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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 02/12/2025, n. 1279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1279 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice SI AP, in funzione monocratica, lette le note per l'odierna udienza del 2.12.2025 con le quali le parti hanno precisato le conclusioni, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1636 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 proposta da:
Parte_1 nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Enzo Gianmaria Cardella;
ATTRICE
nei confronti di:
Parte_2 nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Troja;
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_3 dall'Avv. Giuseppe Montana;
CONVENUTI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. ha convenuto in giudizio e Parte_1 Parte_2
chiedendo che al Tribunale di ritenere e dichiarare lesi, per diffamazione a Parte_3 mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità (social network Facebook), il diritto all'immagine, l'onore e la reputazione dell'attrice e, per l'effetto, condannare i convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale pari ad euro 30.000,00, o in quella misura che sarà
1 ritenuta equa, con interessi legali dalla domanda al saldo;
ordinare ai resistenti la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 120 c.p.c., con vittoria di spese e compensi.
Ha esposto in particolare che e , sul loro profilo personale Parte_2 Parte_3
“ ”, del noto social network Facebook hanno pubblicato e condiviso Controparte_1 diversi post dal contenuto diffamatorio corredati da foto (ritraenti la madre Parte_4 di e la minore e gli stessi ed Pt_3 Parte_2 Persona_1 Parte_2 Parte_3
), come di seguito trascritti :
[...]
1) POST E FOTO DEL 1° FEBBRAIO 2024: “Prima ti sei divertita con i soldi di tua madre di nascosto con i bei regali di 10.000 a volta adesso che ti è stato tolto il potere sei davvero impazzita. Ma ormai ti sei fatta scoprire da tutti persino dal giudice. Puoi fare tutto e anche se ti sei rubata tutto non avrai mai l'amore che tua mamma ha per noi e noi per lei. Ormai che hai raggiunto il tuo scopo volevi chiuderla in una casa di cura per farla morire prima ma non ci sei riuscita nemmeno. E la nostra promessa di proteggerla e non abbandonarla mai è più forte di prima Il karma ci sarà ricordalo sempre”
2) POST E FOTO DEL 25 FEBBRAIO 2024: “Cara mamma hai compiuto il tuo novantaseiesimo compleanno. È da una vita che siamo assieme considerando che io ne ho adesso 55. Ho sempre festeggiato con te tanti compleanni anche oggi che ho una famiglia e spero ancora tanti avvenire. Qualcuno ti avrebbe voluto vedere in una casa di cura per la propria avidità di denaro ma fino a quando saremo su questa terra tutto ciò non accadrà mai!
Il nostro obiettivo oggi è di raggiungere assieme quota 100 anni. Auguri di cuore dal tuo figlio
, dalla tua nuora e dalla tua OT ” Pt_2 CP_1 Per_1
3) POST E VIDEO DEL 3 MARZO 2024: “Se la sentenza del 25 di marzo sarà di andare alla casa di cura tua figlia ti dovrà avere sulla coscienza per tutto il resto della vita”,
4) POST E FOTO DEL 5 MARZO 2024 “Secondo voi la cattiveria può dividere la OT dalla NN che l'ha cresciuta per diversi anni… Mi spezza il cuore solo al pensiero come gli dovrei spiegare che la NN forse verrà buttata in una casa di cura senza motivo.. Noi ce l'abbiamo messa tutta…adesso non resta che aspettare fra pochi giorni”
Ha evidenziato l'attrice che, sebbene non citata direttamente, è stata indicata nei post quale “tua figlia”, con un chiaro riferimento al rapporto parentale tra la e la Parte_4 stessa, per cui è stata facilmente identificata da una moltitudine di persone.
Ritenendo lesa la sua reputazione, ha ritenuto di aver subito una diffamazione di media gravità (danno liquidabile da euro 21.000,00 ad euro 30.000,00), in ragione della media notorietà dei diffamanti che conducono una nota attività di ristorazione nel centro di
Agrigento.
2 I convenuti si sono costituiti allegando tra le altre cose, l'insussistenza dei presupposti della diffamazione;
hanno contestato le avverse pretese chiedendo il rigetto di ogni domanda.
Il procedimento è stato istruito a mezzo di produzioni documentali;
quindi incamerato all'udienza odierna per essere deciso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni delle parti per come reiterate nelle note di trattazione scritta.
***
Così brevemente ricostruito il fatto e lo svolgimento del processo, in ordine all'eccezione preliminare va dato atto che la domanda è procedibile anche riguardo alla convenuta
[...]
emergendo dagli atti che l'invito per la mediazione è stato ritualmente Parte_3 trasmesso alla medesima in data 21 marzo 2024, presso l'indirizzo PEC
estratto dal portale INI – PEC. Email_1
Vanno pure disattese le argomentazioni spiegate da secondo cui i post Parte_2 pubblicati su Facebook non sarebbero a lui riconducibili;
è sufficiente al riguardo evidenziare che tutti i post pubblicati con il profilo personale Facebook “ ”, Controparte_1 sono accompagnati da immagini ritraenti il predetto e gli altri componenti della Pt_2 famiglia. Inoltre il profilo riporta il nome dei convenuti che non ne contestano in alcun modo l'appartenenza, dovendo identificarsi nel proprietario dell'account il soggetto responsabile delle frasi offensive, a prescindere dalla possibilità che queste siano state effettivamente scritte da terze persone.
Nel merito la domanda è fondata soltanto con riferimento al primo post del 1° febbraio
2024.
Come noto la diffamazione è l'offesa nei confronti della reputazione altrui commessa comunicando con altre persone;
consiste nella manifestazione di un pensiero, rivolto ad una pluralità di consociati e da questi percepito, di contenuto offensivo dell'onore e della reputazione di un soggetto cui vengono attribuiti qualità o fatti riprovevoli secondo il comune sentire.
Attraverso la previsione di una responsabilità sia civile che penale, azionabile dal soggetto che ritenga di essere stato diffamato allo scopo di ottenere riparazione della lesione conseguente all'illecito commesso, si vuole tutelare due differenti beni giuridici, il diritto all'onore ed il diritto alla reputazione, costituenti diritti fondamentali della persona e garantiti sia dall'art. 21 Cost. sia dall'art. 10 Cedu.
Per quanto riguarda il diritto all'onore, esso è riferibile all'oggettivo apprezzamento compiuto dall'individuo in relazione alle proprie doti personali in seno all'ambiente di appartenenza, sinteticamente ricomprese nell'insieme delle qualità morali della persona, in
3 alcuni casi sintetizzate anche nel concetto di "decoro", e, dal punto di vista soggettivo, al sentimento che un individuo ha del proprio valore sociale.
Per reputazione, invece, si intende la stima di cui gode un individuo all'interno del contesto sociale di riferimento, forgiata sulla posizione sociale o professionale dell'offeso e, comunque, inclusiva di tutti gli elementi soggettivamente identificativi del soggetto leso.
Orbene ciò detto in punto di diritto non è revocabile in dubbio il contenuto denigratorio del post pubblicato sul profilo Facebook “ ” riferibile al convenuto Controparte_1
e alla sua compagna , laddove in calce ad una fotografia Parte_2 Parte_3 dell'anziana madre di e viene espresso un Parte_4 Pt_3 Parte_2 commento dal contenuto denigratorio nella parte in cui l'attrice, indicata quale figlia dell'anziana stessa, viene accusata pubblicamente di aver rubato del denaro alla madre e di desiderarne la morte.
Lo scritto ha senza dubbio minato l'onore dell'attrice nel suo aspetto oggettivo, ossia nella stima che la stessa godeva tra i consociati, trattandosi della diffusione di un messaggio dal contenuto offensivo sulla bacheca di un noto social network, essendo questo accessibile a una moltitudine indeterminata di soggetti.
Al riguardo i convenuti hanno dedotto che il contenuto del post è veritiero alla luce dei movimenti bancari relativi al conto corrente della ove si è riscontrato che, con Parte_4 periodicità, venivano effettuati dei bonifici in favore di con la causale “regalo”. Parte_1
A parte che il riferimento al requisito della verità della notizia costituisce, insieme alla pertinenza e alla continenza, esimente del diritto di cronaca e critica giornalistica, ad ogni modo non vi sono evidenze documentali in ordine alla circostanza che i prelievi siano stati effettivamente compiuti senza il consenso dell'interessata.
Inoltre come emerge dal decreto di archiviazione del Gip in relazione al procedimento che vedeva l'attrice indagata per il reato di cui all'art. 646 c.p. in danno della madre, all'epoca delle movimentazioni delle somme, “ aveva la delega ad operare sul conto Parte_1 corrente intestato alla madre… e non vi è prova alcuna del fatto che tale delega fosse stata ottenuta mediante una condotta fraudolenta o approfittando dello stato di incapacità della persona offesa “ (decreto di archiviazione Gip di Agrigento del 16.7.2025)
In relazione ai post 2), 3) e 4) ritiene invece il Tribunale l'assenza di contenuti diffamatori, esprimendo invero, oltre che argomenti alquanto generici (post n. 4), pensieri e valutazioni su divergenze di opinioni in merito alla decisione di trasferire un genitore in una casa di cura
(post n. 3); scelta che per l'autore ha una valenza negativa ma che nel comune sentire potrebbe anche non essere tale, poichè finalizzata a fornire al congiunto un livello di assistenza sanitaria migliore rispetto a quello possibile tra le mura domestiche.
4 Inoltre, la lettura del post n. 2) non rende facilmente comprensibile il destinatario degli scritti, indicato semplicemente come “qualcuno”; tanto più che vi una significativa distanza temporale dalla pubblicazione del primo post (ben oltre 20 giorni) che rende non percepibile - né facilmente intuibile - , il collegamento con il precedente testo, non consentendo di identificare oggettivamente la persona a cui sono destinate le espressioni.
Difatti, come la giurisprudenza ha avuto modo di rilevare, l'individuazione del soggetto offeso in mancanza di indicazione nominativa esplicita non può ricavarsi dalla circostanza che lo stesso offeso si immedesimi e così percepisca il riferimento a sé dell'offesa, in quanto da fatti notori esterni, di pubblico dominio, ed esistenti al momento della pubblicazione, devono desumersi con certezza e inequivocità i sicuri riferimenti oggettivi di individuazione del soggetto offeso (fra molte, Cass. Pen., Sez. V, 26/1/2018, n. 3809).
Venendo pertanto alla determinazione del risarcimento per il post n. 1) è noto che in applicazione dei principi costantemente enunciati dalla Corte di Cassazione, a far tempo dalle pronunce a sezioni unite nn. 26972 e 26973 del 2008, il danno non patrimoniale costituisce danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, nella fattispecie in esame anche tramite prova presuntiva, attenendo il pregiudizio ad un bene immateriale.
Nel caso di specie il danno non patrimoniale consiste nella sofferenza d'animo conseguente alla diffamazione quale pregiudizio patito dalla sfera morale della vittima nel momento in cui ha percepito la lesione dell'onore e del relativo discredito della reputazione.
Provata l'esistenza di un danno non patrimoniale, la liquidazione di esso viene disposta in via equitativa ex art. 1226 c.c.. L'operazione può essere effettuata con riferimento a precisi parametri costantemente utilizzati dalla giurisprudenza di merito;
in particolare, dall'esame delle risultanze dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano al giugno 2024 è possibile ritenere che viene in rilievo una diffamazione di tenue gravità (danno liquidabile nell'importo che va da euro 1.175,00 ad euro 11.750,00).
Si arriva a tale conclusione tenendo conto di una serie di elementi tra i quali la limitata notorietà del diffamante e la imitata diffusione del mezzo diffamatorio (non viene indicato il numero complessivo dei followers della pagina facebook in questione); va considerata anche l'intensità dell'elemento psicologico che deve essere ritenuto modesto in relazione alle evidenze comunque oggettivamente emergenti nel caso in esame (sono oggettivamente riscontrabili bonifici di somme di danaro dal conto corrente della in favore Parte_4 dell'attrice e sono state avviate indagini per il reato di cui all'art. 646 c.p.); tutte evidenze queste che fanno ritenere congruo stimare in € 3000,00 il danno non patrimoniale subito dalla ricorrente, al cui risarcimento dovranno essere condannati i convenuti.
Sulla predetta somma decorrono e sono dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo.
5 Le spese di lite, liquidate in dispositivo, tenendo conto del valore del decisum, seguono la soccombenza e sono poste definitivamente a carico dei resistenti in solido.
Va accolta anche la richiesta ex art 120 comma 1 c.p.c., che assolve a una funzione riparatoria in via preventiva rispetto all'ulteriore propagazione degli effetti dannosi dell'illecito nel futuro (Cass. 1091/2016), reputandosi sufficiente a tal fine la pubblicazione sullo stesso social utilizzato di un estratto della presente sentenza.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di e di , ogni altra istanza ed eccezione Parte_2 Parte_3 disattesa o assorbita, in parziale accoglimento della domanda, così provvede:
- ritenuto il contenuto diffamatorio delle espressioni utilizzate con il post e foto pubblicati il
1° febbraio 2024 sul profilo Facebook ”, AN i convenuti, Controparte_1 in solido tra loro al versamento in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 3.000,00 oltre interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente sentenza all'effettivo soddisfo;
ORDINA a cura e spese dei convenuti, la pubblicazione sullo stesso social utilizzato
(Facebook) di un estratto della presente sentenza;
RESPINGE ogni altra domanda;
AN i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attrice per il presente giudizio che si liquidano, ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, in € 2000,00 per compensi professionali ed in € 545,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Così deciso in Agrigento, 2 dicembre 2025 Il Giudice
SI AP
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice SI AP, in funzione monocratica, lette le note per l'odierna udienza del 2.12.2025 con le quali le parti hanno precisato le conclusioni, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1636 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 proposta da:
Parte_1 nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Enzo Gianmaria Cardella;
ATTRICE
nei confronti di:
Parte_2 nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Troja;
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_3 dall'Avv. Giuseppe Montana;
CONVENUTI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. ha convenuto in giudizio e Parte_1 Parte_2
chiedendo che al Tribunale di ritenere e dichiarare lesi, per diffamazione a Parte_3 mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità (social network Facebook), il diritto all'immagine, l'onore e la reputazione dell'attrice e, per l'effetto, condannare i convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale pari ad euro 30.000,00, o in quella misura che sarà
1 ritenuta equa, con interessi legali dalla domanda al saldo;
ordinare ai resistenti la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 120 c.p.c., con vittoria di spese e compensi.
Ha esposto in particolare che e , sul loro profilo personale Parte_2 Parte_3
“ ”, del noto social network Facebook hanno pubblicato e condiviso Controparte_1 diversi post dal contenuto diffamatorio corredati da foto (ritraenti la madre Parte_4 di e la minore e gli stessi ed Pt_3 Parte_2 Persona_1 Parte_2 Parte_3
), come di seguito trascritti :
[...]
1) POST E FOTO DEL 1° FEBBRAIO 2024: “Prima ti sei divertita con i soldi di tua madre di nascosto con i bei regali di 10.000 a volta adesso che ti è stato tolto il potere sei davvero impazzita. Ma ormai ti sei fatta scoprire da tutti persino dal giudice. Puoi fare tutto e anche se ti sei rubata tutto non avrai mai l'amore che tua mamma ha per noi e noi per lei. Ormai che hai raggiunto il tuo scopo volevi chiuderla in una casa di cura per farla morire prima ma non ci sei riuscita nemmeno. E la nostra promessa di proteggerla e non abbandonarla mai è più forte di prima Il karma ci sarà ricordalo sempre”
2) POST E FOTO DEL 25 FEBBRAIO 2024: “Cara mamma hai compiuto il tuo novantaseiesimo compleanno. È da una vita che siamo assieme considerando che io ne ho adesso 55. Ho sempre festeggiato con te tanti compleanni anche oggi che ho una famiglia e spero ancora tanti avvenire. Qualcuno ti avrebbe voluto vedere in una casa di cura per la propria avidità di denaro ma fino a quando saremo su questa terra tutto ciò non accadrà mai!
Il nostro obiettivo oggi è di raggiungere assieme quota 100 anni. Auguri di cuore dal tuo figlio
, dalla tua nuora e dalla tua OT ” Pt_2 CP_1 Per_1
3) POST E VIDEO DEL 3 MARZO 2024: “Se la sentenza del 25 di marzo sarà di andare alla casa di cura tua figlia ti dovrà avere sulla coscienza per tutto il resto della vita”,
4) POST E FOTO DEL 5 MARZO 2024 “Secondo voi la cattiveria può dividere la OT dalla NN che l'ha cresciuta per diversi anni… Mi spezza il cuore solo al pensiero come gli dovrei spiegare che la NN forse verrà buttata in una casa di cura senza motivo.. Noi ce l'abbiamo messa tutta…adesso non resta che aspettare fra pochi giorni”
Ha evidenziato l'attrice che, sebbene non citata direttamente, è stata indicata nei post quale “tua figlia”, con un chiaro riferimento al rapporto parentale tra la e la Parte_4 stessa, per cui è stata facilmente identificata da una moltitudine di persone.
Ritenendo lesa la sua reputazione, ha ritenuto di aver subito una diffamazione di media gravità (danno liquidabile da euro 21.000,00 ad euro 30.000,00), in ragione della media notorietà dei diffamanti che conducono una nota attività di ristorazione nel centro di
Agrigento.
2 I convenuti si sono costituiti allegando tra le altre cose, l'insussistenza dei presupposti della diffamazione;
hanno contestato le avverse pretese chiedendo il rigetto di ogni domanda.
Il procedimento è stato istruito a mezzo di produzioni documentali;
quindi incamerato all'udienza odierna per essere deciso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni delle parti per come reiterate nelle note di trattazione scritta.
***
Così brevemente ricostruito il fatto e lo svolgimento del processo, in ordine all'eccezione preliminare va dato atto che la domanda è procedibile anche riguardo alla convenuta
[...]
emergendo dagli atti che l'invito per la mediazione è stato ritualmente Parte_3 trasmesso alla medesima in data 21 marzo 2024, presso l'indirizzo PEC
estratto dal portale INI – PEC. Email_1
Vanno pure disattese le argomentazioni spiegate da secondo cui i post Parte_2 pubblicati su Facebook non sarebbero a lui riconducibili;
è sufficiente al riguardo evidenziare che tutti i post pubblicati con il profilo personale Facebook “ ”, Controparte_1 sono accompagnati da immagini ritraenti il predetto e gli altri componenti della Pt_2 famiglia. Inoltre il profilo riporta il nome dei convenuti che non ne contestano in alcun modo l'appartenenza, dovendo identificarsi nel proprietario dell'account il soggetto responsabile delle frasi offensive, a prescindere dalla possibilità che queste siano state effettivamente scritte da terze persone.
Nel merito la domanda è fondata soltanto con riferimento al primo post del 1° febbraio
2024.
Come noto la diffamazione è l'offesa nei confronti della reputazione altrui commessa comunicando con altre persone;
consiste nella manifestazione di un pensiero, rivolto ad una pluralità di consociati e da questi percepito, di contenuto offensivo dell'onore e della reputazione di un soggetto cui vengono attribuiti qualità o fatti riprovevoli secondo il comune sentire.
Attraverso la previsione di una responsabilità sia civile che penale, azionabile dal soggetto che ritenga di essere stato diffamato allo scopo di ottenere riparazione della lesione conseguente all'illecito commesso, si vuole tutelare due differenti beni giuridici, il diritto all'onore ed il diritto alla reputazione, costituenti diritti fondamentali della persona e garantiti sia dall'art. 21 Cost. sia dall'art. 10 Cedu.
Per quanto riguarda il diritto all'onore, esso è riferibile all'oggettivo apprezzamento compiuto dall'individuo in relazione alle proprie doti personali in seno all'ambiente di appartenenza, sinteticamente ricomprese nell'insieme delle qualità morali della persona, in
3 alcuni casi sintetizzate anche nel concetto di "decoro", e, dal punto di vista soggettivo, al sentimento che un individuo ha del proprio valore sociale.
Per reputazione, invece, si intende la stima di cui gode un individuo all'interno del contesto sociale di riferimento, forgiata sulla posizione sociale o professionale dell'offeso e, comunque, inclusiva di tutti gli elementi soggettivamente identificativi del soggetto leso.
Orbene ciò detto in punto di diritto non è revocabile in dubbio il contenuto denigratorio del post pubblicato sul profilo Facebook “ ” riferibile al convenuto Controparte_1
e alla sua compagna , laddove in calce ad una fotografia Parte_2 Parte_3 dell'anziana madre di e viene espresso un Parte_4 Pt_3 Parte_2 commento dal contenuto denigratorio nella parte in cui l'attrice, indicata quale figlia dell'anziana stessa, viene accusata pubblicamente di aver rubato del denaro alla madre e di desiderarne la morte.
Lo scritto ha senza dubbio minato l'onore dell'attrice nel suo aspetto oggettivo, ossia nella stima che la stessa godeva tra i consociati, trattandosi della diffusione di un messaggio dal contenuto offensivo sulla bacheca di un noto social network, essendo questo accessibile a una moltitudine indeterminata di soggetti.
Al riguardo i convenuti hanno dedotto che il contenuto del post è veritiero alla luce dei movimenti bancari relativi al conto corrente della ove si è riscontrato che, con Parte_4 periodicità, venivano effettuati dei bonifici in favore di con la causale “regalo”. Parte_1
A parte che il riferimento al requisito della verità della notizia costituisce, insieme alla pertinenza e alla continenza, esimente del diritto di cronaca e critica giornalistica, ad ogni modo non vi sono evidenze documentali in ordine alla circostanza che i prelievi siano stati effettivamente compiuti senza il consenso dell'interessata.
Inoltre come emerge dal decreto di archiviazione del Gip in relazione al procedimento che vedeva l'attrice indagata per il reato di cui all'art. 646 c.p. in danno della madre, all'epoca delle movimentazioni delle somme, “ aveva la delega ad operare sul conto Parte_1 corrente intestato alla madre… e non vi è prova alcuna del fatto che tale delega fosse stata ottenuta mediante una condotta fraudolenta o approfittando dello stato di incapacità della persona offesa “ (decreto di archiviazione Gip di Agrigento del 16.7.2025)
In relazione ai post 2), 3) e 4) ritiene invece il Tribunale l'assenza di contenuti diffamatori, esprimendo invero, oltre che argomenti alquanto generici (post n. 4), pensieri e valutazioni su divergenze di opinioni in merito alla decisione di trasferire un genitore in una casa di cura
(post n. 3); scelta che per l'autore ha una valenza negativa ma che nel comune sentire potrebbe anche non essere tale, poichè finalizzata a fornire al congiunto un livello di assistenza sanitaria migliore rispetto a quello possibile tra le mura domestiche.
4 Inoltre, la lettura del post n. 2) non rende facilmente comprensibile il destinatario degli scritti, indicato semplicemente come “qualcuno”; tanto più che vi una significativa distanza temporale dalla pubblicazione del primo post (ben oltre 20 giorni) che rende non percepibile - né facilmente intuibile - , il collegamento con il precedente testo, non consentendo di identificare oggettivamente la persona a cui sono destinate le espressioni.
Difatti, come la giurisprudenza ha avuto modo di rilevare, l'individuazione del soggetto offeso in mancanza di indicazione nominativa esplicita non può ricavarsi dalla circostanza che lo stesso offeso si immedesimi e così percepisca il riferimento a sé dell'offesa, in quanto da fatti notori esterni, di pubblico dominio, ed esistenti al momento della pubblicazione, devono desumersi con certezza e inequivocità i sicuri riferimenti oggettivi di individuazione del soggetto offeso (fra molte, Cass. Pen., Sez. V, 26/1/2018, n. 3809).
Venendo pertanto alla determinazione del risarcimento per il post n. 1) è noto che in applicazione dei principi costantemente enunciati dalla Corte di Cassazione, a far tempo dalle pronunce a sezioni unite nn. 26972 e 26973 del 2008, il danno non patrimoniale costituisce danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, nella fattispecie in esame anche tramite prova presuntiva, attenendo il pregiudizio ad un bene immateriale.
Nel caso di specie il danno non patrimoniale consiste nella sofferenza d'animo conseguente alla diffamazione quale pregiudizio patito dalla sfera morale della vittima nel momento in cui ha percepito la lesione dell'onore e del relativo discredito della reputazione.
Provata l'esistenza di un danno non patrimoniale, la liquidazione di esso viene disposta in via equitativa ex art. 1226 c.c.. L'operazione può essere effettuata con riferimento a precisi parametri costantemente utilizzati dalla giurisprudenza di merito;
in particolare, dall'esame delle risultanze dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano al giugno 2024 è possibile ritenere che viene in rilievo una diffamazione di tenue gravità (danno liquidabile nell'importo che va da euro 1.175,00 ad euro 11.750,00).
Si arriva a tale conclusione tenendo conto di una serie di elementi tra i quali la limitata notorietà del diffamante e la imitata diffusione del mezzo diffamatorio (non viene indicato il numero complessivo dei followers della pagina facebook in questione); va considerata anche l'intensità dell'elemento psicologico che deve essere ritenuto modesto in relazione alle evidenze comunque oggettivamente emergenti nel caso in esame (sono oggettivamente riscontrabili bonifici di somme di danaro dal conto corrente della in favore Parte_4 dell'attrice e sono state avviate indagini per il reato di cui all'art. 646 c.p.); tutte evidenze queste che fanno ritenere congruo stimare in € 3000,00 il danno non patrimoniale subito dalla ricorrente, al cui risarcimento dovranno essere condannati i convenuti.
Sulla predetta somma decorrono e sono dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo.
5 Le spese di lite, liquidate in dispositivo, tenendo conto del valore del decisum, seguono la soccombenza e sono poste definitivamente a carico dei resistenti in solido.
Va accolta anche la richiesta ex art 120 comma 1 c.p.c., che assolve a una funzione riparatoria in via preventiva rispetto all'ulteriore propagazione degli effetti dannosi dell'illecito nel futuro (Cass. 1091/2016), reputandosi sufficiente a tal fine la pubblicazione sullo stesso social utilizzato di un estratto della presente sentenza.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di e di , ogni altra istanza ed eccezione Parte_2 Parte_3 disattesa o assorbita, in parziale accoglimento della domanda, così provvede:
- ritenuto il contenuto diffamatorio delle espressioni utilizzate con il post e foto pubblicati il
1° febbraio 2024 sul profilo Facebook ”, AN i convenuti, Controparte_1 in solido tra loro al versamento in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 3.000,00 oltre interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente sentenza all'effettivo soddisfo;
ORDINA a cura e spese dei convenuti, la pubblicazione sullo stesso social utilizzato
(Facebook) di un estratto della presente sentenza;
RESPINGE ogni altra domanda;
AN i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attrice per il presente giudizio che si liquidano, ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, in € 2000,00 per compensi professionali ed in € 545,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Così deciso in Agrigento, 2 dicembre 2025 Il Giudice
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