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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 28/10/2025, n. 1577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1577 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3778/2024 R.G. sul ricorso depositato il 22/07/2024 proposto da (difeso dall' avv. Giovanni Taccone) Parte_1 nei confronti di (difeso da avv. Ettore Triolo) Controparte_1
e nei confronti di (difesa da avv. Antonio Caruso) Controparte_2 viste le note di trattazione scritta,
così definitivamente provvedendo :
“ Accoglie la domanda e annulla l'intimazione di pagamento impugnata per la parte relativa all'avviso di addebito 394 2011 000364124 000.
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida CP_2 complessivamente in 1600,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente . CP_ Compensa le spese per intero tra ricorrente e
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1) Nel merito accogliere il presente ricorso, e per l'effetto dichiarare illegittima e nulla l'intimazione di pagamento N. 094 2024 90029093 77/000 per la parte sottesa attinente l'avviso di addebito 394 2011 000364124 000 - con cui l' (subentrata a Controparte_3 titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi ed anche processuali di Controparte_4
e di ), ha in carico l'importo complessivo di €uro 1.491,12 (somma
[...] CP_4 risultante dall'importo dell'avviso di addebito) che la Sig.ra sarebbe tenuta a Parte_1 corrispondere in favore dell' , sede di Reggio Calabria a titolo di contributi IVS Operai a tempo CP_1 determinato–comp. individuali e somme aggiuntive per gli anni 2010, gestione datore di lavoro in
1 agricoltura - poiché già dichiarate prescritte le somme da esso portate ed annullata la correlata iscrizione a ruolo giusta Sentenza n. 411/2024 resa dal Tribunale Civile di Reggio Calabria in funzione di Giudice del Lavoro in data 13.03.2024;
2) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore difensore dichiaratosi antistatario.
Parte ricorrente deduceva che:
in data 27.05.2024 ha ricevuto la notificazione da parte di Controparte_5 della intimazione di pagamento N. 094 2024 90029093 77/000 richiamante, tra le altre, il seguente avviso di addebito portante debiti che ricadono nella competenza per materia e territorio dell'On.
Tribunale Civile di REGGIO CALABRIA, in funzione di Giudice del Lavoro e per le quali viene delimitata la domanda giudiziale:
1) 394 2011 000364124 000 notificato il 07.10.2011 afferente contributi previdenziali IVS Operai a tempo determinato – comp. individuali e somme aggiuntive, gestione datore di lavoro in agricoltura per gli anni 2010, in carico presso la sede di Reggio Calabria;
CP_1
In data 27.06.2024 la ricorrente ha presentato ai sensi della Legge n. 228/12 richiesta di sospensione della intimazione esattoriale in quanto i debiti afferenti all'avviso di addebito sopraelencato e qui delimitato sono stati dichiarati non dovuti per prescrizione giusta Sentenza n. 411/2024 resa dal
Tribunale Civile di Reggio Calabria in funzione di Giudice del Lavoro in data 13.03.2024
(antecedente rispetto alla notificazione della intimazione oggetto di domanda giudiziale).
L ha rigettato tale richiesta di sospensione come da Controparte_3 comunicazione del 28.06.2024.
L' si costituiva in giudizio e contestava la domanda. Controparte_2
L' si costituiva in giudizio e eccepiva : Controparte_1
la controparte in questione non è l' , che non risulta aver dato impulso alle successive azioni CP_1 esecutive di che, pure, era parte dei precedenti giudizi. CP_2
INESISTENZA DEI CREDITI CONTRIBUTIVI
In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito deve osservarsi che è la stessa ricorrente ad affermare l'esistenza di una precedente decisione del Tribunale di Reggio Calabria oramai coperta dal giudicato: ne consegue che tale domanda deve essere dichiarata inammissibile non essendo possibile che il
Giudice del Lavoro possa nuovamente valutare una questione già coperta dagli
2 effetti dell'art. 2909 CC.
Rimessa la causa in decisione, la domanda è fondata per quanto si dirà.
La causa è volta solo all'annullamento della intimazione impugnata nella parte relativa ad uno avviso di addebito .
Parte ricorrente fa valere la sentenza n. 411 del 2024 ove si legge accoglie nel resto il ricorso e, per l'effetto, dichiara prescritti i contributi portati dall'avviso di addebito n.
39420112000364124000 sotteso all'intimazione di pagamento n. 094 2022 90049349 00/000;>. CP_ In merito a tale profilo il legittimato passivo è l' . Nel contenzioso precedente risulta parte CP_ anche oltre che , per cui era a conoscenza della decisione di prescrizione. CP_2 CP_2
L contesta il giudicato ma non offre elementi che confortino l'impugnazione . CP_2
Il termine lungo per l'impugnazione è decorso . CP_ L' – che è il titolare del credito -però ammette il passaggio in giudicato della detta sentenza e dunque fa fede della avvenuta declaratoria della prescrizione e non più dovuta .
L'eccezione è quindi respinta.
SPESE
Spese del giudizio a carico dell' per la soccombenza ( l'intimazione è emessa dall' e CP_2 CP_2
l' aveva partecipato al precedente giudizio per cui a conoscenza della intervenuta CP_2 prescrizione ) e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali . CP_ Quanto all' invece compensa le spese perché non è responsabile della richiesta di pagamento e non ha opposto nulla contro l'avvenuta declaratoria di prescrizione .
Reggio Calabria, 28.10. 2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3778/2024 R.G. sul ricorso depositato il 22/07/2024 proposto da (difeso dall' avv. Giovanni Taccone) Parte_1 nei confronti di (difeso da avv. Ettore Triolo) Controparte_1
e nei confronti di (difesa da avv. Antonio Caruso) Controparte_2 viste le note di trattazione scritta,
così definitivamente provvedendo :
“ Accoglie la domanda e annulla l'intimazione di pagamento impugnata per la parte relativa all'avviso di addebito 394 2011 000364124 000.
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida CP_2 complessivamente in 1600,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente . CP_ Compensa le spese per intero tra ricorrente e
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1) Nel merito accogliere il presente ricorso, e per l'effetto dichiarare illegittima e nulla l'intimazione di pagamento N. 094 2024 90029093 77/000 per la parte sottesa attinente l'avviso di addebito 394 2011 000364124 000 - con cui l' (subentrata a Controparte_3 titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi ed anche processuali di Controparte_4
e di ), ha in carico l'importo complessivo di €uro 1.491,12 (somma
[...] CP_4 risultante dall'importo dell'avviso di addebito) che la Sig.ra sarebbe tenuta a Parte_1 corrispondere in favore dell' , sede di Reggio Calabria a titolo di contributi IVS Operai a tempo CP_1 determinato–comp. individuali e somme aggiuntive per gli anni 2010, gestione datore di lavoro in
1 agricoltura - poiché già dichiarate prescritte le somme da esso portate ed annullata la correlata iscrizione a ruolo giusta Sentenza n. 411/2024 resa dal Tribunale Civile di Reggio Calabria in funzione di Giudice del Lavoro in data 13.03.2024;
2) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore difensore dichiaratosi antistatario.
Parte ricorrente deduceva che:
in data 27.05.2024 ha ricevuto la notificazione da parte di Controparte_5 della intimazione di pagamento N. 094 2024 90029093 77/000 richiamante, tra le altre, il seguente avviso di addebito portante debiti che ricadono nella competenza per materia e territorio dell'On.
Tribunale Civile di REGGIO CALABRIA, in funzione di Giudice del Lavoro e per le quali viene delimitata la domanda giudiziale:
1) 394 2011 000364124 000 notificato il 07.10.2011 afferente contributi previdenziali IVS Operai a tempo determinato – comp. individuali e somme aggiuntive, gestione datore di lavoro in agricoltura per gli anni 2010, in carico presso la sede di Reggio Calabria;
CP_1
In data 27.06.2024 la ricorrente ha presentato ai sensi della Legge n. 228/12 richiesta di sospensione della intimazione esattoriale in quanto i debiti afferenti all'avviso di addebito sopraelencato e qui delimitato sono stati dichiarati non dovuti per prescrizione giusta Sentenza n. 411/2024 resa dal
Tribunale Civile di Reggio Calabria in funzione di Giudice del Lavoro in data 13.03.2024
(antecedente rispetto alla notificazione della intimazione oggetto di domanda giudiziale).
L ha rigettato tale richiesta di sospensione come da Controparte_3 comunicazione del 28.06.2024.
L' si costituiva in giudizio e contestava la domanda. Controparte_2
L' si costituiva in giudizio e eccepiva : Controparte_1
la controparte in questione non è l' , che non risulta aver dato impulso alle successive azioni CP_1 esecutive di che, pure, era parte dei precedenti giudizi. CP_2
INESISTENZA DEI CREDITI CONTRIBUTIVI
In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito deve osservarsi che è la stessa ricorrente ad affermare l'esistenza di una precedente decisione del Tribunale di Reggio Calabria oramai coperta dal giudicato: ne consegue che tale domanda deve essere dichiarata inammissibile non essendo possibile che il
Giudice del Lavoro possa nuovamente valutare una questione già coperta dagli
2 effetti dell'art. 2909 CC.
Rimessa la causa in decisione, la domanda è fondata per quanto si dirà.
La causa è volta solo all'annullamento della intimazione impugnata nella parte relativa ad uno avviso di addebito .
Parte ricorrente fa valere la sentenza n. 411 del 2024 ove si legge accoglie nel resto il ricorso e, per l'effetto, dichiara prescritti i contributi portati dall'avviso di addebito n.
39420112000364124000 sotteso all'intimazione di pagamento n. 094 2022 90049349 00/000;>. CP_ In merito a tale profilo il legittimato passivo è l' . Nel contenzioso precedente risulta parte CP_ anche oltre che , per cui era a conoscenza della decisione di prescrizione. CP_2 CP_2
L contesta il giudicato ma non offre elementi che confortino l'impugnazione . CP_2
Il termine lungo per l'impugnazione è decorso . CP_ L' – che è il titolare del credito -però ammette il passaggio in giudicato della detta sentenza e dunque fa fede della avvenuta declaratoria della prescrizione e non più dovuta .
L'eccezione è quindi respinta.
SPESE
Spese del giudizio a carico dell' per la soccombenza ( l'intimazione è emessa dall' e CP_2 CP_2
l' aveva partecipato al precedente giudizio per cui a conoscenza della intervenuta CP_2 prescrizione ) e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali . CP_ Quanto all' invece compensa le spese perché non è responsabile della richiesta di pagamento e non ha opposto nulla contro l'avvenuta declaratoria di prescrizione .
Reggio Calabria, 28.10. 2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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