Sentenza 20 gennaio 2025
Decreto cautelare 17 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 20/01/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00082/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00863/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la OS
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 863 del 2022, proposto da
Compagnia Impresa Lavoratori Portuali s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Federico De Meo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via de' Pucci 4;
contro
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
della delibera n. 20 del 28.04. 2022 del Comitato di Gestione dell’AdSP-MTS – notificata a mezzo PEC il 3.05. 2022 - con la quale si è operata la definitiva determinazione del canone di concessione per le annualità 2018, 2019 e 2020 nonché per quanto possa occorrere delle relazioni istruttorie del 17.12.2021 prot. 62841 del Dirigente al Demanio dell’AdSP contenente il conteggio degli investimenti ammessi a scomputo dai canoni di concessione per quel triennio, della Relazione istruttoria prot. 37694 del 12.11.2019 del Responsabile del Servizio Terminalisti, delle schede di calcolo dei canoni demaniali per le annualità 2018-2020, della ulteriore Relazione istruttoria prot. 25437 del 19.4.2022 del Dirigente Demanio con la quale “sono state anche analizzate le osservazioni presentate” dalla società CILP il 07.01.2022 e della nota prot. 28243 del 2.05.2022 a firma del Dirigente Demanio notificata il 3.05.2022 contenente la quantificazione delle somme richieste a conguaglio aa CILP e di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2025 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente esercita la propria attività di terminalista all’interno del cd. Porto Prodotti Forestali del Porto di RN, sulla Calata Alto Fondale, accosti 43, 44, 45, 46 e 47; in particolare, l’attività viene svolta sulla base dell’accordo sostitutivo di concessione demaniale 11 dicembre 1999, n. 21 e dell’atto suppletivo 24 dicembre 2008, n. 46, intercorsi con l’Autorità portuale di RN (nel corso degli anni, sostituita dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno settentrionale).
L’area in questione risulta essere interessata dalla concorrente utilizzazione di alcune di queste banchine da parte di navi passeggeri; le conseguenti limitazioni dell’attività di terminalista svolta dalla ricorrente risultavano essere già previste dall’art. 9 dell’accordo sostitutivo di concessione demaniale 11 dicembre 1999, n. 21 e sono state poi specificate dal § 2.3.1 del Piano Operativo Triennale 2013-2015 approvato dall’Autorità Portuale con delibera 13 novembre 2012 n. 24 (che ha individuato gli accosti 46 e 47 come prioritariamente interessati dal traffico passeggeri) ed espressamente accettate dalla ricorrente, per effetto del punto 6 del Protocollo d’intesa tra concedente e concessionaria del 10 giugno 2015 (che ha peraltro riconosciuto, al successivo punto 9, una riduzione del canone concessorio, a compensazione della minore operatività dell’area terminalistica).
Con deliberazione 28 aprile 2022, n. 20, il Comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno settentrionale determinava il canone di concessione dovuto con riferimento agli anni 2018-2020, tenendo conto degli investimenti effettuati negli anni 2017-2019 dalla ricorrente, ritenuti congrui e coerenti dall’Autorità portuale e portati a detrazione dei canoni demaniali dovuti, come previsto dagli artt. 13 e ss. del Regolamento d’uso delle aree demaniali vigente; hanno poi trovato considerazione, ai fini del canone, anche le riduzioni per la minore operatività degli accosti 46 e 47, quantificate secondo i criteri previsti dal provvedimento 3 gennaio 2017, n. 2 del Commissario dell’Autorità portuale.
L’emanazione dell’atto era preceduta da una fase in contraddittorio con la ricorrente, cui veniva comunicata la relazione istruttoria 17 dicembre 2021 prot. 62841 del Dirigente del Settore Demanio Patrimonio e Lavoro Portuale (relativa al conteggio degli investimenti e degli indennizzi ammessi a scomputo dai canoni di concessione e, per alcuni versi, anticipata dalla precedente relazione 12 novembre 2019 prot. 37694), che costituiva oggetto di osservazioni della ricorrente (presentate il 4 gennaio 2022), poi definitivamente confutate e rigettate da una seconda relazione istruttoria 19 aprile 2022 prot. 25437 (richiamata dalla deliberazione del Comitato portuale, in funzione motivazionale dell’atto).
Non condividendo le determinazioni del Comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno settentrionale in ordine alla determinazione del canone, la ricorrente impugnava la deliberazione sopra richiamata e gli atti presupposti (meglio specificati in epigrafe), articolando censure di: 1) violazione dell’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e del principio di irretroattività degli atti a contenuto normativo, violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del Regolamento d’Uso delle aree demaniali marittime approvato con decreto nr. 121/Comm del 23.11.2003 s.m.i., falsa applicazione dell’art. 18 l. 84/1994, eccesso di potere per irragionevolezza e per motivazione illogica; 2) eccesso di potere per travisamento, per contraddittorietà, per carenza e/o per insufficienza della motivazione, falsa applicazione degli artt. 13 e 14 del Regolamento d’uso delle aree demaniali marittime, violazione dell’art. 15 del Regolamento d’uso delle aree demaniali marittime; 3) ulteriore violazione dell’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, ulteriore eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e principio di irretroattività degli atti a contenuto normativo, ulteriore violazione dell’art. 14 del Regolamento d’Uso delle aree demaniali marittime, violazione dell’art. 2948 nr. 3 e 4 cod. civ.; 4) eccesso di potere per pretestuosità e per falso presupposto, eccesso di potere per ingiustizia manifesta e per disparità di trattamento, violazione dell’art. 11 comma 2 della l. 7.08.1990 n. 241.
Si costituiva in giudizio l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno settentrionale, controdeducendo sul merito del ricorso.
Alla pubblica udienza del 16 gennaio 2025 il ricorso era quindi trattenuto in decisione.
2. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.
Il primo motivo di ricorso ruota intorno all’interpretazione ed applicazione delle previsioni di cui al Regolamento d’uso delle aree demaniali vigente nell’area portuale ed in particolare, intorno alla possibilità di pervenire all’“abbattimento dei canoni” determinato dalla realizzazione di “investimenti previsti nel programma di attività” prevista dall’art. 14 del regolamento, con il limite “massimo annuo del 50% del canone e del 50% dell’investimento realizzato e valutato congruo e inerente”:
In particolare, la contestazione proposta dalla ricorrente investe gli investimenti riconosciuti dall’Autorità portuale ai fini dell’abbattimento del canone, non nella misura integrale (che poi porta ad una detrazione dal canone comunque limitata al 50% dell’importo degli investimenti), ma sulla base di una decurtazione tesa a considerare lo “scostamento percentuale tra gli obiettivi contenuti nel piano di impresa –in termini di traffico, occupazione nonché valore degli investimenti – e le effettive performance realizzate dal concessionario, con l’individuazione di un’aliquota media finale da applicare (annualmente) al monte investimenti al fine di determinarne proporzionalmente il valore ammesso per l’abbattimento del canone” (così la delib. 28 aprile 2022, n. 20 del Comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno settentrionale impugnata dalla ricorrente); in buona sostanza, gli investimenti effettuati dal concessionario vengono pertanto a trovare considerazione, non nel loro importo integrale, ma in una percentuale che non è niente altro che la media dello scostamento del risultato raggiunto dal concessionario in ogni singolo anno rispetto a quanto previsto dal programma di attività con riferimento ai tre parametri relativi al volume di traffico, all’occupazione ed agli investimenti.
Come esattamente rilevato dall’Avvocatura dello Stato, le censure articolate da parte ricorrente con riferimento alla presunta natura retroattiva dei nuovi criteri di valutazione adottati dall’Autorità portuale ed alla contrarietà con il Regolamento d’uso delle aree demaniali vigente nell’area portuale sono già stati affrontate dalla Seconda Sezione di questo T.A.R. (sentenza 3 dicembre 2022, n. 1452, punto 6.3 della motivazione) e dal Consiglio di Stato (sentenza 12 luglio 2024, n. 6283 della Settima Sezione, punto VII.b della motivazione) in una prospettazione sostanzialmente identica (anche se ovviamente relativa ad altra concessione demaniale) e ritenute del tutto infondate.
Risulta pertanto del tutto sufficiente il richiamo di quanto rilevato dal Consiglio di Stato, con riferimento alla complessiva infondatezza delle censure rivolte ad un criterio di valutazione, in realtà, desumibile dal già citato art. 14 del Regolamento d’uso delle aree demaniali vigente nell’area portuale: “non è fondata la doglianza di violazione dell’art. 14 del Regolamento d’uso delle aree demaniali, rispetto al quale l’AdSP avrebbe – secondo l’appellante – previsto una disciplina difforme e innovativa.
L’art. 14, primo comma, cit. dispone che si intendono per “ iniziative di maggior rilevanza ” (soggette all’abbattimento del canone) quelle che abbiano ad oggetto:
a) la realizzazione di opere di grande infrastrutturazione ex art. 9, comma 5, della l. n. 84/1994;
b) l’esecuzione di opere aggiuntive fisse su beni già esistenti, o la realizzazione di altre opere fisse, compresi magazzini portuali, gru e mezzi d’opera portuali, quando comportino il raggiungimento di almeno uno dei seguenti obiettivi:
1) l’acquisizione e il mantenimento di aliquote di traffico superiori a 200.000 tonnellate;
2) l’acquisizione e il mantenimento di aliquote di traffico superiori a 20.000 teus (unità di misura di lunghezza nel trasporto dei container corrispondente a circa 20 piedi);
3) nuova occupazione di unità lavorative in numero non inferiore a 20;
4) investimenti complessivi non inferiori a € 5.000.000,00.
Il successivo terzo comma dell’art. 14 stabilisce, poi, che in questi casi l’abbattimento dei canoni è concordato in sede di valutazione dei programmi di attività ex art. 18, comma 6 [attuale comma 8], della l. n. 84/1994 “ in rapporto all’accrescimento del valore del bene demaniale, fermo restando il limite massimo annuo del 50% del canone e del 50% dell’investimento realizzato e valutato congruo ed inerente, ai fini dell’abbattimento del canone annuo ”.
Occorre infine richiamare il quarto comma dell’art. 14, ai sensi del quale “ l’investimento effettuato dal concessionario, ritenuto congruo ed inerente, sarà ammesso a decomputo nella misura massima del 50% a valere dal successivo esercizio ”.
La già citata relazione istruttoria della Direzione Demanio, Patrimonio e Lavoro portuale dell’AdSP del 17 dicembre 2021 elenca i seguenti criteri utilizzati per valutare l’ammissibilità degli investimenti strumentali ai fini dello scomputo:
1) verifica preliminare in ordine all’esistenza di un rapporto concessorio regolato da un accordo sostitutivo di concessione;
2) verifica della realizzazione da parte del concessionario, nel periodo di vigenza della concessione, di almeno uno degli obiettivi previsti dall’art. 14, lett. b) , del Regolamento;
3) verifica della coerenza ed inerenza degli investimenti effettivamente realizzati rispetto ai contenuti del Piano di impresa validato dall’Ente nell’ambito del procedimento amministrativo di rilascio dei titoli concessori;
4) verifica dell’effettivo impatto, in termini di incremento e produttività dello scalo, degli investimenti strumentali realizzati dal terminalista, al fine di garantirne la sostanziale congruità e, quindi, definire una necessaria proporzionalità tra gli esborsi sostenuti e l’abbattimento del canone;
5) per i fini di cui al punto precedente, valutazione del raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano di impresa e misurazione dello scostamento percentuale – in termini di traffico, occupazione e valore degli investimenti – tra gli stessi e i risultati realizzati dal terminalista, con individuazione di un’aliquota media da applicare annualmente agli investimenti realizzati, per parametrare in misura proporzionale il valore ammesso ai fini dell’abbattimento del canone demaniale;
6) verifica del valore ricavato dal concessionario in merito all’eventuale demolizione/alienazione di mezzi d’opera, per i quali erano già stati praticati abbattimenti sui canoni demaniali, con decurtazione di tale valore dagli investimenti realizzati ancora da portare ad abbattimento del canone.
Orbene, il Collegio condivide la motivazione della sentenza appellata secondo cui i suesposti criteri elencati dalla relazione del 2021 sono coerenti con la disciplina del Regolamento, visto che mirano ad accertare la congruità e l’inerenza degli investimenti, cioè le caratteristiche che gli investimenti devono avere, ai sensi dell’art. 14, commi terzo e quarto, del Regolamento, per essere ammessi allo scomputo del canone.
Contrariamente a quanto sostiene l’appellante, non ci si trova innanzi a una disciplina innovativa, che modifica surrettiziamente il Regolamento, ma, anche stavolta, all’attuazione delle regole e principi da questo dettati in materia di scomputo del valore degli investimenti dai canoni demaniali.
La misurazione degli obiettivi in termini di traffico, occupazione e valore degli investimenti effettuati è pienamente coerente con la disciplina del Regolamento, che elenca tali obiettivi ai nn. 1-4 della lett. b) del primo comma dell’art. 14.
In argomento convincono le osservazioni della difesa dell’Autorità, la quale ha evidenziato:
- che regola necessaria per valutare gli investimenti (che certo non costituisce un’innovazione rispetto ai principi del Regolamento) è quella di procedere al raffronto tra quanto programmato dall’operatore e quanto effettivamente realizzato;
- che per considerare gli investimenti strumentali ammissibili ai fini dello scomputo occorre accertare che questi abbiano apportato un accrescimento del valore del bene demaniale, e detto accertamento può essere fatto solo per il tramite del rispetto di quanto previsto all’interno del Piano di impresa, in base al quale la concessione delle aree demaniali e banchine è stata rilasciata con accordo sostitutivo, ai sensi dell’art. 18 della l. n. 84/1994.
…. Se ne evince, anche per questo verso, l’infondatezza della doglianza di retroattività della disciplina sugli investimenti applicata dall’AdSP ai fini dell’abbattimento dei canoni” (Cons. Stato, sez. VII, 12 luglio 2024, n. 6283, punto VII.b della motivazione).
La prospettazione fornita con il presente ricorso non presenta sostanzialmente alcun aspetto di novità rispetto a quanto già deciso dal Consiglio di Stato e pertanto il motivo di ricorso non può trovare accoglimento.
2.1. Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente contesta il mancato riconoscimento, ai fini della riduzione del canone, di alcuni degli investimenti effettuati negli anni 2017, 2018 e 2019 e relativi a due contratti di leasing operativo riferiti ai mezzi di sollevamento ed all’acquisto di materiale elettronico; mancato riconoscimento che affonda le proprie ragioni (definitivamente esplicitate nella già citata relazione 12 novembre 2019 prot. 37694 del Dirigente del Settore Demanio Patrimonio e Lavoro Portuale, richiamata dall’atto di determinazione del canone) in un triplice ordine di considerazioni, relative alla strutturale impossibilità di riconoscere i costi relativi ai contratti di leasing operativo (riconducibili “alla natura stessa di tale contratto, che non consente il riscatto del bene e quindi l’acquisizione dello stesso nel patrimonio aziendale”), alla mancata acquisizione delle “necessarie previste autorizzazioni” ed al mancato inserimento di “detti investimenti …. nei piani di impresa presentati dal concessionario e validati per il rilascio della concessione/degli atti suppletivi”.
Per ragioni di economicità espositiva, la Sezione ritiene di dover partire dall’ultima ragione di diniego, relativa alla mancata inclusione di detti investimenti nei piani di impresa presentati dal concessionario ed approvati dal concedente.
A questo proposito, la Sezione non può che partire dalla citata previsione di cui all’art. 14 del Regolamento d’uso delle aree demaniali vigente nell’area portuale, che reca una disciplina delle dette detrazioni articolata su tre commi che non è inutile riportare integralmente: “la durata complessiva dell’Accordo sostitutivo sarà determinata con riferimento agli investimenti complessivamente previsti nel programma di attività, nonché all’acquisizione di traffici programmati ed agli impegni assunti per l’occupazione. Nei casi sopraelencati l’abbattimento dei canoni, nonché il periodo di ripartizione dell’investimento, sono concordati in sede di valutazione dei programmi di attività previsti dal comma 6, art. 18 della L. 84/94 in rapporto all’accrescimento di valore del bene demaniale, fermo restando il limite massimo annuo del 50% del canone e del 50% dell’investimento realizzato e valutato congruo ed inerente, ai fini dell’abbattimento del canone annuo. L’investimento effettuato dal concessionario, ritenuto congruo ed inerente, sarà ammesso a decomputo nella misura massima del 50% a valere dal successivo esercizio”.
La semplice lettura dei tre commi sopra richiamati evidenzia, con assoluta chiarezza, come la citata disciplina regolamentare non preveda per nulla un qualche “diritto al decomputo” degli investimenti unilateralmente decisi dal concessionario (e poi ritenuti a posteriori “congru(i) e inerent(i)” dall’Autorità portuale), dovendo necessariamente trattarsi di interventi inseriti in un congruo “programma di attività” preventivamente concordato tra concedente e concessionario e finalizzato “all’acquisizione di traffici programmati ed …. (al rispetto degli impegni) assunti per l’occupazione”; a differenza di quanto prospettato da parte ricorrente, al centro del sistema delle detrazioni è il “programma di attività” concordato con l’Autorità portuale e non vi è pertanto posto per la sostanziale autonomia delle scelte imprenditoriali postulata dal motivo di ricorso.
Del resto, la disciplina regolamentare costituisce evidente applicazione della previsione di cui all’art. 18, 6° comma (oggi “traslata” all’ottavo comma) della l. 28 gennaio 1994, n. 84 (riordino della legislazione in materia portuale), non a caso, citata nel testo dell’art. 14 e che subordina il rilascio della concessione alla presentazione, da parte del richiedente, di un “programma di attività, assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla produttività del porto”; programma che deve essere evidentemente valutato e condiviso dall’Autorità portuale, ai fini della concessione dell’area demaniale e della successiva valutazione del conseguimento degli obiettivi di incremento dei traffici e dell’occupazione che costituiscono la ragione prioritaria del rilascio della concessione.
Siamo pertanto in presenza di una logica consensuale di definizione dei programmi di attività che risulta inequivocabilmente sottolineata dalla formulazione letterale dell’art. 14 del Regolamento (“l’abbattimento dei canoni, nonché il periodo di ripartizione dell’investimento, sono concordati in sede di valutazione dei programmi di attività”) e che risulta sostanzialmente ribadita dalla previsione di cui all’art. 6, 2° comma dell’atto suppletivo 24 dicembre 2008, n. 46 (che si limita sostanzialmente a richiamare le previsioni del Regolamento d’uso delle aree demaniali vigente nell’area portuale).
Tutto è pertanto rinviato ad una struttura a doppio stadio; in una prima fase, l’investimento doveva essere inserito in un programma di attività approvato dall’Autorità portuale; solo in una seconda fase ed a consuntivo, l’investimento era poi ammesso in concreto alla deducibilità, previa verifica della congruità ed inerenza della spesa rispetto al programma di attività approvato.
In una simile prospettiva, del tutto inutile risulta il riferimento operato da parte ricorrente alla sentenza 12 luglio 2024, n. 6283 della Settima Sezione del Consiglio di Stato (ovvero alla sentenza già richiamata con riferimento alla precedente censura).
Detta sentenza ha, infatti, concluso, con riferimento ad altra concessione demaniale nel porto di RN, per la spettanza dell’abbattimento del canone derivante dall’installazione di impianto di videosorveglianza, ritenendo che si trattasse di installazione idonea ad incrementare il valore del bene demaniale, ma non ha per nulla affermato la possibilità di procedere all’abbattimento del canone con riferimento ad investimenti mai inseriti in un programma di attività approvato dall’Autorità portuale.
In punto di fatto, non risulta essere mai stato dimostrato in giudizio che la ricorrente abbia inserito le spese relative ai due contratti di leasing operativo ed all’acquisto di materiale elettronico in un programma di attività approvato dall’Autorità portuale.
A prescindere dall’evidente improprietà del riferimento alla previsione di cui art. 115 c.p.c. (che, nel processo amministrativo, risulta surrogata dalla previsione di cui all’art. 64, 2° comma c.p.a.), non può poi trovare accoglimento la prospettazione della ricorrente (articolata a pag. 18 della memoria conclusionale) tendente a ravvisare nel generico riferimento presente a pag. 12 della relazione 17 dicembre 2021 prot. 62841 del Dirigente del Settore Demanio Patrimonio e Lavoro Portuale (ovvero, nella prima relazione istruttoria sulla determinazione del canone) alla presentazione, da parte della società ricorrente, di “un piano di ammortamento e potenziamento comprendente… il rinnovo programmatico dei mezzi operativi consistente in una spesa stimata in circa € 2.000.000 ogni 5 anni”; a ben guardare, nella fattispecie che ci occupa, manca, infatti, del tutto proprio la prova che il “rinnovo programmatico dei mezzi operativi” approvato dall’Autorità portuale comprendesse anche le spese relative ai due contratti di leasing operativo ed all’acquisto di materiale elettronico e si tratta certamente di una circostanza di fatto che avrebbe dovuto dimostrare in giudizio la ricorrente, secondo il criterio della vicinanza alla fonte di prova ormai applicato anche al processo amministrativo (Cons. Stato, sez. VI, 5 dicembre 2023, n. 10516; T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 7 marzo 2022, n. 1515).
In definitiva, deve concludersi che la rilevazione relativa alla mancata inclusione delle spese relative ai due contratti di leasing operativo ed all’acquisto di materiale elettronico in un programma di attività approvato dall’Autorità portuale non sia stata validamente contestata dalla ricorrente con argomentazioni suscettibili di accoglimento; in accoglimento di un chiaro e stabilizzato orientamento giurisprudenziale (tra le tante, si vedano: T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 16 gennaio 2012 n. 194; T.A.R. Piemonte, sez. I, 20 ottobre 2011 n. 1107; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 8 aprile 2011 n. 2009; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 14 ottobre 2010 n. 32810), il riconoscimento della sussistenza di una circostanza del tutto inidonea, anche isolatamente presa, a reggere sotto il profilo motivazionale l’esclusione di dette spese dagli investimenti ammessi a detrazione del canone esime la Sezione dall’esame delle ulteriori contestazioni mosse dalla ricorrente avverso le altre due ragioni di esclusione, relative alla mancata preventiva approvazione della spesa od alla strutturale impossibilità di riconoscere i costi relativi ai contratti di leasing operativo per effetto della “natura stessa di tale contratto, che non consente il riscatto del bene e quindi l’acquisizione dello stesso nel patrimonio aziendale”.
2.2. Con riferimento al terzo motivo di ricorso, relativo alla decisione dell’Autorità portuale di decurtare dagli investimenti ammessi a scomputo del canone i ricavi ottenuti dalla società ricorrente dall’”alienazione di mezzi operativi obsoleti ed ammortizzati, per i quali nelle pertinenti annualità aveva beneficiato di abbattimenti sui canoni demaniali” ed alla presunta violazione del principio di irretroattività, risulta poi del tutto sufficiente il richiamo di quanto rilevato dal Consiglio di Stato (nella sentenza già citata al punto 2) con riferimento all’infondatezza della censura: “la sentenza appellata, infatti, ha illustrato con chiarezza le ragioni per cui ha disatteso il motivo, da individuare nell’esigenza di mantenere una proporzione tra gli esborsi sostenuti dal concessionario per gli investimenti e l’ammontare della riduzione del canone e nella circostanza che, in questo caso, il valore di acquisto dei mezzi alienati era già stato conteggiato, a suo tempo, per lo scomputo del canone. Ne segue che è corretto che il corrispettivo della loro alienazione sia stato decurtato dal monte investimenti ammesso a scomputo, giacché “ in tal modo l’aliquota di scomputo è stata applicata ad una somma corrispondente all’effettivo esborso per beni strumentali ”, cioè, come precisa la relazione istruttoria del 19 aprile 2022, la suddetta aliquota è stata applicata “ al valore netto degli investimenti, calcolato come differenza tra l’importo di acquisto del bene e l’eventuale somma introitata per la vendita dello stesso bene ”.
Detta motivazione, chiara ed esaustiva, va senz’altro condivisa. Essa dà conto della ragionevolezza e logicità dell’operato dell’Autorità, la quale, agendo in tal modo, ha evitato ingiustificate duplicazioni del beneficio in favore del terminalista e a discapito degli altri.
Non può condividersi l’assunto …, secondo cui la regola in esame avrebbe carattere innovativo, alla luce delle previsioni dell’art. 15 del Regolamento d’uso delle aree demaniali marittime, le quali disciplinano proprio l’eventualità che il terminalista debba restituire quote di canone anticipatamente ridotto, in relazione ad abbattimenti riconosciuti in atti sostitutivi in corso di validità, nel caso in cui si determini una sproporzione tra il valore dell’investimento e l’abbattimento che viene in concreto praticato.
In altre parole, è dall’art. 15 del Regolamento che si ricava il principio della proporzionalità tra gli esborsi del concessionario per gli investimenti effettuati e l’abbattimento del canone demaniale per il tramite dello scomputo da esso di un’aliquota degli investimenti stessi: principio, del quale il criterio censurato dall’appellante rappresenta piena attuazione, con conseguente infondatezza della suddetta censura (Cons. Stato, sez. VII, 12 luglio 2024, n. 6283, punto VII.b della motivazione).
In una prospettiva improntata al rispetto del principio di buona fede, radicalmente inaccoglibile è poi la censura finale articolata da parte ricorrente in ordine alla presunta prescrizione quinquennale delle somme relative ai beni demoliti o ceduti: “non vale invocare in contrario la prescrizione quinquennale, come fa la Società, dovendo sul punto condividersi l’eccezione della difesa dell’AdSP, la quale ha evidenziato che, anche a voler parlare di restituzione dei canoni, il diritto dell’Autorità alla loro restituzione non si era comunque prescritto: ciò, atteso che il dies a quo per la P.A. per l’esercizio di tale diritto deve farsi coincidere non già con il giorno della vendita/demolizione dei mezzi da parte della Società, ma con quello in cui la Società ha comunicato alla P.A. i ricavi ottenuti dalla vendita dei mezzi d’opera obsoleti e ammortizzati. Tale conclusione si ricava dalla regola dell’art. 2935 c.c. (“la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”), in combinato disposto con il principio sancito dall’art. 1, comma 2-bis, della l. n. 241/1990, per cui “i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede”, il quale trova fondamento nei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost. (C.d.S., Sez. V, 27 ottobre 2023, n. 9298; Sez. III, 25 novembre 2021, n. 7891; Sez. VI, 1° luglio 2021, n. 5008; sull’obbligo di leale collaborazione del privato con la P.A. v. altresì C.d.S., Sez. I, parere n. 1636/2022 del 6 ottobre 2022)” (Cons. Stato, sez. VII, 12 luglio 2024, n. 6283, punto VII.b della motivazione).
Anche nella vicenda che ci occupa (come nel caso deciso da Cons. Stato, sez. VII, 12 luglio 2024, n. 6283), del tutto inaccoglibile risulta pertanto la prospettazione della ricorrente tendente a riportare il momento iniziale di decorso della prescrizione quinquennale al momento di alienazione dei beni da parte della ricorrente, piuttosto che al successivo momento in cui l’Autorità portuale ha avuto conoscenza di tale circostanza.
2.3. Del pari infondato risulta poi il quarto motivo di ricorso, relativo all’errata quantificazione della riduzione del canone derivante dalla mancata utilizzazione degli accosti 46 e 47 (come già detto, prioritariamente destinati al traffico passeggeri, per effetto di una serie di decisioni programmatorie espressamente condivise dalla ricorrente); indennizzo che l’Autorità portuale ha quantificato guardando alle “sole le giornate di effettiva utilizzazione degli accosti da parte di navi da crociera”, piuttosto che alle giornate di accosto di navi passeggeri previste dalla programmazione, così dando vita ad un significativo scostamento che risulta particolarmente evidente soprattutto con riferimento all’anno 2020 (che, per effetto dell’emergenza COVID-19, ha visto un numero di accosti effettivi di navi passeggeri notevolmente inferiore alla programmazione).
A questo proposito, la Sezione non può che rilevare come già la lettera d) del punto § 2.3.1 del Piano Operativo Triennale 2013-2015 approvato dall’Autorità Portuale con delibera 13 novembre 2012 n. 24 prevedesse una forma di compensazione per il mancato utilizzo degli accosti in questione, “parametrat(a) sullo spazio occupato e sul tempo di concessione”, ovvero su un criterio che non può che essere riferito agli accosti effettivi, piuttosto che a quelli semplicemente programmati; il criterio di determinazione dell’indennizzo è stato poi ulteriormente specificato dal provvedimento 3 gennaio 2017, n. 2 del Commissario dell’Autorità portuale (doc. n. 12 del deposito della ricorrente) che ha previsto una riduzione del canone sempre riferita “ai periodi in cui le aree demaniali in concessione ai terminalisti per lo svolgimento di operazioni portuali sono utilizzate per l’accosto di navi da crociera”, piuttosto che ai periodi in cui sia stato semplicemente programmato l’accosto poi non effettuato.
I due atti generali in materia di programmazione dell’indennizzo dovuto a seguito dell’impossibilità di utilizzare le banchine in concessione non sono mai stati impugnati da parte ricorrente e pertanto bene ha fatto l’Autorità portuale ad applicare i detti criteri generali anche alla determinazione del canone relativo agli anni 2018/2020, risultando, per di più, evidente come si tratti di criteri non superati dalla successiva documentazione depositata da parte ricorrente.
La nota 26 gennaio 2017 prot. n. 642 del Commissario straordinario dell’Autorità portuale (doc. 13 del deposito di parte ricorrente) si limita, infatti, ad introdurre un criterio ulteriore di indennizzo forfettario riferito alle “limitrofe superfici assentite in concessione” (non contestato in questa sede), confermando, per il resto, la necessità di riferire l’indennizzo “principale” per il mancato utilizzo delle banchine ad “ogni giorno di accosto da parte delle navi da crociera” (secondo un criterio che guarda, quindi, agli accosti effettivi e non a quelli programmati); il provvedimento 12 aprile 2017 n. 5 del Presidente dell’Autorità portuale (doc. n. 14) si limita a determinare in via forfettaria l’indennizzo relativo ai soli anni 2015 e 2016 “nelle more del superamento delle obiezioni” sollevate dalla ricorrente e pertanto non assume per nulla quel carattere di definitivo superamento del criterio precedentemente previsto dal provvedimento 3 gennaio 2017, n. 2 del Commissario dell’Autorità portuale prospettato da parte ricorrente; la successiva corrispondenza intercorsa tra le parti si esaurisce poi in un sostanziale rinvio agli atti impugnati in questa sede e non evidenzia per nulla la volontà di superare il criterio riferito agli accosti effettivi e non agli accosti programmati già previsto dal provvedimento 3 gennaio 2017, n. 2 del Commissario dell’Autorità portuale.
Del tutto infruttuoso è poi il richiamo della disciplina specifica del Protocollo d’intesa tra concedente e concessionaria del 10 giugno 2015 operato dalla difesa di parte ricorrente all’udienza del 16 gennaio 2025; la previsione di cui all’art. 9 del detto protocollo d’intesa si limita, infatti ad un richiamo del criterio di indennizzo di cui alla lettera d) del punto § 2.3.1 del Piano Operativo Triennale 2013-2015 approvato dall’Autorità Portuale con delibera 13 novembre 2012 n. 24 (come già detto, mai impugnato dalla ricorrente) e pertanto conferma, piuttosto che smentire, il ricorso al criterio degli accosti effettivi, in luogo del criterio degli accosti programmati prospettato con il ricorso.
3. In definitiva, l’intero ricorso deve pertanto essere respinto; le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la OS (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, come da motivazione.
Condanna parte ricorrente alla corresponsione all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno settentrionale della somma di € 5.000,00 (cinquemila/00), a titolo di spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Giani, Presidente
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Viola | Riccardo Giani |
IL SEGRETARIO