._5
Controparte_7
(C.F. ) non costituitosi
[...] P.IVA_2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue: per “piaccia all'Ill.mo Tribunale di Ancona, ogni contraria istanza, Controparte_1 eccezione e deduzione disattesa In via principale nel merito: dichiarare improcedibile e/o estinto il procedimento in oggetto;
Condannare il creditore procedente Controparte_8 al pagamento delle spese ed onorari di lite a favore del comproprietario ”. Controparte_1
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio di divisione ha origine nella procedura esecutiva immobiliare rubricata sub n.R.G. 51/2011 avente ad oggetto l'immobile sito ad Ancona, individuato al catasto fabbricati di detto Comune al Fg. 38, part. 271, sub 7, di cui la debitrice esecutata, Per_1
, risultava comproprietaria per la quota di 18/24.
[...]
Con provvedimento reso all'esito dell'udienza del 15/04/2025 nel suddetto procedimento esecutivo, il G.E. ne ha dichiarato l'estinzione avendo rilevato – su segnalazione del delegato alle vendite – il mancato rinnovamento, nei termini di cui all'art. 2668 bis cc, della trascrizione del pignoramento immobiliare effettuato con formalità del 23 marzo 2001, n. 5355 R.G., n. 3554 R.P..
L'estinzione del procedimento esecutivo che costituisce il presupposto funzionale del presente giudizio ne determina conseguentemente l'improcedibilità posto che “il giudizio con cui si procede alla divisione (cd. divisione endo-esecutiva), pur costituendo una parentesi di cognizione nell'ambito del procedimento esecutivo, dal quale rimane soggettivamente ed oggettivamente distinto, tanto da non poterne essere considerato né una continuazione né una fase, è, tuttavia, ad esso funzionalmente correlato. Ne consegue che il giudizio di divisione dei beni pignorati non può essere iniziato e, se iniziato, non può proseguire ove venga meno in capo all'attore la qualità di creditore e, con essa, la legittimazione e l'interesse ad agire, a meno che a tale deficienza - originaria o sopravvenuta
- non si rimedi con una valida domanda di scioglimento della comunione formulata dal debitore convenuto, da altro creditore munito di titolo esecutivo, o, ancora, da alcuno dei litisconsorti necessari indicati nell'art. 1113, terzo comma, cod. civ” (Cass. Civ., 6072/2018).
In assenza di domande finalizzate a manifestare la volontà di proseguire il presente giudizio da parte dei comproprietari non esecutati che hanno invece insistito per la sua estinzione e considerato che il creditore procedente/attore in divisione ha finanche omesso di precisare le conclusioni, il giudizio deve dichiararsi estinto.
L'esito del giudizio, in uno alla natura del presente procedimento in merito al quale la statuizione di improcedibilità discende direttamente dall'estinzione della procedura esecutiva presupponente, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
DICHIARA improcedibile la domanda, per sopravvenuta carenza dei presupposti di perseguibilità del giudizio;
DISPONE la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita con formalità del 27/07/2011
pagina 2 di 3 DICHIARA integralmente compensate le spese di lite del presente giudizio.
Ancona, lì 12 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Letizia Mantovani
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Letizia Mantovani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2254/2011 promossa da:
“ . e per essa , con gli Avv. ti Renato Parte_1 Parte_2
Perticarari ed Andrea Perticarari
ATTORE/I contro
(C.F. , con l'Avv. TONNI FABRIZIO Controparte_1 C.F._1
(C.F. ), con l'avv. CONTE GIUSEPPE CP_2 P.IVA_1
(C.F. ), non costituitosi Controparte_3 C.F._2
(C.F. ), non costituitosi Controparte_4 C.F._3
(C.F. , non costituitosi Controparte_5 C.F._4
(C.F. ), non costituitosi Controparte_6 C.F._5
Controparte_7
(C.F. ) non costituitosi
[...] P.IVA_2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue: per “piaccia all'Ill.mo Tribunale di Ancona, ogni contraria istanza, Controparte_1 eccezione e deduzione disattesa In via principale nel merito: dichiarare improcedibile e/o estinto il procedimento in oggetto;
Condannare il creditore procedente Controparte_8 al pagamento delle spese ed onorari di lite a favore del comproprietario ”. Controparte_1
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio di divisione ha origine nella procedura esecutiva immobiliare rubricata sub n.R.G. 51/2011 avente ad oggetto l'immobile sito ad Ancona, individuato al catasto fabbricati di detto Comune al Fg. 38, part. 271, sub 7, di cui la debitrice esecutata, Per_1
, risultava comproprietaria per la quota di 18/24.
[...]
Con provvedimento reso all'esito dell'udienza del 15/04/2025 nel suddetto procedimento esecutivo, il G.E. ne ha dichiarato l'estinzione avendo rilevato – su segnalazione del delegato alle vendite – il mancato rinnovamento, nei termini di cui all'art. 2668 bis cc, della trascrizione del pignoramento immobiliare effettuato con formalità del 23 marzo 2001, n. 5355 R.G., n. 3554 R.P..
L'estinzione del procedimento esecutivo che costituisce il presupposto funzionale del presente giudizio ne determina conseguentemente l'improcedibilità posto che “il giudizio con cui si procede alla divisione (cd. divisione endo-esecutiva), pur costituendo una parentesi di cognizione nell'ambito del procedimento esecutivo, dal quale rimane soggettivamente ed oggettivamente distinto, tanto da non poterne essere considerato né una continuazione né una fase, è, tuttavia, ad esso funzionalmente correlato. Ne consegue che il giudizio di divisione dei beni pignorati non può essere iniziato e, se iniziato, non può proseguire ove venga meno in capo all'attore la qualità di creditore e, con essa, la legittimazione e l'interesse ad agire, a meno che a tale deficienza - originaria o sopravvenuta
- non si rimedi con una valida domanda di scioglimento della comunione formulata dal debitore convenuto, da altro creditore munito di titolo esecutivo, o, ancora, da alcuno dei litisconsorti necessari indicati nell'art. 1113, terzo comma, cod. civ” (Cass. Civ., 6072/2018).
In assenza di domande finalizzate a manifestare la volontà di proseguire il presente giudizio da parte dei comproprietari non esecutati che hanno invece insistito per la sua estinzione e considerato che il creditore procedente/attore in divisione ha finanche omesso di precisare le conclusioni, il giudizio deve dichiararsi estinto.
L'esito del giudizio, in uno alla natura del presente procedimento in merito al quale la statuizione di improcedibilità discende direttamente dall'estinzione della procedura esecutiva presupponente, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
DICHIARA improcedibile la domanda, per sopravvenuta carenza dei presupposti di perseguibilità del giudizio;
DISPONE la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita con formalità del 27/07/2011
pagina 2 di 3 DICHIARA integralmente compensate le spese di lite del presente giudizio.
Ancona, lì 12 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Letizia Mantovani
pagina 3 di 3