Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 17/05/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Raffaella Filoni, sulle conclusioni prese dal 17 aprile 2025, ex art 281 sexies comma III cpc a seguito di note scritte di trattazione, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4089/2023 di R.G., promossa da:
SI.ra ( C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, in via sia congiunta che disgiunta, e come da delega in atti, dall'Avv. Vincenzo Tateo (C.F. – PEC C.F._2
e dall'Avv. Nicoletta Tateo Email_1
(C.F. . PEC C.F._3
, elettivamente domiciliata Email_2 presso lo Studio in Vigevano, v. Trivulzio 120 ( fax 0381.645737),
- Opponente - contro (P.IVA, C.F. e numero di iscrizione nel Registro Controparte_1 delle Imprese di MA ), in persona del suo legale P.IVA_1 rappresentate pro tempore, e per essa (P.IVA, C.F. CP_2
, giusta procura speciale del 31/08/2018 ( DOC. 1), quale P.IVA_2 società incorporata in Controparte_3
(P.IVA, C.F. e numero di iscrizione nel registro delle Imprese numero
, giusta atto pubblico di fusione del 23/11/2022, per il P.IVA_3 tramite del suo Procuratore Speciale), giusta procura rilasciata da il 21/10/2022, Controparte_3 rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti in atti, dall'Avv. Marco Pesenti (C.F. n. – indirizzo P.E.C. C.F._4
– fax n. 0248011624) e dall'Avv. Email_3
Francesco Concio (C.F. n. – indirizzo P.E.C. C.F._5
– fax n. 0248011624), con Email_4 domicilio eletto, ai fini della presente procedura, presso lo Studio dell'Avv. Massimo Bernuzzi (C.F. n. ) in P.zza C.F._6
Garavaglia, 1 - 27100 Pavia (PV),
- convenuta opposta
1
Come da note scritte di discussione:
Per Parte Opponente: “ Voglia il Tribunale, contrariis reiectis, previo ogni accertamento e declaratoria del caso, a) in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto nullo, illegittimo, infondato in fatto ed in diritto e, conseguentemente, respingere ogni pretesa ex adverso formulata;
b) in via preliminare, accertare la legittimazione attiva della intimante;
c) nel merito, c.1) in via principale, accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione dell'asserito credito;
c.2) in subordine, nella denegata ipotesi in cui la il credito non risultasse prescritto, respingere integralmente le domande attoree, perché infondate in diritto e nel merito. In ogni caso, con il favore delle spese, cpa e iva.”
Per Parte Opposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reictis, così giudicare: In via preliminare: - concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo qui opposto poiché la spiegata opposizione non è fondata su prova scritta opponibile alla deducente società, né di pronta/facile soluzione ex art. 648 c.p.c.; Nel merito in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata: - nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la SI.ra , al pagamento, in favore della Parte_1 convenuta opposta, dell'importo di Euro 133.491,72 oltre interessi al tasso convenzionale dal 30/06/2012 ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di opposizione. Il tutto con il favore delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, tenuto contro del valore di causa, oltre accessori di Legge e spese vive.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La motivazione della presente sentenza è redatta sulla base della sintetica e concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.
Su ricorso di il Tribunale di Pavia con Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 1189 emesso il 30/06/2023, e notificato in data 07/08/2023, ha ingiunto a: “ nonche' a CP_4 CP_5
nonche' a e
[...] Parte_1 CP_6 CP_7
r arte ricorre di Controparte_8 cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 133.491,72; 2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.242,00 per compensi,
2 in € 406,50 per spese, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende”.
La richiesta di emissione del suddetto decreto ingiuntivo è stata basata, nei confronti della SI.ra , quale fideiussore ( con Parte_1 atto del 16.5.1997 ) della Società Controparte_9
(società dichiarata fallita in data 11.4.2021) rispetto alle
[...] obbligazioni di pagamento e di garanzia relative ai seguenti rapporti:
- contratto di conto corrente n. 10066, intestato alla
[...] ra cancellata, acceso Controparte_9 in data 22/11/2007 presso la filiale di Vigevano della
[...]
Controparte_10
-contratto di conto corrente n. 351, intestato alla
[...]
(ora Controparte_11 [...] cancellata), acceso in data Controparte_9
23/03/2004 presso la filiale di Vigevano della Controparte_12
;
[...]
-Ri.ba. n. 5183075430 derivante dal rapporto anticipi n 351086 concesso alla (ora CP_9 Controparte_11 cancellata), in Controparte_9 data 14/09/2005 dalla filiale di Vigevano della Controparte_10
[...]
Con atto di citazione notificato a mezzo P.E.C. in data 03/10/2023 la SI.ra ha proposto opposizione avverso il Parte_1 suddetto decreto ingiuntivo, convenendo in giudizio, Controparte_1
deducendo quali motivi di opposizione:
[...]
-il difetto di legittimazione attiva della intimante poiché
[...] agisce per recuperare un credito che, originariamente, CP_1 faceva capo a , e non vi è prova del fatto che il Controparte_10 credito di cui è causa rientri fra quelli pervenuti a e, per essa, CP_1 alla a sua volta incorporata in CP_2 [...]
Controparte_3
-l'intervenuta prescrizione del credito vantato da CP_1 poiché l'ultima e unica richiesta di pagamento e messa in mora, effettuata da nei confronti dei fideiussori Controparte_12 della fallita era stata effettuata con r.a.r. 20/07/2012; Parte_2
-l'estinzione della fideiussione ai sensi dell'art. 1957 co. 1 cc, poiché non vi è prova che parte intimante abbia proposto e coltivato le sue istanze entro i sei mesi di legge;
3 -il difetto di prova del quantum della pretesa azionata con il decreto ingiuntivo opposto;
-il difetto di prova di comunicazione/notifica della
“esposizione” del debitore verso la banca, né dei vari aggravamenti di tale “esposizione” verificatisi nel tempo.
Concludeva chiedendo, in via preliminare, accertare il difetto di legittimazione attiva della intimante;
nel merito, in via principale, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'asserito credito;
in subordine, respingere integralmente le domande attoree, perché infondate in diritto e nel merito, in ogni caso, con il favore delle spese.
Si è costituita parte opposta contro Controparte_1 deducendo , in particolare :
-la genericità della contestazione circa il difetto di legittimazione della parte intimante , e l'infondatezza, poiché con atto di fusione per incorporazione del 22/12/2008, si è Controparte_10 fusa per incorporazione con Controparte_12
ha acquistato il credito azionato, ai sensi
[...] Controparte_1
e per gli effetti di cui agli articoli 1 e 4 (come implementato dall'articolo 7.1, commi 1 e 6) della Legge sulla Cartolarizzazione, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data 20 dicembre 2017; come da dichiarazione di cessione dei crediti resa da
[...]
(DOC. 7); di detta cessione veniva data notizia CP_12 mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica IAna del 23712/2017 - Parte Seconda n.151; con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale risulta assolto anche l'onere di comunicazione della cessione;
la Gazzetta Ufficiale, individua esattamente il cessionario, il cedente e i criteri di identificazione dei debiti ceduti;
la notificazione della cessione, non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
-la sussistenza della prova del credito della società intimante, sia nell'an che nel quantum, in via documentale: copia dei contratti di conti correnti;
l'estratto conto certificato ex art. 50 Tub dei suddetti contratti, gli estratti conto , il contratto di conto anticipi e la certificazione ex art. 50 Tub , le lettere di messa in mora;
le fideiussioni;
la visura della società
- l'onere della prova in capo al debitore (e non al creditore) dell'esatto adempimento della propria obbligazione: non avendo parte opponente fornito prova alcuna in ordine al puntuale adempimento delle obbligazioni assunte;
4 - l'infondatezza dell'eccezione di decadenza in cui sarebbe incorsa parte intimante per non aver agito nel termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. poiché , in base all'art. 6 della fideiussione (cfr. DOC. 12– fascicolo monitorio), clausola oggetto di specifica pattuizione da parte di ciascun fideiussore, ai sensi dall'art.1341, c. II c.c., questa è stata preventivamente rinunciata dal fideiussore, così configurandosi un contratto autonomo di garanzia;
né si applica la disposizione dell'art. 1957 c.c. quando sia stata pattuita una espressa deroga, come nel caso di specie, in cui la BA cedente e i fideiussori hanno rinunciato al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c
- l'infondatezza della eccezione di intervenuta prescrizione decennale del credito poiché ha Controparte_12 depositato domanda di insinuazione al passivo fallimentare della Società debitrice principale, in data 09/04/2013, e il credito è stato ammesso nel passivo della procedura in data 09/05/2013. Il fallimento sì è poi chiuso in data 21/04/2021 (DOC .7).
Concludeva chiedendo, in via preliminare: concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo qui opposto ex art. 648 c.p.c.; nel merito in via principale: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata: condannare comunque la SI.ra , al Parte_1 pagamento, in favore della convenuta opposta, dell'importo di Euro 133.491,72 oltre interessi al tasso convenzionale dal 30/06/2012 ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di opposizione, il tutto con il favore delle spese di lite.
Nella prima udienza del 14.2.2024, veniva disposto aggiornamento al 24.3.2024 per verifica soluzioni conciliative, allo stato senza esito;
con ordinanza del 18.5.2024 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art 648 cpc;
e con ordinanza del 17.4.2025, a seguito di note scritte di trattazione, la causa è stata trattenuta in decisione ex art 281 sexies comma III cpc.
L'Opposizione non è fondata e non può trovare accoglimento e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto in questa sede, dalla SIra ed emesso dal Tribunale di Pavia il 30/06/2023 n. 1189 Parte_1 deve essere confermato.
Preliminarmente deve osservarsi che il credito risulta provato documentalmente, sia nell'an che nel quantum, vista la documentazione allegata dalla convenuta opposta in sede di costituzione in giudizio: copia del contratto di conto corrente n. 10066 (cfr. DOC. 6 fascicolo monitorio); estratto conto delle scritture contabili
5 della relative al suddetto conto corrente n. 10066, certificato ai CP_10 sensi e per gli effetti di cui all'art. 50 D.L. 1.9.93, n. 385 (cfr. DOC. 7
fascicolo monitorio); copia degli estratti di conto corrente n. 10066 (cfr. DOC. 7a fascicolo monitorio); contratto di conto corrente n. 351(cfr. DOC. 8 fascicolo monitorio); estratto conto delle scritture contabili della relative al suddetto conto corrente n. 351, certificato ai CP_10 sensi e per gli effetti di cui all'art. 50 D.L. 1.9.93, n. 385 (cfr. DOC. 9
fascicolo monitorio); estratti di conto corrente n. 351 (cfr. DOC. 9a
fascicolo monitorio); copia del rapporto anticipi n 351086 (cfr. DOC. 10
fascicolo monitorio); estratto conto delle scritture contabili della CP_10 relative al rapporto anticipi n 351086, certificato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50 D.L. 1.9.93, n. 385 (cfr. DOC. 11 fascicolo monitorio); fideiussioni ( doc 12 fascicolo monitorio).
In particolare risulta in allegato 12 del fascicolo monitorio la fideiussione sottoscritta in data 16 maggio 1997 dalla SIra Parte_1
garanzia delle obbligazioni assunte dalla
[...] [...]
(società dichiarata fallita in data Controparte_13
11.4.2021)
Nè risultano specifiche contestazioni delle risultanze di tali documenti in punto determinazione del quantum.
E' quindi provato l'inadempimento, e non, specificamente, contestato il saldo debitore, come riportato nell'estratto conto prodotto.
Provata anche la legittimazione dell'Opposta sulla base della dichiarazione di cessione della cedente (dichiarazione di cessione dei crediti resa da (cfr. DOC. 7) e Controparte_12 documentazione sulla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Ebbene «la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01).
Ancora sul punto si osserva che “in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
6 Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. ( Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023)
Sul punto si osserva che è documentalmente provato che con atto di fusione per incorporazione del 22/12/2008,
[...] si è fusa per incorporazione con Controparte_10 [...]
Controparte_12
ha, poi, acquistato il credito azionato, ai Controparte_1 sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1 e 4 (come implementato dall'articolo 7.1, commi 1 e 6) della Legge sulla Cartolarizzazione, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data 20 dicembre 2017.
Inoltre risulta depositata in atti la dichiarazione di cessione dei crediti resa da (DOC. 6) con riferimento al Controparte_12 credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
La cessione è stata oggetto di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica IAna del 23712/2017 - Parte Seconda n.151: con indicazione del cessionario, del cedente e dei criteri di identificazione dei debiti ceduti.
Deve sul punto osservarsi che risulta in atti una comunicazione ricevuta dalla SI.ra in data 30 luglio 2012 con la quale, Parte_1 richiamando altresì una pregressa comunicazione della BA Monte dei Paschi si Siena, veniva comunicata la revoca delle aperture di credito e richiesto il pagamento dell'importo qui indicato.
Tale lettera conteneva l'indicazione nell'incipit del numero 1339750 FG.
Nell'avviso di cessione è indicato altresì “I dati indicativi di ciascuno dei Crediti BMPS, nonche' la conferma, ai debitori ceduti che ne faranno richiesta, dell'avvenuta cessione, sono messi a disposizione sul sito internet https://www.gruppomps.it/cessione-dei-crediti.html e resteranno a disposizione fino all'estinzione del relativo credito ceduto”.
Cliccando su questo link , è possibile inserire questo numero 1339750 FG, che risulta oggetto di cessione.
E' infondata l'eccezione di decadenza ex art 1957 cc, osservandosi che la fideiussione prestata dall'odierna opponente è a prima richiesta : (art. 6) : “ i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione
7 restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta a escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato garante entro i termini previsti dall'articolo 1957 codice civile che si intende derogato.”
Inoltre, è espressamente derogato l'art. 1957 c.c..
Ebbene, la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28943 del 04/12/2017
Deve, comunque, ed inoltre, osservarsi che risulta presentata domanda di insinuazione al passivo del fallimento, (DOC. 7).
In questa sede è stato, altresì, analizzato negli atti di Parte Opposta il tema secondo cui il contratto in questione non conterrebbe clausole riproducenti quelle contenute nel modello ABI, sanzionate come frutto di un'intesa restrittiva della concorrenza dal noto provvedimento della BA d'IA del 2 maggio 2005.
Ciò posto, sulla nullità derivante dall'intesa restrittiva accertata da BA d'IA, si osserva quanto segue.
Preliminarmente deve osservarsi che, nel caso in esame, con riferimento alla garanzia del 16.5.1997 (doc 12 del fascicolo monitorio ) si ritiene dimostrata la conclusione di contratto autonomo di garanzia.
Non sussiste alcun specifico riferimento all'obbligazione garantita, risultando tale elemento, comunque fortemente indiziario circa la configurazione dell'autonomia; al garante viene preclusa infatti la formulazione di qualsivoglia eccezione, sia di merito, sui conteggi elaborati, sia in ordine ad eventuali profili di invalidità (anche di nullità) dell'obbligazione garantita. E' espressamente derogato l'art. 1957 c.c. e, quindi, l'obbligo di esigere nei confronti del debitore principale immediatamente il saldo dell'obbligazione.
Inoltre, l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni (formula quest'ultima indispensabile per qualificare il contratto come contratto autonomo di garanzia, formula che indica appunto l'autonomia dell'impegno del garante rispetto all'obbligazione del debitore principale) vale di per sé a qualificare il negozio come contratto
8 autonomo di garanzia (in tal senso Trib. Milano Sez. spec. Impresa, 02.01.2023, n.17.)
L'oggetto della garanzia è particolarmente esteso , anche alle obbligazioni future ex art. 1 , in quanto avente ad oggetto “tutto quanto dovuto per capitale, interessi, anche se moratori, e ogni altro accessorio nonché per ogni spesa, anche se di carattere giudiziario e tributario”. Ai sensi dell'art. 2, inoltre, l'obbligo di rimborso a carico del fideiussore era esteso a tutte le somme oggetto di pagamento che dovessero essere restituite a seguito di “annullamento, inefficacia revoca o per qualsiasi altro motivo” .
In altri termini, senza alcuna distinzione tra nullità e annullabilità, in ordine al vizio, eventualmente, inficiante il rapporto contrattuale, il garante assumeva, comunque, l'obbligo di tenere indenne l'istituto di credito delle somme erogate
L'articolazione delle clausole negoziali, così come esposte determina, sul piano causale, una significativa e rilevante attenuazione del profilo dell'accessorietà della citata garanzia rispetto all'obbligazione principale: non sussiste alcun specifico riferimento all'obbligazione garantita, risultando tale elemento, comunque fortemente indiziario circa la configurazione dell'autonomia; al garante viene preclusa infatti la formulazione di qualsivoglia eccezione, sia di merito, sui conteggi elaborati sia in ordine ad eventuali profili di invalidità (anche di nullità) dell'obbligazione garantita.
Né, posta la qualificazione del contratto come contratto autonomo di garanzia, può ritenersi la nullità parziale della citata clausola ex art 6 inserita nel contratto, sulla base dell'accertamento n 55 della BA d'IA del 2.5.2005.
L'oggetto dell'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale nel provvedimento del 2.5.2005 n.55 della BA D'IA è costituito esclusivamente dalle condizioni generali della fideiussione c.d. omnibus, ossia di quella particolare garanzia personale che per effetto della c.d. clausola estensiva impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, che il debitore principale ha assunto entro un limite massimo predeterminato, ai sensi dell'art. 1938 c.c.
La regola interpretativa derivante dalla pronuncia nomofilattica delle Sezioni Unite Cassazione n. 41994 del 31 dicembre del 2021 è che: "i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della L. 287 del 1990 e 101 del Trattato su/funzionamento de/l'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2 comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che
9 riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti."
La stessa giurisprudenza di legittimità, quindi, circoscrive espressamente l'ambito della nullità parziale esclusivamente alle fideiussioni omnibus.
Conseguentemente, il contratto autonomo di garanzia esula dall'ambito sanzionatorio del provvedimento della BA d'IA e, dunque, dalla declaratoria di nullità parziale.
In ogni caso si osserva ulteriormente, considerata la data della fideiussione del 16.5.1997 , che la BA d'IA, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 (doc. 2), poi ripreso dall''Autorità Garante (doc. 3), ha stabilito che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90.”
In materia di fideiussione è stata riconosciuta la legittimità delle clausole “ a prima richiesta” , mentre è stata considerata in contrasto la rinuncia del fideiussore ai termini ex art. 1957 c.c..: “ La standardizzazione contrattuale non produce necessariamente effetti anticoncorrenziali. Essa può risultare compatibile con le regole di concorrenza a condizione che gli schemi uniformi non ostacolino la possibilità di diversificazione del prodotto offerto, anche attraverso la diffusione di clausole che, fissando condizioni contrattuali incidenti su aspetti significativi del rapporto negoziale, impediscano un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti. 95. In questo senso, non è ingiustificato l'onere per il fideiussore determinato dalla presenza nello schema ABI della clausola “a prima richiesta”. Come emerso nel corso dell'istruttoria – infatti – essa risulta funzionale, quando non assolutamente necessaria, a garantire l'accesso al credito bancario. Tale valutazione trova conferma nel raffronto con le esperienze estere, da cui emerge un'ampia diffusione della clausola in questione, e in quanto previsto nell'Accordo di Basilea 2, che considera la clausola stessa essenziale ai fini del riconoscimento delle garanzie personali come strumenti di attenuazione del rischio. 96. Viceversa, per la clausola relativa alla rinuncia del fideiussore ai termini di cui all'art. 1957 cod. civ. e per le c.d. clausole di “sopravvivenza” della fideiussione non sono emersi elementi che dimostrino l'esistenza di un legame di funzionalità altrettanto stretto. Tali clausole, infatti, hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.”. La Corte di
10 Cassazione a Sezioni Unite ha indicato che "I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi 10 dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti". (Cass. sez. un. 30.12.2021 n. 41994)
Tuttavia, anche con riferimento a tali casi, deve osservarsi che assume valore probatorio dello schema contrattuale ABI, ai fini dell'accertamento dell'intesa anti concorrenziale, il dato che il contratto di fideiussione sia stato stipulato in periodo precedente, ovvero in fase immediatamente successiva all'adozione del provvedimento della BA D'IA ( Cass. 10.10.2024 n. 26380 e Cass. 10.10.2024 n. 26383 secondo cui la presunzione rileva per le “clausole…, contenute in fideiussioni stipulate nell'arco temporale, scrutinato dalla BA d'IA, 2002-2005).
In ragione di quanto esposto, e della data della fideiussione del 16 maggio 1997, comunque non può ritenersi provata la violazione della disciplina concorrenziale e per adesione allo schema ABI.
Deve essere, infine, disattesa l'eccezione di prescrizione osservandosi che ha depositato Controparte_12 domanda di insinuazione al passivo fallimentare della Società debitrice principale, in data 09/04/2013 e che il credito è stato ammesso nel passivo della procedura in data 09/05/2013.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, con riferimento ai valori minimi in ragione dei fatti dedotti e oggetto di analisi e dello svolgimento del processo, espunta la fase istruttoria non svolta.
Le spese della fase monitoria restano addebitate su parte opponente come da decreto
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,
1. respinge l'opposizione proposta dalla SIra e per Parte_1
l'effetto conferma il Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Pavia n. 1189 emesso il 30/06/2023.
11 2. condanna Parte Opponente alla rifusione in favore di Parte Opposta delle spese di lite, che liquida in € 4.217,00 per onorari, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso in Pavia il 17 maggio 2025
Sentenza resa ex art. 281 sexies comma III c.p.c., depositata il 17 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Filoni
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