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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/11/2025, n. 12065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12065 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I R O M A S E Z I O N E L A V O R O 4 °
Contr R E B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi, all'udienza del 24.11.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 15518 R.A.C.C. dell'anno 2025
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Appia Nuova 493, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Cristiano Guida che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso RICORRENTE E
, in persona del suo Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Intrametropolitana INPS, sita in Roma, alla Via Cesare Beccaria n.29, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Tortato giusta procura generale alle liti, a rogito Notaio in Persona_1
Fiumicino (RM), del 22/03/2024, rep. n.37875 e Racc. n.7313 CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 28.4.2025 ed iscritto a ruolo il 29.4.2025 il ricorrente in epigrafe nominato ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.OI-001957779, relativa ad atto di accertamento n. .7012.08/11/2019.0153450, del 08.11.2019, riferito all'anno CP_2
2018, notificato il 28.4.2025, con la quale è stato ordinato al ricorrente di pagare € 1.185,00 a titolo di sanzione amministrativa. Il ricorrente ha dedotto: che il sig. non riveste e non ha mai rivestito la qualità di Parte_2 legale rappresentante/responsabile della Società Controparte_3 Parte_3 come si evince dalla visura storica della società prodotta;
che il ricorrente non ha mai avuto alcuna carica o ruolo nella Società medesima;
che è verosimile che l'errore di attribuzione di responsabilità CP_ all'opponente da parte dell' sia derivato dal fatto che lo stesso svolge l'attività professionale di consulente fiscale, regolarmente iscritto all'Associazione Nazionale Consulenti Tributaristi con n. Co 2907, ed abbia quindi provveduto su delega della di e con la CP_3 Controparte_4 qualifica di intermediario, all'invio di comunicazioni sui dati contributivi e retributivi agli Istituti Previdenziali. Tanto esposto la parte ricorrente ha concluso chiedendo di volere:” prevista sospensione immediata dell'esecuzione dell'impugnato provvedimento. ammettere l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione. accertare e dichiarare l'estraneità dell'opponente alla Società ingiunta e la carenza di legittimazione passiva. in via subordinata accertare e dichiarare l'avvenuta CP_ prescrizione dell'obbligo contributivo nei confronti dell per i motivi sovraesposti;
accertare e dichiarare la mancanza dell'obbligo contributivo per l'anno 2018 in tutto o in parte nei confronti CP_ dell per i motivi sovraesposti;
annullare, dichiarare nulla e/o comunque priva di qualsivoglia efficacia l'ordinanza ingiunzione n. OI-001957779. in via subordinata accertare e dichiarare la sopravvenuta estinzione per prescrizione della pretesa creditoria avente ad oggetto contributi previdenziali oggetto dell'intimazione. dichiarare invalida in tutto o in parte l'ordinanza CP_ ingiunzione n. OI- 001957779. condannare l' in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento, in favore del procuratore distrattario di parte opponente, delle spese del giudizio, oltre a spese generali, CPA e IVA come per legge”. Si è costituito in giudizio l' depositando memoria difensiva ed allegato fascicolo chiedendo di CP_2 volere: " dichiarare cessata la materia del contendere. Con riferimento alle altre domande aventi Co ad oggetto gli obblighi contributivi della società rigettare il CP_3 Controparte_4 ricorso in quanto inammissibile per le motivazioni sopra esposte. Con compensazione delle spese stante l'inammissibilità delle ulteriori domande rassegnate nelle conclusioni dell'avverso ricorso”. In particolare l' convenuto ha dedotto: che con Disposizione n° 701200-25-0274 del CP_2
23/07/2025, comunicata al signor con lettera Prot. N. .7012.23/07/2025.0148077 datata Pt_2 CP_2
23.07.2025 il direttore della sede, ha disposto in Autotutela l'Annullamento dell'Ordinanza di Ingiunzione in argomento con la seguente motivazione: “Il signor non ha mai Parte_1 ricoperto il ruolo di rappresentate legale presso la società cf ”; che il ricorso non può P.IVA_1 investire il merito delle pretese contributive in quanto il signor è estraneo alla società che ha Pt_2 omesso il versamento dei contributi e quindi è privo di legittimazione ad agire per l'eventuale annullamento delle obbligazioni contributive gravanti su società alla quale egli è estraneo. Istruito documentalmente il procedimento è stato rinviato per la decisione, concesso termine per eventuali note. All'odierna udienza il Giudice, dopo la discussione, ha deciso la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.OI-001957779, relativa ad atto di accertamento n. .7012.08/11/2019.0153450, del 08.11.2019, riferito all'anno CP_2
2018, notificato il 28.4.2025, con la quale è stato ordinato al ricorrente di pagare € 1.185,00 a titolo di sanzione amministrativa. L' nella memoria difensiva ha documentato che con Disposizione n° 701200-25-0274 del CP_2
23/07/2025, comunicata al signor con lettera Prot. N. .7012.23/07/2025.0148077 datata Pt_2 CP_2
23.07.2025 il direttore della sede ha disposto in Autotutela l'Annullamento dell'Ordinanza di Ingiunzione impugnata n. OI- 001957779 con la seguente motivazione: “Il signor Pt_1 non ha mai ricoperto il ruolo di rappresentate legale presso la società cf
[...]
”. P.IVA_1
In conseguenza deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per definizione del contesto in via amministrativa. Per il principio della soccombenza virtuale l' deve essere condannato al pagamento delle spese CP_2 di lite, liquidate come da dispositivo in calce, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara la cessazione della materia del contendere per definizione del contesto in via amministrativa;
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.143,00 di cui CP_2
€ 1.864,00 per compensi ed € 280,00 per spese oltre iva e cpa da distrarsi. Roma, 24.11.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi