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Sentenza 14 marzo 2024
Sentenza 14 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/03/2024, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2024 |
Testo completo
R.G. 11455/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione Seconda Civile
in persona del giudice monocratico dott.ssa Carla D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11455 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 e promossa
da
, (c.f. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, dott. rappresentata e Parte_2
difesa dall'avv. Paola Nebel del foro di , Pt_1
ATTRICE OPPONENTE
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante , (CF: ), rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._1
dall'avv. e dom. Paolo Lucchesi del Foro di Catania,
CONVENUTA OPPOSTA
Causa avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo.
FATTO
Con ricorso depositato in data 5 settembre 2021 la chiedeva al Tribunale di Brescia la CP_1
pronuncia del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo nei confronti dell' Parte_1
pagina 1 di 6 di Brescia per il pagamento della somma di € 17.251,83 pretesa a titolo di corrispettivo per prestazioni svolte in forza del protocollo d'intesa inter partes, prodotto al doc. 3, deducendo altresì l'avvenuto riconoscimento del proprio credito da parte della predetta azienda ospedaliera come da lettera ricognitiva pure prodotta (doc. 2).
Con decreto emesso in data 6 settembre 2021 il Tribunale di Brescia ingiungeva all'
[...]
il pagamento immediato della somma oggetto di ricorso, oltre accessori e spese. Parte_1
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l' proponeva opposizione Parte_3
al suddetto decreto eccependo preliminarmente:
- l'improponibilità e inammissibilità del ricorso monitorio per violazione del principio del ne bis
in idem, avendo la ingiungente ottenuto per il medesimo credito altro decreto CP_1
ingiuntivo (n. 5793/2019) che veniva regolarmente opposto dall'azienda attrice e successivamente dichiarato nullo e revocato con sentenza n. 1869/2020 del Tribunale di
Brescia, divenuta definitiva;
- l'improponibilità della domanda di pagamento per esistenza della clausola arbitrale nel protocollo d'intesa siglato fra le parti.
Nel merito l'attrice opponente contestava l'esistenza del credito poiché il suo pagamento era astrattamente connesso alla erogazione da parte della del contributo annuale per i Org_1
piani di gemellaggio posti alla base del protocollo d'intesa. Tenuto conto che a fronte di un corrispettivo complessivamente pagato a favore della convenuta dalla attrice di € CP_1 Pt_3
126.737,31, la aveva erogato la minor somma di €117.364,80, la differenza fra i Org_1
due importi non poteva essere corrisposta a favore della e anzi andava restituita. CP_1
Chiedeva pertanto la revoca del decreto perché nullo o comunque per insussistenza del credito.
Svolgeva altresì domanda riconvenzionale per il pagamento della somma di € 15.383,06, pari all'importo erogato dalla ma non approvato né finanziato da Pt_3 Org_1
Chiedeva inoltre la sospensione dell'immediata esecutività del decreto ingiuntivo.
pagina 2 di 6 Alla prima udienza, il Giudice, dichiarata la contumacia della convenuta opposta, non costituita né
comparsa, sospendeva l'immediata esecutività e fissava udienza di precisazione delle conclusioni senza dare corso ad attività istruttoria.
Successivamente si costituiva la convenuta opposta deducendo che:
- non sussisteva alcuna violazione del principio del ne bis in idem in quanto la sentenza menzionata dall'attrice opponente non aveva deciso nel merito, ma si era limitata a dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Brescia per esistenza della clausola arbitrale;
pertanto non vi erano ostacoli alla riproposizione della domanda;
- non sussisteva l'incompetenza del Tribunale di Brescia poiché la clausola arbitrale era decaduta,
con la conseguenza che era nella facoltà del creditore agire per le vie ordinarie;
- infondata era la pretesa posta alla base della riconvenzionale, sia perché prescritta, sia perché
tutte le somme già erogate dalla prescindevano dall'approvazione da parte di Pt_3 [...]
con la conseguenza che anche il residuo dovuto andava comunque corrisposto. Org_1
All'udienza di precisazione delle conclusioni, il Giudice tratteneva la causa in decisione senza l'assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI
L'eccezione di improponibilità della domanda di pagamento per violazione del principio del ne
bis in idem è infondata.
È pur vero che in relazione al medesimo credito oggetto del decreto ingiuntivo qui opposto, la convenuta aveva ottenuto, sempre dal Tribunale di Brescia, altro decreto ingiuntivo contro il CP_1
quale la attrice aveva proposto opposizione, ottenendo sentenza di dichiarazione della nullità e Pt_3
conseguente revoca del titolo.
E tuttavia tale pronuncia non ha statuito nel merito, avendo esaminato unicamente l'eccezione preliminare di incompetenza del giudice ordinario per esistenza della clausola compromissoria.
pagina 3 di 6 Pertanto, non si è consumato il diritto di difesa in relazione alla pretesa di pagamento oggetto di cognizione poiché la precedente azione giurisdizionale è stata decisa unicamente in rito.
Nulla osta pertanto all'esame della domanda di pagamento contenuta nel ricorso monitorio.
Va invece accolta l'altra eccezione preliminare avente ad oggetto l'incompetenza del giudice adito per esistenza della clausola arbitrale.
Analogamente a quanto già deciso da questo Tribunale con la sentenza n. 1869/2020, la clausola contenuta nel protocollo d'intesa posto alla base del credito azionato dalla convenuta e intitolata
“Gestione dei conflitti” prevede testualmente che: “Tutte le controversie che dovessero sorgere in
merito a questioni relative alla validità, interpretazione o esecuzione del presente contratto, saranno
rimesse alla competenza di un collegio arbitrale composto da tre membri che verranno nominati uno
da ciascuna parte del contratto, e il terzo, presidente del collegio, dai due così nominati”.
La clausola istituisce, evidentemente, arbitrato rituale poiché demanda agli arbitri la soluzione di
“controversie” secondo diritto. A nulla rileva pertanto la qualificazione fatta dalle parti all'ultimo capoverso della pattuizione in esame, secondo cui l'arbitrati viene definito “irrituale”.
Infine, la clausola deve reputarsi pienamente valida ed efficace essendo stata oggetto di specifica sottoscrizione.
Tanto premesso, si osserva che la presente causa, avendo ad oggetto proprio l'esecuzione del protocollo d'intesa firmato dalle parti che riconosce alla convenuta l'erogazione di somme a CP_1
carico della ed in favore della rientra pacificamente nell'ambito di cognizione Pt_3 CP_1
contemplato dalla clausola in esame.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni, va dichiarata l'improponibilità della domanda di pagamento posta alla base del ricorso monitorio e conseguentemente va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
In merito alla domanda riconvenzionale si osserva quanto segue.
pagina 4 di 6 L'azienda Ospedaliera attrice chiede la restituzione della somma di € 15,383,06 a titolo di somma erogata in favore della convenuta, ma priva di copertura da parte della in CP_1 Org_1
quanto non finanziata.
La domanda è infondata e va rigettata.
Invero, osserva il Tribunale che nel protocollo d'intesa che regola i rapporti fra le parti non vi è
alcun riferimento alla copertura finanziaria da parte della quale condizione di Org_1
efficacia della erogazione dei pagamenti in favore della CP_1
Si menziona, sì, l'esistenza dei contributi regionali, ma unicamente al fine di dare avvio ai progetti di gemellaggio internazionale, senza che si possa ritenere inefficaci i pagamenti già eseguiti e risultati successivamente privi di copertura finanziaria.
Pertanto, la circostanza della mancata approvazione da parte della Regione dell'intero
Finanziamento originariamente appostato, non può giustificare la pretesa restitutoria a favore della e a carico della non potendosi ravvisare alcun indebito. Pt_3 CP_1
Per le suesposte ragioni, la domanda riconvenzionale va rigettata.
In merito al regolamento delle spese va rilevata la parziale reciproca soccombenza con la conseguenza che si impone l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Brescia, ogni diversa istanza od eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così giudica:
in accoglimento dell'opposizione, accertata l'esistenza della clausola compromissoria nel protocollo d'intesa inter partes, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
rigetta la domanda riconvenzionale;
compensa le spese.
pagina 5 di 6 Così deciso in Brescia, il giorno 13.3.2024.
Il Giudice
Carla D'Ambrosio
“Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35,
comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209”
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione Seconda Civile
in persona del giudice monocratico dott.ssa Carla D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11455 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 e promossa
da
, (c.f. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, dott. rappresentata e Parte_2
difesa dall'avv. Paola Nebel del foro di , Pt_1
ATTRICE OPPONENTE
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante , (CF: ), rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._1
dall'avv. e dom. Paolo Lucchesi del Foro di Catania,
CONVENUTA OPPOSTA
Causa avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo.
FATTO
Con ricorso depositato in data 5 settembre 2021 la chiedeva al Tribunale di Brescia la CP_1
pronuncia del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo nei confronti dell' Parte_1
pagina 1 di 6 di Brescia per il pagamento della somma di € 17.251,83 pretesa a titolo di corrispettivo per prestazioni svolte in forza del protocollo d'intesa inter partes, prodotto al doc. 3, deducendo altresì l'avvenuto riconoscimento del proprio credito da parte della predetta azienda ospedaliera come da lettera ricognitiva pure prodotta (doc. 2).
Con decreto emesso in data 6 settembre 2021 il Tribunale di Brescia ingiungeva all'
[...]
il pagamento immediato della somma oggetto di ricorso, oltre accessori e spese. Parte_1
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l' proponeva opposizione Parte_3
al suddetto decreto eccependo preliminarmente:
- l'improponibilità e inammissibilità del ricorso monitorio per violazione del principio del ne bis
in idem, avendo la ingiungente ottenuto per il medesimo credito altro decreto CP_1
ingiuntivo (n. 5793/2019) che veniva regolarmente opposto dall'azienda attrice e successivamente dichiarato nullo e revocato con sentenza n. 1869/2020 del Tribunale di
Brescia, divenuta definitiva;
- l'improponibilità della domanda di pagamento per esistenza della clausola arbitrale nel protocollo d'intesa siglato fra le parti.
Nel merito l'attrice opponente contestava l'esistenza del credito poiché il suo pagamento era astrattamente connesso alla erogazione da parte della del contributo annuale per i Org_1
piani di gemellaggio posti alla base del protocollo d'intesa. Tenuto conto che a fronte di un corrispettivo complessivamente pagato a favore della convenuta dalla attrice di € CP_1 Pt_3
126.737,31, la aveva erogato la minor somma di €117.364,80, la differenza fra i Org_1
due importi non poteva essere corrisposta a favore della e anzi andava restituita. CP_1
Chiedeva pertanto la revoca del decreto perché nullo o comunque per insussistenza del credito.
Svolgeva altresì domanda riconvenzionale per il pagamento della somma di € 15.383,06, pari all'importo erogato dalla ma non approvato né finanziato da Pt_3 Org_1
Chiedeva inoltre la sospensione dell'immediata esecutività del decreto ingiuntivo.
pagina 2 di 6 Alla prima udienza, il Giudice, dichiarata la contumacia della convenuta opposta, non costituita né
comparsa, sospendeva l'immediata esecutività e fissava udienza di precisazione delle conclusioni senza dare corso ad attività istruttoria.
Successivamente si costituiva la convenuta opposta deducendo che:
- non sussisteva alcuna violazione del principio del ne bis in idem in quanto la sentenza menzionata dall'attrice opponente non aveva deciso nel merito, ma si era limitata a dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Brescia per esistenza della clausola arbitrale;
pertanto non vi erano ostacoli alla riproposizione della domanda;
- non sussisteva l'incompetenza del Tribunale di Brescia poiché la clausola arbitrale era decaduta,
con la conseguenza che era nella facoltà del creditore agire per le vie ordinarie;
- infondata era la pretesa posta alla base della riconvenzionale, sia perché prescritta, sia perché
tutte le somme già erogate dalla prescindevano dall'approvazione da parte di Pt_3 [...]
con la conseguenza che anche il residuo dovuto andava comunque corrisposto. Org_1
All'udienza di precisazione delle conclusioni, il Giudice tratteneva la causa in decisione senza l'assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI
L'eccezione di improponibilità della domanda di pagamento per violazione del principio del ne
bis in idem è infondata.
È pur vero che in relazione al medesimo credito oggetto del decreto ingiuntivo qui opposto, la convenuta aveva ottenuto, sempre dal Tribunale di Brescia, altro decreto ingiuntivo contro il CP_1
quale la attrice aveva proposto opposizione, ottenendo sentenza di dichiarazione della nullità e Pt_3
conseguente revoca del titolo.
E tuttavia tale pronuncia non ha statuito nel merito, avendo esaminato unicamente l'eccezione preliminare di incompetenza del giudice ordinario per esistenza della clausola compromissoria.
pagina 3 di 6 Pertanto, non si è consumato il diritto di difesa in relazione alla pretesa di pagamento oggetto di cognizione poiché la precedente azione giurisdizionale è stata decisa unicamente in rito.
Nulla osta pertanto all'esame della domanda di pagamento contenuta nel ricorso monitorio.
Va invece accolta l'altra eccezione preliminare avente ad oggetto l'incompetenza del giudice adito per esistenza della clausola arbitrale.
Analogamente a quanto già deciso da questo Tribunale con la sentenza n. 1869/2020, la clausola contenuta nel protocollo d'intesa posto alla base del credito azionato dalla convenuta e intitolata
“Gestione dei conflitti” prevede testualmente che: “Tutte le controversie che dovessero sorgere in
merito a questioni relative alla validità, interpretazione o esecuzione del presente contratto, saranno
rimesse alla competenza di un collegio arbitrale composto da tre membri che verranno nominati uno
da ciascuna parte del contratto, e il terzo, presidente del collegio, dai due così nominati”.
La clausola istituisce, evidentemente, arbitrato rituale poiché demanda agli arbitri la soluzione di
“controversie” secondo diritto. A nulla rileva pertanto la qualificazione fatta dalle parti all'ultimo capoverso della pattuizione in esame, secondo cui l'arbitrati viene definito “irrituale”.
Infine, la clausola deve reputarsi pienamente valida ed efficace essendo stata oggetto di specifica sottoscrizione.
Tanto premesso, si osserva che la presente causa, avendo ad oggetto proprio l'esecuzione del protocollo d'intesa firmato dalle parti che riconosce alla convenuta l'erogazione di somme a CP_1
carico della ed in favore della rientra pacificamente nell'ambito di cognizione Pt_3 CP_1
contemplato dalla clausola in esame.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni, va dichiarata l'improponibilità della domanda di pagamento posta alla base del ricorso monitorio e conseguentemente va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
In merito alla domanda riconvenzionale si osserva quanto segue.
pagina 4 di 6 L'azienda Ospedaliera attrice chiede la restituzione della somma di € 15,383,06 a titolo di somma erogata in favore della convenuta, ma priva di copertura da parte della in CP_1 Org_1
quanto non finanziata.
La domanda è infondata e va rigettata.
Invero, osserva il Tribunale che nel protocollo d'intesa che regola i rapporti fra le parti non vi è
alcun riferimento alla copertura finanziaria da parte della quale condizione di Org_1
efficacia della erogazione dei pagamenti in favore della CP_1
Si menziona, sì, l'esistenza dei contributi regionali, ma unicamente al fine di dare avvio ai progetti di gemellaggio internazionale, senza che si possa ritenere inefficaci i pagamenti già eseguiti e risultati successivamente privi di copertura finanziaria.
Pertanto, la circostanza della mancata approvazione da parte della Regione dell'intero
Finanziamento originariamente appostato, non può giustificare la pretesa restitutoria a favore della e a carico della non potendosi ravvisare alcun indebito. Pt_3 CP_1
Per le suesposte ragioni, la domanda riconvenzionale va rigettata.
In merito al regolamento delle spese va rilevata la parziale reciproca soccombenza con la conseguenza che si impone l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Brescia, ogni diversa istanza od eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così giudica:
in accoglimento dell'opposizione, accertata l'esistenza della clausola compromissoria nel protocollo d'intesa inter partes, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
rigetta la domanda riconvenzionale;
compensa le spese.
pagina 5 di 6 Così deciso in Brescia, il giorno 13.3.2024.
Il Giudice
Carla D'Ambrosio
“Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35,
comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209”
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