Ordinanza cautelare 29 maggio 2024
Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 23/03/2026, n. 5334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5334 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05334/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01802/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1802 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Virgilio Di Meo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
della delibera della Commissione Centrale ex art. 10 L. n. 82/1991 contenuta nello stralcio del verbale di riunione del 29 novembre 2023, notificato all'interessato in data 22 dicembre 2023, con cui è stato disposto “ di revocare nei confronti del collaboratore di giustizia -OMISSIS- le misure indicate in premessa (accompagnamento con scorta in occasione degli impegni giudiziari, assistenza legale a mezzo difensore, mantenimento del domicilio presso la Commissione Centrale), incaricando il Servizio Centrale di Protezione per il recupero delle somme corrisposte a titolo di capitalizzazione e per i conseguenti adempimenti ”;
nonché avverso ogni altro atto presupposto e/o consequenziale costituente presupposto e/o conseguenza dell'atto medesimo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 marzo 2026 la dott.ssa IA IM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame il sig. -OMISSIS- ha adito questo Tribunale per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della delibera della Commissione Centrale ex art. 10 L. n. 82/1991 contenuta nello stralcio del verbale di riunione del 29 novembre 2023, notificato in data 22 dicembre 2023, con cui è stata disposta nei suoi riguardi la revoca delle misure di protezione ultrattive (accompagnamento con scorta in occasione degli impegni giudiziari, assistenza legale a mezzo difensore, mantenimento del domicilio presso la Commissione Centrale), nonché il recupero della capitalizzazione delle misure di assistenza precedentemente riconosciutegli con delibera del 30 marzo 2022; ciò sulla base del fatto che “ il Servizio Centrale di Protezione, con nota del 19.10.2023, ha comunicato che -OMISSIS- è stato tratto in arresto e tradotto in istituto di pena in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa in data 9 ottobre 2023 dal GIP del Tribunale di -OMISSIS- per estorsione aggravata dal metodo mafioso”.
2. In data 21 marzo 2024 si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, depositando il successivo 3 maggio 2024 un’articolata relazione difensiva e documentazione relativa al procedimento de quo , con cui si chiede il rigetto del ricorso siccome infondato.
3. Con memoria depositata in data 24 maggio 2024 il ricorrente ha ulteriormente precisato le proprie ragioni ai fini della concessione della richiesta misura cautelare.
4. Con ordinanza di questa Sezione n.-OMISSIS-l’istanza cautelare avanzata dal ricorrente è stata respinta, non ravvisandosene i presupposti.
5. In vista dell’udienza di merito, il ricorrente ha depositato un’ulteriore memoria con cui ha ribadito le proprie ragioni, precisando ulteriormente che il procedimento penale avviato nei suoi confronti è tuttora pendente e che allo stato lo stesso versa in stato di libertà.
6. All’udienza pubblica del 17 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento gravato per violazione di legge ed eccesso di potere in varie declinazioni.
8. Con la prima censura il sig. -OMISSIS- sostiene, in particolare, che la Commissione Centrale, una volta riconosciuta l’elargizione economica al collaboratore di giustizia, non avrebbe alcun potere di revocarla sulla base dei presupposti di cui all’art. 13-quater L. 82/1991, trattandosi tra l’altro di contributo a carattere alimentare. L’emolumento concesso sarebbe stato, tra l’altro, utilizzato proprio per la realizzazione del progetto di vita autorizzato dalla Commissione con la delibera di cessazione dello speciale programma tutorio e non sarebbe stato destinato né per scopi diversi, e né al reinserimento del ricorrente nel circuito criminale, come invece sostenuto dall’Amministrazione.
9. Con la seconda censura il ricorrente evidenzia poi che il provvedimento gravato sarebbe illegittimo per violazione di legge con riferimento all’art. 13-quater l. 82/1991 e difetto di istruttoria, in quanto l’Amministrazione avrebbe fondato la revoca della capitalizzazione e delle misure tutorie ultrattive sulla base di fatti relativamente ai quali mancherebbe un accertamento della sua responsabilità penale, poiché il procedimento che lo vede indagato per “estorsione aggravata dal metodo mafioso ” risulterebbe tuttora sub iudice ; non essendo stata pronunciata alcuna sentenza definitiva in proposito, non ricorrerebbe la fattispecie invocata dall’Amministrazione di “ commissione di delitti indicativi del reinserimento del soggetto nel circuito criminale ” di cui all’art. 13-quater L. 82/1991, e la revoca poggerebbe quindi su una mera presunzione di colpevolezza. La revoca della capitalizzazione, ove disposta ex art. 13 quater della legge 82/91, sarebbe stata in ogni caso tardiva, in quanto intervenuta quando era già decorso il termine annuale di cui al comma 3.
10. Infine, con la terza censura il ricorrente si duole del fatto che col provvedimento gravato l’Amministrazione non avrebbe operato il bilanciamento tra interessi pubblici e privati richiesto dalla normativa in materia.
11. Le censure, che saranno trattate congiuntamente in virtù della connessione logica che le lega, sono nel loro complesso infondate.
11.1 Va osservato in primo luogo che le argomentazioni del ricorrente si fondano su una ricostruzione dell’istituto della c.d. capitalizzazione che questo Collegio ritiene di non poter condividere.
11.2 La capitalizzazione delle misure di assistenza riconosciute ai collaboratori di giustizia è disciplinata dall’art. 10, commi 14 e 15, del D.M. Interno n. 161/2004, secondo cui “ Il provvedimento di modifica o di mancata proroga delle speciali misure di protezione può prevedere, per agevolare il reinserimento sociale degli interessati, la capitalizzazione, in tutto o in parte, delle misure di assistenza nell’entità e con le modalità indicate nel comma successivo, con l’eventuale prosecuzione delle misure di protezione ... La capitalizzazione delle misure di assistenza economica di cui al comma precedente avviene, con riferimento ai collaboratori di giustizia, mediante l’erogazione di una somma di denaro pari all’importo dell’assegno di mantenimento, erogato per la durata di due anni. La capitalizzazione può essere riferita ad un periodo fino a cinque anni, in presenza di documentati e concreti progetti di reinserimento socio-lavorativo. “
11.3 Costituisce regola generale in materia la previsione di cui all’art. 11 D.M. Interno n. 161/2004 in materia di cessazione delle misure di protezione, secondo il quale “1. Le speciali misure di protezione, anche se di tipo urgente o provvisorio ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 15 marzo 1991, n. 82, sono revocate o non sono prorogate nei casi espressamente previsti dalla legge ovvero quando vengono meno l'attualità e la gravità del pericolo o appaiono idonee altre misure adottate. Le misure speciali di protezione possono altresì essere revocate o non prorogate in caso di inosservanza degli impegni assunti da parte dei soggetti ad esse sottoposti in relazione a quanto disposto all'articolo 13-quater, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1991, n. 82 e negli altri casi in cui la legge non prevede espressamente l'obbligatorietà della revoca.”
11.4 Il Consiglio di Stato ha chiarito che “ Le misure di capitalizzazione concernono infatti provvidenze che, ex art. 10, comma 14, sono nella discrezionale disponibilità (“può prevedere”) dell’Amministrazione, la quale quindi non ha alcun obbligo di procedere alla capitalizzazione ” (ex multis, Consiglio di Stato, n. 4456/2017). La revoca costituisce, di contro, una volta venuto meno il fine primario della concessione del beneficio economico, un atto dovuto (Cons. Stato, sez. VI, n. 5698/2007; Tar del Lazio, sez. I ter, n. 14430/2015).
12. Ai sensi dell’art. 13 quater, comma 2, della legge n. 82/92 costituiscono fatti valutabili ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione l’inosservanza degli altri impegni assunti a norma dell’art. 12, comma 2, lettere b) ed e), nonché la commissione di delitti indicativi del reinserimento nel circuito criminale.
12.1 Secondo la giurisprudenza amministrativa, il provvedimento di revoca (con conseguente recupero) della capitalizzazione già corrisposta può, dunque, essere legittimamente adottato proprio quando le condotte poste in essere dal collaboratore di giustizia fuoriuscito dal sistema tutorio evidenziano il suo reingresso nel circuito criminale (Tar del Lazio, sez. I ter, n. 7723/2019).
12.2 In tal senso la valutazione riservata alla Commissione Centrale non richiede il previo accertamento penale definitivo delle condotte rilevanti ai fini della revoca. L’accertamento e la valutazione dei fatti in sede amministrativa da parte della Commissione centrale, al fine di revocare misure di protezione precedentemente disposte, si pongono, difatti, su un piano differente da quello che, in relazione ai medesimi fatti, è chiamata a compiere l’Autorità giudiziaria allo scopo di accertare la responsabilità penale dell’interessato (Consiglio di Stato, n. 4456/2017; Tar del Lazio, sez. I ter, n. 13639/2020, n. 3308/2020 e n. 169/2020).
12.3 In assenza di una diversa e specifica disposizione di legge l’Autorità amministrativa è, dunque, chiamata ad una autonoma ponderazione degli interessi coinvolti nella vicenda, anche a fronte di fatti di rilievo penale, in vista della tutela delle risorse pubbliche, nonché del bene primario della sicurezza pubblica e quindi svolge una valutazione che può prescindere da un accertamento in via definitiva della penale responsabilità dell’interessato e di cui darà conto nella sua decisione conclusiva.
13. L’ampia discrezionalità di tali provvedimenti (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, n. 4456/2017) implica, inoltre, che il sindacato di legittimità di questo Giudice non possa estendersi ad una inammissibile valutazione del merito delle scelte, ma debba limitarsi alla valutazione, sul piano dell’eccesso di potere, della ricorrenza di possibili vizi di irragionevolezza, irrazionalità, errore sui presupposti, ed ingiustizia manifesta.
14. Tanto premesso in linea generale, venendo al caso di specie, le determinazioni dell’Amministrazione oggetto del gravame non risultano, ad avviso di questo Collegio, affette dai vizi di legittimità dedotti nel ricorso; il sig. -OMISSIS-, a quanto risulta dalla documentazione in atti, risulta, infatti, aver posto in essere fatti di gravità indiziaria tali da giustificare le revoche disposte con la delibera impugnata.
14.1 Come comunicato dal Servizio Centrale di Protezione con nota del 19 ottobre 2023, il sig. -OMISSIS- è stato, nello specifico, tratto in arresto e tradotto in un istituto di pena in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa in data 9 ottobre 2023 dal GIP del Tribunale di -OMISSIS-, per estorsione aggravata dal metodo mafioso.
14.2 La DDA competente (cfr. nota del 31 ottobre 2023), che originariamente aveva formulato parere favorevole alla cessazione del programma speciale di protezione nei confronti del sig. -OMISSIS-, previa capitalizzazione delle misure di assistenza percepite, ha poi evidenziato che il ricorrente è stato destinatario del citato provvedimento cautelare per estorsione in concorso aggravata dall’art. 416 bis 1 e per inosservanza delle prescrizioni imposte dal Magistrato di Sorveglianza di Roma, ritenendo la gravità indiziaria (peraltro, già vagliata dal Giudice competente), in uno alle relative esigenze cautelari in sede di emissione del provvedimento de quo , tali da contrastare con gli obblighi assunti dal ricorrente in sede di collaborazione con la giustizia e tali da giustificare un parere favorevole alla revoca delle misure ultrattive già deliberate in suo favore, nonché all’eventuale recupero delle somme erogate a titolo di capitalizzazione. Col successivo parere del 6 marzo 2024, la stessa DDA, sollecitata per presunte minacce subite dal ricorrente, ha poi pure ritenuto di non doversi procedere ad una richiesta di nuova ammissione del sig. -OMISSIS- a programma speciale di protezione, ritenendo a tal fine sufficienti le misure ordinarie di protezione, non oggetto di revoca con il provvedimento impugnato.
14.3 Parere favorevole alla revoca de qua è stato espresso dalla DNAA, con nota del 5 marzo 2024.
15. Coerentemente con detti pareri, la Commissione centrale ha ritenuto le condotte poste in essere dal sig. -OMISSIS- successivamente alla sua fuoriuscita dal sistema tutorio incompatibili tanto con le misure di protezione ultrattive riconosciute all’atto della cessazione del programma, quanto con il fine del reinserimento sociale che la capitalizzazione delle misure assistenziali concessa mirava a perseguire, in quanto denotanti il reingresso del sig. -OMISSIS- nel circuito criminale.
15.1 In forza del potere di autotutela spettante in via generale alle pubbliche amministrazioni, la Commissione centrale è infatti legittimata a compiere atti di rivalutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetti ex tunc , qualsiasi provvedimento che risulti ab origine adottato in carenza del presupposto di legge quale è l'atto con cui sono state erogate misure assistenziali al collaboratore in carenza del presupposto di legge.
15.2 Nel caso di specie, essendo il ricorrente già fuoriuscito dal programma tutorio previa capitalizzazione delle misure assistenziali, la Commissione centrale ha del tutto legittimamente disposto la revoca (non già del programma di protezione, già venuto meno) delle (sole) misure economiche ed ultrattive precedentemente riconosciute al sig. -OMISSIS-, essendo stato quest’ultimo sottoposto ad un provvedimento di custodia cautelare in carcere per fatti ritenuti, anche dalle A.G. competenti, di gravità tale da giustificarne la revoca; trattandosi di risorse pubbliche collettive, la scelta del loro impiego (per an e quantum) non è affidata ad una libera discrezionalità dell’Amministrazione, proprio perché di tali risorse – in quanto pubbliche – essa deve fare uso misurato, nei precisi ambiti di utilizzabilità forniti dalle fonti normative (Tar del Lazio, sez. I ter, sentenza n. 2855/2016). In tal senso, non si ritiene che la revoca della capitalizzazione e delle misure ultrattive soggiaccia alla ristrettezza dei termini di cui all’art. 13 quater, comma 3, della legge n. 82/1991, riferendosi detto termine piuttosto al periodo temporale nel quale l’Amministrazione verifica la permanenza delle condizioni per il permanere delle misure di protezione (di per sé a termine), al cui fisiologico venir meno si correla l’eventuale attribuzione di misure economiche funzionali al reinserimento socio lavorativo del soggetto inizialmente sottoposto a programma di protezione. Va, in ogni caso, evidenziato che le condotte ascritte al ricorrente, che la Commissione ha ritenuto su concorde parere della DDA competente e della DNAA di gravità tale da giustificare la revoca di cui è causa, e la conseguente ordinanza di custodia cautelare in carcere risalgono a poco più di un anno dopo (2023) la fuoriuscita del sig. -OMISSIS- dal programma di protezione (2022), ossia in un arco temporale assai ristretto dal riconoscimento delle citate misure assistenziali.
15.3 In base ai principi sopra richiamati, non rileva, al riguardo, il fatto che il procedimento penale nel quale il sig. -OMISSIS- è imputato non sia pervenuto ancora ad una sentenza irrevocabile, ben potendo l’Amministrazione operare, a fronte della commissione delle condotte oggetto del giudizio penale, una propria autonoma valutazione delle stesse, ai fini dell’applicazione delle misure previste dall’art. 13 quater citato (vedi ex multis Tar del Lazio, sez. I ter, n. 12017/2018) e ben potendo valutare le accuse aventi ad oggetto condotte penalmente rilevanti anche in assenza di accertamenti in sede giudiziale, rilevare sul piano amministrativo i comportamenti del collaboratore, desumibili anche da atti di indagine preliminare, da misure cautelari o da una sentenza di condanna non ancora passata in giudicato.
16. Anche con riferimento alla revoca delle misure c.d. ultrattive, la giurisprudenza ritiene che essa segua la stessa ratio e, dunque, soggiaccia agli stessi principi normativi della revoca, in generale, delle speciali misure di protezione, di cui all’art. 13 quater della legge 82/91, e che possa essere adottata proprio in casi, come quello di specie, di condotte penalmente rilevanti successive alla fuoriuscita dal programma di protezione (Tar del Lazio, sez. I ter, n. 13219/2019).
17. La complessiva infondatezza di tutte le censure determina il rigetto del ricorso.
18. Le spese, stante la natura della controversia, possono essere compensate.
19. In relazione all’istanza di liquidazione della parcella presentata dall’Avv. Di Meo in data 13 marzo 2026, per l’attività difensiva svolta in favore del ricorrente, ammesso provvisoriamente al gratuito patrocinio a spese dello Stato con decreto della competente Commissione n. -OMISSIS-, si ritiene quanto segue:
- visto l’art. 82, d.P.R. n. 115/2002, che rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei “valori medi delle tariffe professionali vigenti”, tenuto conto dell’“impegno professionale”;
- visto l’art. 130, d.P.R. n. 115/2002, che in relazione al gratuito patrocinio nel processo amministrativo dimezza i compensi spettanti ai difensori;
Ritenuto, al fine di individuare il giusto compenso per l’attività svolta dal difensore, di valutare, in applicazione dell’art. 4 del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022, le caratteristiche dell’attività prestata e dell’affare trattato, oltre che il risultato del giudizio;
Ritenuto, quindi, di stabilire, in relazione al valore (indeterminabile) della controversia, un compenso (già ridotto fino al 50% ai sensi dell’art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014) pari a:
- euro 1.027,00 (fase di studio);
- euro 851,00 (fase introduttiva);
- euro 956,00 (fase cautelare collegiale);
- euro 1.735,00 (fase decisionale),
per un totale di euro 4.569,00, da ridurre della metà per il gratuito patrocinio, ex art. 130 d.P.R. n. 115/2002, per un importo di euro 2.284,50;
Ritenuto, pertanto, di dover liquidare l’importo di euro 2.284,50, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli oneri di legge,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Liquida la somma di euro 2.284,50 in favore dell’Avv. Virginio Di Meo, per onorari relativi al presente grado di giudizio, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
NI ON, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
IA IM, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA IM | NI ON |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.