Ordinanza cautelare 9 febbraio 2022
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 17/06/2025, n. 11907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11907 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 11907/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00658/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 658 del 2022, proposto da IL IA, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Sidoti e Daniele Nicoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 28330 del 16.11.2021, con il quale il Ministero dell’Istruzione ha rigettato la richiesta di rettifica del decreto di riconoscimento della ricorrente;
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
nonché della nota del Miur n. 2971 del 17.03.17 e di ogni altro atto, limitatamente all’ipotesi in cui dovessero essere interpretati come ostativi alla rettifica del decreto di riconoscimento (o all’ottenimento di un nuovo decreto) per fatti sopravvenuti, come ad esempio l’iscrizione alle bolsas de interinos spagnole;
con condanna
all’avvio del procedimento amministrativo volto alla modifica/rettifica del decreto di riconoscimento della ricorrente, oppure all’emissione di un nuovo decreto di riconoscimento, in considerazione del fatto che la ricorrente, dall’ottobre 2021, è iscritta nelle bolsas de interinos di “Inglese” del Gobierno de la Roja e che pertanto, secondo la nota del Miur n. 2971 del 17.03.17, a partire da tale data è innegabilmente abilitata all’insegnamento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 giugno 2025 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 14 gennaio 2022 e depositato in data 22 gennaio 2022, la ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, all’uopo allegando e deducendo che: ha conseguito in Spagna il Master universitario en formación del Profesorado de Educacion Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formacion Profesional y Ensenanza de Idiomas, titolo che la abilita in Spagna all’insegnamento di varie materie, tra cui “Inglese”; dunque, a seguito di richiesta di riconoscimento della propria abilitazione inoltrata al Miur, ha ottenuto, in data 05.05.2020, un decreto di riconoscimento dell’abilitazione spagnola per le classi di concorso A-24 e A-25 (Lingua Inglese nelle scuole secondarie di I e II grado); detto decreto conteneva, tuttavia, una clausola risolutiva espressa del seguente tenore: «Fermo l’effetto risolutivo connesso all’eventuale pronuncia che dovesse risultare favorevole a questo Ministero all’esito del giudizio di merito sulla legittimità della nota DGOSV n. 2971 del 17/03/2017, il titolo di formazione professionale così composto […] è titolo di abilitazione all’esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria […]» per le classi di concorso A-25 […] e A-24 […]; ed infatti, il Miur ha emanato, in data 17.03.17, la nota n. 2971, nella quale ha stabilito che, per il riconoscimento dei titoli spagnoli, a partire da quel momento, avrebbe richiesto agli “abilitati spagnoli”, oltre al possesso del master (che nell’ordinamento spagnolo è di per sé abilitante), un nuovo requisito: - aver superato il concorso pubblico spagnolo per l’immissione in ruolo nelle scuole pubbliche; - oppure aver partecipato al detto concorso, senza superarlo nella sua totalità; - oppure essere iscritti nelle graduatorie straordinarie di professori selezionati dalle Comunidades Autónomas (bolsas de interinos) ai fini dell’insegnamento, come supplenti, nelle scuole pubbliche spagnole; tale nota è stata impugnata innanzi la Sezione da alcuni abilitati in Spagna (n.r.g. 4625/17); la Sezione ha rigettato la misura cautelare (ordinanza 28 giugno 2017, n. 3237), ma il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare (ordinanza 30 ottobre 2017, n. 4709), ordinando al Miur di effettuare i riconoscimenti delle abilitazioni spagnole seguendo le modalità precedenti al 17.03.17 (ossia senza pretendere il possesso di uno de tre requisiti della nota); poiché, al momento dell’inoltro della domanda di riconoscimento (03.01.18), non era in possesso degli ulteriori requisiti chiesti nella nota n. 2971, il Miur ha emesso, nei suoi confronti, un riconoscimento contenente una condizione risolutiva espressa, ricollegata all’esito del giudizio ex art. 29 c.p.a. proposto contro la nota del Miur n. 2971; la situazione è, tuttavia, mutata successivamente, in quanto, nell’ottobre 2021, ha ottenuto l’iscrizione nelle bolsas de interinos (graduatorie dei docenti a tempo determinato) delle scuole pubbliche del Gobierno de la Rioja; pertanto, in data 11.11.2021, ha informato il Ministero dell’Istruzione del nuovo status e ha chiesto, in ottemperanza alla nota n. 2971, la rettifica del proprio decreto di riconoscimento, con eliminazione della condizione risolutiva, inviando il certificato ufficiale attestante l’iscrizione nelle bolsas de interinos del Gobierno de la Rioja, corredata di traduzione giurata, rilasciato dal Direttore Generale della Gestione Educativa del Ministero dell’Istruzione, Cultura, Sport e Gioventù di La Rioja; tuttavia, in data 16.11.2021, il Ministero ha emesso un provvedimento di rigetto della suddetta richiesta, con la motivazione che il nuovo requisito (l’iscrizione nelle bolsas de interinos) non sussisteva al momento della presentazione della domanda di riconoscimento e che, pertanto, il decreto non può essere modificato.
2. Tanto premesso in fatto, la ricorrente ha lamentato l’illegittimità e l’erroneità degli atti gravati, rilevando come sia stato lo stesso Ministero a stabilire, con la nota n. 2971, che solo chi è iscritto nelle bolsas de interinos è abilitato all’insegnamento, senza, peraltro, indicare la decorrenza di tale requisito.
Pertanto, secondo la prospettazione ricorsuale, essendo la ricorrente iscritta in tali liste, non vi è ragione per negarle il riconoscimento “pieno” dell’abilitazione, attribuendo la mancanza di tale requisito all’autoresponsabilità della richiedente.
Invero, a dire di parte ricorrente, ignorare questa nuova circostanza – la quale, secondo il Ministero, sarebbe condicio sine qua non per ottenere il riconoscimento – significherebbe violare normativa europea (art. 45 TFUE e direttiva 2005/36/CE) che vieta simili condotte ostruzionistiche.
3. Sulla scorta delle descritte causali, la ricorrente ha invocato l’accoglimento della domanda.
4. Si è costituito, con memoria di mero stile, il Ministero dell’Istruzione.
5. Giusta ordinanza cautelare n. 202200808, del 9 febbraio 2022, è stata respinta l’istanza cautelare.
6. All’udienza di smaltimento del 6 giugno 2025, tenuta in videoconferenza, il procuratore costituito nell’interesse di parte ricorrente ha invocato la declaratoria di cessata materia del contendere, in considerazione dell’accoglimento del ricorso n.r.g. 4625/2017, definito con sentenza n. 16220/2023, non appellata.
7. All’esito della predetta udienza, la causa è stata introitata in decisione.
DIRITTO
8. In primo luogo, va detto che, contrariamente a quanto richiesto dalla parte ricorrente, Il Collegio non può dichiarare la cessata materia del contendere, non avendo l’Amministrazione rimosso in autotutela il provvedimento impugnato (da ultimo, Tar Lazio, sez. Terza Bis, sentenza del 09/06/2025, n. 11201/202).
9. Tanto premesso, il ricorso vada dichiarato, comunque, improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett.c), c.p.a in quanto, a norma dell’art 84, comma 4, c.p.a., “ Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa”.
Invero, nella specie, deve ritenersi venuto meno l’interesse della parte ricorrente alla presente decisione a seguito dell’intervenuto accoglimento, nelle more del presente giudizio, del ricorso n.r.g. 4625/2017, proposto contro la nota del Miur n. 2971 e definito con la sentenza n. 16220/2023, passata in giudicato, che ha dichiarato l’illegittimità della suddetta nota, con la quale l’allora Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha introdotto nuove modalità di riconoscimento delle abilitazioni conseguite in Spagna.
Pertanto, poiché l’evento futuro e incerto contenuto nel decreto di riconoscimento dell’abilitazione spagnola per le classi di concorso A-24 e A-25 (Lingua Inglese nelle scuole secondarie di I e II grado) risulta essersi avverato in senso favorevole alla ricorrente, deve ritenersi che sia, oramai, venuta meno la necessaria condizione dell’azione dell’interesse ad agire, che, come noto, deve sussistere al momento della proposizione del gravame e permanere sino al momento del passaggio in decisione della causa, con conseguente attribuzione al Giudice Amministrativo del potere di verificarne la persistenza in relazione a ciascuno di tali momenti (cfr. fra le molteplici, Consiglio di Stato sez. II - 14/06/2021, n. 4567, sez. II - 23/11/2020, n. 7337, sez. V - 03/11/2020, n. 6788; T.A.R. Lazio sez. II ter – Roma, 30/03/2023, n. 5465, sez. III - Roma, 20/09/2021, n. 9845, sez. III - Roma, 14/07/2021, n. 8359, sez. I - Roma, 02/03/2021, n. 2522).
Invero, l’interesse all’annullamento del provvedimento prot. n. 28330 del 16.11.2021, oggi impugnato, con il quale il Ministero dell’Istruzione ha rigettato la richiesta di rettifica del decreto di riconoscimento della ricorrente deve ormai ritenersi insussistente (ciò, peraltro, è stato confermato dal fatto che la ricorrente ha invocato la cessata materia del contendere), avendo la parte istante effettivamente conseguito ciò per cui si è rivolta al Tribunale, vale a dire il riconoscimento della propria abilitazione.
10. In conclusione, per quanto sopra detto, il ricorso è improcedibile.
11. Le spese di lite possono comunque essere compensate tenuto conto della peculiarità della vicenda fattuale e della natura (in rito) della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Michele Di Martino, Referendario, Estensore
Marco Savi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Di Martino | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO