TRIB
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/11/2025, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1551/2024 RG avente ad oggetto:
«Risarcimento danni: mobbing»
TRA
- rappresentato e difeso dall'Avvocato MONTAGNER MOIRA ed Parte_1
elettivamente domiciliato come in ricorso,
- ricorrente
E in persona del legale rappresentate pro tempore – Controparte_1
rappresentata e difesa dagli Avvocati FABBRANI VALERIA e BOZZI CARLO ed elettivamente domiciliata in SAN POLO 2580 30125 VENEZIA
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02/08/2024 il ricorrente, come sopra in epigrafe indicato, ha convenuto in giudizio l suo ex datore di lavoro CP_1
chiedendo «nel merito: - accertato che il Sig. ha intrattenuto ab initio Parte_1
un rapporto lavorativo di natura subordinata a tempo indeterminato dal 1979 al
2021 con ANAS spa, prima con qualifica di Ispettore CapoCantoniere e poi segreteria, - Accertare e dichiarare che il Sig. è stato oggetto di Parte_2
mobbing nell'ambiente di lavoro, ovvero è stato oggetto di maldicenze, persecuzioni e atteggiamenti ostili da parte dei colleghi di lavoro per il quale ha chiesto sin dal 2002 il trasferimento ad altro ufficio, fino alla cessazione del
1 rapporto di lavoro avvenuta in data 01/03/2021; - Accertare e dichiarare che parte resistente ANAS spa in persona del legale rappresentante pro tempore, non ha provveduto a tutelare la salute del lavoratore , nonostante le ripetute Parte_1
comunicazioni e richieste fatte da quest'ultimo, causandone così al ricorrente danni all'integrità psico fisica;
per l'effetto condannare ANAS spa al risarcimento dei danni subiti dal Sig. danni che si quantificano provvisoriamente in Parte_1
euro 50.000,00 oltre interessi e rivalutazione al soddisfo, o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia anche a seguito della Ctu medico legale che si richiede fin d'ora».
Nel costituirsi ha contestato la pretesa del Controparte_1
ricorrente e concluso « ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, accertare e dichiarare inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto, nonché comunque sfornite di prova, le pretese avversarie e, per l'effetto, rigettare integralmente il ricorso. In via subordinata, nella non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle avverse richieste, si chiede che vengano ridotte ad equità le somme ex adverso richieste siccome esorbitanti e, comunque, siccome gli eventuali danni subìti non sono causalmente connessi all'attività di lavoro o, quanto meno, trovano una concausa in un pregresso stato di malattia del ricorrente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari».
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti, l'esame di alcuni testi dalle stesse addotti, l'interrogatorio libero del ricorrente.
*** *** ***
1. Il ricorrente espone in punto di fatto: di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze del convenuto dal 1979 fino alla sua cessazione per raggiungimento dell'età pensionabile in data 1/03/2021 in qualità di Capo cantoniere, Ispettore di cantiere, prima inquadrato come Capo Cantoniere “B1” sulla SS14, Compartimento ANAS di Venezia, poi inquadrato come “operatore amministrativo” con assegnazione segreteria ST/protocollista; di avere sempre svolto il proprio lavoro con estrema dedizione;
di essere stato vittima negli anni di maldicenze da parte dei colleghi di lavoro, i quali in più occasioni esprimevano giudizi offensivi nei suoi confronti, ovvero che fosse stupido, che rompeva le
2 scatole a tutti, che non era all'altezza di ricoprire il suo ruolo etc. etc., emarginandolo e facendolo sentire inadatto e incompetente nonostante non avesse mai avuto alcuna segnalazione di demerito;
di aver avuto affidati compiti marginali e degradanti rispetto alle sue competenze professionali e del ruolo che ricopriva prima Capo cantoniere poi segreteria/protocollista, mandandolo principalmente a fare fotocopie e portare le pratiche da ufficio a ufficio;
di avere lamentato tale situazione con diverse missive, rimaste tutte senza alcuna risposta (in data 13/06/2002; 19/03/2004, 09/02/09, 08/01/2010,
22/02/2013, 11/04/2016, 26/04/2017, 1/02/2019, 08/04/2019, 05/06/2019, 28/08/2019, doc. 1-11); che sono state inviate altresì comunicazioni da parte di legali in data
18/12/2017, 15/03/2018, 27/10/2020, 08/11/2021, anch'esse rimaste prive di riscontro
(doc. 12-15); che della situazione era stato informato il Geom. Persona_1
(responsabile del protocollo generale AN per Venezia, Ufficio a cui egli ricorrente era stato assegnato), il Dott. Ing. (capo Persona_2
compartimento AN sede di Venezia-Mestre) e precedentemente la Ing.
, il Dir. Amm. Avv.to Ermanno Liuzzo, la Ing. , Controparte_2 CP_3
il Presidente , il Direttore risorse umane e Controparte_4
organizzazione , il direttore operation e coordinamento Parte_3
territoriale Roma , il Dott. , il Geom Persona_3 Persona_4 Per_5
il capo centro di Mestre, Geom. , il capo nucleo Geom.
[...] Persona_6
l'ufficio del personale di Mestre, Sig. , il Rup di Parte_4 Parte_5
Mestre, Dott. il direttore del personale di Dott. Persona_7 Pt_3 [...]
ma nessuno aveva preso in considerazione quanto avveniva Persona_8
debitamente segnalato dal ricorrente e nessuno si era prodigato ad eliminare ogni situazione critica che aveva compromesso la sua condizione di lavoro e di salute;
che le condotte lesive si esprimevano anche in azioni concrete che procuravano al ricorrente danno economico da perdita di chance (vd raccomandata del 18/12/2017, dove si evidenziava come il Sig. era stato Pt_1
inizialmente escluso dall'elenco del personale dal quale si attingeva a rotazione per lo svolgimento del servizio di polizia stradale, nonostante la sua idoneità accertata tramite visita medica e accertamenti sanitari integrativi del medico competente dott. in data 09/05/2017 e prontamente Persona_9
3 comunicata dal medesimo Dottore per via telematica in data 23/05/2017 e in particolare al Geom. responsabile in data 26/05/2017); che solo Persona_5 Pt_6
con comunicazione gestionale n.81/2020 veniva dato riscontro alle sue molteplici richieste di trasferimento e disposto la sua assegnazione all' Parte_7
(doc.16); che nonostante tutto le maldicenze e il clima di
[...]
persecuzione continuava anche nel nuovo ufficio;
che tale perdurante situazione ha creato un grave stato di depressione nel Sig. , tanto da costringerlo Parte_1
a ricorrere a cure psichiatriche, condizione ancora permanente, ed ad assumere farmaci antidepressivi come supporto alla terapia (doc.17-18). Ad avviso del ricorrente risulta chiaro come fosse stata messa in atto una precisa azione di isolamento ed emarginazione nei suoi confronti, gli venivano dati compiti marginali e degradanti rispetto alle sue competenze professionali e del ruolo che ricopriva prima Ispettore Capo cantoniere poi segreteria/protocollista, mandandolo principalmente a fare fotocopie e portare le pratiche da ufficio a ufficio e dopo pochi mesi il rapporto di lavoro cessava in data 01/03/2021 ma doveva ancora continuare a curarsi (vedasi doc.17-18). Il ricorrente lamenta dunque di essere stato oggetto di mobbing e chiede il risarcimento del conseguente danno.
2. oltre a rilevare la genericità e le carenze di allegazioni del ricorso CP_1
che non consentivano di individuare sotto il profilo oggettivo e soggettivo gli elementi concretizzanti il mobbing, ha comunque contestato che il ricorrente sia stato oggetto di condotte vessatorie o mobbizzanti. Ha poi esposto che: il CP_1
ricorrente era stato assunto in data 10/11/1981 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con mansioni di Capo Cantoniere, inquadramento B1; in data
6/6/2013, successivamente ad una specifica richiesta del ricorrente in 11/2/2009 e reiterata in data 22/2/2013 il ricorrente veniva assegnato all'Area Amministrativa Co
– U.O. Affari Generali della con mansioni di archivista e relativa modifica del profilo;
il ricorrente aveva prestato la propria attività lavorativa presso la
[...]
, da ultimo con inquadramento nel profilo Controparte_6
professionale di Operatore Amministrativo (posizione B1), fino alla cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni avvenuta in data 1/3/2021; dal 1/8/2014, il ricorrente era stato trasferito all'U.O. Segreteria Generale/Protocollo per
4 esigenze di servizio;
in data 29/2/2016 visto il mutamento di mansioni, il profilo professionale del ricorrente è stato modificato da Capo Cantoniere (B1) a
Operatore Amministrativo (B1) conservando la stessa posizione economica organizzativa;
successivamente il ricorrente ha inviato ulteriori richieste di trasferimento lamentando, genericamente, delle problematiche relative all'ambiente di lavoro e ai rapporti con i colleghi ( 10/3/2015 – richiesta di spostamento all'UO Service e Patrimonio –Trasporti Eccezionali, 13/4/2016 – richiesta di spostamento ad altra U.O. con preferenza in staff al Capo
Compartimento, 25/07/2016 – rinnovo richiesta di spostamento ad altra U.O. con preferenza in staff al Capo Compartimento, 1/3/2017 – richiesta di spostamento ad altra U.O. con preferenza per Gare e Contratti, 4/2/2019 – richiesta di spostamento ad altra U.O. con preferenza per Consulenze, Collaudi e contabilità finali, 9/4/2019 – richiesta di spostamento ad altra U.O. con preferenza per
Consulenze, Collaudi e contabilità finali o risorse umane, 10/6/2019 – richiesta di spostamento ad altra U.O. con preferenza per Consulenze, Collaudi e contabilità finali, Risorse Umane, Gare e Appalti); viste le numerose richieste avanzate dal ricorrente e l'ulteriore diffida stragiudiziale trasmessa dal proprio legale di fiducia in data 30/10/2020, non appena individuata una soluzione idonea a garantire la continuità ed efficienza dell'attività di protocollazione dei documenti, il ricorrente è stato trasferito in data 15/12/2020, presso l'
[...]
; durante il periodo 1/8/2014 – 14/12/2020, presso l'Ufficio Parte_7
Protocollo, il ricorrente si è sempre occupato di attività rientranti nel profilo di inquadramento (B1 – Operatore Amministrativo) ovvero a) protocollare in ingresso documenti cartacei e documenti ricevuti tramite PEC;
b) protocollare in uscita documenti cartacei e trasmissione tramite PEC;
c) assegnare documenti ai vari uffici tramite protocollo elettronico;
d) ricercare documenti protocollati;
saltuariamente il ricorrente si è occupato di effettuare fotocopie o di consegnare i documenti nei vari uffici;
all'epoca dei fatti, presso l'Ufficio Protocollo, era stata organizzata una postazione con diversi contenitori, nei quali venivano raccolti i documenti cartacei da destinare ai vari uffici e di norma i dipendenti delle altre
Unità accedevano autonomamente a tali contenitori per ritirare la documentazione di loro competenza. L'Ufficio del Protocollo è stato ed è
5 allocato al piano terra della sede di Venezia – Mestre, mentre la Segreteria
Generale si trovava al secondo piano, in prossimità del Responsabile di Struttura
e di frequente, il ricorrente si è recato, per ricevere direttive, dal suo
Responsabile o per scambiare documenti con gli altri colleghi della Segreteria. Il ricorrente, a seguito di sua candidatura, è stato ritenuto idoneo a svolgere il servizio di Polizia Stradale (vd. Verbale “Colloqui per il servizio di Polizia
Stradale” del 10/6/2014). Il personale così individuato è stato aggiunto, solamente, qualora necessario, alle risorse di AN che, sulla base del relativo profilo professionale, già svolgevano le funzioni di Polizia Stradale (es.:
Sorvegliante – Capo Cantoniere). A seguito della espressa richiesta avanzata dal lavoratore in data 27/4/2017 e la risoluzione della problematica relativa alla visita del medico competente, avvenuta il 23/5/2017 il ricorrente veniva inserito nella relativa lista, dalla quale la Società avrebbe attinto a rotazione in caso di necessità. Il ricorrente negli ultimi mesi del 2013 è stato assente dal servizio per lunghi periodi per problemi di salute. Per tale motivo la Struttura Territoriale ha ritenuto preferibile non coinvolgere il ricorrente in turni che potevano comportare un particolare stress fisico. Nel mese di settembre 2017 il ricorrente
è stato chiamato a svolgere il Servizio di Polizia Stradale, così come è avvenuto in ulteriori 11 giornate (oltre alle 2 del settembre 2017) sino all'anno 2019, sulla base delle effettive esigenze di AN, compatibilmente con lo stato di salute del ricorrente.
3. Ciò posto devono in primo luogo rappresentarsi in punto di diritto, le fattispecie nelle quali quella oggetto di causa andrebbe sussunta. Come recentemente chiarito dal S.C. con ordinanza 3692 del 7/2/2023 si può ritenere che:
- è configurabile il mobbing lavorativo ove ricorra l'elemento obiettivo, integrato da una pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli per la persona interni al rapporto di lavoro, e quello soggettivo, dell'intendimento persecutorio nei confronti della vittima (Cass. 21 maggio 2018, n. 12437; Cass. 10 novembre 2017, n. 26684) e ciò a prescindere dalla illegittimità intrinseca di ciascun comportamento, in quanto la concreta connotazione intenzionale colora in senso illecito anche condotte altrimenti astrattamente legittime, il tutto
6 secondo un assetto giuridico pianamente inquadrabile nell'ambito civilistico, ove si consideri che la determinazione intenzionale di un danno alla persona del lavoratore da parte del datore di lavoro o di chi per lui è in re ipsa ragione di violazione dell'art. 2087 cod. civ. e quindi di responsabilità contrattuale, anche con i maggiori effetti di cui all'art. 1225 cod. civ. per il caso di dolo;
- è configurabile lo straining, quando vi siano comportamenti stressogeni scientemente attuati nei confronti di un dipendente, anche se manchi la pluralità delle azioni vessatorie (Cass. 10 luglio 2018, n. 18164);
- al di là di denominazioni destinate ad avere più che altro valenza sociologica, è illegittimo che il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori
(Cass. 19 febbraio 2016, n. 3291), lungo la falsariga della responsabilità colposa del datore di lavoro che indebitamente tolleri l'esistenza di una condizione di lavoro lesiva della salute, cioè nociva, ancora secondo il paradigma di cui all'art. 2087 cod. civ.;
- è, infatti, comunque configurabile la responsabilità datoriale a fronte di un mero inadempimento - imputabile anche solo per colpa - che si ponga in nesso causale con un danno alla salute del dipendente (ad es. applicazione di plurime sanzioni illegittime: Cass. 20 giugno 2018, n. 16256; comportamenti che in concreto determinino svilimento professionale: Cass. 20 aprile 2018, n. 9901) e ciò secondo le regole generali sugli obblighi risarcitori conseguenti a responsabilità contrattuale (artt. 1218 e 1223 cod. civ.);
- si resta, invece, al di fuori della responsabilità ove i pregiudizi derivino dalla qualità intrinsecamente ed inevitabilmente pericolosa o usurante della ordinaria prestazione lavorativa (Cass. 29 gennaio 2013, n. 3028; Cass. 25 gennaio
2021, n. 1509) o tutto si riduca a meri disagi o lesioni di interessi privi di qualsiasi consistenza e gravità, come tali non risarcibili (Cass., S.U., 22 febbraio 2010, n.
4063; Cass., S.U., 11 novembre 2008, n. 26972);
- le condizioni ordinariamente usuranti dal punto di vista psichico (Cass.
3028/2013 cit. e, prima Cass. 21 ottobre 1997, n. 10361), per effetto della ricorrenza di contatti umani in un contesto organizzativo e gerarchico, per quanto possano eventualmente costituire fondamento per la tutela assicurativa
7 pubblica (d.P.R. n. 1124/1965 e d.lgs. n. 38/2000, nelle forme della c.d.
"costrittività organizzativa"), non sono in sé ragione di responsabilità datoriale, se appunto non si ravvisino gli estremi della colpa comunque insiti nel disposto dell'art. 2087 cod. civ.; ed è evidente che, se il datore di lavoro abbia tenuto un comportamento consono al contesto, per escludere il danno dovrebbe in realtà vietarsi l'attività, il che non può essere se non quando la legge lo stabilisca (v. anche Cass. 1509/2021, cit.);
- il Giudice è dunque tenuto ad indagare l'esistenza di una situazione lavorativa conflittuale di stress forzato nella quale il lavoratore abbia subìto azioni ostili, anche se limitate nel numero e in parte distanziate nel tempo - quindi non rientranti, tout court, nei parametri tradizionali del mobbing - tali, comunque, da provocare una modificazione in negativo, costante e permanente, della situazione lavorativa, atta ad incidere sul suo diritto alla salute, costituzionalmente tutelato, essendo il datore di lavoro tenuto ad evitare, non solo, per esempio, il demansionamento o una privazione delle mansioni, ma anche situazioni “stressogene” che diano origine ad una condizione che, per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale, possa presuntivamente ricondurre a questa forma di danno, anche in caso di mancata prova di un preciso intento persecutorio (v. Cass. 19 febbraio 2016, n. 3291);
- l'art. 2087 cod. civ. tende, invero, a realizzare la tutela di un interesse di carattere generale ed impone di adoperare le cautele che rendano sicuro l'ambiente di lavoro siccome comprensivo di tutti i luoghi in cui il lavoratore ha possibilità di accesso, quale che ne sia il motivo ed a prescindere dalla ricorrenza in concreto di esigenze connesse alle mansioni espletate;
- in questa cornice, l'art. 2087 cod. civ. postula la rilevanza di quei doveri del datore di lavoro nei confronti dei suoi subordinati che esulano il mero rispetto delle norme di sicurezza prescritte esplicitamente essendo estesi all'obbligo generale di prevedere ogni possibile conseguenza negativa della mancanza di equilibrio tra organizzazione di lavoro e personale impiegato;
- sicché diviene imprescindibile, in quest'ottica, porre attenzione a tutti i comportamenti, anche in sé non illegittimi, ma tali da poter indurre disagi o stress, che si manifestino isolatamente o invece si connettano ad altri
8 comportamenti inadempienti, contribuendo ad inasprirne gli effetti e la gravità del pregiudizio per la personalità e la salute latamente intesi.
4. Lungo questo solco Cass. 5061 del 2024 ha altresì affermato che « l'art. 2087 c.c. non prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro per i danni subiti dai lavoratori a causa dell'esecuzione della prestazione lavorativa, ma lo onera della prova di avere adottato tutte “le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro” (v. Cass. nn. 24804/2023, 34968/2022, 33239/2022, 29909/2021, 14192/2012, 4184/2006). In tali misure rientra senz'altro la prevenzione e, ove possibile, la rimozione di una
“situazione di tensione interpersonale venutasi a creare sul luogo di lavoro”
(sulla conflittualità delle relazioni personali all'interno dell'ufficio, che impone al datore di lavoro di intervenire per ripristinare la serenità necessaria per il corretto espletamento delle prestazioni lavorative, v. Cass. n. 26684/2017)» e statuito il «principio per cui in caso di accertata insussistenza dell'ipotesi di mobbing in ambito lavorativo, il giudice del merito deve comunque accertare se, sulla base dei medesimi fatti allegati a sostegno della domanda, sussista un'ipotesi di responsabilità del datore di lavoro per non avere adottato tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, erano possibili e necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, fermo restando che grava su quest'ultimo l'onere della prova della sussistenza del danno e del nesso causale tra l'ambiente di lavoro e il danno, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le misure necessarie».
5. Ancora Cass. 4664 del 2024 ha ribadito che «una situazione di costrittività ambientale è configurabile anche a prescindere dalla concreta individuazione di un mobbing e da una eventuale particolare sensibilità ovvero suscettibilità del dipendente. Occorre, infatti, ricordare che, per orientamento consolidato di questa Corte, la violazione da parte del datore di lavoro dell'art. 2087 cod. civ. ha natura contrattuale e, dunque, il rimedio esperibile dal dipendente è quello della responsabilità contrattuale, con tutte le conseguenze del caso, soprattutto in tema di prescrizione e onere della prova. (...) Quindi, ai
9 fini della configurabilità della responsabilità del datore di lavoro per la tecnopatia contratta (o per l'infortunio subìto) dal dipendente, grava su quest'ultimo l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro, della malattia e del nesso causale tra la nocività dell'ambiente di lavoro e l'evento dannoso, mentre spetta al datore di lavoro dimostrare di aver rispettato le norme specificamente stabilite in relazione all'attività svolta nonché di aver adottato tutte le misure che - in considerazione della peculiarità dell'attività e tenuto conto dello stato della tecnica - siano necessarie per tutelare l'integrità del lavoratore, vigilando altresì sulla loro osservanza.
6. Inoltre, come ricordato da Cass. 19 febbraio 2016,
n. 3291, grazie al carattere di “norma di chiusura” del sistema antinfortunistico pacificamente riconosciuta all'art. 2087 cod. civ., nonché all'ammissibilità della interpretazione estensiva della predetta norma alla stregua sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute (art. 32 Cost.), sia dei principi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.) ai quali deve ispirarsi anche lo svolgimento del rapporto di lavoro, la giurisprudenza di questa Corte ha inteso l'obbligo datoriale di “tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro” nel senso di includere anche l'obbligo della adozione di ogni misura
“atipica” diretta alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, come, ad esempio, le misure di sicurezza da adottare in concreto nella organizzazione tecnico-operativa del lavoro allo scopo di prevenire ogni possibile evento dannoso, ivi comprese le aggressioni conseguenti all'attività criminosa di terzi (
v. anche Cass. 22 marzo 2002, n. 4129). Alla luce di tale cornice di principi, anche costituzionali, la tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore non ammette sconti, in ragione di fattori quali l'ineluttabilità, la fatalità, la fattibilità economica e produttiva, nella predisposizione di condizioni ambientali sicure. Questo implica anche l'obbligo del datore di lavoro di astenersi da iniziative, scelte o comportamenti che possano ledere, già di per sé, la personalità morale del lavoratore, come l'adozione di condizioni di lavoro stressogene o non rispettose dei principi ergonomici, oltre ovviamente a comportamenti più gravi come mobbing, straining, burn out, molestie, stalking e così via, alcuni anche di possibile rilevanza penale (sulla scorta di quanto affermato anche dalla Corte costituzionale, vedi per tutte: Corte cost. sentenza n. 359 del 2003 e Cass. 5
10 novembre 2012, n. 18927). (...) Anche in assenza di un intento persecutorio unificante le singole condotte oggetto di esame, ovvero solo caratterizzante una o più di esse, le stesse andavano singolarmente e nell'insieme considerate alla luce della violazione dell'art. 2087 cod. civ.: circostanza, quest'ultima, apoditticamente esclusa nella sentenza in ragione della accertata insussistenza di un comportamento programmaticamente e volontariamente vessatorio.
8. Ed allora, non vale atomisticamente svalutare ciascuno dei comportamenti indicati come significativi di un contesto lavorativo stressogeno (....), occorrendo esaminare gli stessi anche prescindendo da una preordinata volontà di emarginazione o isolamento e cioè come comportamenti, di fatto, determinativi di un ambiente di lavoro non certo ideale per svolgere serenamente i delicati compiti assegnati (...)La nozione di mobbing (come quella di straining) è una nozione di tipo medicolegale, che non ha autonoma rilevanza ai fini giuridici e serve soltanto per identificare comportamenti che si pongono in contrasto con l'art. 2087 cod. civ. e con la normativa in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro (Cass. 19 febbraio 2016, n. 3291; Cass. 10 dicembre 2019, n.
32257). (...) Vale la pena, sul punto, richiamare una recente pronuncia di questa
Corte (Cass. 19 ottobre 2023, n. 29101), secondo cui, in relazione alla tutela della personalità morale del lavoratore, al di là della tassonomia e della qualificazione come mobbing e straining, quello che conta è che il fatto commesso, anche isolatamente, sia un fatto illecito ex art. 2087 cod. civ. da cui sia derivata la violazione di interessi protetti del lavoratore al più elevato livello dell'ordinamento, ovvero la sua integrità psicofisica, la dignità, l'identità personale, la partecipazione alla vita sociale e politica. La reiterazione, l'intensità del dolo, o altre qualificazioni della condotta sono elementi che possono incidere eventualmente sul quantum del risarcimento ma nessuna offesa ad interessi protetti al massimo livello costituzionale come quelli in discorso può restare senza la minima reazione e protezione rappresentata dal risarcimento del danno,
a prescindere dal dolo o dalla colpa datoriale, come è proprio della responsabilità contrattuale in cui è invece il datore che deve dimostrare di aver ottemperato alle prescrizioni di sicurezza».
11 6. Pertanto, continua il S.C. (4664/2024 cit), il Giudice di merito deve valutare/interpretare le varie condotte poste in essere dal datore di lavoro che -
a prescindere dalla sussistenza di comportamenti intenzionalmente vessatori nei confronti del lavoratore - «ben possono essere state, anche in ragione della reiterazione delle stesse, esorbitanti od incongrue rispetto all'ordinaria gestione del rapporto, e così poste in violazione dell'art. 2087 cod. civ. anche eventualmente sotto il profilo della contribuzione causale alla creazione di un ambiente logorante e determinativo di ansia, come tali causative di pregiudizi per la salute (si richiamano le già citate pronunce di legittimità secondo cui, ai sensi dell'art. 2087 cod. civ., “norma di chiusura” del sistema antinfortunistico e suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro, il datore è tenuto ad astenersi da iniziative che possano ledere i diritti fondamentali del dipendente mediante l'adozione di condizioni lavorative “stressogene”, e a tal fine il giudice del merito, pur se accerti l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare gli episodi in modo da potersi configurare una condotta di “mobbing”, è tenuto a valutare se, dagli elementi dedotti - per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale, altre circostanze del caso concreto - possa presuntivamente risalirsi al fatto ignoto dell'esistenza di questo più tenue danno)».
7. Ha anche rilevato la S.C. come non possa nemmeno «sostenersi che una
“soggettiva perturbabilità” del ricorrente abbia avuto un ruolo “essenziale” nella vicenda lavorativa in questione (....), ricadendo sul datore di lavoro l'obbligo di tutelare la salute sempre e comunque, a prescindere da particolari emotività del dipendente. Nello specifico, al contrario, tale psicologica propensione ad una somatizzazione (sofferta) delle vicende, non poteva che indurre a maggiori cautele da parte del primario non solo nella predisposizione della organizzazione del reparto ma anche, e soprattutto, nell'instaurazione di relazioni quotidiane quanto più possibile franche e serene. Tutto ciò ha, evidentemente, inciso anche nella valutazione del danno che, in caso di nocività dell'ambiente di lavoro, nonché di nesso tra questo ed il pregiudizio per la salute, non è eludibile».
12 8. Alla luce di tale quadro normativo e della interpretazione che ne ha dato la Corte di legittimità vanno analizzati i fatti nel loro complesso.
9. Interrogato liberamente il ricorrente ha riferito per quanto d'interesse:
- « confermo di essere stato assunto a tempo indeterminato in data
10.11.1981 come Capo Cantoniere livello B2, però ho iniziato il 2.2.1979 come operaio avventizio. Sono diventato B1 ad aprile 2001. (…) il cantoniere è la figura di operaio che si occupa della manutenzione delle strade, il capo cantoniere è una figura di coordinamento di più cantonieri. (…)»;
- «ci sono due capo cantonieri: uno si occupa del coordinamento degli operai e un altro lavora da solo e va a vedere quali sono i problemi da risolvere.
Mi hanno sempre fatto fare il capo squadra invece il sorvegliante che era il mio posto per il quale ho fatto il concorso per questo ruolo non l'ho mai fatto, l'ha fatto . Io ho fatto il concorso da uditore pensavo di essere messo Parte_8
primo in classifica e invece ero dopo di tanti altri che avevano fatto il concorso effettivo. Io mi sono lamentato tanto per queste cose»;
- «(….) sia colleghi che superiori mi dicevano che ero “incapace” questo a partire dall'ottobre 2001 quando è stata smembrata perché è stata CP_1
creata la VENETO STRADE»;
-« C'è ancora un collega che ha un anno più di me ed è un geometra e non ha mai usato il computer, io e il mio collega senza titolo di studio usavamo il computer»; -«In si andava avanti se c'erano “amicizie” e CP_1
“sponsorizzazioni”. Io non ce le avevo»;
-« Ho fatto presente più volte questa situazione. Siccome però era il mio lavoro sono sempre andato avanti»;
- «(…) il 6.6.2013 sono stato trasferito all'UO Affari Generali della
Struttura Territoriale Veneto Friuli VG, (…) ho chiesto io il trasferimento, avevo chiesto il trasferimento nell'area amministrativa e mi ha assegnato alla CP_1
predetta UO. Il mio ruolo era di Archivista, in tale ruolo mi sono occupato di riportare su fogli Excel le varie pratiche e poi tali fogli li ho caricati su un CD»;
- «(…) fare l'archivista e lavorare al computer per me era un passatempo, però un altro collega del mio stesso livello che è stato trasferito all'area amministrativa più o meno nello stesso periodo essendo
13 “sponsorizzato” è stato messo in un ufficio più importante cioè quello della manutenzione degli stabili. Si tratta di . Non si è mai capito se era Parte_8
invalido oppure no»;
- «(…) presso l'UO Affari Generali non c'erano colleghi e/o superiori che mi dessero dell'incapace. (…)»;
-« confermo che dal 1/8/2014 sono stato trasferito alla unità operativa
. Qui all'inizio facevo solo i protocolli, Controparte_7
quindi all'inizio facevo solo i protocolli in arrivo, poi un collega è andato in pensione e quindi, dopo che mi hanno insegnato, ho fatto sia i protocolli in arrivo che quelli in uscita. E' stato l'ingegnere capo dipartimento che ha voluto che fossi trasferito al Protocollo perché sapevo usare il computer, prima ha voluto vedere con il suo computer come lo sapevo usare»;
- « (…) in questo periodo ho lavorato con colleghi che pur usando il computer non lo sapevano usare bene però si atteggiavano come se lo sapessero usare bene, il mio capo ufficio dava sempre ragione in particolare ad una collega donna»;
- « (…) in questo periodo presso la SERETERIA GENERALE/PROTOCOLLO spesso mi sono sentito dare dell'incapace in primo luogo dalla signora Per_10
[...]
-« Il Capo Ufficio era ed è » Persona_1
- « (…) in questo periodo in cui ho lavorato presso il PROTOCOLLO, seppur non spessissimo, il Capo Ufficio mi ha mandato a fare fotocopie e portare la posta ai vari uffici»;
- « Questo non era di per sé un problema, fare un lavoro o fare l'altro era lo stesso, quello che mi creava problema era che se io andavo a portare la posta presso i vari uffici qualcuno avrebbe dovuto andare avanti con il protocollo, a me piaceva chiudere il mio lavoro della giornata con tutto il lavoro fatto, che il giorno dopo i miei colleghi si trovassero le pratiche a posto in computer. La signora non era capace di inserire le pratiche a computer e fare il Per_10
protocollo con il computer. Io ero più veloce nel fare il protocollo con il computer perché usavo il copia incolla ed inoltre accorpavo le pratiche per soggetto esempio pratiche del comune di Venezia, dei carabinieri ecc. o comune
14 per comune ed in tal modo andavo più veloce. Peraltro, la collega aveva Tes_1
l'orario 7:45 – 15:15 continuo però di fatto alle 13:30-13:45 terminava perché si fermava per mangiare ma poi di fatto il lavoro era finito. Pertanto, seppur mi assentavo dal protocollo per portare in giro la posta per circa 10 minuti poiché lei ad un certo punto smetteva il suo lavoro, il lavoro del protocollo rimaneva indietro»;
- « (…) quando sono arrivato a fare il protocollista c'era una
[segretaria], che adesso è a che era una brava ragazza ed aveva un Pt_3
atteggiamento diverso, quando chiedeva la mia collaborazione lo faceva sempre con garbo chiedendomi per favore, anche la segretaria che c'è adesso e così»;
- «(…) io facevo tranquillamente il protocollo delle ordinanze e l'invio delle ordinanze via pec, per il mio collega e la mia collega era una tragedia perché loro trascrivevano le ordinanze e gli indirizzi pec e in tal modo incorrevano in errori. Io invece facevo copia incolla dei dati delle ordinanze e mi cercavo su internet gli indirizzi pec anche qui facevo copia incolla e quindi non sbagliavo gli indirizzi»;
-«La mia collega era quella che andava in giro per gli uffici a Per_10
sparlare di me, dicendo che volevo sapere tutto io»;
-« La gran parte dei tecnici mi vedevano male, non lo so perché, io non sono un ruffiano e quindi dicevo quello che dovevo dire a tu per tu»;
-« Per quanto riguarda il protocollo faccio ancora presente che il dirigente della parte amministrativa aveva una segretaria, tutti i protocolli che doveva fare lei gli ho fatti io, però lei ha preso il livello superiore e 2000 € di bonus «perché è stata brava»»;
-« (…) dal 15.12.2020 sono stato trasferito al , qui non Parte_7
ci sono stati problemi, l'architetta era molto brava con il computer e mi ha insegnato ad usarlo, mi ha chiesto se potevo aiutarla. C'è stato solo che all'inizio l'Ing. mi ha chiesto di insegnare ad una giovane appena arrivata come Per_1
fare il protocollo ma non era compito mio. Comunque le rogne del protocollo erano tutte mie»;
-« (…) avevo chiesto io di andare all' . Mi hanno Parte_7
spostato dopo 10 mesi»;
15 -« (…) per quanto riguarda il servizio di Polizia Stradale non mi facevano fare, e ciò apposta, la visita di idoneità. Questi erano e Persona_11 [...]
, mi dicevano «non hai la visita per poter fare il servizio» ma non me la Per_5
facevano fare»;
-«(…) poi ho fatto la visita il 9/5/2017 e poi mi hanno chiamato a fare qualche servizio. Ho chiesto di fare questo servizio per fare lavoro straordinario e questo sia ai fini dello stipendio che della successiva pensione»;
-« (…) sempre per quanto riguarda il protocollo voglio far presente che nel 2020 periodo Covid-19 ho chiesto a e al responsabile dell'informatica, Per_1
poiché erano arrivati tanti nuovi computer, di poter avere un computer portatile da portare a casa per lavorare da casa, come facevano tanti, mi ha Per_1
autorizzato e mi ha detto “ va da ”, il responsabile dell'informatica, ma CP_4
quando sono andato da lui mi ha detto di farmi mettere per iscritto da CP_4
l'autorizzazione e a quel punto ho lasciato perdere, ho lavorato da casa Per_1
facendo le PEC per la pubblicità»;
-« (…) finché ho lavorato al Protocollo ho detto a la mia Per_1
situazione di disagio e anche l'ho scritto, anche con l'avvocato».
10. Ad avviso del giudicante ciò che emerge dall'interrogatorio del ricorrente è una situazione nemmeno di conflitto del ricorrente con altri colleghi, partitamente, sino al 2013 con (altro Capo cantoniere) e dall'agosto 2014 Pt_8
presso UO Segreteria Protocollo con SA.
11. Invero, a parte la generica lamentela di essersi sentito dire nel primo periodo da superiori e colleghi e presso l'UO Segreteria protocollo dalla
SA di essere un incapace, in realtà è emerso una percezione soggettiva di continuo confronto con e la rispetto ai quali il ricorrente si Pt_8 Tes_1
sentiva e si sente più capace, bravo e portato. Le maldicenze poi sarebbero consistite nel dire « che volevo sapere tutto io».
12. Non vi sono poi riscontri alla lamentate offese di essere un incapace o ad altre offese ricevute dal ricorrente, né alle maldicenze.
13. I testi hanno invero riferito:
(teste comune, architetta, dipendente di dal Testimone_2 CP_1
settembre 2012, Responsabile dell'Ufficio Service dal 2018) «sub 5 Parte_7
16 ricorso: non ho mai assistito ad episodi in cui colleghi o superiori del ricorrente gli abbiano dato dello stupido o dell'incapace né presso il Protocollo né presso l'UO Patrimonio»; «Sub 6: non so se è stato incarico, però quando lavorava al protocollo il ricorrente faceva anche fotocopie e portava i documenti alle varie segreterie. (…). Invece presso l' faceva il protocollo nel service e Parte_7
non portava in giro documenti»; « Sub 9: per quanto è a mia conoscenza come avveniva in via generale per cui c'era sempre qualcuno che si lamentava di qualcun [altro] c'era anche chi si lamentava del ricorrente, così come c'era chi si lamentava di altri colleghi. Però non in modo tale da colpire direttamente la persona. Per esempio offese personali non le ho mai sentite»; « Domanda mi sa fare qualche esempio di cose riferite sul conto del ricorrente o lamentele nei confronti del ricorrente ? risposta: mi viene in mente che quando mi interfacciavo con il responsabile del ricorrente mi diceva che Persona_1
quello che chiedevo il ricorrente e anche gli altri suoi colleghi non sarebbero stati in grado di farlo. Per esempio come ufficio service avevamo tantissime pratiche da protocollare e quindi richiedeva un impegno massiccio da parte dei protocollisti a scapito del protocollo di altre pratiche»; «Sub 11 memoria: confermo che all'epoca in cui il ricorrente ha lavorato al Protocollo c'era una postazione con diversi contenitori nei quali venivano raccolti i documenti cartacei da destinare ai vari uffici, di norma i dipedenti delle altre unità accedevano autonomamente a tali contenitori e ritiravano la documentazione di competenza»; « Sub 19 memoria: posso immaginare, sia l'ufficio protocollo che il mio erano in carenza di organico, pertanto trasferire una unità dal protocollo senza avere il sostituto avrebbe messo l'uffici in seria difficoltà. (…) l'ufficio protocollo era composto da due/tre persone, ora non ricordo con precisione negli ultimi periodi perché alcuni dipedenti sono andato in pensione. (…) non so da quante persone avrebbe dovuto essere composto l'Ufficio Protocollo.
Certamente c'erano delle difficoltà perché il protocolli arrivavano in ritardo.
L'ufficio era sovracaricato o sottodimensionato. (…) non so riferire sull'inserimento in turno del ricorrente nel servizio di polizia stradale»;
- ( teste resistente, dipendente di dal 15/12/2005, CP_3 CP_1
Responsabile delle risorse umane del dal febbraio 2012): «Sub 2: il CP_6
17 trasferimento del ricorrente all'UO Affari Generali è stata certamente determinata dalla richiesta del ricorrente. Prima lavorava “su strada” ed ha chiesto di passare in ufficio. Non ricordo esattamente ma certamente c'è stata una esigenza [agli] affari generali, anzi adesso ricordo, l'archivista era andato in pensione e quindi c'era necessità di integrare in ufficio una risorsa»; « (…) il trasferimento del ricorrente [al] protocollo è stato poi determinato dalla esigenza al protocollo, dalla esigenza di potenziare il protocollo. Non ricordo se era andato via qualcuno ma comunque ricordo che il protocollo non funzionava per come doveva e quindi c'era bisogno di personale»; «(…) il trasferimento del ricorrente nel dicembre 2020 all' è stato disposto solo Parte_7
dopo che è stato possibile avere un'altra persona in sostituzione al Protocollo, era stata assunta un'altra persona», « (…) presso l'ufficio protocollo vengono protocollati tutti i documenti in entrata e uscita, sia cartacei che tramite PEC, sempre tramite il sistema vengono smistato e il cartaceo viene assegnato agli uffici competenti. Al tempo in cui vi ha lavorato il ricorrente c'erano delle vaschette in cui venivano inseriti documenti per i vari destinatari. Il ricorrente spesso portava anche i documenti mano negli uffici a me sicuramente anche perché eravamo abbastanza vicini di ufficio. Il ricorrente faceva l'attività di protocollo in entrata e in uscita. Qualche volta se si doveva cercare una pratica si poteva chiedere al ricorrente di [fare] delle ricerche dal sistema, a me è capitato di chiederglielo»; « Sub 12 memoria: confermo che l'ufficio protocollo al tempo in cui vi lavorava il ricorrente era allocato al piano terra della sede di Venezia –
Mestre mentre la segretaria generale si trovava al 2° piano in prossimità del
Responsabile di Struttura (all'epoca l'Ing e l'Ing. », «sub 13: Per_12 CP_2
confermo che mi è capitato di vedere spesso il ricorrente presso [la] Segretaria del suo responsabile Geometra Era più il personale del protocollo che Per_1
andava in segreteria che viceversa, perché il personale della segreteria presidiava la segreteria», «Sub 16 memoria: non ho sentito direttamente colleghi sparlare o mettere in giro maldicenze sul conto del ricorrente. Il ricorrente si è spesso lamentato con me di questo»; «(…) quando era in strada mi ricordo che il ricorrente mi riferiva di un rapporto conflittuale con mentre nel periodo Pt_8
in cui era [al] protocollo del rapporto conflittuale con la collega a volte Per_10
18 con il responsabile »; «(…) non ricordo di particolari eventi, ricordo che Per_1
il ricorrente mi riferiva che la collega iceva che le toccava fare tutto lei Per_10
e che lui non faceva nulla. Non ho sentito niente direttamente dalla;
Per_10
«(…) nel 2014 ero nella commissione che ha definito il personale disponibile ed idoneo al servizio di polizia stradale abbiamo definito un elenco che è stato poi passato al referente del servizio che organizzava le turnazioni nel senso che le indicazioni erano di cambiare il personale disponibile secondo la turnazione. Si trattava di un servizio che non era frequente ma solo in caso di necessità per emergenze o eventi. Ora non si fa più. Per cui saranno state almeno 20 persone per cui la rotazione non prevedeva una frequenza così elevata. Il ricorrente non
[era] stato bene ma forse prima dei colloqui. Poiché i servizi di polizia stradale avvengono generalmente quando piove nevica insomma in condizioni averse il referente del servizio ha sicuramente avuto un po' di riguardo nel chiamarlo, credo in maniera positiva, per tutelarlo, perché aveva avuto in precedenza dei problemi di salute. Ricordo che il collega ricorrente ha scritto di poterli effettuare. Nel 2014 abbiamo fatto i colloqui e l'idoneità, nel 2017 il ricorrente ha chiesto di poter fare il servizio e a settembre 2017 è stato chiamato e anche nei mesi successivi »; « Sub 5 ricorso: il ricorrente mi ha riferito che soprattutto l' lo aveva offeso. Non ci sono poi mai stati provvedimenti disciplinari Per_10
perché non c'erano situazioni con testimoni», «(…) mi è capitato di parlare con di questa questione ma lei ha sempre negato», «(…) il ricorrente mi Per_10
aveva riferito del rapporto conflittuale con e ma non ricordo se Pt_8 Per_1
c'ertano state offese», « (…) mi sono mostrate le missive del ricorrente datate
20/7/2016 e 11/4/2016, queste missive sono state viste e vistate dal capo compartimento, più volte si è parlato delle richieste del ricorrente, sia [con] i dirigenti che con il responsabile Geometra ma non si è né rilevata Per_1
l'urgenza né c'era la possibilità di spostarlo» «(…) nei casi di necessità era il personale su strada che interveniva, in casi eccezionali veniva chiamato in supporto anche il personale di ufficio disponibile idoneo. Il numero di volte durante l'anno in cui quest'ultimo personale era necessario variava a seconda degli svenimenti e circostanze. Non veniva mandata una persona sola, ma c'era
19 il personale su strada e poi qualcuno dell'ufficio il numero dipendeva dall'avvento».
14. Vanno infine richiamate le comunicazioni inviate dal ricorrente.
15. La comunicazione del 10/6/2002 (doc. 1) è incomprensibile: il ricorrente si lamenta di una ordinanza del 23/5/2002 e chiede di sapere chi sia il responsabile dei lavori sul Ponte della Vittoria, chi sarà il responsabile dei prossimi lavori sulla SS14, chiede di essere dispensato dal lavoro straordinario,
“declina ogni responsabilità” e chiede quale sia il proprio ruolo in AN. Non si comprende cosa si dovrebbe evincere da tale missiva.
16. Con la lettera del 19/3/2004 (doc. 2) il ricorrente chiede al Capo compartimento e al Dirigente tecnico delucidazioni in ordine alle proprie mansioni. Da quanto è dato comprendere con l'ordine di servizio n. 18 del
14/3/2003 gli erano state attribuite anche le funzioni di Ispettore di cantiere per i lavori della Variante di Oderzo, tuttavia a seguito di una discussione tra i responsabili delle due diverse sezioni per le quali il ricorrente operava gli era stato impartito un ordine verbale – da parte della Direzione lavori, dal Capo
Centro 1^ e dal Capo Nucleo 1^ - di non recarsi presso il cantiere di Oderzo come
Ispettore di cantiere;
oltre a chiedere delucidazioni sul da farsi, chiede di essere trasferito presso la sede compartimentale per lo svolgimento di mansioni amministrative. Anche in tal caso non si comprende cosa si debba evincere da tale missiva, cosa sia realmente accaduto prima e cosa sia accaduto dopo.
17. Con lettera del 9/2/2009 (doc. 3) il ricorrente chiede di essere trasferito presso la sede compartimentale di Mestre-Venezia « avendo costatato che la [sua] presenza su strada non ha più motivo di esercitare a seguito di incompatibilità di pareri e discordanze con il sorvegliante, a riguardo alle discussioni per la gestione e l'utilizzo dei mezzi da parte dell'impresa». CP_1
Anche in tal caso non si comprende cosa sia accaduto.
18. Forse la comunicazione trova un senso nella successiva lettera datata 14/1/2010 (doc. 4) con la quale il ricorrente lamenta che la ditta
Scaramuzza, che da diversi anni operava sulla SS14 per intervento sale e neve per conto di utilizzando i mezzi e veicoli speciali di quest'ultima, di cui egli CP_1
ricorrente era responsabile, in alcune occasioni non li riportava in deposito nello
20 stato in cui li aveva prelevati, per esempio si era accorto che in alcuni casi erano state sostituite le batterie di avviamento e rimosse delle ruote di scorta, di avere rappresentato più volte la situazione al titolare dell'impresa Scaramuzza, al diretto superiore Geom. e anche al responsabile del Parte_4
procedimento Ing. di essere stato « deriso e allontanato in malo Persona_7
modo» dalla sede di Mogliano dai titolari dell'impresa Scaramuzza i quali avevano giustificato tali sostituzioni o con interventi necessari o sostenendo che si trattava di interventi di scarsa importanza, che detti comportamenti comportavano che egli ricorrente non venisse « considerato nella giusta figura»
e che continuava ad essere deriso da . Lamenta, ancora, di Controparte_8
aver svolto nel 2008 150 ore di lavoro straordinario, a differenza di altri dipedenti
- non si comprende se lamenta di averne fatto troppe o troppo poche ore, considerato che nel 2002 aveva chiesto di essere dispensato dal lavoro straordinario -, di avere effettuato negli anni 2008/2009 solo due servizi di
Polizia stradale (pur essendo in possesso della tessera da circa 15 anni) e chiede che l'Ing Mucilli Capo Compartimento intervenga nei confronti delle ditte esterne affinché abbiano considerazione della sua figura.
19. Con lettera del 22/2/2013 al Centro 1^ (doc. 5) il ricorrente chiede di essere trasferito alla sede compartimentale di Mestre con preferenza per l'ufficio del personale in quanto « nella SS14 la convivenza con il Sorvegliante Sig.
negli ultimi tempi è diventata insostenibile». Parte_8
20. Nulla si sa in ordine alle risposte date alle precedenti lettere.
Però si è appreso dalla difesa delle parti e dagli atti di causa che dal 6/6/2013 il ricorrente è stato assegnato all'UO Affari Generali.
21. Con lettera 13/4/2016 (doc. 6) rivolta al Capo compartimento,
Ing. , il ricorrente testualmente «Visto la maldicenza nei miei Controparte_2
confronti, Visto le mie incapacità lavorative, Visto che perdo del tempo portando la documentazione nei vari uffici, Visto che i miei colleghi d'ufficio sono migliori di me, per questo motivo desidero di essere spostato in quanto non sono idoneo a questo tipo di lavoro. Esprimo il desiderio di poter fare l'autista del capo compartimento, per avere anche la possibilità di controllare chi non timbra».
21 22. Con lettera 25/7/2016 (doc. 23) il ricorrente chiedeva ancora « il trasferimento presso un'altra U.O. per motivi legati a incompatibilità tra colleghi, nel contempo da la propria disponibilità a fare l'autista del Capo
Compartimento»
23. Con mail del 30/8/2016 (doc. 24) l'Ing. Controparte_2
rispondeva ad un sollecito del ricorrente, sempre del 30/8/2016, che prospettava la volontà di rivolgersi ad un legale non avendo avuto risposta alla propria richiesta di trasferimento del 13/4/2016, « Gentile sig. , comprendo che Pt_1
possano esserci dei problemi nei rapporti con i colleghi e che non siano di facile gestione. Tuttavia spero non si lasci influenzare dalle "chiacchiere", ma che si basi solamente sul giudizio dei suoi superiori, i quali non hanno mai avuto nulla da osservare sul suo operato, che ha sempre svolto con impegno e puntualità.
Non abbiamo risposto alla sua richiesta perché al momento non possiamo accoglierla. Come ben sa, l'ufficio al quale Lei è assegnato presenta una carenza di personale e pertanto non possiamo privarci di una risorsa che, oltretutto, lavora bene e, a quanto mi risulta, è sempre stata soddisfatta del tipo di attività che svolge. Terremo comunque conto della sua richiesta nel caso in cui avessimo la possibilità di sostituirla e nel caso in cui si liberassero delle posizioni in linea con il suo profilo e le sue competenze. La prego di rappresentare al suo
Responsabile eventuali ulteriori problematiche con i colleghi in modo da adottare gli opportuni provvedimenti»
24. Con lettera 2/5/2017 (doc. 7) il ricorrente testualmente « manifesta la propria disponibilità a prestare il servizio di cui all'oggetto (servizio di polizia stradale) nel contesto richiede i motivi di cui da quattro anni non viene sottoposto a visita medica di controllo da parte del medico del lavoro, come contrattualmente previsto».
25. Con lettera datata 18/12/2017 (doc. 12) l'avvocato Parte_9
rappresenta ancora che il ricorrente solo su suo sollecito del 29/8/2017 è stato inserito nell'elenco del personale dal quale si attinge a rotazione per lo svolgimento del servizio di Polizia Stradale e che il primo servizio gli è stato fatto espletare nel turno 2 - 3 settembre 2017 malgrado la sua idoneità fosse stata accertata tramite visita medica e accertamenti sanitari integrativi del medico
22 competente Dott. in data 9 maggio 2017 e comunicato al geometra Per_9
responsabile della sicurezza in data 26 maggio 2017, con la CP_9
conseguenza che il ricorrente avrebbe potuto essere inserito ben prima nell'elenco del personale dal quale attingere a rotazione per lo svolgimento del servizio di Polizia Stradale e così espletare il suo servizio al pari di altri che svolgevano lo stesso servizio per più turni al mese, causando così al ricorrente una perdita di chance, poiché spettava al datore di lavoro, ai sensi del d.lgs.
81/2008 richiedere tale visita medica.
26. Con lettera datata 15/03/2018 (doc. 13), l'Avvocato Parte_9
chiedeva riscontro alla propria precedente lettera che era rimasta priva di riscontro
27. Con lettera datata 1/2/2019 (doc. 8) il ricorrente chiedeva di essere trasferito «ad altra area sede di Mestre, ad esempio (UO CP_10
consulenza-collaudi-revisione. Contabilità finale) con mansione amministrativa».
28. Con lettera datata 8/4/2019 (doc. 9) il ricorrente chiedeva ancora
« di essere trasferito ad altra area sede di Mestre, ad esempio: (UO CP_10
consulenza-collaudi-revisione. Contabilità finale con mansioni amministrativa).
(oppure SG TN e risorse umane ). Richiesta poi reiterata con Parte_10
lettera 5/6/2019 (doc. 10) e con lettera datata 28/8/2019 ( doc. 11).
29. Con lettera datata 27/10/2020 (doc. 14) l'Avvocato Pavanetto rappresentava ad AN che il ricorrente «a partire dall'anno 2014, veniva assegnato presso l'ufficio protocollo di Venezia con la qualifica di operatore amministrativo. A seguito del trasferimento, egli mi riferisce, di essere stato vittima di maldicenze da parte dei colleghi di lavoro, i quali esprimevano in più occasioni giudizio offensivi nei suoi confronti. Di conseguenza, il sig. , con Pt_1
missive dell'11/4/2016, 20/07/2016, 28/02/2017, 26/04/2017, 08/04/2019, 05/06/2019,
28/08/ 2019, tutte rimaste prive di riscontro, chiedeva di essere trasferito.
Nemmeno le diffide dell'Avvocato di data 18/12/2017 e 15/03/2018 Parte_9
sortivano alcun effetto. Le condotte lesive dell'onore della reputazione subite dal sig. nell'ambiente di lavoro e l'inerzia dei vertici aziendali ad intervenire, Pt_1
in palese violazione degli obblighi di legge, determinavano un peggioramento nonché un degrado delle sue condizioni di lavoro, che, a lungo andare,
23 compromettevano la salute, la professionalità e la dignità del lavoratore. Alla luce di quanto sopra vi invito e diffido a riscontrare le plurime richieste di trasferimento formulatevi dal lavoratore, nonché risarcire al sig. tutti i Pt_1
danni dallo stesso patiti e patiendi a causa delle condotte lesive subite nell'ambiente di lavoro, di cui mi riservo la quantificazione. In difetto, agirò per la tutela dei diritti ed interessi del mio cliente presso le competenti sedi giudiziarie
(…)».
30. Orbene se i fatti allegati dal ricorrente sono i seguenti: 1) essere stato vittima negli anni di maldicenze da parte dei colleghi di lavoro, i quali in più occasioni esprimevano giudizi offensivi nei suoi confronti, ovvero che fosse stupido, che rompeva le scatole a tutti, che non era all'altezza di ricoprire il suo ruolo etc. etc., 2) essere emarginato essendo fatto sentire inadatto e incompetente nonostante non avesse mai avuto alcuna segnalazione di demerito;
3) aver avuto affidati compiti marginali e degradanti rispetto alle sue competenze professionali e del ruolo che ricopriva prima Capo cantoniere poi segreteria/protocollista, mandandolo principalmente a fare fotocopie e portare le pratiche da ufficio a ufficio;
4) avere lamentato tale situazione con diverse missive, rimaste tutte senza alcuna risposta oltre a quelle mandate dai legali in data 18/12/2017, 15/03/2018, 27/10/2020, 08/11/2021, anch'esse rimaste prive di riscontro;
4) della situazione erano stati informati dirigenti e responsabili ma nessuno aveva preso in considerazione quanto veniva segnalato dal ricorrente e nessuno si era prodigato ad eliminare le situazioni critiche che avevano compromesso la sua condizione di lavoro e di salute;
5) essere stato inizialmente escluso dall'elenco del personale dal quale si attingeva a rotazione per lo svolgimento del servizio di polizia stradale, nonostante la sua idoneità accertata tramite visita medica e accertamenti sanitari integrativi del medico competente;
6) essere stato trasferito solo con comunicazione gestionale n.81/2020 all' , dove continuavano le maldicenze e il Parte_7
clima di persecuzione, vi è da dire che gran parte di questi fatti non sono stati provati.
31. Il ricorrente nel proprio interrogatorio non ha riferito fatti specifici, ovvero in cosa sarebbero consistite le offese, in cosa consistevano le
24 maldicenze, in che cosa consisteva la situazione conflittuale con;
le Pt_8
testimoni hanno riferito di aver saputo solo de relato dal ricorrente delle maldicenze e delle offese e di non aver mai sentito né né é altri Pt_8 Per_10
colleghi offendere il ricorrente, inoltre richiesta avrebbe sempre Per_10 negato di aver offeso il ricorrente;
la teste a riferito che così come in Tes_3
generale c'è sempre qualcuno che si lamenta di qualcun altro c'era anche chi si lamentava del ricorrente così come c'era qualcun altro che si lamentava di un altro collega, ma ha precisano che non c'erano mai offese personali e quando ha provato fare qualche esempio si è trattato di considerazioni di carattere tecnico- pratico.
32. Anche le missive che si sono sopra riportate nel dettaglio – a parte quella sull'Impresa Scaramuzza su cui si ritornerà – non contengono fatti specifici in ordine alle maldicenze, offese e conflitti. In particolare, nella lettera del 22/2/2013 non è riportato nulla di preciso, non è specificato perché la convivenza con sia divenuta insostenibile e la lettera del 13/4/2016 Pt_8
contiene lamentele generiche.
33. Rimane solo la lettera del 14/1/2010. I fatti così come rappresentati nella lettera sono gravi, tuttavia il ricorrente non li ha espressamente menzionati in ricorso, non ne ha fatto oggetto di allegazione e
AN non ha potuto prendere posizione.
34. Altri fatti invece non assumono la connotazione che gli vorrebbe attribuire il ricorrente. Invero le reiterate richieste di trasferimento non sono supportate da fatti specifici (maldicenze, convivenza insostenibile ecc) e talora nemmeno motivate e per contro non vi è un obbligo della datrice di lavoro di trasferire un lavoratore da un settore ad un altro a sua semplice richiesta. Il
CCNL subordina l'accoglimento della domanda del lavoratore alle “esigenze organizzative e funzionali della Società” ( vd. art. 49 CCNL 2016 – 2019, previsione rimasta invariata sin dal CCNL 1998 – 2001 e confermata anche nel
CCNL oggi vigente, docc. 18, 19, 20 e 21).
35. Vi è, peraltro, da notare che pur a fronte del tenore delle missive del ricorrente del 2016, la Ing. ha risposto nei termini di cui alla mail CP_2
del 30/8/2016, facendo presente di comprendere che il ricorrente possa avere dei
25 problemi nei rapporto con i colleghi, invitandolo a dare rilievo alla stima rappresentata dai suoi superiori e di non poterlo trasferire, sussistendo ragioni di carenza d'organico nell'ufficio di appartenenza.
36. Vi è, peraltro, da rilevare che la predetta mail della Ing. non può essere interpretata come la confessione di essere a CP_2
conoscenza delle maldicenze, offese e conflitti tra colleghi lamentati dal ricorrente ma piuttosto come una forma di supporto al ricorrente, un invito a andare oltre le “chiacchiere” ovvero battibecchi tra colleghi e guardare ad aspetti più essenziali, come la stima che i superiori gli serbavano («comprendo che possano esserci dei problemi nei rapporti con i colleghi e che non siano di facile gestione» «Tuttavia spero non si lasci influenzare dalle "chiacchiere", ma che si basi solamente sul giudizio dei suoi superiori, i quali non hanno mai avuto nulla da osservare sul suo operato, che ha sempre svolto con impegno e puntualità»).
37. Ritornando alle lettere sopra riportate, in queste, così come in ricorso, così come nell'interrogatorio libero, si fa riferimento a generiche maldicenze senza mai spiegare in cosa consistessero, qua e là si lamenta che qualcuno abbia detto al ricorrente che era incapace a fronte del fatto che è lo stesso ricorrente a dire altrettanto dei colleghi (vd. Interrogatorio libero).
38. Il ricorrente lamenta poi a più riprese di non essere stato assegnato alla Polizia Stradale come altri colleghi, ma non vi è prova della intensità con cui altri colleghi venissero assegnati a tale servizio. ha anche CP_1
rappresentato che il ricorrente non era stato sottoposto a visita nel 2013 in quanto in quel periodo aveva fatto diverse assenze per malattia e stante la sua situazione di salute si era ritenuto non opportuno assegnarlo al lavoro su strada.
Tale circostanza non è stata specificamente contestata dal ricorrente, mentre il tardivo inserimento nella rotazione rimane, per la ragione sopra detta, una circostanza piuttosto generica.
39. Ancora il ricorrente pare lamentare in alcune lettere e nell'interrogatorio libero di non essere stato adeguatamente valorizzato nella sua professionalità.
26 40. Sul punto parte ricorrente ha omesso ogni riferimento alla declaratoria contrattuale, secondo la quale, come indicato in memoria di costituzione, rientra nel profilo di Operatore Amministrativo (B1) il lavoratore che: a. svolge attività istruttoria per atti amministrativo contabili in base a procedure e direttive definite. Organizza e gestisce l'archivio coordinando i lavoratori assegnati;
b. sulla base di specifiche direttive, immette i dati nel sistema con procedure interattive, interpreta i messaggi di risposta e gestisce operazioni di ricerca delle informazioni o trattamento testi, con conseguente verifica dei prodotti;
c. può essere applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti sul territorio;
d. addetto ad attività comportanti l'uso di apparecchiature di sala radio;
cura la registrazione delle comunicazioni ricevute dall'utenza e dalle autorità competenti;
effettua le segnalazioni finalizzate all'organizzazione dei primi interventi, previa informazione ai diretti responsabili, coordinando le risorse necessarie e dandone conseguente informazione all'utenza.
41. Si è lamentato soprattutto il ricorrente di essere stato assegnato a mansioni non corrispondenti al suo livello quanto alla richiesta di fare fotocopie, ma si tratta all'evidenza di una attività accessoria e non l'attività principale che gli veniva chiesta, e che appare collegata all'attività di protocollo e prima di archiviazione, che peraltro il ricorrente – anche dall'interrogatorio – ha manifestato di aver svolto con soddisfazione.
42. Quanto al fatto di essere stato richiesto di consegnare documenti presso i vari uffici, il ricorrente stesso ha riferito che non era un problema, si trattava di 10 minuti che tuttavia gli facevano perdere tempo perché per parte sua l' on faceva e/o non faceva bene il proprio lavoro, Per_10
con il risultato che l'attività di protocollo rimaneva indietro.
43. Pur considerando, dunque, tutte le condotte censurate nel loro complesso, ritiene la giudicante che non solo non sia evincibile una condotta mobbizzante posta in essere da mancando sia la prova dei fatti nella loro CP_1
concretezza sia dell'intento, ma nemmeno che abbia colposamente CP_1
omesso di adottare misure volte a salvaguardare il ricorrente da un ambiente stressogeno.
27 44. Se è pur vero che in caso di accertata insussistenza dell'ipotesi di mobbing in ambito lavorativo, il giudice del merito deve comunque accertare se, sulla base dei medesimi fatti allegati a sostegno della domanda, sussista un'ipotesi di responsabilità del datore di lavoro per non avere adottato tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, erano possibili e necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, deve tuttavia, nel caso in esame, giungersi alla conclusione che non sono state provate le condotte lamentate per le quali avrebbe dovuto CP_1
attivarsi (maldicenze, offese, emarginazione, demansionamento), né è stato provato che abbia deliberatamente escluso il ricorrente dai turni di Polizia CP_1
Stradale né infine che si sia disinteressata alle richieste di trasferimento avendovi provveduto quando è stato possibile.
45. Grava invero pur sempre sul lavoratore l'onere della prova della sussistenza del danno e del nesso causale tra l'ambiente di lavoro – e quindi i fatti che hanno determinato un ambiente lavorativo per così dire tossico - e il danno, e a questo punto grava sul datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le misure necessarie per evitarlo.
46. Deve pertanto rigettarsi la domanda di cui al ricorso.
47. Sussistono tuttavia gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite, per intero, tenuto conto delle difficoltà probatorie della fattispecie (vd. art. 92, comma 2, come modificato dall'art. 13, comma 1, d.l. 132/2014 conv. l. 162/2014 applicabile ratione temporis la causa essendo stata introdotta dopo il 10/12/2014; Corte Cost n. 77/2018 la quale oltre a dichiarare “l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 [...] convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre
2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, ha affermato che dalla predetta dichiarazione di illegittimità costituzionale comunque consegue che qualora “il lavoratore, per la tutela di suoi diritti, debba [...] promuovere un giudizio senza poter conoscere elementi di fatto, rilevanti e decisivi, che sono nella disponibilità del solo datore
28 di lavoro (cosiddetto contenzioso a controprova), costituisce elemento valutabile dal giudice della controversia al fine di riscontrare, o no, una situazione di assoluta incertezza in ordine a questioni di fatto in ipotesi riconducibili alle «gravi ed eccezionali ragioni» che consentono al giudice la compensazione delle spese di lite”).
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Venezia, all'udienza del 13/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
29