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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 22/05/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1196/2019 trattenuta in decisione con note di trattazione scritta previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1 dall'avv. MANCUSO ANTONELLO
Attore
E
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Controparte_1 C.F._2
CALDIERO VITO
Convenuto
OGGETTO: prelazione agraria.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio davanti a Parte_1
questo Tribunale il sig. , chiedendo di accertare e dichiarare in capo ad esso Controparte_1
istante la sussistenza integrale dei requisiti di legge, oggettivi e soggettivi, richiesti per una pronuncia di riscatto agrario di un fondo alienato;
chiedeva altresì l'attore di accertare e dichiarare un suo diritto di prelazione di alcuni terreni agricoli venduti.
Pertanto, chiedeva di dichiarare la nullità e inefficacia, nei confronti dell'attore, dell'atto di compravendita Notar in data 20.04.18, rep. N. 36756, avente ad oggetto dei terreni Per_1
agricoli siti in Fuscaldo loc. Fischietta e Perlotta, Foglio di mappa n.30 p.lle 31, 33, 41, 42, 62,68,69
e 70, regolarmente venduti a . Controparte_1 A sostegno della domanda assumeva di essere “coltivatore diretto” e proprietario di due appezzamenti di terreno in quella zona (F. n. 30 partt. 67 e 43), caratterizzati da “contiguità fisica e materiale” (confinanti) con i fondi oggetto della vendita, ha chiesto il proprio subentro nell'atto, in vece dell'acquirente.
Si costituiva in giudizio il convenuto che instava per il rigetto della domanda siccome infondata in fatto e diritto;
preliminarmente eccepiva la tardività e quindi l'avvenuta decadenza dell'esercizio del presunto diritto di prelazione, nel merito rilevava la mancata contiguità tra i fondi delle parti nonché la circostanza che l'istante non riveste la qualità di coltivatore diretto, nè imprenditore agricolo iscritto nella previdenza agricola.
Quindi la causa espletata la trattazione nel corso della quale veniva acquista documentazione sulle conclusioni precisate con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. era riservata per la decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Preliminarmente va ravvisata la competenza dell'adito Tribunale in composizione monocratica laddove sono sottratte alla competenza specializzata e al rito lavoristico i giudizi in tema di prelazione e riscatto agrari, di cui alla legge 26 maggio 1965, n 590 (e successive modifiche e integrazioni), in quanto non implicano l'applicazione di norme sul rapporto di affitto, la cui esistenza è solo uno dei presupposti di fatto del l'operatività dell'istituto che, al pari degli altri, può costituire oggetto di accertamento incidenter tantum da parte del giudice non specializzato.
Ciò posto occorre inquadrare la vicenda per cui è causa;
l'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817 dispone che il diritto di prelazione previsto dal primo comma dell'art. 8 della legge 26 maggio
1965, n. 590, “spetta anche (…) al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti”.
Questa norma ha ampliato le fattispecie di prelazione agraria, concedendola anche a favore del proprietario coltivatore diretto di fondo confinante con quello offerto in vendita, ma solo in mancanza di un affittuario coltivatore diretto. La finalità prevalente, dunque, rimane quella di consentire la riunione in un unico soggetto della proprietà e della conduzione del fondo agricolo. Ad essa si aggiunge però quella di favorire la creazione di aziende agricole di maggiore estensione, attraverso l'accorpamento dei fondi limitrofi, sempre in presenza della qualifica di coltivatore diretto.
Tanto premesso, occorre considerare le conseguenze della violazione di detta normativa.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità (Cass. 7244/1992) ha ritenuto applicabile l'art. 1418, in una fattispecie caratterizzata dal fatto che il proprietario aveva venduto al coltivatore diretto, peraltro dopo che il termine per l'esercizio della prelazione era abbondantemente scaduto. A fronte di tale impostazione un indirizzo contrario sostiene che la violazione di una norma imperativa non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto giacché l'art. 1418, primo comma, cod. civ., con l'inciso "salvo che la legge disponga diversamente", esclude tale sanzione ove sia predisposto un meccanismo idoneo a realizzare ugualmente gli effetti voluti della norma, indipendentemente dalla sua concreta esperibilità e dal conseguimento reale degli effetti voluti;
e che pertanto la vendita di un fondo compiuta senza il rispetto delle norme sul diritto di prelazione di cui agli artt. 8 della legge n. 590 del 1965 e 7 della legge n. 817 del 1971, non è viziata da nullità ai sensi del citato art. 1418 (né ai sensi dell'art. 1344 cod. civ.) sussistendo il rimedio dell'esercizio del riscatto.
Per quanto concerne, poi, i singoli atti di disposizione posti in essere la legge presuppone, per l'esercizio della prelazione, che il fondo sia alienato con corrispettivo e pertanto è da ritenersi che non rientrino nella fattispecie che dà luogo ad alienazione soggetta a prelazione né negozi giuridici a titolo gratuito, come la donazione, né negozi non traslativi ma semplicemente dichiarativi, come la divisione.
Nella fattispecie di cui è causa in data 26 Febbraio 2018 la venditrice faceva Parte_2
pervenire al sig. , odierno attore, una comunicazione nella quale si precisava Parte_1
la volontà di vendere i suddetti terreni agricoli e si invitava il sig. Parte_1 all'esercizio o meno del diritto di prelazione prescritto dalla vigente normativa in favore dei coltivatori diretti;
Nonostante, a suo avviso, la predetta comunicazione fosse priva dei requisiti essenziali previsti dal codice civile e della legge n. 590/1965 esso istante con nota del 23 Marzo 2018 manifestava la volontà di esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto dei terreni censiti nel catasto dei terreni del Comune di Fuscaldo loc. “fischietta” e loc. “perlotta” foglio di mappa n. 30 part.lle
31,33,41,42,62,68,69,70, alle condizioni di cui alla proposta di acquisto formulata dal sig.
[...]
maggiorata di € 1.000,00, ma tuttavia tale nota non aveva seguito in quanto veniva CP_1 stipulata la vendita con quest'ultimo odierno convenuto.
Tanto premesso, in punto di fatto occorre rilevare che nella fattispecie per cui è causa difetta sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo, e tali circostanze devono ritenersi assorbenti rispetto alla pur eccepita decadenza dall'esercizio del presunto diritto di prelazione, sia relativamente alla prima racc. a/r ricevuta da in data 01.10.2018, sia per quanto concerne il Controparte_1 successivo inizio del presente giudizio, con notifica dell'atto di citazione avvenuta soltanto in data
24.02.2022, ben oltre i termini di legge.
Invero il diritto di prelazione e riscatto del coltivatore diretto, proprietario del terreno confinante, previsto dall'art. 7 della legge n. 817 del 1971, spetta solo nel caso di fondi confinanti in senso giuridicamente proprio, caratterizzati, cioè, da contiguità fisica e materiale, per contatto reciproco lungo la comune linea di demarcazione (sia essa meramente ideale, ovvero esteriorizzata mediante muri, siepi, recinzioni o altri segnali), e non già da contiguità meramente funzionale (come nel caso di fondi separati da strada interpoderale o vicinale, aia comune, torrente ecc.), pur se suscettibili di essere accorpati in un'unica azienda agraria.
Sulla contiguità dei fondi dall'atto pubblico di vendita del 20.4.2018 per notaio da Per_1 Per_2
rep. N. 3675620933 racc. n. si evince alla pag. 1 nella parte descrittiva che il terreno oggetto della compravendita per cui è causa “Confini in un sol corpo e nell'insieme strada vicinale,
[...]
e , , e , vallone Per_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6 Per_7
“Ligurghi”, proprietà ”. CP_1
La mancata indicazione della porzione di terreno nella titolarità dell'odierno istante nel biennio anteriore alla stipula del predetto atto pubblico, pertanto, sostanzia la mancata integrazione del presupposto costitutivo;
la presenza di strada vicinale, dunque, per come eccepito e/o comunque l'assenza di contiguità pertanto deve ritenersi ostativa all'accoglimento della domanda.
Parimenti l'istante ha prodotto l'atto di acquisto del 7.5.2008 del proprio terreno per notar dal quale parimenti non si evince la contiguità tra fondi. Per_8
Riguardo, infine, all'elemento soggettivo dalla documentazione in atti, atteso che l'art. 8 legge
590/65 disciplina la prelazione dell'affittuario coltivatore diretto, secondo cui in caso di trasferimento a titolo oneroso (vendita o altro contratto) o di concessione in enfiteusi di fondi,
l'affittuario coltivatore diretto, il mezzadro, il colono o il compartecipante hanno diritto di prelazione purché tra l'altro, per quanto qui rileva, coltivi il fondo stesso da almeno due anni;
dalla visura camerale versata in atti si evince che l'odierno istante risulta iscritto in qualità di imprenditore agricolo dal 15.7.2009 per l'attività di allevamento di cani da caccia;
da tali emergenze documentali ne deriva, altresì, il difetto del presupposto soggettivo ai fini dell'applicazione dell'invocata disciplina.
Infine il dedotto e documentato possesso di macchine agricole ex se non può ritenersi integrare detto presupposto.
Ne deriva che, pertanto, difettando gli elementi costitutivi della fattispecie, come detto si anella componente soggettiva che oggettiva, la domanda formulata nell'interesse di parte attrice deve essere rigettata, atteso che “Ai fini del riconoscimento del diritto di prelazione agraria è necessaria
l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge” Cass. n. 22872/2015).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola in composizione monocratica, nella persona del dr. Alberto Caprioli definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe con atto di citazione ritualmente notificato, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) RIGETTA la domanda proposta nell'interesse di parte;
2) CONDANNA parte attrice al pagamento delle spese del giudizio in favore del convenuto che liquida in euro 2.972,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Paola, 22.5.2025
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1196/2019 trattenuta in decisione con note di trattazione scritta previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1 dall'avv. MANCUSO ANTONELLO
Attore
E
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Controparte_1 C.F._2
CALDIERO VITO
Convenuto
OGGETTO: prelazione agraria.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio davanti a Parte_1
questo Tribunale il sig. , chiedendo di accertare e dichiarare in capo ad esso Controparte_1
istante la sussistenza integrale dei requisiti di legge, oggettivi e soggettivi, richiesti per una pronuncia di riscatto agrario di un fondo alienato;
chiedeva altresì l'attore di accertare e dichiarare un suo diritto di prelazione di alcuni terreni agricoli venduti.
Pertanto, chiedeva di dichiarare la nullità e inefficacia, nei confronti dell'attore, dell'atto di compravendita Notar in data 20.04.18, rep. N. 36756, avente ad oggetto dei terreni Per_1
agricoli siti in Fuscaldo loc. Fischietta e Perlotta, Foglio di mappa n.30 p.lle 31, 33, 41, 42, 62,68,69
e 70, regolarmente venduti a . Controparte_1 A sostegno della domanda assumeva di essere “coltivatore diretto” e proprietario di due appezzamenti di terreno in quella zona (F. n. 30 partt. 67 e 43), caratterizzati da “contiguità fisica e materiale” (confinanti) con i fondi oggetto della vendita, ha chiesto il proprio subentro nell'atto, in vece dell'acquirente.
Si costituiva in giudizio il convenuto che instava per il rigetto della domanda siccome infondata in fatto e diritto;
preliminarmente eccepiva la tardività e quindi l'avvenuta decadenza dell'esercizio del presunto diritto di prelazione, nel merito rilevava la mancata contiguità tra i fondi delle parti nonché la circostanza che l'istante non riveste la qualità di coltivatore diretto, nè imprenditore agricolo iscritto nella previdenza agricola.
Quindi la causa espletata la trattazione nel corso della quale veniva acquista documentazione sulle conclusioni precisate con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. era riservata per la decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Preliminarmente va ravvisata la competenza dell'adito Tribunale in composizione monocratica laddove sono sottratte alla competenza specializzata e al rito lavoristico i giudizi in tema di prelazione e riscatto agrari, di cui alla legge 26 maggio 1965, n 590 (e successive modifiche e integrazioni), in quanto non implicano l'applicazione di norme sul rapporto di affitto, la cui esistenza è solo uno dei presupposti di fatto del l'operatività dell'istituto che, al pari degli altri, può costituire oggetto di accertamento incidenter tantum da parte del giudice non specializzato.
Ciò posto occorre inquadrare la vicenda per cui è causa;
l'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817 dispone che il diritto di prelazione previsto dal primo comma dell'art. 8 della legge 26 maggio
1965, n. 590, “spetta anche (…) al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti”.
Questa norma ha ampliato le fattispecie di prelazione agraria, concedendola anche a favore del proprietario coltivatore diretto di fondo confinante con quello offerto in vendita, ma solo in mancanza di un affittuario coltivatore diretto. La finalità prevalente, dunque, rimane quella di consentire la riunione in un unico soggetto della proprietà e della conduzione del fondo agricolo. Ad essa si aggiunge però quella di favorire la creazione di aziende agricole di maggiore estensione, attraverso l'accorpamento dei fondi limitrofi, sempre in presenza della qualifica di coltivatore diretto.
Tanto premesso, occorre considerare le conseguenze della violazione di detta normativa.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità (Cass. 7244/1992) ha ritenuto applicabile l'art. 1418, in una fattispecie caratterizzata dal fatto che il proprietario aveva venduto al coltivatore diretto, peraltro dopo che il termine per l'esercizio della prelazione era abbondantemente scaduto. A fronte di tale impostazione un indirizzo contrario sostiene che la violazione di una norma imperativa non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto giacché l'art. 1418, primo comma, cod. civ., con l'inciso "salvo che la legge disponga diversamente", esclude tale sanzione ove sia predisposto un meccanismo idoneo a realizzare ugualmente gli effetti voluti della norma, indipendentemente dalla sua concreta esperibilità e dal conseguimento reale degli effetti voluti;
e che pertanto la vendita di un fondo compiuta senza il rispetto delle norme sul diritto di prelazione di cui agli artt. 8 della legge n. 590 del 1965 e 7 della legge n. 817 del 1971, non è viziata da nullità ai sensi del citato art. 1418 (né ai sensi dell'art. 1344 cod. civ.) sussistendo il rimedio dell'esercizio del riscatto.
Per quanto concerne, poi, i singoli atti di disposizione posti in essere la legge presuppone, per l'esercizio della prelazione, che il fondo sia alienato con corrispettivo e pertanto è da ritenersi che non rientrino nella fattispecie che dà luogo ad alienazione soggetta a prelazione né negozi giuridici a titolo gratuito, come la donazione, né negozi non traslativi ma semplicemente dichiarativi, come la divisione.
Nella fattispecie di cui è causa in data 26 Febbraio 2018 la venditrice faceva Parte_2
pervenire al sig. , odierno attore, una comunicazione nella quale si precisava Parte_1
la volontà di vendere i suddetti terreni agricoli e si invitava il sig. Parte_1 all'esercizio o meno del diritto di prelazione prescritto dalla vigente normativa in favore dei coltivatori diretti;
Nonostante, a suo avviso, la predetta comunicazione fosse priva dei requisiti essenziali previsti dal codice civile e della legge n. 590/1965 esso istante con nota del 23 Marzo 2018 manifestava la volontà di esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto dei terreni censiti nel catasto dei terreni del Comune di Fuscaldo loc. “fischietta” e loc. “perlotta” foglio di mappa n. 30 part.lle
31,33,41,42,62,68,69,70, alle condizioni di cui alla proposta di acquisto formulata dal sig.
[...]
maggiorata di € 1.000,00, ma tuttavia tale nota non aveva seguito in quanto veniva CP_1 stipulata la vendita con quest'ultimo odierno convenuto.
Tanto premesso, in punto di fatto occorre rilevare che nella fattispecie per cui è causa difetta sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo, e tali circostanze devono ritenersi assorbenti rispetto alla pur eccepita decadenza dall'esercizio del presunto diritto di prelazione, sia relativamente alla prima racc. a/r ricevuta da in data 01.10.2018, sia per quanto concerne il Controparte_1 successivo inizio del presente giudizio, con notifica dell'atto di citazione avvenuta soltanto in data
24.02.2022, ben oltre i termini di legge.
Invero il diritto di prelazione e riscatto del coltivatore diretto, proprietario del terreno confinante, previsto dall'art. 7 della legge n. 817 del 1971, spetta solo nel caso di fondi confinanti in senso giuridicamente proprio, caratterizzati, cioè, da contiguità fisica e materiale, per contatto reciproco lungo la comune linea di demarcazione (sia essa meramente ideale, ovvero esteriorizzata mediante muri, siepi, recinzioni o altri segnali), e non già da contiguità meramente funzionale (come nel caso di fondi separati da strada interpoderale o vicinale, aia comune, torrente ecc.), pur se suscettibili di essere accorpati in un'unica azienda agraria.
Sulla contiguità dei fondi dall'atto pubblico di vendita del 20.4.2018 per notaio da Per_1 Per_2
rep. N. 3675620933 racc. n. si evince alla pag. 1 nella parte descrittiva che il terreno oggetto della compravendita per cui è causa “Confini in un sol corpo e nell'insieme strada vicinale,
[...]
e , , e , vallone Per_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6 Per_7
“Ligurghi”, proprietà ”. CP_1
La mancata indicazione della porzione di terreno nella titolarità dell'odierno istante nel biennio anteriore alla stipula del predetto atto pubblico, pertanto, sostanzia la mancata integrazione del presupposto costitutivo;
la presenza di strada vicinale, dunque, per come eccepito e/o comunque l'assenza di contiguità pertanto deve ritenersi ostativa all'accoglimento della domanda.
Parimenti l'istante ha prodotto l'atto di acquisto del 7.5.2008 del proprio terreno per notar dal quale parimenti non si evince la contiguità tra fondi. Per_8
Riguardo, infine, all'elemento soggettivo dalla documentazione in atti, atteso che l'art. 8 legge
590/65 disciplina la prelazione dell'affittuario coltivatore diretto, secondo cui in caso di trasferimento a titolo oneroso (vendita o altro contratto) o di concessione in enfiteusi di fondi,
l'affittuario coltivatore diretto, il mezzadro, il colono o il compartecipante hanno diritto di prelazione purché tra l'altro, per quanto qui rileva, coltivi il fondo stesso da almeno due anni;
dalla visura camerale versata in atti si evince che l'odierno istante risulta iscritto in qualità di imprenditore agricolo dal 15.7.2009 per l'attività di allevamento di cani da caccia;
da tali emergenze documentali ne deriva, altresì, il difetto del presupposto soggettivo ai fini dell'applicazione dell'invocata disciplina.
Infine il dedotto e documentato possesso di macchine agricole ex se non può ritenersi integrare detto presupposto.
Ne deriva che, pertanto, difettando gli elementi costitutivi della fattispecie, come detto si anella componente soggettiva che oggettiva, la domanda formulata nell'interesse di parte attrice deve essere rigettata, atteso che “Ai fini del riconoscimento del diritto di prelazione agraria è necessaria
l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge” Cass. n. 22872/2015).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola in composizione monocratica, nella persona del dr. Alberto Caprioli definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe con atto di citazione ritualmente notificato, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) RIGETTA la domanda proposta nell'interesse di parte;
2) CONDANNA parte attrice al pagamento delle spese del giudizio in favore del convenuto che liquida in euro 2.972,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Paola, 22.5.2025
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli