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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/06/2025, n. 7020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7020 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A
Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. N 27949/2024 all'udienza del 06/05/2025, mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. Palma Parte_1
OL e dall'avv. Cacciato Insilla - pec: , giusta Email_1 delega a margine del ricorso;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
AV DO, pec. t, in virtù di procura Email_2 generale alle liti a rogito del notaio Repertorio n. 37875 del 22.3.2024; Persona_1
RESISTENTE
Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.07.2024 il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentir dichiarare il proprio al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello stato di portatore di handicap grave dalla data della domanda amministrativa del 21.02.2023, in subordine qualora in sede di
ATP non fosse stato omologato l'accertamento relativo al riconoscimento dell'invalidità 100% per esenzione del ticket, accertare che la parte ricorrente è invalida al 100%, con condanna al pagamento delle spese di lite da attribuire ai procuratori antistatari.
Deduceva:
- di essere portatore di una grave invalidità fisica e presentava domanda per il riconoscimento dello status di handicap grave ex art. 3 comma 3 L.104/92 e dell'indennità di accompagnamento;
- che il ricorrente proponeva ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.;
- che il Tribunale gli riconosceva un'invalidità al 100% in soggetto ultrasessantacinquenne ma non i requisiti richiesti per l'accompagno e per l'handicap grave;
- che la parte ricorrente il 19.07.2024 depositava atto di contestazione;
- che veniva depositato il presente ricorso in quanto la relazione del CTU era oggetto di rilievi e critiche con riferimento alle patologie che affliggevano il ricorrente;
in particolare non erano state correttamente valutate la riduzione dell'autonomia personale, situazione incidente sulle condizioni ritenute necessarie per il requisito dell'handicap grave, e la difficoltà a deambulare autonomamente come requisito dell'indennità di accompagnamento. Concludeva come sopra.
Si costituiva l' eccependo l'improponibilità del ricorso in quanto non era possibile CP_1 verificare la tempestività dell'opposizione; l'inammissibilità del ricorso, per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali relative al precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo;
nel merito deduceva la infondatezza della pretesa. Nominato un CTU, la causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza.
La parte ricorrente in data 10.07.2024 ha depositato la contestazione con riferimento al mancato riconoscimento dei benefici richiesti, come appare dalla consolle del giudice ed in data 18.07.2024 ha iscritto il presente procedimento, per cui il ricorso è tempestivo.
Il ricorrente assumeva come motivo posto a base della opposizione la non adeguata valutazione delle patologie indicate specificamente contestando la perizia soprattutto con riguardo alle patologie che conferiscono nella riduzione dell'autonomia personale e nel deficit della deambulazione.
Pertanto, si ritiene che i motivi di opposizione siano specificati ed il ricorso sia ammissibile.
Per quanto attiene la pretesa, si chiede l'accertamento dello stato di handicap grave e dell'indennità di accompagnamento.
Il CTU del presente procedimento ha concluso affermando che “Il sig. Parte_1
NON SI TROVA nelle condizioni previste dall'Art. 1 della Legge dell'11.02.1980 n. 18, ovvero non ha diritto all'indennità di accompagnamento. Il signor NON Parte_1 HA i requisiti stabiliti dalla Legge del 05.02.1992 n. 104, articolo 3, comma 3
(handicap grave)”. Si ritiene che la perizia sia immune da vizi logici e debba essere condivisa da questo giudice. La parte ricorrente ha depositato nel presente giudizio, in data 09.05.2025 l'omologa contenente l'accertamento dell'handicap grave, dal dicembre 2023. Ne deriva che in accoglimento della domanda subordinata, la parte ricorrente deve essere dichiarata invalida al 100% ultrasessantacinquenne dalla domanda del 21.02.2023, senza diritto all'accompagno e non portatore di handicap grave dal 21.02.2023 al 14.12.2023. Condanna l ad un terzo delle totali spese di lite liquidate in dispositivo. CP_1
Si pongono a carico dell' le spese di CTU. CP_1
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese:
- Dichiara parte ricorrente invalida al 100% ai fini dell'esenzione dal pagamento del ticket;
- Rigetta per il resto il ricorso;
- Condanna parte al pagamento di 1/3 delle spese di lite, liquidate in euro CP_1
2696,00 da distrarsi.
- condanna l' le spese di CTU, liquidate con separato atto. CP_1
Roma, 17.06.2025
Il Giudice
(Provvedimento redatto con ausilio dell'Ufficio per il processo – dott. Lorenzo Maria Gatta)