Ordinanza cautelare 5 agosto 2016
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 05/08/2016, n. 3322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3322 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2016 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/08/2016
N. 03527/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3527 del 2016, proposto da:
EL NA, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Stallone C.F. [...], Francesco Leone C.F. [...], Simona Fell C.F. [...], con domicilio eletto presso Francesco Stallone in Roma, via Antonio Stoppani, n.1;
RO NI, NO LL, AN NO, NO LO, RO CI, AV NA, RI ZI, PI GE, LV RG, AR OP, DO La PA, RI IN, TO OC, RI CR, OS MA, ES ZZ, LI LO, EL IN, SE ER, AN LI, ME DE NO, IC AG, UE SS, FI SS, GI TI, MA FI, RA OT, Francesco Torrisi, IN LU, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Stallone C.F. [...], Simona Fell C.F. [...], Francesco Leone C.F. [...], con domicilio eletto presso Francesco Stallone in Roma, via Antonio Stoppani, n.1;
contro
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Università degli Studi di Messina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
Cineca-Consorzio Interuniversitario, non costituito in giudizio;
nei confronti di
RA ED, non costituita in giudizio;
per la riforma
dell’ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 00724/2016, resa tra le parti, concernente diniego ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 2015/2016;
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Università degli Studi di Messina;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 agosto 2016 il Cons. Italo Volpe e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale d’udienza;
Ritenuto allo stato, nell’ambito della delibazione propria della presente fase cautelare, che:
- secondo prospettazione di parte appellante la stessa dovrebbe conseguirebbe ora un’utilità ( i.e. , iscrizione con riserva in sovrannumero) maggiore di quella cui la medesima potrebbe aspirare per effetto dell’accoglimento dell’appello nel merito ( i.e. , rimozione degli effetti degli atti illegittimi e ripetizione della prova selettiva);
- in ordine al danno, venendo in rilievo una richiesta d’iscrizione ai corsi con riserva e in sovrannumero relativa all’a.a. 2015-2016 risulta evidente come dall’eventuale accoglimento della istanza cautelare la parte ricorrente e odierna appellante non ricaverebbe alcun vantaggio, dato che le relative lezioni sono ormai terminate;
- in ogni caso, numero e complessità delle questioni sollevate meritano una valutazione approfondita che solo un esame della controversia nel merito può garantire;
- ricorrono sufficienti ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’istanza cautelare (ricorso numero: 3527/2016).
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 agosto 2016 con l'intervento dei magistrati:
Luciano Barra Caracciolo, Presidente
Bernhard Lageder, Consigliere
Marco Buricelli, Consigliere
Francesco Mele, Consigliere
Italo Volpe, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Italo Volpe | Luciano Barra Caracciolo |
IL SEGRETARIO