Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00047/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01098/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1098 del 2025, proposto da MA UN NT LO, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Barbera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’ASP – Azienda sanitaria provinciale di Messina, non costituita in giudizio;
per l'accertamento
del diritto della ricorrente all'accesso, ai sensi dell'art. 22 e ss. della Legge n. 241 del 1990 e succ. mod., alla documentazione richiesta il 22 aprile 2025 relativa a trasferimenti e/o assunzioni e/o assegnazioni provvisorie di infermieri effettuati dal 1 gennaio 2025 presso il Distretto sanitario di Barcellona P.G. - U.O.C. Assistenza Sanitaria di Base - Medicina Legale - C.O.T. - Consultorio Familiare, ricadenti nel Comune di Barcellona P.G. e precisamente al rilascio di:
nonché per la contestuale declaratoria di illegittimità e conseguente annullamento del tacito diniego opposto dall'ASP di Messina alla richiesta di accesso e per la consequenziale
condanna dell’ASP di Messina a consentire l'accesso a favore della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 il dott. EG AT;
Considerato che:
- con nota depositata il 17 ottobre 2025, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso atteso che l’ASP intimata ha trasmesso la documentazione richiesta, onerandosi del pagamento delle spese legali;
- l’ASP intimata non si è costituita;
Ritenuto:
- di dover dichiarare estinto il ricorso per rinuncia;
- che, non essendosi costituita l’ASP intimata, e rimanendo estraneo al giudizio il pagamento delle spese legali concordato fra essa e parte ricorrente, non occorra statuire sulle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA LE, Presidente
EG AT, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EG AT | PA LE |
IL SEGRETARIO