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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Savona, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 34/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
LOMAZZO GUIDO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 205/2024 depositato il 27/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Savona - Via Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320170014328338000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320170014328338000 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste come in atti e si dichiara antistataria
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig.Ricorrente_1, residente in [...], ha proposto ricorso contro l'AdE Riscossione – agente per la riscossione tributi per la provincia di Savona -. La controversia attiene a Cartella di pagamento n.103
2017 0014328338 000, notif.27.05.2024. L'Atto della riscossione contiene la richiesta di pagamento della somma complessiva di euro 6.996,32 a titolo di Irpef anno 2014, relative Addizionali, interessi di legge e sanzioni (oltre oneri di riscossione), quale conseguenza dell'avvenuto controllo automatizzato di cui all'art.36 bis del DPR.600/73, della dichiarazione Mod.Unico/2015. Tanto, come da comunicazione di irregolarità del
15.11.2016, consegnata in pari data.
**************
- Il Ricorrente, impugnata la Cartella, ha chiesto 1) in via principale, che sia dichiarata la nullità della stessa per violazione dell'art.25 DPR.602/73, in relazione ai termini di cui all'art.36 bis del DPR.600/73, essendo maturata la relativa decadenza;
2) in mero subordine, che sia dichiarata l'Intervenuta prescrizione delle sanzioni e dei relativi interessi moratori. Con vittoria di spese e competenze.
A) Nullità della cartella esattoriale per violazione dell'art. 25 DPR.602/73 in relazione ai termini di cui all'art. 36 bis DPR.600/73 – intervenuta decadenza -.
Le pretese tributarie di cui alla cartella e oggetto di iscrizione a ruolo da parte dell'Agenzia delle Entrate di
Savona, sono risalenti nel tempo (oltre 5 anni) e relative a somme asseritamente dovute a seguito del controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36 bis DPR. 600/1973 della dichiarazione Modello Unico
2015 per l'anno di imposta 2014. L'articolo 25 del DPR. 602/73, così come modificato dal DL. 17/6/2005 n.
106, art. 1 comma V° ter, prevede, nel caso di specie, che la cartella esattoriale deve essere notificata a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, oppure a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata, se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è stata presentata.
Quanto al caso di specie, i detti termini sono stati oltrepassati, con conseguente nullità della Cartella per intervenuta decadenza;
ciò, poiché per l'annualità 2014, con dichiarazione presentata nel 2015, il termine era quello ordinario del 31.12.2018, mentre la notifica della cartella impugnata è avvenuta in data 27 maggio 2024 (con un ritardo di 5 anni e 5 mesi).
B) Intervenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni ex art 20 Comma III° D.lgs n. 472/1997 e degli interessi moratori ex art. 2948 c.c..
Dall'esame della cartella risulta l'intervenuta prescrizione degli interessi moratori per il decorso del termine quinquennale, nonché delle sanzioni irrogate. Infatti, l'art.20 comma III° D.lgs n. 472/1997 stabilisce che il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive in 5 anni;
mentre l'art. 2948 c.c..afferma che si prescrivono sempre in 5 anni gli interessi e tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno oppure in termini più brevi. Nel caso di specie appare evidente l'intervenuto decorso del termine quinquennale decorrente dalla data di iscrizione a ruolo del 15.11.2016, considerando anche i termini di sospensione Covid per giorni 542 dalla data dell'8/3/2020 al 31/8/2021. Anche la giurisprudenza costante della Cassazione sul punto conferma il principio di diritto relativo alla prescrizione quinquennale delle pretese tributarie a titolo di interessi moratori e sanzioni tributarie (Cass. Sez. Tributaria n. 4969/2024).
********************
- L'AdE Riscossione resistente si è costituita in giudizio con controdeduzioni datate 24.07.2024, concludendo per la reiezione del ricorso. Con condanna di ricorrente alla soccombente alla rifusione delle spese e delle competenze del giudizio.
DIRITTO
Sulla nullità della cartella per violazione dell'art.25 DPR 602/73 in relazione ai termini di cui all'art. 36 bis DPR 600/73 – Intervenuta decadenza a causa della notifica eseguita oltre il termine di legge.
Contrariamente a quanto asserito da controparte sulla violazione dell'art. 25 DPR. 602/73, non risulta intervenuta la decadenza/prescrizione del credito, dal momento che per i carichi affidati entro il 07.03.2020,
i termini nei confronti del debitore scadenti fino al 31.12.2021 devono intendersi prorogati al 31.12.2023, ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D. Lgs.159/2015.
Inoltre, al predetto termine deve aggiungersi il periodo di sospensione di 478 giorni (oppure di 492 giorni) in forza dell'art. 68, comma 1 (o comma 2 bis), del DL.18/2020.
Per quanto sopra, a seguito dell'applicazione cumulativa degli istituiti previsti dalla succitata normativa, i termini di decadenza/prescrizione devono intendersi posticipati alla data del 22 aprile 2025 (31/12/2023 +
478) ovvero del 6 maggio 2025 (31/12/2023 + 492).
Sulla intervenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni ex art. 20 comma 3 D.lgs 472/1997 e degli interessi moratori ex art. 2948 cc.
Con l'Ordinanza n. 10549/2019 la Suprema Corte ha ribadito un fondamentale principio in tema di prescrizione degli accessori del tributo ovvero che, “ … la sentenza impugnata non risulta peraltro conforme a diritto neppure con riguardo all'affermata applicazione del termine quinquennale relativamente alle sanzioni, parimenti oggetto della cartella impugnata, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario (cfr. Cass. S.U. n. 25790/2009, Cass. n. 8814/2008); …”.
In senso conforme, vale la Sentenza della CTR Toscana n. 11/01/2021. nonché la Sentenza n. 619/01/2020, della medesima Commissione. Nello stesso senso, applicando il medesimo principio sostenuto dalla CTR
Toscana, si sono pronunciate, tra altre, la CTP di Pisa (ex multis, Sentenza n. 207/01/2020) e la CTP di
AR (Sent.126/03/2021).
******************
- All'odierna udienza di trattazione, celebrata da remoto con partecipazione della sola Difensore di ricorrente;
questa ha ribadite le ragioni a fondamento del ricorso, concludendo per la conferma delle richieste come formulate in atti. La stessa Difensore ha anche chiesta la distrazione delle spese a proprio favore, dichiarandosi a tal fine antistataria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso si presenta accoglibile per le ragioni meglio di seguito illustrate.
A) La regola posta dall'art.25, comma primo, lett.a), del DPR.602/73, in materia di decadenza dall'esercizio del potere di azionare la pretesa impositiva, prevede che i risultati dei controlli automatizzati ai sensi dell'art.36 bis del DPR.600/73, trasfusi nei ruoli resi esecutivi dalle Direzione Provinciali dell'AdE competenti, debbano essere notificati con le cartelle di pagamento emesse da AdE Riscossione, “… a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ….”.
Nel caso oggetto della presente lite, come precisato da Ricorrente, la Cartella n.103 2017 0014328338 000,
è stata notificata in data 27 maggio 2024; detta Cartella ha portato a riscossione il ruolo n.2017/550020, reso esecutivo il 13.11.2017, redatto a seguito del controllo automatizzato previsto dall'art.36 bis del
DPR.600/73, in relazione alla dichiarazione Mod.Unico/2015, per le IIDD dell'anno 2014.
Tanto dato, è da rilevare:
- come, prima della notifica del maggio 2024, non vi sia stata altra notifica né della Cartella oggi impugnata, né di atto interruttivo relativo alla medesima pretesa;
- come, la detta Cartella sia stata notificata notevolmente in ritardo rispetto il termine del 31.12.2018, entro il quale avrebbe dovuto esserlo – trattandosi di ruolo relativo a controllo automatizzato ex art.36 bis DPR.600/73 -; come, la decadenza, sia maturata ben prima dell'entrata in vigore del DL.18/2020 (c.d.Decreto Cura Italia), legato alle misure riguardanti l'emergenza
COVID 19.
B) A proposito delle sospensioni previste a favore degli enti della riscossione, quanto al periodo di emergenza sanitaria citata, dette norme non sono applicabili al caso di specie, in quanto:
- l'art.67 sospende le attività degli enti impositori e anche dei riscossori, ma pur sempre nel periodo a partire dall'8 marzo 2020; la lettera della legge, si riferisce in generale “ … alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso ….”. Nel caso di specie, tuttavia, Riscossione era ormai decaduta dal 1°gennaio 2019, dal potere di validamente notificare la pretesa impositiva de-qua. Per cui a decorrere dall'8 marzo 2020, non avrebbe dovuto compiere alcuna attività di riscossione;
- l'art.68, sia comma 1 che comma 2 bis – citato da Resistente -neppure potrebbe trovare applicazione.
Esso si riferisce alle pretese di cui a cartelle di pagamento per tributi e non, che prevedevano versamenti con “… scadenza nel periodo dall'8 marzo al 31 agosto 2021…”. Termine finale da ultimo portato al 31 gennaio 2022, in base all' art.151 del DL.19.05.2020 n.34, modificato con art.5 del DL.22.03.2021 n.41. Nel caso del Ricorrente, il pagamento avrebbe dovuto avvenire ben prima di tale periodo, se la notifica fosse avvenuta nei termini di legge (entro il 31.12.2018) – le cartelle infatti, prevedono l'adempimento entro 60 giorni dalla notifica -; per cui, nessuna scadenza cadeva nel periodo interessato dalla sospensione.
Peraltro, il comma 4 bis dell'art.68 prevede che si applichi una proroga di 24 mesi nell'attività di riscossione, ma solamente per i carichi tributari e non, “… affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2 bis e successivamente sino alla data del 31 dicembre 2021 …”.
C) Alla soccombenza consegue la condanna della resistente Direzione Regionale Liguria dell'AdE Riscossione, al pagamento delle spese di giudizio, che vengono liquidate in euro 800,00 (ottocento/00), oltre CUT, Iva e cassa previdenziale. Somma complessiva da distrarsi a favore del difensore, Avv.
Difensore_1, con studio in Sanremo, Indirizzo_1 – che si è dichiarata antistataria, in sede di udienza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.93 cod.proc.civ..
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
condanna l'AdE Riscossione resistente al pagamento delle spese di lite a favore di
Ricorrente, che liquida in euro 800,00, oltre CUT, IVA e Cp. Spese da distrarre a favore del Difensore, dichiaratasi antistataria.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
LOMAZZO GUIDO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 205/2024 depositato il 27/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Savona - Via Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320170014328338000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320170014328338000 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste come in atti e si dichiara antistataria
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig.Ricorrente_1, residente in [...], ha proposto ricorso contro l'AdE Riscossione – agente per la riscossione tributi per la provincia di Savona -. La controversia attiene a Cartella di pagamento n.103
2017 0014328338 000, notif.27.05.2024. L'Atto della riscossione contiene la richiesta di pagamento della somma complessiva di euro 6.996,32 a titolo di Irpef anno 2014, relative Addizionali, interessi di legge e sanzioni (oltre oneri di riscossione), quale conseguenza dell'avvenuto controllo automatizzato di cui all'art.36 bis del DPR.600/73, della dichiarazione Mod.Unico/2015. Tanto, come da comunicazione di irregolarità del
15.11.2016, consegnata in pari data.
**************
- Il Ricorrente, impugnata la Cartella, ha chiesto 1) in via principale, che sia dichiarata la nullità della stessa per violazione dell'art.25 DPR.602/73, in relazione ai termini di cui all'art.36 bis del DPR.600/73, essendo maturata la relativa decadenza;
2) in mero subordine, che sia dichiarata l'Intervenuta prescrizione delle sanzioni e dei relativi interessi moratori. Con vittoria di spese e competenze.
A) Nullità della cartella esattoriale per violazione dell'art. 25 DPR.602/73 in relazione ai termini di cui all'art. 36 bis DPR.600/73 – intervenuta decadenza -.
Le pretese tributarie di cui alla cartella e oggetto di iscrizione a ruolo da parte dell'Agenzia delle Entrate di
Savona, sono risalenti nel tempo (oltre 5 anni) e relative a somme asseritamente dovute a seguito del controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36 bis DPR. 600/1973 della dichiarazione Modello Unico
2015 per l'anno di imposta 2014. L'articolo 25 del DPR. 602/73, così come modificato dal DL. 17/6/2005 n.
106, art. 1 comma V° ter, prevede, nel caso di specie, che la cartella esattoriale deve essere notificata a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, oppure a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata, se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è stata presentata.
Quanto al caso di specie, i detti termini sono stati oltrepassati, con conseguente nullità della Cartella per intervenuta decadenza;
ciò, poiché per l'annualità 2014, con dichiarazione presentata nel 2015, il termine era quello ordinario del 31.12.2018, mentre la notifica della cartella impugnata è avvenuta in data 27 maggio 2024 (con un ritardo di 5 anni e 5 mesi).
B) Intervenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni ex art 20 Comma III° D.lgs n. 472/1997 e degli interessi moratori ex art. 2948 c.c..
Dall'esame della cartella risulta l'intervenuta prescrizione degli interessi moratori per il decorso del termine quinquennale, nonché delle sanzioni irrogate. Infatti, l'art.20 comma III° D.lgs n. 472/1997 stabilisce che il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive in 5 anni;
mentre l'art. 2948 c.c..afferma che si prescrivono sempre in 5 anni gli interessi e tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno oppure in termini più brevi. Nel caso di specie appare evidente l'intervenuto decorso del termine quinquennale decorrente dalla data di iscrizione a ruolo del 15.11.2016, considerando anche i termini di sospensione Covid per giorni 542 dalla data dell'8/3/2020 al 31/8/2021. Anche la giurisprudenza costante della Cassazione sul punto conferma il principio di diritto relativo alla prescrizione quinquennale delle pretese tributarie a titolo di interessi moratori e sanzioni tributarie (Cass. Sez. Tributaria n. 4969/2024).
********************
- L'AdE Riscossione resistente si è costituita in giudizio con controdeduzioni datate 24.07.2024, concludendo per la reiezione del ricorso. Con condanna di ricorrente alla soccombente alla rifusione delle spese e delle competenze del giudizio.
DIRITTO
Sulla nullità della cartella per violazione dell'art.25 DPR 602/73 in relazione ai termini di cui all'art. 36 bis DPR 600/73 – Intervenuta decadenza a causa della notifica eseguita oltre il termine di legge.
Contrariamente a quanto asserito da controparte sulla violazione dell'art. 25 DPR. 602/73, non risulta intervenuta la decadenza/prescrizione del credito, dal momento che per i carichi affidati entro il 07.03.2020,
i termini nei confronti del debitore scadenti fino al 31.12.2021 devono intendersi prorogati al 31.12.2023, ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D. Lgs.159/2015.
Inoltre, al predetto termine deve aggiungersi il periodo di sospensione di 478 giorni (oppure di 492 giorni) in forza dell'art. 68, comma 1 (o comma 2 bis), del DL.18/2020.
Per quanto sopra, a seguito dell'applicazione cumulativa degli istituiti previsti dalla succitata normativa, i termini di decadenza/prescrizione devono intendersi posticipati alla data del 22 aprile 2025 (31/12/2023 +
478) ovvero del 6 maggio 2025 (31/12/2023 + 492).
Sulla intervenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni ex art. 20 comma 3 D.lgs 472/1997 e degli interessi moratori ex art. 2948 cc.
Con l'Ordinanza n. 10549/2019 la Suprema Corte ha ribadito un fondamentale principio in tema di prescrizione degli accessori del tributo ovvero che, “ … la sentenza impugnata non risulta peraltro conforme a diritto neppure con riguardo all'affermata applicazione del termine quinquennale relativamente alle sanzioni, parimenti oggetto della cartella impugnata, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario (cfr. Cass. S.U. n. 25790/2009, Cass. n. 8814/2008); …”.
In senso conforme, vale la Sentenza della CTR Toscana n. 11/01/2021. nonché la Sentenza n. 619/01/2020, della medesima Commissione. Nello stesso senso, applicando il medesimo principio sostenuto dalla CTR
Toscana, si sono pronunciate, tra altre, la CTP di Pisa (ex multis, Sentenza n. 207/01/2020) e la CTP di
AR (Sent.126/03/2021).
******************
- All'odierna udienza di trattazione, celebrata da remoto con partecipazione della sola Difensore di ricorrente;
questa ha ribadite le ragioni a fondamento del ricorso, concludendo per la conferma delle richieste come formulate in atti. La stessa Difensore ha anche chiesta la distrazione delle spese a proprio favore, dichiarandosi a tal fine antistataria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso si presenta accoglibile per le ragioni meglio di seguito illustrate.
A) La regola posta dall'art.25, comma primo, lett.a), del DPR.602/73, in materia di decadenza dall'esercizio del potere di azionare la pretesa impositiva, prevede che i risultati dei controlli automatizzati ai sensi dell'art.36 bis del DPR.600/73, trasfusi nei ruoli resi esecutivi dalle Direzione Provinciali dell'AdE competenti, debbano essere notificati con le cartelle di pagamento emesse da AdE Riscossione, “… a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ….”.
Nel caso oggetto della presente lite, come precisato da Ricorrente, la Cartella n.103 2017 0014328338 000,
è stata notificata in data 27 maggio 2024; detta Cartella ha portato a riscossione il ruolo n.2017/550020, reso esecutivo il 13.11.2017, redatto a seguito del controllo automatizzato previsto dall'art.36 bis del
DPR.600/73, in relazione alla dichiarazione Mod.Unico/2015, per le IIDD dell'anno 2014.
Tanto dato, è da rilevare:
- come, prima della notifica del maggio 2024, non vi sia stata altra notifica né della Cartella oggi impugnata, né di atto interruttivo relativo alla medesima pretesa;
- come, la detta Cartella sia stata notificata notevolmente in ritardo rispetto il termine del 31.12.2018, entro il quale avrebbe dovuto esserlo – trattandosi di ruolo relativo a controllo automatizzato ex art.36 bis DPR.600/73 -; come, la decadenza, sia maturata ben prima dell'entrata in vigore del DL.18/2020 (c.d.Decreto Cura Italia), legato alle misure riguardanti l'emergenza
COVID 19.
B) A proposito delle sospensioni previste a favore degli enti della riscossione, quanto al periodo di emergenza sanitaria citata, dette norme non sono applicabili al caso di specie, in quanto:
- l'art.67 sospende le attività degli enti impositori e anche dei riscossori, ma pur sempre nel periodo a partire dall'8 marzo 2020; la lettera della legge, si riferisce in generale “ … alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso ….”. Nel caso di specie, tuttavia, Riscossione era ormai decaduta dal 1°gennaio 2019, dal potere di validamente notificare la pretesa impositiva de-qua. Per cui a decorrere dall'8 marzo 2020, non avrebbe dovuto compiere alcuna attività di riscossione;
- l'art.68, sia comma 1 che comma 2 bis – citato da Resistente -neppure potrebbe trovare applicazione.
Esso si riferisce alle pretese di cui a cartelle di pagamento per tributi e non, che prevedevano versamenti con “… scadenza nel periodo dall'8 marzo al 31 agosto 2021…”. Termine finale da ultimo portato al 31 gennaio 2022, in base all' art.151 del DL.19.05.2020 n.34, modificato con art.5 del DL.22.03.2021 n.41. Nel caso del Ricorrente, il pagamento avrebbe dovuto avvenire ben prima di tale periodo, se la notifica fosse avvenuta nei termini di legge (entro il 31.12.2018) – le cartelle infatti, prevedono l'adempimento entro 60 giorni dalla notifica -; per cui, nessuna scadenza cadeva nel periodo interessato dalla sospensione.
Peraltro, il comma 4 bis dell'art.68 prevede che si applichi una proroga di 24 mesi nell'attività di riscossione, ma solamente per i carichi tributari e non, “… affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2 bis e successivamente sino alla data del 31 dicembre 2021 …”.
C) Alla soccombenza consegue la condanna della resistente Direzione Regionale Liguria dell'AdE Riscossione, al pagamento delle spese di giudizio, che vengono liquidate in euro 800,00 (ottocento/00), oltre CUT, Iva e cassa previdenziale. Somma complessiva da distrarsi a favore del difensore, Avv.
Difensore_1, con studio in Sanremo, Indirizzo_1 – che si è dichiarata antistataria, in sede di udienza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.93 cod.proc.civ..
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
condanna l'AdE Riscossione resistente al pagamento delle spese di lite a favore di
Ricorrente, che liquida in euro 800,00, oltre CUT, IVA e Cp. Spese da distrarre a favore del Difensore, dichiaratasi antistataria.