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Sentenza 16 luglio 2024
Sentenza 16 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/07/2024, n. 28498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28498 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AB ER, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/09/2023 del Tribunale di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 28 settembre 2023, il Tribunale di Messina ha rigettato l'istanza di riesame, proposta nell'interesse dell'indagato, avverso l'ordinanza emessa in data 6 settembre 2023 dal Gip del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con la quale veniva disposta, nei suoi confronti, la misura della custodia cautelare in carcere, per reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. 4k Penale Sent. Sez. 3 Num. 28498 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 07/03/2024 2. Avverso l'ordinanza, l'indagato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di censura, si lamenta la violazione dell'art. 274 cod. proc. pen., sul rilievo dell'errata qualificazione dei fatti in contestazione. A parere del ricorrente, infatti, le condotte, per l'esiguità del quantitativo di sostanza stupefacente - pari a complessivi 5,02 grammi e, dunque, inferiore, secondo la difesa, ai parametri di lieve entità individuati dalla stessa Corte di cassazione - avrebbero dovuto essere derubricate ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; di talché, prevendendosi per quest'ultimo reato la pena massima di 4 anni di reclusione, non avrebbe potuto ritenersi lecitamente disposta la misura custodiale carceraria, la cui applicazione, all'opposto, postula che, per il delitto per cui si procede, sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. 2.2. Con una seconda doglianza, si denuncia il difetto di motivazione, relativamente alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Sostiene la difesa che la circostanza che fosse il figlio dell'indagato, imputato in altro procedimento penale, ad accogliere o accompagnare gli acquirenti, previa verifica della presenza di forze dell'ordine in strada, depone in maniera univoca nel senso della consapevolezza, da parte del padre, dell'attività illecita del figlio, ma non anche nel senso della sua correità. Inoltre, osserva il ricorrente che né l'assenza del figlio al momento di una delle accertate cessioni né l'aiuto dato a costui circa l'oscuramento di una telecamera rappresenterebbero elementi sintomatici del concorso dell'indagato nel reato di spaccio, potendo le predette condotte integrare, al più, la fattispecie del favoreggiamento. 3. Il ricorrente ha depositato conclusioni scritte, con le quali insiste per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché meramente reiterativo delle censure sottoposte all'attenzione del Tribunale e da questo affrontate e motivatamente risolte. 1.1. Il primo motivo di doglianza - relativo all'erroneità dell'applicazione della misura custodiale carceraria, in conseguenza dell'errata qualificazione dei fatti in contestazione - è manifestamente infondato. In punto di diritto, è necessario precisare che, ai fini del riconoscimento della fattispecie minore, il più recente insegnamento delle Sezioni Unite (n. 51063 del 2 27/09/2018, Rv. 274076) è nel senso che la valutazione degli indici di lieve entità elencati dal comma 5 dell'art. 73 deve essere complessiva, così abbandonando l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente - riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri - e facendo, parimenti, sì che tali indici non debbano tutti indistintamente avere segno positivo o negativo;
ferma restando la possibilità che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri. A ciò si aggiunga, inoltre, la necessità - proseguono le Sezioni Unite - che il percorso valutativo così ricostruito si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi. Ciò che significa che il discorso giustificativo deve dar conto non solo dei motivi che logicamente impongono nel caso concreto di valutare un singolo dato ostativo al riconoscimento del più contenuto disvalore del fatto, ma altresì di quelli per cui la sua carica negativa non può ritenersi bilanciata da altri elementi eventualmente indicativi, se singolarmente considerati, della ridotta offensività. Dunque, anche la maggiore o minore espressività del dato quantitativo deve essere determinata in concreto nel confronto con le altre circostanze del fatto, rilevanti secondo i parametri normativi di riferimento. Ferma la possibilità che, nel rispetto delle condizioni illustrate, tale dato possa assumere comunque valore negativo assorbente, ciò significa che anche la detenzione di quantitativi non minimali potrà essere ritenuta non ostativa alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, e, per converso, che quella di pochi grammi di stupefacente, all'esito della valutazione complessiva delle altre circostanze rilevanti, risulti non decisiva per ritenere integrata la fattispecie in questione (ex multis, Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023, Rv. 284319). Conformemente a ciò, occorre dunque rilevare come, nel caso di specie, il Tribunale del riesame abbia correttamente valutato, alle pagg.
2-9 del provvedimento impugnato, la lieve entità ponderale unitamente al contesto in cui si sono inserite le condotte contestate. Nello specifico, rilevano, sul punto, le 525 visite in soli 45 giorni ricevute presso la propria abitazione dall'indagato e dal figlio - tutte di brevissima durata e prive di una ragionevole spiegazione alternativa - captate dal sistema di videosorveglianza, che correttamente il giudice cautelare ha ritenuto in grado di soddisfare un numero elevatissimo di consumatori e per questo esplicative di una spiccata capacità di approvvigionamento ed una non 3 modesta circolazione di risorse economiche. Assumono rilievo anche: a) l'adozione di particolari cautele nel monitorare gli spazi esterni all'immobile interessato, onde garantire l'uscita in sicurezza dei vari acquirenti;
b) la precauzione, adottata soprattutto nelle ore serali, di incontrare gli avventori fuori dall'abitazione, presso un vicolo cieco adiacente;
c) il sabotaggio - avvenuto il giorno successivo all'effettuazione di tre perquisizioni, con esito positivo, ai danni di tre soggetti usciti dalla predetta abitazione - di una delle telecamere istallate di fronte all'ingresso dell'immobile dagli inquirenti. A ciò si aggiunga, inoltre, l'installazione, presso la medesima abitazione, di quattro telecamere, rispetto alle quali - a fronte dell'inverosimiglianza della prospettazione difensiva secondo cui queste servivano ad evitare furti ai danni di veicoli - il Tribunale del riesame ha correttamente confermato la già apprezzata stabilità e sistematicità dell'attività di spaccio al minuto organizzato dagli indagati. 1.2. Anche la seconda censura proposta con la quale si lamenta il difetto di motivazione, relativamente alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato - deve dichiararsi inammissibile. Trattasi, invero, di una doglianza omologa a quella già oggetto di valutazione da parte del Tribunale del riesame, il quale ha fornito una disamina corretta ed adeguata degli elementi in grado di supportare la gravità indiziaria di cui all'art. 273 cod. proc. pen., allorché ha opportunamente evidenziato come, su un quadro completo e puntuale nel senso della commissione dei contestati fatti di reato all'interno dell'abitazione del ricorrente e del figlio, andassero ad innestarsi ulteriori circostanze univocamente dimostrative della effettiva correità dell'odierno indagato, quali: a) la circostanza che né l'odierno ricorrente né il figlio, in sede di interrogatorio di garanzia, siano stati capaci di indicare, per ciascuna delle visite monitorate, le ragioni per le quali esse fossero avvenute;
b) la presenza del solo AB ER durante l'ultima cessione contestata, registratasi in data 5 maggio 2023; c) il sabotaggio - avvenuto proprio il giorno successivo a tre perquisizioni condotte, con esito positivo, nei confronti di tre soggetti appena usciti dall'immobile interessato - da parte dell'indagato, con l'aiuto del figlio, della videocamera, posta dagli inquirenti, di fronte all'accesso dell'immobile. 2. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 07/03/2024.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 28 settembre 2023, il Tribunale di Messina ha rigettato l'istanza di riesame, proposta nell'interesse dell'indagato, avverso l'ordinanza emessa in data 6 settembre 2023 dal Gip del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con la quale veniva disposta, nei suoi confronti, la misura della custodia cautelare in carcere, per reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. 4k Penale Sent. Sez. 3 Num. 28498 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 07/03/2024 2. Avverso l'ordinanza, l'indagato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di censura, si lamenta la violazione dell'art. 274 cod. proc. pen., sul rilievo dell'errata qualificazione dei fatti in contestazione. A parere del ricorrente, infatti, le condotte, per l'esiguità del quantitativo di sostanza stupefacente - pari a complessivi 5,02 grammi e, dunque, inferiore, secondo la difesa, ai parametri di lieve entità individuati dalla stessa Corte di cassazione - avrebbero dovuto essere derubricate ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; di talché, prevendendosi per quest'ultimo reato la pena massima di 4 anni di reclusione, non avrebbe potuto ritenersi lecitamente disposta la misura custodiale carceraria, la cui applicazione, all'opposto, postula che, per il delitto per cui si procede, sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. 2.2. Con una seconda doglianza, si denuncia il difetto di motivazione, relativamente alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Sostiene la difesa che la circostanza che fosse il figlio dell'indagato, imputato in altro procedimento penale, ad accogliere o accompagnare gli acquirenti, previa verifica della presenza di forze dell'ordine in strada, depone in maniera univoca nel senso della consapevolezza, da parte del padre, dell'attività illecita del figlio, ma non anche nel senso della sua correità. Inoltre, osserva il ricorrente che né l'assenza del figlio al momento di una delle accertate cessioni né l'aiuto dato a costui circa l'oscuramento di una telecamera rappresenterebbero elementi sintomatici del concorso dell'indagato nel reato di spaccio, potendo le predette condotte integrare, al più, la fattispecie del favoreggiamento. 3. Il ricorrente ha depositato conclusioni scritte, con le quali insiste per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché meramente reiterativo delle censure sottoposte all'attenzione del Tribunale e da questo affrontate e motivatamente risolte. 1.1. Il primo motivo di doglianza - relativo all'erroneità dell'applicazione della misura custodiale carceraria, in conseguenza dell'errata qualificazione dei fatti in contestazione - è manifestamente infondato. In punto di diritto, è necessario precisare che, ai fini del riconoscimento della fattispecie minore, il più recente insegnamento delle Sezioni Unite (n. 51063 del 2 27/09/2018, Rv. 274076) è nel senso che la valutazione degli indici di lieve entità elencati dal comma 5 dell'art. 73 deve essere complessiva, così abbandonando l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente - riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri - e facendo, parimenti, sì che tali indici non debbano tutti indistintamente avere segno positivo o negativo;
ferma restando la possibilità che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri. A ciò si aggiunga, inoltre, la necessità - proseguono le Sezioni Unite - che il percorso valutativo così ricostruito si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi. Ciò che significa che il discorso giustificativo deve dar conto non solo dei motivi che logicamente impongono nel caso concreto di valutare un singolo dato ostativo al riconoscimento del più contenuto disvalore del fatto, ma altresì di quelli per cui la sua carica negativa non può ritenersi bilanciata da altri elementi eventualmente indicativi, se singolarmente considerati, della ridotta offensività. Dunque, anche la maggiore o minore espressività del dato quantitativo deve essere determinata in concreto nel confronto con le altre circostanze del fatto, rilevanti secondo i parametri normativi di riferimento. Ferma la possibilità che, nel rispetto delle condizioni illustrate, tale dato possa assumere comunque valore negativo assorbente, ciò significa che anche la detenzione di quantitativi non minimali potrà essere ritenuta non ostativa alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, e, per converso, che quella di pochi grammi di stupefacente, all'esito della valutazione complessiva delle altre circostanze rilevanti, risulti non decisiva per ritenere integrata la fattispecie in questione (ex multis, Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023, Rv. 284319). Conformemente a ciò, occorre dunque rilevare come, nel caso di specie, il Tribunale del riesame abbia correttamente valutato, alle pagg.
2-9 del provvedimento impugnato, la lieve entità ponderale unitamente al contesto in cui si sono inserite le condotte contestate. Nello specifico, rilevano, sul punto, le 525 visite in soli 45 giorni ricevute presso la propria abitazione dall'indagato e dal figlio - tutte di brevissima durata e prive di una ragionevole spiegazione alternativa - captate dal sistema di videosorveglianza, che correttamente il giudice cautelare ha ritenuto in grado di soddisfare un numero elevatissimo di consumatori e per questo esplicative di una spiccata capacità di approvvigionamento ed una non 3 modesta circolazione di risorse economiche. Assumono rilievo anche: a) l'adozione di particolari cautele nel monitorare gli spazi esterni all'immobile interessato, onde garantire l'uscita in sicurezza dei vari acquirenti;
b) la precauzione, adottata soprattutto nelle ore serali, di incontrare gli avventori fuori dall'abitazione, presso un vicolo cieco adiacente;
c) il sabotaggio - avvenuto il giorno successivo all'effettuazione di tre perquisizioni, con esito positivo, ai danni di tre soggetti usciti dalla predetta abitazione - di una delle telecamere istallate di fronte all'ingresso dell'immobile dagli inquirenti. A ciò si aggiunga, inoltre, l'installazione, presso la medesima abitazione, di quattro telecamere, rispetto alle quali - a fronte dell'inverosimiglianza della prospettazione difensiva secondo cui queste servivano ad evitare furti ai danni di veicoli - il Tribunale del riesame ha correttamente confermato la già apprezzata stabilità e sistematicità dell'attività di spaccio al minuto organizzato dagli indagati. 1.2. Anche la seconda censura proposta con la quale si lamenta il difetto di motivazione, relativamente alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato - deve dichiararsi inammissibile. Trattasi, invero, di una doglianza omologa a quella già oggetto di valutazione da parte del Tribunale del riesame, il quale ha fornito una disamina corretta ed adeguata degli elementi in grado di supportare la gravità indiziaria di cui all'art. 273 cod. proc. pen., allorché ha opportunamente evidenziato come, su un quadro completo e puntuale nel senso della commissione dei contestati fatti di reato all'interno dell'abitazione del ricorrente e del figlio, andassero ad innestarsi ulteriori circostanze univocamente dimostrative della effettiva correità dell'odierno indagato, quali: a) la circostanza che né l'odierno ricorrente né il figlio, in sede di interrogatorio di garanzia, siano stati capaci di indicare, per ciascuna delle visite monitorate, le ragioni per le quali esse fossero avvenute;
b) la presenza del solo AB ER durante l'ultima cessione contestata, registratasi in data 5 maggio 2023; c) il sabotaggio - avvenuto proprio il giorno successivo a tre perquisizioni condotte, con esito positivo, nei confronti di tre soggetti appena usciti dall'immobile interessato - da parte dell'indagato, con l'aiuto del figlio, della videocamera, posta dagli inquirenti, di fronte all'accesso dell'immobile. 2. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 07/03/2024.