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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 25/02/2026, n. 3287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3287 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3287/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AMURA MARCELLO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 21250/2025 depositato il 04/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - P.zza Municipio 1 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250002485510233046979 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: L'avv. di parte ricorrente chiede rinvio ordinando alla controparte l'esibizione dell'originale dell'avviso di ricevimento della raccomandata a/r con cui sarebbe stato notificato l'atto presupposto, ciò al fine di valutare la sussistenzza dei presupposti per la proposizione di querela di falso;
in ogni caso discononsce l'autenticità della sottocrizione ivi apposta in quanto non riferibile alla ricorrente stessa.
Resistente: Il Comune di Napoli si oppone alla richiesta del ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, nata a [...] il [...] e residente in [...], ha proposto ricorso avverso l'intimazione ad adempiere n. 20250002485510233046979, notificatale il 06/10/2025, emessa dalla società Napoli Obiettivo Valore s.r.l. per conto del Comune di Napoli, avente a oggetto la riscossione della TARI anno 2018 per un totale di € 617,19, comprensivi di tributo principale, interessi, sanzioni e oneri collegati.
La ricorrente ha affermato che l'atto era illegittimo poiché non preceduto dalla regolare notifica dell'accertamento esecutivo n. 86340810556, indicato come notificato il 22/12/2022, ma che ella ha sostenuto di non aver mai ricevuto.
Ha inoltre dedotto plurimi profili di nullità relativi alla notifica, ritenuta inesistente perché effettuata a mezzo posta senza l'intermediazione dei soggetti abilitati dall'art. 26 del DPR 602/73, e perché priva di una relata valida e sottoscritta dal notificatore.
Ha richiamato orientamenti giurisprudenziali secondo cui la notifica postale non conforme ai requisiti di legge sarebbe giuridicamente inesistente e renderebbe impugnabili anche gli atti ormai definitivi.
La contribuente ha poi lamentato l'omessa notifica degli atti presupposti, l'inesistenza dei presupposti per la pretesa creditoria e la violazione del diritto di difesa, richiamando la giurisprudenza della Cassazione a
Sezioni Unite n. 10012/2021, secondo la quale la nullità della notifica dell'atto presupposto travolge gli atti successivi.
Ha dedotto inoltre l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito TARI, sostenendo che dal 2018 fino al 2025 non sarebbe mai stato notificato alcun atto idoneo a interrompere i termini, né alcuna comunicazione utile a rendere esigibile il credito.
Ha anche contestato la motivazione dell'atto, ritenuta insufficiente, l'indicazione di un termine di pagamento irragionevolmente ridotto a soli cinque giorni e la mancanza di trasparenza nel calcolo degli interessi, motivo per cui ha insistito per la dichiarazione di nullità dell'intimazione ricevuta.
Si è costituito in giudizio il Comune di Napoli, affermando che l'atto impugnato fosse pienamente legittimo e che l'accertamento presupposto relativo alla TARI 2018 fosse stato regolarmente notificato alla contribuente mediante raccomandata a/r il 27/12/2022, come risultante dalla cartolina di ritorno prodotta in allegato.
L'Amministrazione ha chiarito che l'accertamento esecutivo n. 863408/10556 era stato emesso ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019, che ha introdotto l'istituto degli avvisi di accertamento esecutivi, attribuendo loro efficacia di titolo esecutivo allo spirare del termine utile per il pagamento o per la proposizione del ricorso. Ha precisato che, trattandosi di atti soggetti a termini decadenziali e non prescrizionali, la regolare notifica nei termini previsti dall'art. 1, comma 161, della L. 296/2006 aveva interrotto i termini e consolidato la pretesa tributaria.
Ha quindi sostenuto che l'accertamento, non essendo stato impugnato dalla contribuente, fosse divenuto definitivo e non più contestabile. Il Comune ha inoltre contestato ogni profilo di nullità della notifica, affermando che la procedura seguita fosse conforme alla normativa e che ogni eccezione sollevata dalla ricorrente fosse tardiva e inammissibile, dal momento che non era stata impugnata la notifica dell'accertamento nei termini di legge.
Ha inoltre dichiarato la propria estraneità rispetto al merito delle eccezioni relative all'attività del concessionario, ribadendo che l'unico soggetto legittimato sarebbe la società Napoli Obiettivo Valore s.r.l..
Ritenendo infondate tutte le doglianze proposte dalla ricorrente, il Comune ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è risultato fondato.
Si ritiene dirimente la produzione della cartolina di ritorno, che ha dimostrato l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento prodromico.
A fronte di tale prova, le generiche contestazioni della ricorrente sulla presunta inesistenza della notifica non sono state accompagnate da elementi idonei a superare la documentazione ufficiale dell'Amministrazione.
Accertata la regolare notifica dell'atto presupposto, ogni successiva censura sulla validità della riscossione
è risultata infondata.
La notifica del 27/12/2022 ha validamente interrotto il termine prescrizionale, e che l'intimazione notificata nel 2025 è stata emessa entro il quinquennio consentito per la riscossione delle entrate locali, escludendo così la dedotta prescrizione del credito relativo alla TARI 2018.
In ordine ai presunti vizi formali dell'intimazione, questo Giudice rileva che tale atto, essendo conseguenza di un accertamento divenuto definitivo, non richiede una motivazione articolata, essendo sufficiente il richiamo al titolo esecutivo presupposto.
L'indicazione dei termini di pagamento, pur contestata dalla ricorrente, non ha inciso sulla legittimità dell'atto, in quanto la normativa riconduce la decorrenza dei termini rilevanti alla notifica dell'accertamento esecutivo e non all'intimazione successiva.
Il ricorso va, pertanto, rigettato con condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Napoli.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli così provvede:
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del resistente Comune di Napoli che si liquidano in euro 250,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Così deciso in NAPOLI, lì 24 febbraio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AMURA MARCELLO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 21250/2025 depositato il 04/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - P.zza Municipio 1 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250002485510233046979 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: L'avv. di parte ricorrente chiede rinvio ordinando alla controparte l'esibizione dell'originale dell'avviso di ricevimento della raccomandata a/r con cui sarebbe stato notificato l'atto presupposto, ciò al fine di valutare la sussistenzza dei presupposti per la proposizione di querela di falso;
in ogni caso discononsce l'autenticità della sottocrizione ivi apposta in quanto non riferibile alla ricorrente stessa.
Resistente: Il Comune di Napoli si oppone alla richiesta del ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, nata a [...] il [...] e residente in [...], ha proposto ricorso avverso l'intimazione ad adempiere n. 20250002485510233046979, notificatale il 06/10/2025, emessa dalla società Napoli Obiettivo Valore s.r.l. per conto del Comune di Napoli, avente a oggetto la riscossione della TARI anno 2018 per un totale di € 617,19, comprensivi di tributo principale, interessi, sanzioni e oneri collegati.
La ricorrente ha affermato che l'atto era illegittimo poiché non preceduto dalla regolare notifica dell'accertamento esecutivo n. 86340810556, indicato come notificato il 22/12/2022, ma che ella ha sostenuto di non aver mai ricevuto.
Ha inoltre dedotto plurimi profili di nullità relativi alla notifica, ritenuta inesistente perché effettuata a mezzo posta senza l'intermediazione dei soggetti abilitati dall'art. 26 del DPR 602/73, e perché priva di una relata valida e sottoscritta dal notificatore.
Ha richiamato orientamenti giurisprudenziali secondo cui la notifica postale non conforme ai requisiti di legge sarebbe giuridicamente inesistente e renderebbe impugnabili anche gli atti ormai definitivi.
La contribuente ha poi lamentato l'omessa notifica degli atti presupposti, l'inesistenza dei presupposti per la pretesa creditoria e la violazione del diritto di difesa, richiamando la giurisprudenza della Cassazione a
Sezioni Unite n. 10012/2021, secondo la quale la nullità della notifica dell'atto presupposto travolge gli atti successivi.
Ha dedotto inoltre l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito TARI, sostenendo che dal 2018 fino al 2025 non sarebbe mai stato notificato alcun atto idoneo a interrompere i termini, né alcuna comunicazione utile a rendere esigibile il credito.
Ha anche contestato la motivazione dell'atto, ritenuta insufficiente, l'indicazione di un termine di pagamento irragionevolmente ridotto a soli cinque giorni e la mancanza di trasparenza nel calcolo degli interessi, motivo per cui ha insistito per la dichiarazione di nullità dell'intimazione ricevuta.
Si è costituito in giudizio il Comune di Napoli, affermando che l'atto impugnato fosse pienamente legittimo e che l'accertamento presupposto relativo alla TARI 2018 fosse stato regolarmente notificato alla contribuente mediante raccomandata a/r il 27/12/2022, come risultante dalla cartolina di ritorno prodotta in allegato.
L'Amministrazione ha chiarito che l'accertamento esecutivo n. 863408/10556 era stato emesso ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019, che ha introdotto l'istituto degli avvisi di accertamento esecutivi, attribuendo loro efficacia di titolo esecutivo allo spirare del termine utile per il pagamento o per la proposizione del ricorso. Ha precisato che, trattandosi di atti soggetti a termini decadenziali e non prescrizionali, la regolare notifica nei termini previsti dall'art. 1, comma 161, della L. 296/2006 aveva interrotto i termini e consolidato la pretesa tributaria.
Ha quindi sostenuto che l'accertamento, non essendo stato impugnato dalla contribuente, fosse divenuto definitivo e non più contestabile. Il Comune ha inoltre contestato ogni profilo di nullità della notifica, affermando che la procedura seguita fosse conforme alla normativa e che ogni eccezione sollevata dalla ricorrente fosse tardiva e inammissibile, dal momento che non era stata impugnata la notifica dell'accertamento nei termini di legge.
Ha inoltre dichiarato la propria estraneità rispetto al merito delle eccezioni relative all'attività del concessionario, ribadendo che l'unico soggetto legittimato sarebbe la società Napoli Obiettivo Valore s.r.l..
Ritenendo infondate tutte le doglianze proposte dalla ricorrente, il Comune ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è risultato fondato.
Si ritiene dirimente la produzione della cartolina di ritorno, che ha dimostrato l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento prodromico.
A fronte di tale prova, le generiche contestazioni della ricorrente sulla presunta inesistenza della notifica non sono state accompagnate da elementi idonei a superare la documentazione ufficiale dell'Amministrazione.
Accertata la regolare notifica dell'atto presupposto, ogni successiva censura sulla validità della riscossione
è risultata infondata.
La notifica del 27/12/2022 ha validamente interrotto il termine prescrizionale, e che l'intimazione notificata nel 2025 è stata emessa entro il quinquennio consentito per la riscossione delle entrate locali, escludendo così la dedotta prescrizione del credito relativo alla TARI 2018.
In ordine ai presunti vizi formali dell'intimazione, questo Giudice rileva che tale atto, essendo conseguenza di un accertamento divenuto definitivo, non richiede una motivazione articolata, essendo sufficiente il richiamo al titolo esecutivo presupposto.
L'indicazione dei termini di pagamento, pur contestata dalla ricorrente, non ha inciso sulla legittimità dell'atto, in quanto la normativa riconduce la decorrenza dei termini rilevanti alla notifica dell'accertamento esecutivo e non all'intimazione successiva.
Il ricorso va, pertanto, rigettato con condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Napoli.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli così provvede:
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del resistente Comune di Napoli che si liquidano in euro 250,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Così deciso in NAPOLI, lì 24 febbraio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)