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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/10/2025, n. 9961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9961 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice AN ZZ, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 8/10/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro, iscritta al n° 34490/2023 r.g.l., vertente
TRA
, con gli avv.ti MONTEMARANO Parte_1
EL e OM AR
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore,
INTIMATO CONTUMACE
OGGETTO: crediti di lavoro
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 409 c.p.c., depositato il 2.11.2023, il ricorrente come in epigrafe indicato ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo accertarsi il proprio diritto di ricevere la somma di € 4.042,29 a titolo di indennità per ferie e ROL non goduti e TFR non percepito o della maggiore o minor somma che risulterà dovuta in corso di
1 causa, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 c.c. e 36 Cost., con eventuale liquidazione equitativa, oltre accessori come per legge e condannarsi, di conseguenza, la società al Controparte_1 relativo pagamento nonché al pagamento degli accessori come per legge. Il ricorrente ha esposto in fatto quanto segue:
- egli ha prestato attività lavorativa subordinata a tempo determinato dal 1.4.2022 al 31.3.2023 alle dipendenze di Controparte_1 in qualità di “operaio manovale” presso diversi cantieri edili in Roma, come meglio indicati in ricorso;
- egli era inquadrato nel “Primo livello di classificazione” del CCNL Edili (piccola industria) – Confapi;
- l'orario di lavoro era “dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 17, con un'ora di pausa intermedia, pari a 40 ore settimanali”;
- egli non ha goduto di ferie né delle 88 ore annue di permessi per riduzione dell'orario lavorativo riconosciuti dalla contrattazione collettiva di categoria e non ha percepito il trattamento di fine rapporto. Ciò premesso e considerato, considerato altresì che il ricorrente ha maturato un credito complessivo di € 4.042,29, egli ha rassegnato le conclusioni sopra indicate. Instaurato ritualmente il contraddittorio, la società Controparte_1 non si è costituita in giudizio.
[...]
La causa, istruita per via documentale e testimoniale, è stata discussa e decisa all'udienza odierna.
***
Il ricorso deve essere accolto per i motivi di seguito specificati. Nella fattispecie, il ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio diritto all'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti ed al trattamento di fine rapporto sul presupposto del rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato svoltosi con la società Controparte_1 dal 1.4.2022 al 31.3.2023. Come si è visto, la società non si è costituita in Controparte_1 giudizio;
ne va, pertanto, dichiarata la contumacia (art. 171, ult. co., c.p.c.). Figurano, agli atti del fasc. di parte ricorrente:
- la lettera di assunzione a tempo pieno e determinato, con decorrenza 1.4.2022 e scadenza fissata al 30.6.2022, qualifica di
“operaio manovale edile”, inquadrato nel livello “1°” del CCNL per le aziende del settore “EDILIZIA – Piccola industria (CONFAPI)”, orario
2 di lavoro di 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, e retribuzione oraria lorda di € 9,36 (all. 2);
- la proroga del contratto al 31.3.2023 sottoscritta da entrambe le parti, restando invariate la sede di lavoro, le mansioni, l'orario ed il trattamento retributivo e normativo (all. 3);
- i prospetti paga dei mesi da aprile 2022 a febbraio 2023, dai quali risultano, altresì, gli aumenti della retribuzione oraria, da ultimo, ad
€ 9,88 con decorrenza dal gennaio 2023 (all. 4);
- l'Estratto Conto Previdenziale rilasciato dall' in data 6.6.2023 CP_2 dal quale risultano i dati contributivi riguardanti il predetto rapporto di lavoro (all. 5).
1. Ciò premesso, è stata esperita istruttoria orale e l'unico teste escusso,
premesso di essere la madre del Testimone_1 ricorrente, con lui convivente, del rapporto di lavoro per cui è causa, ha confermato il rapporto di lavoro, la sua durata, approssimativamente di un anno, precisando:
“… in quel periodo conviveva con me ed io lo accompagnavo al lavoro quando doveva parlare con il suo datore di lavoro di questioni economiche, il suo datore era un tale di nazionalità equadoriana che si faceva chiamare io in qualche modo assistevo mio figlio per tali Per_1 questioni. Ricordo che una volta l'ho accompagnato su un cantiere che si trovava in Monte Mario, un'altra volta su un cantiere in località Ottavia. Lui lavorava dalle ore 08:00 alle ore 17:00 con un'ora di pausa pranzo, dal lunedì al venerdì. Ha lavorato continuativamente nel periodo fatta eccezione per una settimana di ferie, nell'anno 2022, nel periodo estivo. Non ha mai goduto di permessi.
…” (verbale udienza del 13.11.2024). Ora, se si tiene conto:
- degli elementi acquisiti attraverso la deposizione, da valutarsi in concorso con la mancata risposta del legale rappresentante della società all'interrogatorio formale disposto dal Tribunale (ordinanza del 7.2.2024 e documentazione attestante l'avvenuta notifica, in data 14.2.2024, a mezzo posta elettronica certificata del ricorso e dell'ordinanza ammissiva, depositata in pari data;
si veda, per l'indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato, la visura camerale in all. 6 al fasc. di parte) e che aveva ad oggetto, tra i fatti dedotti, lo svolgimento continuativo della prestazione lavorativa nel periodo dal 1.4.2022 al 31.3.2023, come indicato al punto 1) delle
3 premesse;
trova qui applicazione l'art. 232, comma 1, c.p.c., ai sensi del quale “Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio” (puntualizza in proposito Cass., Sez. 6-3, ord. 41643/2021 che “In tema di prove e, in particolare, di interrogatorio formale, l'art. 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova;
…”); ne discende che la mancata comparizione per rendere l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società, che dalla visura camerale risulta essere il sig. “ Controparte_3
”, ha il significato dell'ammissione da parte sua delle
[...] circostanze deferitegli ricorrendo la deposizione del teste escusso a corroborare una siffatta valutazione;
- dei chiarimenti in materia di ferie e diritto alla relativa indennità sostitutiva forniti dalla giurisprudenza di legittimità (“Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore - a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro - e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, che, pertanto, è tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle”, si legge in Cass. 21780/2022); nell'ipotesi in discussione, il datore di lavoro non si è costituito in giudizio e non ha, conseguentemente, offerto la prova di aver posto il lavoratore in condizione di fruire per tempo delle ferie annuali cui aveva diritto, può ritenersi fondata la domanda del lavoratore. Al ricorrente spetta, altresì, per un analogo ragionamento, l'indennità sostitutiva dei permessi non goduti e che il CCNL di settore gli riconosceva in misura di 88 ore annue (a norma dell'art. 5 del CCNL in all. 7 al fasc. ricorrente, “A decorrere dall'1.10.2000 gli operai hanno diritto di usufruire di riposi annui mediante permessi individuali per 88 ore. I permessi individuali maturano in misura di 1 ora ogni 20 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato...”). Va, infine, riconosciuto, in favore del ricorrente, il trattamento di fine rapporto non avendo il datore, che è rimasto contumace, offerto la prova d'averlo, anche solo in parte, corrisposto.
4 I crediti ammontano a complessivi € 4.043,01, di cui € 1.580,80 per 160 ore di ferie non godute (€ 9,88 x 160; la parte, all'udienza del
8.10.2025, ha fatto rilevare l'erronea indicazione in ricorso del minor importo di € “1.580,08”), € 869,44 per 88 ore di permessi non goduti (€
9,88 x 88) ed € 1.592,77 a titolo di TFR (vd. il conteggio a pg. 3 dell'atto introduttivo).
***
In conclusione, il ricorso deve essere accolto con l'accertamento e la declaratoria del diritto di , sul presupposto del Parte_1 rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato con
[...] dal 1.4.2022 al 31.3.2023, di percepire la somma Controparte_1 complessiva di € 4.043,01 a titolo di indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti e di trattamento di fine rapporto non corrisposto;
al pagamento di tale somma, oltre accessori come per legge, va condannata la società Controparte_1
Le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.626,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, con distrazione in favore dell'avv. Montemarano Emanuele, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- accoglie il ricorso con l'accertamento e la declaratoria l'accertamento e la declaratoria del diritto di Parte_1
, sul presupposto del rapporto di lavoro subordinato a tempo
[...] pieno e determinato con dal 1.4.2022 al Controparte_1
31.3.2023, di percepire la somma complessiva di € 4.043,01 a titolo di indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti e di trattamento di fine rapporto non corrisposto;
- condanna, per l'effetto, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di
[...]
, di tale somma, oltre accessori come per Parte_1 legge;
- condanna, infine, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di
[...]
, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € Parte_1
2.626,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2,
5 D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022 con distrazione in favore dell'avv. Montemarano Emanuele.
Così deciso in Roma il 8.10.2025
IL GIUDICE
AN ZZ
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