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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 03/11/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1108/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello BRUNO - Presidente
Dott.ssa Valeria ALBINO - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura MORELLO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello avverso la sentenza N. 2881/2024 del Tribunale di Genova promossa da:
ed entrambe quali eredi di Parte_1 Parte_2 Persona_1 rappresentate e difese dall'Avv. Luigi Maria Bozano Gandolfi, ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Genova Via XX Settembre 37-B, come da mandato in atti
Appellanti contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Galliano, ed elettivamente domiciliati CP_1 presso il suo studio in Genova, via Roma 10/10, come da mandato in atti
Appellato nonché appellante incidentale CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per le appellanti:
“Piaccia alla Corte Ill.ma, contrariis rejectis, in accoglimento dello spiegato appello, previa ogni più opportuna declaratoria o provvedimento di legge, reiterate ai sensi dell'Art. 346 c.p.c. tutte le domande difese eccezioni ed istanze anche istruttorie proposte in I° grado (ivi incluse quelle non ammesse e che verranno appresso indicate) ed in riforma e/o annullamento della sentenza del Tribunale di Genova, III Sez. Civile, n. 2881/2024, emessa e depositata il 13/11/2024, a definizione del procedimento R.G. 2757/2023 e notificata allo scrivente difensore, nella qualità, in data 15/11/2024: In via principale, in accoglimento dei primi due motivi di appello e previo eventuale rinnovo e/o supplemento di CTU, dichiarare inammissibile - rispettivamente per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria e/o per errata adozione del rito sommario di cognizione (I° motivo di appello) e/o per mancanza dei fatti costitutivi e di interesse ad agire, data la presenza sul confine di una scala condominiale (II° motivo di appello) - la domanda di regolamento confini promossa dal ricorrente , con conseguente CP_1 caducazione/annullamento di ogni pronuncia resa in primo grado (accertamento del confine;
condanna del resistente al pagamento integrale delle spese di CTU ed alla rifusione integrale delle spese di lite, ecc.) e con ogni conseguente pronuncia di rifusione-rimborso (condanna del
Sig. al pagamento integrale delle spese di lite e di CTU di primo grado;
rimborso delle CP_2 somme anticipate dal resistente alla luce del decreto di liquidazione del primo giudice ed a titolo di compenso del CTU EO. ; condanna del Sig. alla restituzione di ogni somma Per_2 CP_2 versata al medesimo dall'esponente a titolo di spese di lite, in esecuzione della sentenza di primo grado); In via subordinata, nel denegato caso di rigetto dei primi due motivi, piaccia all'Ecc.ma Corte, previo eventuale rinnovo o supplemento di CTU: • in accoglimento del III° motivo di appello, previo eventuale supplemento e/o rinnovo di CTU al riguardo e previa nomina di un nuovo CTU in sostituzione del EO. , dare le disposizioni necessarie al fine di Per_2 ricollocare correttamente e materialmente (come da relazione del CTU EO. ) il Per_2 picchetto giallo n° 2, previa eliminazione della recinzione apposta dal Sig. e di ogni CP_2 eventuale altro manufatto ivi esistente, nonché al fine di apporre idonei e definitivi termini fissi
e lapidei (essendo quelli apposte dal CTU EO. delle mere ed inidonee macchie di Per_2 vernice gialla, alcune del tutto provvisorie ed effimere, in quanto dipinte su rami) atti a materializzare l'accertato confine, il tutto come espressamente disposto dal CTU EO. Per_2 nella propria relazione di primo grado, recepita a propria volta dal Giudice di primo grado;
• in accoglimento del IV° motivo di appello ed in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dall'esponente in primo grado, previo eventuale supplemento e/o rinnovo di CTU al riguardo e previa nomina di un nuovo CTU in sostituzione del EO. , condannare il Sig. Per_2
a restituire alle resistenti appellanti l'area che dovesse risultare di proprietà del CP_2 resistente Ing. e delle di lui eredi e come tale illegittimamente posseduta dal Parte_3 ricorrente;
• in accoglimento del V° motivo di appello ed in riforma della pronuncia CP_1 di primo grado, condannare il Sig. alla rifusione delle spese legali del giudizio di CP_1 primo grado, così come al rimborso delle spese di CTU anticipate al Sig. dal CP_1 resistente dalle di lui eredi in primo grado [bonifico 28/11/2024 di € 3.423,36 (prodotto Pt_2 con l'atto di appello, sub DOC. 3), bonifico 24/12/2024 di € 3.423,36 e bonifico 28/01/2025 di €
3.423,36 (rispettivamente prodotti sub Docc. 2 e 3 in sede di note scritte di udienza del
20/05/2025)], somme di cui si chiede quindi la restituzione;
in via subordinata, sempre in accoglimento del V° motivo di appello ed in riforma della pronuncia di primo grado, compensare integralmente le spese di lite ed il compenso liquidato al CTU EO. , con le conseguenti Per_2 restituzioni alle appellanti di quanto da esse anticipato/pagato in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva;
• in accoglimento del VI° motivo di appello, respingere la domanda di recisione dei rami protesi ex adverso promossa ex art 896 c.c., con conseguente rigetto dell'appello incidentale avversario in quanto avente ad oggetto questione (errore materiale relativo al numero di un mappale) superata e logicamente assorbita rispetto al motivo di appello in questione (volto alla totale riforma del capo di condanna avente ad oggetto la domanda avversaria di recisione rami protesi). In ogni caso: • con ogni conseguente pronuncia di rifusione-rimborso (condanna del Sig. al pagamento integrale delle spese di lite e di CP_2
CTU di primo grado;
rimborso delle somme anticipate dal resistente alla luce del decreto di liquidazione del primo giudice, a titolo di compenso del CTU EO. ; condanna del Sig. Per_2
alla restituzione di ogni somma versata al medesimo dall'esponente a titolo di spese CP_2 di lite, in esecuzione della sentenza provvisoriamente esecutiva di primo grado ed alla restituzione dell'imposta di registro della sentenza di primo grado, pari ad € 208,75); • con condanna del Sig. alla rimessione in pristino stato dei luoghi di causa CP_1
(demolizione del muro in c.a. da esso costruito in corso di causa sul confine tra il mappale 1081 ed il mappale 1059 e ripristino della scala in pietra ivi preesistente); • con condanna del Sig.
alle spese di lite del presente grado di giudizio ed ai relativi accessori di legge, CP_1 inclusi eventuali compensi relativi a rinnovo e/o supplemento di CTU. In via istruttoria (capitoli di prova orale): oltre ad insistere nelle predette istanze di ispezione giudiziale e/o di rinnovo e/o supplemento di CTU, con nomina di un nuovo CTU in sostituzione del EO. , si insiste Per_2
- relativamente al motivo di appello n° II (inammissibilità dell'azione di regolamento confini per mancanza dell'incertezza del confine e dell'interesse ad agire, data l'esistenza di una scala comune tra i due fondi) - per l'ammissione dei capitoli di prova per testimoni dedotti in memoria di costituzione, pagg. 21-22 e reiterati all'udienza di precisazione delle conclusioni del
13/11/2024.”
Per l'appellato nonché appellante incidentale:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte adìta, previo ogni adempimento del caso e pronuncia meglio vista,
- respingere, siccome inammissibili e infondati, tutti i motivi di censura articolati dalle Sigg.re
e rigettandone l'appello e confermando, per quanto di Parte_1 Parte_2 ragione, la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Genova n. 2881/2024 del 13/11/2024;
- in accoglimento dell'appello incidentale sulla domanda di recisione dei rami protesi, riformare
e comunque correggere la sentenza di primo grado sostituendo il riferimento al mappale 1054 con quello al mappale 1074, fermo il resto. Con vittoria in ogni caso delle spese e competenze anche del secondo grado.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. conveniva in giudizio CP_1 Persona_1 er sentire accertare e dichiarare l'esatta linea di confine tra il terreno di proprietà ,
[...] CP_1 censito al Foglio 34 del Catasto Terreni di Genova sez.1 part. 1081, ed il terreno di proprietà censito al Foglio 34 del Catasto Terreni di Genova, Sezione 1, particella 1059. Pt_2
Domandava condannare al rilascio in suo favore della porzione di Persona_1 terreno che dovesse risultare indebitamente occupata, ordinando allo stesso ai sensi dell'art. 896 comma 1 c.c. di potare la vegetazione che sconfina nella sua proprietà o, in alternativa, a corrispondergli la somma di denaro corrispondente al costo della potatura necessaria.
Parte ricorrente, a sostegno della domanda, deduceva che: -era proprietario in particolare, avendone fatto acquisto da IR US, per atto a rogito del Notaio del Persona_3
26/02/2015, di un immobile abitativo sito nel Condominio di Corso Carbonara 7B, all'interno 3, ove risiedeva, avente tra le sue pertinenze anche la particella catastale 1081 del Catasto
Terreni di Genova, Sez. 1, Foglio 34, rappresentata da un'area adibita a giardino sita nelle immediate vicinanze dell'appartamento; -era, altresì, proprietario delle particelle catastali nn°
1067, 1070 e 1076 allibrate a catasto terreni del Comune di Genova Sez. 1, acquistate con atto
7/2/2023 a rogito Notaio n° Rep. 35815 n° Racc. 16805; -Filippo Persona_3 CP_1 intendeva separare fisicamente, con un muro divisorio, la proprietà del suo mappale 1081 da quella del mappale 1059 del resistente, individuando la linea di confine tra le due proprietà; -
l'incertezza sulla esatta demarcazione dei confini traeva origine anche dal fatto che la zona era stata interessata nel 1998 da un fenomeno franoso che aveva lambito i due terreni ed in esito al quale erano stati apposti, negli anni successivi (dopo il 2010), elementi divisori precari e amovibili;
-indi evidenziava la necessità eliminare la fitta vegetazione sconfinante lungo il perimetro delle rispettive proprietà in diversi punti ed invadente i terreni di sua proprietà.
Si costituiva in giudizio , quale amministratore di sostegno di Parte_1 Persona_1 la quale, da un lato formulava istanza di sospensione in quanto il mappale 1059 era
[...] oggetto di controversia di usucapione, già decisa in primo grado dal Tribunale di Genova e pendente dinanzi la Corte d'Appello, e dall'altro eccepiva il mancato previo tentativo di mediazione nonché l'inapplicabilità del rito prescelto dal ricorrente non ricorrendone alcuno dei presupposti. Evidenziava che l'azione di regolamento dei confini promossa dal ricorrente era inquadrabile nella categoria generale delle azioni di mero accertamento, e sottolineava la presenza sul confine di una scala comune condominiale atta di per sé sola ad individuare il confine, con conseguente inammissibilità dell'azione ex adverso proposta. Contestava, infine,
l'ammissibilità, prima ancora della fondatezza, della domanda recisione dei rami protesi ex art. 896 c.c. perché priva dei presupposti processuali e sostanziali, in quanto alcuni terreni su cui protendevano i rami non erano di proprietà esclusiva di ma aree/passaggi comuni. CP_1
All'udienza del 20.06.2024, il difensore di parte resistente dichiarava ex art. 300, comma 1
c.p.c. l'avvenuto decesso di e il giudizio veniva interrotto, poi riassunto Persona_1 con ricorso ex art. 303 c.p.c. di parte ricorrente.
All'udienza del 25.05.2023, parte resistente rinunciava alle istanze ed eccezioni inerenti alla sospensione del giudizio, alla mediazione e al rito.
Veniva licenziata CTU tecnica la quale, evidenziate sostanziali discrasie tra le planimetrie originali allegate agli atti di provenienza e quelle relative alla mappa di impianto, accertava la linea di confine mediante utilizzo di strumentazione topografica digitale e satellitare, risultata più attendibile di quelle effettuate sulla scorta di sovrapposizioni con mappe allegate agli atti. Accertava, altresì, la presenza di sconfinamenti di vegetazione che dai mappali 1054, 1064 e
290 invadevano gli adiacenti mappali.
Indi, il Giudice di primo grado, rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti in quanto ritenute superflue ai fini della decisione, emetteva l'impugnata sentenza che così statuiva: “- in accoglimento della domanda, accerta e dichiara che la linea di confine tra il terreno censito al
Foglio 34 del Catasto Terreni di Genova, Sezione 1, particella 1081, orto ir fi classe 1, are 04, centiare 36, reddito dominicale Euro 128,35, reddito agrario Euro 52,02, ed il terreno censito al
Foglio 34 del Catasto Terreni di Genova, Sezione 1, particella 1059, orto ir fi classe 1, are 24, reddito dominicale Euro 7,07, reddito agrario Euro 2,86 è quella segnata sui luoghi di causa con picchetti evidenziati in giallo nella planimetria redatta dal CTU e prodotta sub allegato 5; - ordina a e , quali eredi di di potare la Parte_1 Parte_2 Persona_1 vegetazione che sconfina nella proprietà di in modo tale che stessa sia contenuta CP_1 entro i confini dei mappali 1054, 1064 e 290; - condanna e , Parte_1 Parte_2 quali eredi di a rifondere a le spese di lite che liquida in € Persona_1 CP_1
5.493,00 per compenso professionale ed € 304,85 per esborsi, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU, come liquidate con separati decreti, a definitivo carico delle resistenti.”
Avverso la pronuncia proponevano appello ed entrambe quali Parte_1 Parte_2 eredi di le quali domandavano, previo eventuale rinnovo o supplemento Persona_1 di ctu, dichiarare inammissibile la domanda di regolamento confini promossa da , CP_1 con conseguente caducazione/annullamento di ogni pronuncia resa in primo grado e con ogni conseguente pronuncia. In subordine, domandavano ricollocare correttamente e materialmente, come da relazione del ctu , il picchetto giallo n.2 con eliminazione della Per_2 recinzione apposta da , condannare alla restituzione dell'area che dovesse CP_1 CP_1 risultare di proprietà e delle di lui eredi, condannare il medesimo alla Persona_1 rifusione delle spese legali e di ctu del giudizio di primo grado e, infine, respingere la domanda di recisione dei rami protesi ex adverso promossa ex art. 896 c.c.
In particolare, parte appellante censurava la statuizione di primo grado formulando i seguenti motivi di gravame: 1) Sul capo della sentenza relativo alla rinuncia, da parte della resistente, alle eccezioni preliminari rispettivamente inerenti all'invalido/omesso esperimento del tentativo di mediazione e all'errata adozione del rito semplificato di cognizione ex art. 281 decies e ss.
c.p.c. Omessa e/o apparente motivazione;
2) Omessa pronuncia sulla difesa/contestazione formulata in primo grado in ordine alla mancanza di interesse ad agire e dei fatti costitutivi propri dell'azione di regolamento di confini ex art. 950 c.c., con conseguente inammissibilità della stessa;
3) Omessa pronuncia sulla domanda di ricollocazione materiale del picchetto giallo n.2
(in via subordinata rispetto ai motivi nn. I e II e con riguardo al merito, ossia alla linea di confine individuata dal CTU nel giudizio di primo grado tramite tre picchetti gialli); 4) Omessa pronuncia sulla domanda formulata n primo grado di “restituzione all'Ing. dell'area che dovesse Pt_2 risultare, all'esito di tale accertamento, di proprietà del medesimo e come tale illegittimamente posseduta dal ricorrente ” (sempre in via subordinata rispetto ai primi due motivi CP_1 di appello); 5) Sul capo di condanna in punto spese di ctu e di lite. Omessa motivazione.
Violazione e/o errata applicazione del principio di causalità e di quello di soccombenza (art. 91
c.p.c.); 6) Sul capo di sentenza che ha accolto la domanda di recisione dei rami protesi ex art. 896 c.c. Violazione e/o errata applicazione art. 896 c.c. e art. 2697 c.c.
Si costituiva in giudizio domandando respingere, siccome inammissibili e CP_1 infondati, tutti i motivi di censura articolati da ed rigettandone Parte_1 Parte_2
l'appello e confermando la sentenza resa in primo grado. Spiegava appello incidentale, per la sola correzione di errore materiale, domandando riformare e comunque correggere la sentenza di primo grado sostituendo il riferimento al mappale 1054 con quello al mappale 1074.
Con provvedimento del 29.10.2025 il Consigliere istruttore, viste le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza in data 28.10.2025, visto l'art. 352 c.p.c., riservava la decisione al
Collegio ed il deposito della sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte appellante deduce che il Tribunale sarebbe incorso in “omessa e/o apparente motivazione”, atteso che la rinuncia della difesa all'udienza del 25 Maggio Pt_2
2023 alle eccezioni preliminari di cui alla comparsa di risposta, sarebbe stata “superata alla luce delle circostanze emerse in corso di causa”.
La rinuncia dal verbale risulta così formulata: “Alla luce dei lavori in corso e della conseguente esigenza di un accertamento urgente dello stato dei luoghi, nonché della disponibilità ex adverso manifestata in tal senso, rinuncia alle istanze inerenti alla sospensione del giudizio, alla mediazione e al rito”. Nella motivazione della sentenza impugnata è statuito che “all'udienza del 25.05.2023 parte resistente ha rinunciato in modo univoco alle istanze ed eccezioni inerenti .., alla mediazione e al rito”.
Le appellanti richiamano la loro difesa a verbale di udienza del 13/11/2024 : “L'Avv. Bozano evidenzia che la questione della legittimazione passiva è superata. Le altre due eccezioni sulla mediazione e sul rito sono fondate. La rinuncia è stata fatta sulla base della sospensione dei lavori. I lavori invece non solo sono continuati ma hanno interessato anche la zona del confine.
Dunque, tale rinuncia non è più valida”.
Le appellanti si dolgono del fatto che dal verbale di udienza del 25/05/2023 risulta che la difesa del abbia dichiarato che “i lavori indicati da controparte vengono eseguiti sul mappale CP_1
1081 a confine con il mappale 290 e non nella parte confinante con la parte contestata oggetto della causa odierna (mappale 1059). I lavori inoltre vengono eseguiti da terzi e non dal ricorrente”, fatti smentiti dalla condotta tenuta dal in corso di causa e consistita nella CP_1 demolizione della scala in pietra posta sul confine oggetto di causa e nella costruzione sul sedime della stessa di un muro di cinta in c.a.
Si dolgono altresì che all'udienza del 23/04/2024 la difesa abbia verbalizzato che “L'Avv. CP_1
Galliano evidenzia che il riferimento all'alterazione dei luoghi si trova in prossimità del confine
e infatti si tratta di lavorazioni che il ricorrente sta eseguendo sulla sua proprietà e non toccando
i confini individuati dal CTU ma tenendosi a distanza di circa 40 – 50 cm dal confine nel punto più vicino ai lavori. La scala non è oggetto né della CTU né di domanda. E' stata oggetto di lavori di demolizione ma i lavori si sono svolti, come già detto, all'interno della proprietà del ricorrente (mappale 1081) che ricomprende anche la scala se non per un tratto di pochi centimetri che è nella proprietà che è stato demolito”. Pt_2
Tali circostanze sopravvenute sarebbero idonee a privare di efficacia la rinuncia alle eccezioni preliminari sul rito e sulla mediazione, in quanto basata su dichiarazioni rivelatesi contrarie al vero in ordine a fatti che avevano indotto le appellanti a rinunciare alle predette eccezioni preliminari.
Parte appellata rileva che le lavorazioni dapprima richiamate non erano state commissionate da ed erano estranee alla vicenda per cui è giudizio, in quanti svolte nell'ambito CP_1 di una esecuzione forzata dell'obbligo di fare ex art. 612 cpc (R.G. n° 1244/2010), nella quale era intervenuto unicamente in quanto l'esecuzione presupponeva anche il CP_1 ripristino del terreno a monte del muraglione lesionato (e di una parte di quel terreno CP_1
si era reso acquirente nel 2015,dalla Sig.a US, esecutata).
[...]
I lavori non potevano pertanto essere sospesi dal . CP_1
Solo nell'aprile 2024, conclusa la ctu, aveva iniziato lavori nel mappale 1081, in CP_1 proprio, comunque rispettando il confine dato dai picchetti che il CTU aveva posizionato, demolendo la scala in pietra, nella parte rientrante nel mappale 1081 e nei pressi del confine, facendo salvo un piccolo “spicchio” di un gradino, ricadente nel mappale 1059 del Pt_2
(rilevando che nel verbale del 23/4/2024, per un errore materiale era scritto: “…. I lavori si sono svolti, come già detto, all'interno della proprietà del ricorrente – mappale 1081 – che ricomprende anche la scala, se non per un tratto di pochi centimetri, che è nella proprietà Pt_2
e che è stato demolito”, mentre doveva leggersi e intendersi “e che non è stato demolito”).
Orbene, a prescindere dalle deduzioni delle parti e dalle ragioni alle stesse sottese, osserva il
Collegio che la rinuncia alle eccezioni su rito e mediazione è da considerarsi valida considerato il letterale tenore della stessa. La rinuncia verbalizzata, avvenuta “alla luce dei lavori in corso e della conseguente esigenza di un accertamento urgente dello stato dei luoghi, nonché della disponibilità ex adverso manifestata in tal senso”, non è infatti in alcun modo condizionata alle questioni dedotte dall'appellante, che pertanto non inficiano la validità della stessa.
Ne consegue in rigetto del motivo.
Con il secondo motivo è dedotto il vizio di omessa pronuncia in ordine alla contestazione circa la mancanza di incertezza del confine ed alla conseguente mancanza di interesse ad agire e dei fatti costitutivi propri dell'azione di regolamento di confini ex art 950 c.c., con conseguente inammissibilita' della stessa.
Parte appellante assume di avere dedotto la presenza sul confine stesso di un'antica scala condominiale in pietra, interposta (sia pure solo in parte) tra i due terreni oggetto di causa (1059
Pisani e 1081 Costa), presente nel rilievo grafico delle particelle dei terreni redatto da un tecnico di fiducia del evidenziando che la presenza della scala era confermata anche dalla ctu, Pt_2 che smentisce la tesi secondo cui la scala in questione sarebbe ubicata “all'interno del mappale
1081” di proprietà CP_1
Il titoli di provenienza (rogito Notaio rep 12702 12703 del 1949), citato dallo stesso Per_4
CTU dimostrerebbe, in quanto primo atto di frazionamento dell'edificio originario (Civ. 7 B di
) e delle ivi annesse aree esterne, la natura condominiale e/o comune della Parte_4 scala in questione, così come dalla sentenza della Corte di Appello di Genova, n° 232/2024 del 19/02/2024 risulta la natura accessoria e strumentale della scala, a servizio anche della proprietà Pt_2
Parte appellata evidenzia che l'incertezza dei confini è vieppiù evidenziata dal fatto che la scala si trovava in un punto diverso rispetto alla recinzioni in essere;
rileva che i mappali 1081 e
1059 sia dagli atti di provenienza, sia dalle mappe catastali risultano confinanti fra loro, e che il CTU ha confermato come il mappale 1081 del ricomprendeva la scala. CP_1
Orbene, con il quesito demandatogli, al ctu nominato è stato chiesto “individuare sul terreno i confini tra i mappali 1081 e 1059 per cui è causa, secondo le risultanze delle mappe catastali prodotte e degli atti di provenienza tenendo conto di tutta la documentazione utile a tale fine ed anche delle perizie dell'ing. nell'ambito della procedura esecutiva RGE 1244/2010 e Per_5 per l'individuazione della vegetazione, da tagliare, proveniente dai mappali del Sig. 054, Pt_2
1064 e 290.”
Il ctu ha evidenziato che “Il tracciamento dei confini sul terreno ha evidenziato sostanziali discrasie tra le planimetrie originali allegate agli atti di provenienza (Allegato 1) e quelle relative alla mappa di impianto. Da quanto sopra emerge che il tracciamento dei confini tra i Mappali
1081 e 1059 ed il relativo inquadramento, effettuato dallo scrivente sulla base delle planimetrie allegate agli atti, (vedasi documento grafico Allegato 5 e relativa documentazione fotografica
Allegato 4) presenta un confine spostato di quasi un metro e venti cm. (per esattezza mt. 1,19) verso ovest rispetto a quello attuale, andando di fatto ad erodere una fetta di terreno oggi in capo alla Prop. favore della prop. . Pt_2 CP_1
Tale sovrapposizione, tuttavia, risulta di scarsa attendibilità in quanto le mappe dell'epoca risultano redatte a mano e pertanto l'errore grafico è particolarmente rilevante. Basti pensare che un errore di un millimetro, genera uno spostamento di confine di oltre un metro.
La sovrapposizione eseguita mediante utilizzo di strumentazione topografica digitale e satellitare, invece, risulta nettamente più attendibile andando di fatto a ridurre l'errore grafico con una tolleranza nettamente minore rispetto alle mappe grafiche di realizzazione manuale. A tal fine lo scrivente ha proceduto a sistemare i relativi picchetti in sito (picchietti colore giallo – vedasi Allegato 5) come da documentazione fotografica allegata (Allegato 4).
Dall'analisi delle aeree oggetto di verifica, si è riscontrato che il tracciamento effettuato sulla scorta di misurazione strumentali, è risultato molto più attendibile di quello effettuato sulla scorta di sovrapposizioni con mappe allegate agli atti, in quanto con quest'ultimo i confini di detti mappali sarebbero completamente spostati rispetto ai vecchi muri di fascia che invece risultano rispettati nel confinamento mediante strumentazione digitale con mappe catastali in atti”.
Il ctu si è quindi espresso sulla individuazione della linea del confine, senza farla dipendere dalla presenza della scala.
La sentenza appellata ha fatto proprio tale accertamento.
L'actio finium regundorum ex art. 950 cc si articola nelle due tipologie dell'incertezza oggettiva, allorché manchi una chiara delimitazione tra due fondi (come in caso di uso promiscuo del tratto di terreno ubicato nella zona confinaria), e dell'incertezza soggettiva.
Nella fattispecie rileva la non contestata presenza stessa di elementi divisori precari, oltre al fatto che la scala non risulta menzionata nell'atto di provenienza degli appellanti. Nella pronuncia n 232/24 di questa Corte (che riformava la pronuncia di primo grado di avvenuto acquisto per usucapione a favore di US IR della particella 1059 di Persona_1 rigettando la domanda della prima) si da atto del fatto che “ il CTU ha riscontrato la
[...] presenza di alcuni scalini sul mappale 290 con andamento verso il fronte sud, ovvero ex mappale 683, attuale mappale 1081 (pag. 24 CTU) fino al 2015 di proprietà di US IR e da tale anno di;
ha affermato che i” gradini presenti sul mappale 290, permettono CP_1 chiaramente accesso alla scala una volta presente sull'attuale mappale 1081, di cui presenti ad oggi alcuni gradini visibili attraverso la rete metallica quale recinzione provvisionale sul fronte SUD del mappale 290” (pag. 25 e fotografie ivi allegate alla medesima pagina). Su questa base il CTU ha formulato due ipotesi, la prima è quella che il cordolo rinvenuto nel piano superiore (mapp. 290) sia un residuo di una preesistente cordolo su cui era infissa o appoggiata una delimitazione verso la scaletta che appunto delimitasse il terreno a quota superiore sul fronte SUD, e la “seconda ipotesi, è che il cordolo in calcestruzzo, fosse parte di un insieme di gradini che permettevano, sempre in via ipotetica, di “salire” dal terreno a quota inferiore al terreno a quota superiore, secondo il percorso “ rappresentato nella planimetria a pag. 27 e che “vede la possibilità di accedere dal mappale 290 al mappale 1059, ma solo attraverso la precedente scaletta e/o camminamento presente sul mappale 1081 e non direttamente.
L'ipotesi è stata altresì verificata dallo scrivente CTU, poiché tracce ne sono presenti in alcuni documenti in atti prodotte dalle parti, in particolare nell'esame della produzione “5 Foto scala” prodotta in sede di citazione allegata all'atto di parte attrice, oppure nel documento prodotto da parte convenuta con il nome “doc 11 fotografie” (pagine 2 e 3) richiamato nella memoria ex art.
183 num. 3.” (pag. 29 CTU). Effettivamente le fotografie richiamate dal CTU, in particolare la foto 5 prodotta da US IR, le foto doc. 11 prodotte da , nonché la fotografie Persona_1 doc. 11a prodotta dalla originaria attrice consentono di suffragare documentalmente l'ipotesi 2 del CTU e di ritenere che il mappale 1059 fosse raggiungibile dall'appartamento dell'appellante
, posto che, tramite la ricordata passerella, accedendo al giardino individuato con Persona_1 il mappale 290 fino ad incontrare la scaletta in pietra visibile nella fotografia di pag. 25 della
CTU che conduce ad altra scala in pietra perpendicolare ubicata sul mappale 1081, è consentito giungere al mappale 1059”.
Non emergono da tale statuizione elementi che portino a ritenere certamente individuato il confine dalla scala in questione, la cui ubicazione della scala al più deve ritenersi nel mappale
1081.
Ne consegue che la individuata scala non era idonea a determinare l'inammissibilità della domanda peraltro neppure esclusa dalla parte odierna appellante, che nelle conclusioni di primo grado chiedeva, seppure in via subordinata, la restituzione della porzione eventualmente illegittimamente posseduta da controparte e nell'odierno giudizio formula motivo d'appello in proposito.
Il motivo deve conseguentemente essere rigettato.
Il terzo motivo, formulato in via subordinata, deve essere esaminato stante il mancato accoglimento dei precedenti.
Esso riguarda la linea di confine individuata dal CTU nel giudizio di primo grado tramite tre picchetti gialli e segnatamente l'omessa pronuncia sulla domanda di ricollocazione materiale del picchetto giallo n 2.
Parte appellante nel caso di rigetto dei primi due motivi chiede di ritenere confermate le conclusioni del CTU in ordine all'individuazione del confine in corrispondenza dei picchetti gialli nn. 1 e 2.
Rileva però che il ctu ha affermato che “il picchetto relativo al punto 2 riferito alle mappe catastali in atti ….. è stato correttamente individuato nell'allegato grafico (Allegato 5), mentre fisicamente è stato posizionato sul terreno in allineamento con il punto 1, ma circa 27 cm più a monte della sua corretta posizione a causa della presenza di vegetazione e recinzione di cantiere che ne hanno impedito il puntuale posizionamento”.
Chiede quindi ricollocare materialmente il picchetto giallo n° 2, previa eliminazione della staccionata in legno apposta dal (collocata all'interno del terreno che è risultato essere CP_1 di proprietà in base alle risultanze della CTU, linea gialla), nonché al fine di apporre Pt_2 idonei e definitivi termini fissi e lapidei (essendo quelli attuali delle mere macchie di vernice gialla, alcune dipinte su rami) atti a materializzare l'accertato confine.
L'appellato da atto che il Tribunale ha preso atto della indicazione del CTU sull'esatta CP_1 posizione anche del picchetto giallo n°2 e della correzione, al centimetro, indicata e riportata precisamente nell'allineamento descritto, semplicemente non avendo potuto collocare il picchetto giallo n° 2, nel terreno, nel punto esatto di cui alla mappa, proprio perché in quel punto si trova (va) la recinzione metallica (che è larga alcuni centimetri, per via della sua struttura).
Con il quarto motivo, sempre formulato in via subordinata rispetto ai primi due motivi di appello,
è dedotto il vizio di omessa pronuncia sulla domanda di restituzione dell'area che dovesse risultare di proprietà della parte appellante illegittimamente posseduta dal . La parte CP_1 assume di avere formulato tale domanda riconvenzionale fin dalla propria memoria di costituzione e risposta in primo grado e che in base agli accertamenti svolti dal CTU nel giudizio di primo grado si può ritenere provato lo sconfinamento da parte del , posto che la linea CP_1 di confine indicata dai picchetti gialli (in particolare il picchetto giallo n. 2) si trova oltre (per chi guarda dal mappale 1059 erso il mappale 1081 ) la recinzione apposta dal . Pt_2 CP_1 CP_1
L'appellato deduce che aveva chiesto l'individuazione del confine al fine di erigere nel CP_1 punto corretto un muro di demarcazione dalla proprietà della controparte, e di avere poi provveduto addirittura ad erigerlo per intero all'interno del proprio mappale.
Premesso che la domanda di restituzione non doveva trovare accoglimento dal momento che nel punto la recinzione è risultata coincidere con il confine tracciato dal CTU, afferma che l'avvenuta erezione del muro divisorio fra i due mappali, perfettamente rispondente al confine tracciato con la CTU e collocato per intero all'interno del mappale 1081 consente di superare ogni questione e ogni dubbio.
I motivi si esaminano congiuntamente in quanto connessi alla luce delle circostanze sopravvenute che si vanno ad esaminare.
Va premesso che il ctu dopo avere dato atto del posizionamento del picchetto 2 (“è stato correttamente individuato nell'allegato grafico (Allegato 5), mentre fisicamente è stato posizionato sul terreno in allineamento con il punto 1, ma circa 27 cm. più a monte della sua corretta posizione a causa della presenza di vegetazione e recinzione di cantiere”), afferma che “il prolungamento della retta che corre tra i picchetti “gialli” posizionati sul terreno…individua il vertice sud ovest del mappale 1059 e pertanto la corretta posizione del confine tra il mappale 1059 ed il mappale 1081, che risulta appunto determinata dall'allineamento Picchetto 1, 2 e Punto 3 (vedasi Allegato 5)”. Per_6
Dato atto che l'allegato 5 è richiamato dalla sentenza appellata nell'individuare il confine ed è quindi corretta la statuizione di primo grado, per quanto concerne il ricollocamento del picchetto e la domanda restitutoria, viene però comunque in rilievo la circostanza, non contestata, dell'erezione del muro da parte dell'appellato. Non sono stati dedotti concreti elementi di contestazione in ordine al fatto che il muro sia stato eretto sulla linea di confine e che ricada nella proprietà del , che aveva appunto intrapreso l'azione di regolamento di confini. CP_1
Ne consegue che è venuto meno l'interesse sotteso all'accoglimento dei motivi, essendo sopravvenuto un fatto che ha determinato la cessazione della materia del contendere, avendo già – con l'apposizione del muro – l'appellante ottenuto gli effetti restitutori richiesti.
Il terzo ed il quarto motivo non trovano pertanto accoglimento.
Per ragioni sistematiche si tratta il quinto motivo dedotto, afferente al capo della sentenza che ha accolto la domanda del volta ad ottenete la recisione dei rami protesi ex art 896 c.c. CP_1
Parte appellante deduce la violazione e/o errata applicazione art. 896 c.c. e art 2697 c.c.
La sentenza appellata sul punto si è espressa nel senso che “Quanto alla seconda domanda proposta da , il CTU ha evidenziato che: “… come evidenziato dalla CP_1 documentazione fotografica (Allegato 4) sono presenti evidenti sconfinamenti di vegetazione che dai mappali 1054, 1064 e 290 invadono gli adiacenti mappali… si rileva che la vegetazione presente nei mappali 1054, 1064 e 290 dovrà essere contenuta entro i confini degli stessi mappali, a cura della proprietà della proprietà degli stessi (Sig. )”. Persona_1
La statuizione sarebbe errata in quanto alcuni dei terreni su cui si protendono i rami sarebbero aree/passaggi comuni, non di proprietà esclusiva di , che nulla opponeva al CP_1 riguardo.
Vi sarebbe una presunzione di condominialità ex art. 1117 cc.
L'acquisto da parte del nel 2015 da IR US con riferimento ai mappali 1069 e CP_1
1081, sui quali si protendono i rami, sarebbe un atto di disposizione invalido e non opponibile agli eredi in quanto vendita di bene condominiale in virtù del già menzionato atto di Pt_2 frazionamento dell'immobile e della conseguente costituzione del condominio (atto Notaio
del 1949, Rep. nn. 12702 e 12703). Per_4
Le conclusioni a cui è pervenuto il CTU, che la sentenza appellata ha integralmente recepito si fonderebbero invece su di un accordo transattivo, che non si è poi perfezionato. Orbene, l'appellato chiedeva accertarsi che la vegetazione sul terreno degli odierni appellanti sconfina lungo il perimetro della sua proprietà, in particolare i rami si protendono dai mappali n° 1074, 1064,290 di proprietà sui mappali nn° 1070, 1076, 1075, 1066, 1069, 1081 di Pt_2 proprietà nei punti indicati sulla planimetria sub. 14. CP_1
Il ctu rileva che “come evidenziato dalla documentazione fotografica (Allegato 4) sono presenti evidenti sconfinamenti di vegetazione che dai mappali 1054, 1064 e 290 invadono gli adiacenti mappali.”
Il motivo è infondato in quanto non è dall'accordo transattivo che è emersa la titolarità dei mappali in capo al , bensì dall'atto d'acquisto, mentre non è emersa la condominialità del CP_1 bene aliunde. Ne consegue il rigetto del motivo, avendo il Tribunale fatto corretta applicazione del principio sancito dall'art. 896 cc, che determina l'obbligo del taglio dei rami che si protendono sul fondo altrui.
ha formulato appello incidentale con riferimento all'errore materiale contenuto nel CP_1 provvedimento, laddove il ra indicato proprietario del mappale 1054 anziché 1074. Pt_2
Effettivamente come risulta dalle planimetrie il numero di mappale corretto è il 1074. Si rende pertanto necessario provvedere alla correzione della sentenza nel senso che laddove in essa
è indicato mappale 1054 deve invece leggersi ed intendersi mappale 1074.
Atteso l'esito complessivo del giudizio, considerati i risultati degli accertamenti peritali, in accoglimento del sesto motivo dell'appello principale, si compensano le spese di lite del primo grado del giudizio tra le parti.
Per le stesse ragioni le spese del grado sono integralmente compensate tra le parti.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da ed e per l'effetto conferma la Parte_1 Parte_2 sentenza N. 2881/2024 del Tribunale di Genova.
Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza appellata nel senso che laddove di legge “mappale 1054” deve invece leggersi e intendersi “mappale 1074”.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Pone le spese di ctu definitivamente a carico delle parti in solido.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
Genova, 30.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Laura Morello dott. Marcello Bruno