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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 20/10/2025, n. 1821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1821 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2309/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- DO EL VE Presidente
- AR OZ Consigliere relatore
- Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 2309/2023, promossa
DA
, in persona del liqui- Parte_1
datore (C.F. , partita iva e n. iscrizione registro im- Parte_2 C.F._1 prese , con sede in Arezzo, via E. Rossi 28, rappresentata e difesa dall'Avv. Aldo P.IVA_1
de Bellis - C.F. - - giusta pro- CodiceFiscale_2 Email_1
cura speciale rilasciata, ai sensi dell'art. 83, III comma cpc, in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Firenze, sezione imprese, ed eletti- vamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, via Cacciatori delle Alpi 28.
APPELLANTE
CONTRO
(Cod. Fisc. - Partita IVA ), con sede CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3
in Arezzo (AR), Via Ernesto Rossi n. 28, in persona del l.r. p.t., patrocinata in forza di procura
1 in calce alla comparsa di costituzione in appello, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv.
RC ON (C.F. ) e dall'Avv. Laura Borelli (C.F. C.F._3
) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Arezzo – Via C.F._4
Michelangelo n. 48 (indirizzo P.E.C. / . Email_2 Email_3
APPELLATA
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO
Sentenza n.2962/2023 del Tribunale di Firenze pubblicata il 16/10/2023
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in accoglimento di quanto precede, disattesa ogni contraria istanza, riformare integralmente la sentenza n. 2962/2023, emessa dal Tribunale di Firenze, Sezione Imprese, pubblicata in data 16 ottobre 2023, Giu- dice Estensore Dott. Calvani, resa inter partes nel procedimento R.G. n. 10937/2020 e noti- ficata via PEC in data 20 ottobre 2023, per tutti i titoli, le ragioni ed eccezioni indicate in narrativa, e per l'effetto: - in via cautelare: disporre, ai sensi dell'art. 283 cpc, la sospen- sione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata stante i) la manifesta fondatezza del gravame proposto e ii) il pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'ingente credito azio- nato e dallo stato di liquidazione della società opponente;
1. in via preliminare: accertare e dichiarare, per tutti gli atti, fatti, ragioni ed eccezioni esposti in narrativa, l'intervenuta pre- scrizione decennale del diritto di credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto e, per
l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da Parte_1
per i titoli ivi dedotti revocando il decreto ingiuntivo opposto;
2. Nel merito, in via gradata:
a) accertare e dichiarare che il prezzo dell'intervenuto trasferimento di azioni di cui al de- creto ingiuntivo opposto è pari ad € 687.500 e per l'effetto, in via riconvenzionale, condan- nare la società ingiungente alla ripetizione del maggior importo corrisposto pari ad €
656.336,77 in quanto pagato sine titulo configurandosi indebito oggettivo, ovvero, per en- trambi gli importi, nelle maggiori o minori somme che verranno ritenute di giustizia;
b) in via ulteriormente subordinata e gradata rispetto al superiore punto 2a), dichiarare, per tutti gli atti, fatti, ragioni ed eccezioni esposti in narrativa, in via riconvenzionale, la nullità del contratto di trasferimento avente ad oggetto n. 550.000 azioni della IA Italiana SpA conclusosi mediante accettazione del 26.03.2007 della proposta formulata in data
2 19.03.2007 e del relativo atto notarile di girata ai rogiti Notaio del 22.06.2007 e, Per_1 per l'effetto, disporre le necessarie e conseguenti restituzioni ed in particolare (i) a favore di della quota parte di corrispettivo già pagato pari Parte_1 ad € 1.343.836,77 (ii) a favore di di n. 550.000 azioni del valore nominale di € CP_1
1,00 ciascuna di . Con vittoria di spese e compensi Controparte_2 professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata: “In via preliminare, dichiarare l'appello inammissibile e/o improcedibile per tutti i motivi dedotti nella narrativa del presente atto;
Nel merito, disat- tendere e rigettare tutti i motivi dell'appello proposto da Parte_3
e le domande ivi contenute siccome infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte
[...] nella superiore narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado n.
2962/2023 resa dal Tribunale di Firenze – Sezione specializzata in materia di Imprese- nel procedimento R.G. 10937/2020 e pubblicata in data 16/10/2023 e, di conseguenza, il decreto ingiuntivo n. 3323/2020 R.G. 8207/2020; In ogni caso, con vittoria di compensi e spese”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. (infra: ) opponeva il de- Parte_1 Parte_1
creto ingiuntivo n. 3323/2020, emesso dal tribunale di Firenze su istanza di (infra: CP_1
) per il pagamento della somma di € 691.163,23, oltre interessi e spese del proce- Pt_1
dimento, dovuta a saldo del prezzo di acquisto di 550.000 azioni della IA Italiana
Spa (infra, IA), compravendute con contratto del 26/3/2007.
1.1. L'opponente eccepiva preliminarmente la prescrizione decennale del credito;
in subordine, eccepiva l'adempimento sull'assunto che il prezzo indicato nell'offerta di vendita accettata (complessivamente € 2.035.000) era stato poi concordemente ridotto, tanto che nel rogito notarile era stato quantificato in € 687.500 e tale somma era già stata corrisposta: anzi essa opponente aveva pagato un importo in eccesso per € 656.336,77, di cui, in via riconven- zionale, sempre in via subordinata al rigetto dell'eccezione di prescrizione, era chiesta la restituzione siccome indebito. In ulteriore subordine, eccepiva la nullità del contratto di ces- sione delle quote sociali, sulla base di tre profili diversi: a) violazione dell'art.2497 c.c.: le tre società coinvolte facevano parte del medesimo gruppo, condividendo compagine sociale
3 e amministratori;
in particolare, era soggetta a controllo diretto di Parte_1 Pt_1
e ad attività di direzione e coordinamento da parte di IA: l'operazione di vendita delle azioni era stata imposta ad essa controllata nonostante che non avesse alcun interesse nell'affare e che il prezzo delle azioni fosse incongruo;
b) violazione dell'art.9 della
L.192/1998, sussistendo una situazione di dipendenza economica di essa opponente dalla cedente, in ragione del fatto che quasi tutto il proprio fatturato era derivante da operazioni con società riferibili allo stesso gruppo sociale;
c) violazione dell'art.1344 c.c., in quanto il contratto di cessione delle azioni era stato concluso per aggirare il divieto normativo posto dall'art.2359 bis c.c. con il trasferimento delle azioni della controllata in Pt_1 CP_3
ad essa esponente, e cioè ad altra società parimenti soggetta, anche se con modalità
[...]
diverse, al controllo della holding (ovvero, di IA).
1.2. si costituiva in giudizio, contrastando punto per punto l'opposizione e Pt_1
chiedendone il rigetto.
1.3. Il Tribunale di Firenze, con la sentenza n.2962/2023 pubblicata il 16/10/2023, ha respinto l'opposizione condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Per quanto ancora rileva in questa sede il Tribunale ha osservato:
(i) quanto all'eccezione di prescrizione, che era vero che in base al contratto di ces- sione il prezzo di € 2.035.000 doveva essere pagato in tre rate annuali (la prima con scadenza al 26/3/2008, la seconda al 26/3/2009 e l'ultima al 26/3/2010) e che il primo atto di messa in mora era stato notificato il 9/6/2020 e, quindi, oltre il termine decennale, ma era altrettanto vero che “l'opposta aveva dimostrato – con documenti di provenienza di , Parte_1
allegati alla memoria istruttoria, ossia i bilanci di verifica interni redatti con riferimento agli anni 2009-2013, l'ultimo redatto in data 11/9/2014 (doc. 11-15) e i bilanci 2011-2012 depositati, doc. 16-17 – che la controparte [aveva] registrato nella sua contabilità il credito di , poi azionato in via monitoria, con ciò riconoscendone l'esistenza e dunque in- Pt_1 terrompendo la prescrizione”, aggiungendo: “Nella sua comparsa conclusionale, l'oppo- nente afferma – richiamando la propria memoria istruttoria di replica - che i documenti prodotti da non hanno valore probatorio, consistendo unicamente in “mere rap- Pt_1
presentazioni grafiche non meglio identificabili, in quanto prive di qualsiasi sottoscrizione e di produzione interna e unilaterale, senza alcun riscontro in ordine alla paternità degli stessi
4 ed alla conformità con i documenti ufficiali riferiti alla società intimata”. Per la precisione, però, nella memoria istruttoria di replica INFORMATICA aveva dichiarato che “i bilanci allegati dal 2009 al 2013 e le note integrative relative agli anni 2011/2012/2013, come rico- nosciuto dall'ingiungente, sono meri documenti di verifica, ad uso interno, privi di qualsivo- glia sottoscrizione e che potrebbero risulta[re] difformi da quelli poi effettivamente deposi- tati presso il competente Registro delle Imprese e, dunque, inidonei a fornire qualsivoglia riscontro probatorio che si contesta espressamente”: dunque, l'opponente non aveva negato la provenienza dei documenti, ma affermato che essi non potevano fare prova. Tuttavia, do- vendo dare per appurato che quei documenti provengono da , e non sono Parte_1
stati artificiosamente costruiti da , il fatto che non rechino sottoscrizioni non appare Pt_1 decisivo, essendo proprio l'opponente, anche in forza del principio di vicinanza della prova, che poteva eventualmente dimostrare come la sua contabilità interna, e i suoi bilanci, con- tenessero tutt'altro. Indipendentemente, quindi, dalle avvenute compensazioni affermate dalla opposta, ma contestate da e non dimostrate, la prescrizione risulta Parte_1
comunque interrotta per effetto del riconoscimento della debitrice”;
(ii) quanto all'eccezione di adempimento, che l'assunto secondo cui il prezzo della cessione fosse stato ridefinito in euro 687.500, rispetto a quello di oltre due milioni di euro indicato nella proposta accettata, non era fondato, atteso che “il diverso importo di € 687.500 non risulta da un contratto, tantomeno notarile, ma dalla girata del titolo azionario nomina- tivo, apposta ex art. 2355 cc da in data 22/6/2007, di cui il notaio si è limitato ad Pt_1
autenticare la firma. In particolare, il presidente del CdA della odierna opposta dichiarò, sul retro del certificato attestante la titolarità di azioni della IA: “La Soc. FINI-
TAL (…) gira per trasferimento n. 550.000 azioni costituenti il presente certificato alla So- cietà (…) per il corrispettivo di euro 687.500,00”. Questa Parte_1 dichiarazione, rispetto alla cui funzione l'indicazione del prezzo non costituisce elemento necessario, può valere come riconoscimento contra se o dichiarazione di scienza di FINI-
TAL, ma non esprime una volontà negoziale, tantomeno comune alle parti. Ne risulta incon- ferente l'argomento speso dalla opponente, secondo la quale, se si desse prevalenza al con- tratto rispetto alla successiva dichiarazione contenuta nella girata, si finirebbe per dichia- rare quest'ultima simulata, pur in assenza di una domanda in tal senso: il che non è, proprio
5 perché la girata delle azioni non è il contratto tra le parti, è atto esecutivo del contratto e, come tale, non può contenere alcuna simulazione degli accordi contrattuali presi fuori e a monte di essa. Sennonché, anche considerando la dichiarazione come confessione, il suo effetto è quantomeno annullato dalle contrarie e successive dichiarazioni – anch'esse con- tenenti riconoscimenti di debito e, in sostanza, confessorie – rese da nei Parte_1
suoi conti interni e nei suoi bilanci: laddove il debito verso , via via ridotto in ra- Pt_1
gione dei pagamenti effettuati, è riconosciuto nella misura infine corrispondente alla somma chiesta con il decreto ingiuntivo”;
(iii) quanto infine alla nullità del contratto di cessione:
a) per violazione dell'art.2497 c.c.: “che, secondo la stessa opponente, questo sarebbe da individuare non tanto nella misura della partecipazione di IA in INFORMA-
TICA (pari al 19% circa del capitale), inferiore a quella detenuta da altri soggetti (in primis
titolare del 20% circa), quanto nella riconducibilità di tutte le società del CP_4
gruppo alla stessa compagine – la famiglia i cui membri erano intestatari diretti di CP_4
oltre metà delle quote, senza contare le partecipazioni indirette. Questa sola affermazione non rappresenta prova di una posizione di direzione e controllo di IA: semmai dei soci se e in quanto costituenti un “cartello” coeso dalla comunanza di interessi, CP_4
o vincolati ad un patto di sindacato, i quali comunque governavano tutte le società del gruppo;
ma questa è situazione diversa da quella che trova disciplina nell'art. 2497 cc: non saremmo davanti ad una società che svolge attività di direzione e controllo su un'altra, bensì davanti ad un gruppo di soci che detiene la maggioranza delle quote di partecipazione in diverse società e, in forza del suo peso assembleare, è in grado di incidere sull'indirizzo strategico di tutte, senza che ciò debba per forza tradursi in una posizione di subordinazione di una società ad un'altra. La stessa prospettazione dello scopo perseguito con il trasferi- mento delle azioni, che avrebbe coinciso con un interesse facente capo esclusivamente a
IA e a , così come presentata dall'opponente, appare contraddittoria: Pt_1
se infatti esso fosse stato quello di trovare un acquirente per le azioni della controllante, detenute dalla controllata, per uniformarsi al divieto posto dall'art. 2539-bis cc evitando
l'annullamento delle azioni e la conseguente riduzione del capitale, non avrebbe avuto alcun senso trasferire le azioni medesime da una controllata ad altra controllata, riproducendo la
6 stessa situazione vietata dalla norma appena citata. Ciò detto, l'opponente non ha fornito alcuna prova di chi, quando e come avrebbe imposto a di vendere ad INFORMA- Pt_1
TICA, e a questa di acquistare, le azioni di IA. Né soccorre il fatto che il prezzo di acquisto – di cui si predica l'incongruità, ma senza fornire elementi di giudizio – fosse all'incirca il doppio del fatturato annuo dell'opponente: la convenienza di una operazione finanziaria, soprattutto se infragruppo, può basarsi anche su elementi affatto diversi dal rap- porto tra costo e fatturato, e la scelta di compierla si sottrae ad un giudizio di merito, rien- trando piuttosto nella cd. business judgment rule, a meno che risulti prima facie contraria agli interessi della società gestita. Il che nella fattispecie non è, se è vero – e Parte_1
non ha smentito – che IA era socia di maggioranza di una grande società di telecomunicazioni, settore di evidente interesse per , la cui crisi è emersa Parte_1 solo a distanza di anni”;
(b) per abuso di dipendenza economica, che la violazione della normativa di riferi- mento era insussistente, la stessa opponente riferendo “che il suo fatturato proveniva, per il
98,5%, da altre società del gruppo, tra cui , il cui apporto, però, era limitato ad Pt_1 una quota estremamente ridotta (3,5%). È inoltre del tutto assente la prova dello “eccessivo squilibrio” tra le reciproche prestazioni – la cessione di 550.000 azioni da una parte, il pagamento della somma di € 2.035.000 dall'altra – ossia della situazione in cui si sostanzia la dipendenza economica, ai sensi dell'art. 9 L. 192/1998”;
(c) per violazione dell'art.1344 c.c., che tale motivo “era stato tardivamente aggiunto come causa petendi nella prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183 cpc. In ogni caso, non si vede quale frode sarebbe stata posta in essere, se la controllata ha venduto Pt_1 le sue partecipazioni nella controllante così come prevede l'art. 2539-ter cc.”.
L'appello.
2. Ha proposto tempestivo appello INFORMATICA, ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta e formulando i seguenti motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo motivo viene impugnato il capo della decisione di primo grado re- lativo al rigetto dell'eccezione di prescrizione.
7 Assume l'appellante che il tribunale ha errato, per un verso, nell'attribuire “natura giuridica di riconoscimento del debito alla registrazione del credito nella contabilità interna del debitore”, in questo modo ponendosi in contrasto con la pacifica giurisprudenza della
Corte di legittimità in materia, secondo cui soltanto i bilanci pubblicati (e non anche quelli ad uso interno) possono avere, a determinate condizioni di specificità e inequivocità, valenza di riconoscimento del debito, e, per altro verso, nel ritenere non contestata la provenienza dei documenti prodotti dall'opposta/appellata.
Invero, essa appellante, sia con la memoria 183, co.6 n.2, sia in comparsa conclusio- nale, aveva evidenziato come si trattasse di documenti ad uso interno, privi di sottoscrizione,
e, quindi, come tali ad essa non riconducibili.
Né infine era corretto il richiamo al principio di vicinanza della prova, in quanto que- sta gravava sulla controparte (in punto di eventi interruttivi della prescrizione) e i bilanci pubblicati sono facilmente acquisibili mediante accesso al Registro delle Imprese.
2.2. Con il secondo motivo sono denunciati gli errori di giudizio contenuti nel capo della decisione che ha respinto l'eccezione d'adempimento e la domanda riconvenzionale, proposte in via gradata al rigetto dell'eccezione di prescrizione.
L'appellante assume che il tribunale sia in corso in evidenti errori:
(a) in tanto si può considerare la girata delle azioni come mero atto esecutivo del contratto, in quanto vi sia perfetta corrispondenza tra contenuto del contratto e girata, nel caso di specie invece tale corrispondenza non vi era;
anzi, l'evidenziata discrasia in punto di prezzo delle azioni cedute era sintomatica dell'esistenza di un accordo modificativo inter- corso prima della formalizzazione dell'atto di girata, né controparte aveva dedotto che il prezzo indicato nella cessione era simulato per ragioni fiscali: stante il contrasto sul prezzo pattuito risultante dai documenti prodotti non poteva che essere data prevalenza all'ultimo atto, ovvero alla girata per atto notarile delle azioni cedute;
(b) inoltre, errato era l'argomento secondo cui se anche la dichiarazione di girata avesse valore confessorio del prezzo pattuito, tale riconoscimento era stato annullato dalle contrarie e successive dichiarazioni resa da nei suoi conti interni e nei bi- Parte_1
lanci. Ancora una volta il tribunale aveva dato rilevanza a documenti contestati e privi di valenza probatoria.
8 2.3. Con il terzo motivo, che si articola in plurimi profili, è censurato il capo della decisione con cui è stata respinta l'eccezione di nullità del contratto di cessione delle azioni per violazione degli artt.2359 e 2497 c.c., per violazione di abuso di dipendenza economica
(art.9 L.192/1998) e, infine, per violazione dell'art.1344 c.c.
L'appellante censura la decisione di primo grado, anzitutto, nella parte in cui ha rite- nuto che non fosse stata provata una posizione di direzione e controllo da parte di IA ma, esclusivamente ed eventualmente, l'esistenza di un “cartello” tra i soci che, pur CP_4 governando tutte le società del gruppo, non dava vita all'ipotesi prevista dall'art. 2497 cc.
Tale argomento, secondo l'appellante, non appare condivisibile atteso che ai sensi dell'art.2359 cc sono ravvisabili fenomeni di controllo anche laddove, in assenza di una par- tecipazione maggioritaria, la società sia comunque soggetta ad influenza dominante di altra società.
In ogni caso, a prescindere dalle predette valutazioni, l'appellante ha ricordato che aveva evidenziato altresì (a pag. 6 atto di citazione) come fosse comunque ravvisabile un'at- tività di coordinamento e controllo in capo a IA ai sensi dell'art 2497 cc per effetto della presunzione di cui all'art 2497 sexies cc, ai sensi del quale l'attività di direzione e coor- dinamento si presume qualora sia esercitata dalla società tenuta al consolidamento dei bilanci come ricorre, nel caso di specie, attesa la redazione e presentazione del bilancio consolidato, nell'anno di riferimento 2007. La sentenza di prime cure non aveva argomentato su questi profili.
Assume, poi, che la sentenza è altresì errata perché, in ipotesi, non aveva ritenuto il contratto nullo in quanto effetto di abuso di dipendenza economica desumibile dal rapporto di fatturato tra le società coinvolte nella vicenda.
Infine, critica la sentenza perché, in ulteriore ipotesi, non aveva ritenuto che il con- tratto di cessione fosse nullo perché stipulato in frode alla legge (art. 1344 cc) sull'assunto che la causa petendi fosse stata tardivamente introdotta in giudizio con la prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183 cpc e che in ogni caso non era comprensibile quale frode sarebbe stata posta in essere, se la controllata aveva venduto le sue partecipazioni Pt_1 nella controllante così come prevede l'art. 2539-ter cc.
9 L'appellante ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la nullità contrattuale può essere dedotta in ogni stato e grado del giudizio, ivi compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione, se desumibile da atti e fatti allegati nei precedenti gradi di giudizio;
ha aggiunto che la nullità era stato oggetto di specifica contestazione già a far data dall'atto di citazione (cfr. pag. 11 punto 3 citazione).
Il giudice di primo grado non aveva infine colto che “l'atto posto in essere aveva
l'unica finalità di aggirare il divieto normativo dall'art 2359 bis, diretto ad impedire alla società controllata di acquistare e detenere azioni della controllante, confidando su un as- setto partecipativo della cessionaria formalmente diverso, non essendo ravvisabile una par- tecipazione maggioritaria diretta, ma sostanzialmente, e di fatto, idoneo ad esercitare una influenza dominante sulla sua assemblea. Invero, come ampiamente dedotto negli scritti di- fensivi del giudizio di primo grado (citazione e I memoria ex art 183 cpc) ai sensi dell'art. 1 della direttiva 92/101/CEE, che ha introdotto l'art. 24 bis3 , il divieto di sottoscrivere, ac- quistare o detenere, riguarda tanto le ipotesi della società che "dispone direttamente" "o può esercitare direttamente una influenza dominante", quanto quelle della società che "dispone indirettamente" o che "esercita indirettamente l'influenza dominante" sulla società alle cui azioni il divieto predetto è mirato”.
Per tali ragioni l'appellante ha formulato richiesta di riforma integrale della sentenza, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Si è costituito in giudizio l'appellata, eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.342 c.p.c. e contestando nel merito i singoli motivi, di cui ha chiesto il rigetto.
4. Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione in data 17-10-2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
5. L'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.342 cpc è infon- data. L'atto d'appello contiene infatti l'indicazione delle parti del provvedimento che si in- tendono appellare, le modifiche richieste alla ricostruzione in fatto e le violazioni di legge
10 imputate. L'oggetto dell'appello risulta, quindi, pienamente definito e l'appellata è stata messa in condizioni di difendersi compiutamente.
6. Il primo motivo d'appello è fondato e va accolto, con integrale riforma della sen- tenza impugnata, e assorbimento dei rimanenti motivi, formulati in via gradata.
6.1. Nell'esaminare il motivo va dato atto, anzitutto, che soltanto in questo grado
[...]
ha prodotto, richiedendone copia alla CCIAA, quali doc.C) e D), i bilanci depositati CP_5 dall'appellante nel registro delle imprese per gli esercizi sociali chiusi al 31.12.2011 e
31.12.2012.
L'uso di tali documenti, che non risultano prodotti in primo grado (v. documenti 16 e
17 allegati alla seconda memoria 183, co.6 cpc di , consistenti in meri documenti Pt_1
di bilancio ad uso interno e non in copie dei bilanci estratte dalla CCIAA - Ufficio registro delle imprese), non è tuttavia consentito: essi risultano prodotti in violazione dell'art.345, co.3, cpc, secondo cui in grado d'appello “non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto pro- porli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”. Invero, l'ap- pellata niente ha dedotto e documentato in ordine alle circostanze che le avevano impedito la produzione dei documenti in primo grado, di tal che essi non sono utilizzabili ai fini della decisione.
6.2. Ciò premesso, l'appello è fondato in relazione ad entrambi i profili coltivati.
6.2.1. E' corretto il rilievo che, diversamente da quanto reputato dal giudice di primo grado, l'appellante aveva contestato la stessa riferibilità ad essa dei documenti prodotti dall'opposta/appellata con la seconda memoria ex art.183, co.6 cpc.
Così testualmente nella terza memoria ex art.183, co.6 cpc: “[…] doc. n. da 11 a 18 compresi qualificati come bilanci di verifica e nota integrativa: i bilanci allegati dal 2009 al
2013 e le note integrative relative agli anni 2011/2012/2013, come riconosciuto dall'ingiun- gente, sono meri documenti di verifica, ad uso interno, privi di qualsivoglia sottoscrizione e che potrebbero risultanti difformi da quelli poi effettivamente depositati presso il competente
Registro delle Imprese e, dunque, inidonei a fornire qualsivoglia riscontro probatorio che si contesta espressamente. L'unica rilevanza probatoria che potrebbero rivestire è di conferma della incisività e influenza dominante di azione anche contabile della opposta nei confronti
11 della opponente, disponendo a distanza di oltre dieci anni di accesso a documenti contabili interni”.
La contestazione è evidente. Secondo l'opponente/appellante si tratta di documenti ad uso interno, privi di sottoscrizione (e perciò quindi non riferibili a ), che Parte_1
potrebbero essere difformi da quelli depositati presso il registro delle imprese e la cui unica rilevanza probatoria, secondo , sarebbe quella di dimostrare l'incisività e Parte_1
l'influenza dominante di , che avrebbe avuto accesso a documenti contabili interni. Pt_1
L'evidenziazione del carattere interno dei documenti segnala l'assenza di valenza probatoria, su cui si tornerà fra poco;
la contestazione in ordine all'assenza della sottoscri- zione rimarca la non riferibilità agli organi sociali dei documenti de quibus e, quindi, la non imputabilità alla stessa esponente.
Tali contestazioni sono poi meglio sviluppate nella comparsa conclusionale in primo grado, ove l'opponente deduceva: “[…] Anche in questo caso si è tempestivamente discono- sciuta e contestata la valenza probatoria dei documenti prodotti (cfr. terza memoria ex art
183 cpc pag. 1 e 2) che risultano essere mere rappresentazioni grafiche non meglio identifi- cabili, in quanto prive di qualsiasi sottoscrizione e di produzione interna e unilaterale, senza alcun riscontro in ordine alla paternità degli stessi ed alla conformità con i documenti uffi- ciali riferiti alla società intimata. Atteso che i bilanci e le note integrative sono documenti pubblici depositati e ritraibili facilmente dal Registro Imprese, ed atteso che nessuna produ- zione di tali documenti è stata effettuata, si ritiene che nessun idoneo riscontro probatorio sia stato dato sul punto attraverso tale produzione e che, conseguentemente, i documenti in oggetto non abbiano, pertanto, rilevanza ai fini del decidere”.
Non è conforme, pertanto, agli atti processuali dell'opponente/attuale appellante la valutazione compiuta dal giudice di primo grado in ordine alla non contestazione della rife- ribilità dei documenti de quibus alla società opponente.
6.2.2.- Sotto altro, dirimente, profilo va considerato che l'appellante ancora corretta- mente si duole del fatto che il giudice di primo grado non abbia fatto corretta applicazione dei principi elaborati dalla Corte di Cassazione in materia di riconoscimento del debito, che possono essere così sintetizzati:
12 i) in termini generali: il riconoscimento del diritto, al fine dell'interruzione della pre- scrizione (art. 2944 cod. civ.), è un atto giuridico che non ha natura negoziale, né carattere recettizio (se la recettizietà è riferita al titolare del credito), ma richiede solo una manifesta- zione consapevole dell'esistenza del debito, che può anche essere rivolta ad un terzo ovvero alla generalità; caratteri del riconoscimento sono pertanto: la volontarietà, la riferibilità (nel caso di società o enti pubblici) della dichiarazione agli organi della società o dell'ente depu- tati alla formazione della volontà dell'ente, salvo i casi di applicazione del principio di appa- renza, la non equivocità della dichiarazione, l'esternazione a terzi (cfr., fra tante, Cass. civ.
5939/1996; 8248/2000; 10254/02; 22948/24);
ii) in termini specifici, riferiti agli atti sociali, e in particolare, ai bilanci: costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione l'annotazione di un debito nel bilancio di una so- cietà di capitali, a condizione che sia completato il procedimento di approvazione del bilancio e che questo sia pubblicato successivamente nel registro delle imprese, e sempre che tale annotazione sia accompagnata da tutti gli elementi specificativi dell'obbligazione - entità, causale, soggetto creditore (cfr., Cass. civ. 1292/1991; 6203/1991; 8248/2000).
E' stato ancora specificato che la ricognizione interruttiva della prescrizione non può essere ricollegata alla correlazione tra una singola voce, complessiva e generica, di bilancio, ed un atto interno di contabilità specificativo, in quanto, in tale ipotesi, il bilancio non è for- nito di quel carattere specificatorio necessario per integrare la manifestazione di consapevo- lezza idonea alla ricognizione del singolo debito, mentre l'atto interno, pur dotato di specifi- cità, è, però, privo della esteriorizzazione implicante la manifestazione di consapevolezza ( cfr., in termini, Cass. civ. 8248-00, ripresa da Cass. civ.27371-20).
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, deve osservarsi che tutti i do- cumenti prodotti in primo grado con la memoria ex art.183, c.6 n.2 cpc, o sono documenti interni (documenti contabili di verifica) oppure sono documenti, conformi allo schema di bilancio previsto dal codice civile, ma che non risultano approvati dall'assemblea e pubblicati nel registro delle imprese. Trattasi, quindi, di documenti non riferibili alla società appellante, in quanto non risulta completato il procedimento di formazione, con l'approvazione dell'as- semblea, e privi dell'esteriorizzazione, in quanto non pubblicati nel registro delle imprese.
13 Sono manchevoli, quindi, i requisiti richiesti dalla pacifica giurisprudenza di legittimità per poter ad essi riconnettere il valore di atti di riconoscimento del debito altrui.
6.3. L'appellata non ha gravato la sentenza di primo grado con appello incidentale nella parte in cui il tribunale, in relazione all'eccezione di interruzione della prescrizione per effetto anche delle reciproche compensazioni, ha ritenuto non dimostrate queste ultime.
Così testualmente in sentenza a chiusura del paragrafo sull'eccezione di prescrizione:
“Indipendentemente, quindi, dalle avvenute compensazioni affermate dalla opposta, ma con- testate da e non dimostrate, la prescrizione risulta comunque interrotta per Parte_1 effetto del riconoscimento della debitrice”.
In questo modo giudicando il tribunale si è in realtà anche pronunciato sulla fonda- tezza o meno dell'eccezione di interruzione per effetto delle reciproche compensazioni: ha detto che le compensazioni sono indimostrate ma che ciò non incide sul rigetto dell'eccezione di prescrizione perché l'interruzione della prescrizione risulta comunque dimostrata dal rico- noscimento della debitrice operato nelle scritture contabili.
La questione non poteva essere oggetto, pertanto, di mera riproposizione ex art.346 cpc e non può pertanto essere riesaminata.
Peraltro, una diversa conclusione sul punto in esame non gioverebbe alla posizione dell'appellata, in quanto occorrerebbe allora rilevare che questa ha coltivato nella comparsa di risposta depositata in primo grado l'eccezione di interruzione della prescrizione – così testualmente: “nel caso di specie, la compensazione tra le parti in causa sino all'anno 2012 delle rispettive poste debitorie – creditorie ha interrotto la prescrizione della pretesa di parte esponente” – in termini del tutto generici sul piano assertivo, che sono stati puntualizzati soltanto con la seconda memoria ex art.183, co.6 n.2 cpc, quando la parte ha precisato: “Nel caso di specie, la volontaria compensazione tra le parti in causa delle rispettive poste debi- torie – creditorie sino all'anno 2011 ha interrotto la prescrizione della pretesa di parte espo- nente. Nello specifico i crediti vantati dal F. AT sino all'anno 2011 nei confronti di
derivavano dal canone di sublocazione della filiale di situata in Mon- CP_1 CP_1
tevarchi il cui contratto di locazione verso la proprietà era stato stipulato dalla società F.
AT la quale anticipava i costi della locazione per poi addebitarli a (All.ti CP_1
8 e 9). Le poste creditorie di F. AT nei confronti di sono terminate CP_1
14 nell'anno 2011 in quanto, nello stesso anno, la società è subentrata a CP_1 CP_6
nel contratto di locazione dei locali della filiale di RC (All. 10)”, chiedendo
[...] poi di provare per testi “[…]2) V.C. i locali di cui al contratto di locazione commerciale che le si mostra (si mostra al teste l'All. 8) erano utilizzati da per la propria filiale CP_1 di RC? 3) V.C. la società F. AT Srl, sino all'anno 2011, ha addebitato a
le spese inerenti il contratto di sublocazione commerciale dell'immobile sito in CP_1
RC descritto nel documento che le si mostra (si mostra al teste l'All. 8)? 4) V.C. la società F. AT Srl sino all'anno 2011 ha compensato i propri crediti vantati nei con- fronti di con il debito residuo maturato nei confronti di quest'ultima a seguito CP_1 dell'acquisto delle azioni della società IA Italiana Spa?”.
In questo modo deducendo (e al di là del giudizio sulla formulazione dei capitoli di prova) la parte ha introdotto i fatti di rilievo da provare soltanto con la seconda memoria ex art.183, co.6 cpc, in violazione della preclusione all'attività assertiva risultante dal combinato disposto degli artt.167 e 183, co.6 n.1 cpc. Tale sola circostanza giustifica la mancata am- missione delle prove orali. Donde, in ogni caso, il rigetto dell'eccezione di interruzione non essendo dimostrata l'esistenza di una volontà della parte appellante di operare una compen- sazione volontaria parziale (con effetto di riconoscimento del debito altrui), né questa prova potendosi ricavare – come eccepito dall'appellante – dal doc.5 di parte appellata (riepilogo dei rapporti di dare-avere tra le parti) che è atto di formazione unilaterale della stessa appel- lata.
6.4.- In conclusione, pacifico che il contratto di cessione delle azioni fu concluso nell'anno 2007 e che esso prevedeva il pagamento del prezzo in tre rate annuali, la prima con scadenza al 26/3/2008, la seconda al 26/3/2009 e l'ultima al 26/3/2010, l'eccezione di pre- scrizione decennale è fondata, posto che il primo atto interruttivo della prescrizione è l'atto di messa in mora notificato all'opponente/appellante il 9/6/2020.
Pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e l'azione di pagamento va respinta in accoglimento dell'eccezione di prescrizione decennale.
L'accoglimento del primo motivo d'appello comporta l'assorbimento dei rimanenti motivi, proposti in via gradata.
15 7. Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del DM 55/14, e ss. mod. – disattese le note in atti, che non ap- plicano correttamente lo scaglione di riferimento, da individuarsi in relazione al valore del credito oggetto di ingiunzione e di correlata opposizione – secondo questi parametri: causa di valore compreso tra euro 520.001,00 ed euro 1.000.000,00, parametri medi per le quattro fasi in primo grado;
parametri medi per le fasi 1, 2, 4 per l'appello, non essendosi effettiva- mente tenuta la fase 3 (istruttoria/trattazione).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, in riforma della sen- tenza impugnata, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto e re- spinge l'azione di pagamento proposta da CP_1
2) condanna parte appellata a rimborsare all'appellante le spese dei due gradi di giu- dizio, che liquida, quanto al giudizio di primo grado, in complessivi euro € 29.193,00, oltre
15% spese generali, euro 1715,00 per spese vive, IVA e CPA come per legge, e, quanto al giudizio di appello, in complessivi euro 18.511,00, oltre rimborso delle spese vive per euro
5.183,00 e delle spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge;
Così deciso nella camera di consiglio del 17-10-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
AR OZ
Il Presidente
DO EL VE
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente pro- cessuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- DO EL VE Presidente
- AR OZ Consigliere relatore
- Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 2309/2023, promossa
DA
, in persona del liqui- Parte_1
datore (C.F. , partita iva e n. iscrizione registro im- Parte_2 C.F._1 prese , con sede in Arezzo, via E. Rossi 28, rappresentata e difesa dall'Avv. Aldo P.IVA_1
de Bellis - C.F. - - giusta pro- CodiceFiscale_2 Email_1
cura speciale rilasciata, ai sensi dell'art. 83, III comma cpc, in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Firenze, sezione imprese, ed eletti- vamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, via Cacciatori delle Alpi 28.
APPELLANTE
CONTRO
(Cod. Fisc. - Partita IVA ), con sede CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3
in Arezzo (AR), Via Ernesto Rossi n. 28, in persona del l.r. p.t., patrocinata in forza di procura
1 in calce alla comparsa di costituzione in appello, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv.
RC ON (C.F. ) e dall'Avv. Laura Borelli (C.F. C.F._3
) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Arezzo – Via C.F._4
Michelangelo n. 48 (indirizzo P.E.C. / . Email_2 Email_3
APPELLATA
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO
Sentenza n.2962/2023 del Tribunale di Firenze pubblicata il 16/10/2023
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in accoglimento di quanto precede, disattesa ogni contraria istanza, riformare integralmente la sentenza n. 2962/2023, emessa dal Tribunale di Firenze, Sezione Imprese, pubblicata in data 16 ottobre 2023, Giu- dice Estensore Dott. Calvani, resa inter partes nel procedimento R.G. n. 10937/2020 e noti- ficata via PEC in data 20 ottobre 2023, per tutti i titoli, le ragioni ed eccezioni indicate in narrativa, e per l'effetto: - in via cautelare: disporre, ai sensi dell'art. 283 cpc, la sospen- sione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata stante i) la manifesta fondatezza del gravame proposto e ii) il pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'ingente credito azio- nato e dallo stato di liquidazione della società opponente;
1. in via preliminare: accertare e dichiarare, per tutti gli atti, fatti, ragioni ed eccezioni esposti in narrativa, l'intervenuta pre- scrizione decennale del diritto di credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto e, per
l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da Parte_1
per i titoli ivi dedotti revocando il decreto ingiuntivo opposto;
2. Nel merito, in via gradata:
a) accertare e dichiarare che il prezzo dell'intervenuto trasferimento di azioni di cui al de- creto ingiuntivo opposto è pari ad € 687.500 e per l'effetto, in via riconvenzionale, condan- nare la società ingiungente alla ripetizione del maggior importo corrisposto pari ad €
656.336,77 in quanto pagato sine titulo configurandosi indebito oggettivo, ovvero, per en- trambi gli importi, nelle maggiori o minori somme che verranno ritenute di giustizia;
b) in via ulteriormente subordinata e gradata rispetto al superiore punto 2a), dichiarare, per tutti gli atti, fatti, ragioni ed eccezioni esposti in narrativa, in via riconvenzionale, la nullità del contratto di trasferimento avente ad oggetto n. 550.000 azioni della IA Italiana SpA conclusosi mediante accettazione del 26.03.2007 della proposta formulata in data
2 19.03.2007 e del relativo atto notarile di girata ai rogiti Notaio del 22.06.2007 e, Per_1 per l'effetto, disporre le necessarie e conseguenti restituzioni ed in particolare (i) a favore di della quota parte di corrispettivo già pagato pari Parte_1 ad € 1.343.836,77 (ii) a favore di di n. 550.000 azioni del valore nominale di € CP_1
1,00 ciascuna di . Con vittoria di spese e compensi Controparte_2 professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata: “In via preliminare, dichiarare l'appello inammissibile e/o improcedibile per tutti i motivi dedotti nella narrativa del presente atto;
Nel merito, disat- tendere e rigettare tutti i motivi dell'appello proposto da Parte_3
e le domande ivi contenute siccome infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte
[...] nella superiore narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado n.
2962/2023 resa dal Tribunale di Firenze – Sezione specializzata in materia di Imprese- nel procedimento R.G. 10937/2020 e pubblicata in data 16/10/2023 e, di conseguenza, il decreto ingiuntivo n. 3323/2020 R.G. 8207/2020; In ogni caso, con vittoria di compensi e spese”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. (infra: ) opponeva il de- Parte_1 Parte_1
creto ingiuntivo n. 3323/2020, emesso dal tribunale di Firenze su istanza di (infra: CP_1
) per il pagamento della somma di € 691.163,23, oltre interessi e spese del proce- Pt_1
dimento, dovuta a saldo del prezzo di acquisto di 550.000 azioni della IA Italiana
Spa (infra, IA), compravendute con contratto del 26/3/2007.
1.1. L'opponente eccepiva preliminarmente la prescrizione decennale del credito;
in subordine, eccepiva l'adempimento sull'assunto che il prezzo indicato nell'offerta di vendita accettata (complessivamente € 2.035.000) era stato poi concordemente ridotto, tanto che nel rogito notarile era stato quantificato in € 687.500 e tale somma era già stata corrisposta: anzi essa opponente aveva pagato un importo in eccesso per € 656.336,77, di cui, in via riconven- zionale, sempre in via subordinata al rigetto dell'eccezione di prescrizione, era chiesta la restituzione siccome indebito. In ulteriore subordine, eccepiva la nullità del contratto di ces- sione delle quote sociali, sulla base di tre profili diversi: a) violazione dell'art.2497 c.c.: le tre società coinvolte facevano parte del medesimo gruppo, condividendo compagine sociale
3 e amministratori;
in particolare, era soggetta a controllo diretto di Parte_1 Pt_1
e ad attività di direzione e coordinamento da parte di IA: l'operazione di vendita delle azioni era stata imposta ad essa controllata nonostante che non avesse alcun interesse nell'affare e che il prezzo delle azioni fosse incongruo;
b) violazione dell'art.9 della
L.192/1998, sussistendo una situazione di dipendenza economica di essa opponente dalla cedente, in ragione del fatto che quasi tutto il proprio fatturato era derivante da operazioni con società riferibili allo stesso gruppo sociale;
c) violazione dell'art.1344 c.c., in quanto il contratto di cessione delle azioni era stato concluso per aggirare il divieto normativo posto dall'art.2359 bis c.c. con il trasferimento delle azioni della controllata in Pt_1 CP_3
ad essa esponente, e cioè ad altra società parimenti soggetta, anche se con modalità
[...]
diverse, al controllo della holding (ovvero, di IA).
1.2. si costituiva in giudizio, contrastando punto per punto l'opposizione e Pt_1
chiedendone il rigetto.
1.3. Il Tribunale di Firenze, con la sentenza n.2962/2023 pubblicata il 16/10/2023, ha respinto l'opposizione condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Per quanto ancora rileva in questa sede il Tribunale ha osservato:
(i) quanto all'eccezione di prescrizione, che era vero che in base al contratto di ces- sione il prezzo di € 2.035.000 doveva essere pagato in tre rate annuali (la prima con scadenza al 26/3/2008, la seconda al 26/3/2009 e l'ultima al 26/3/2010) e che il primo atto di messa in mora era stato notificato il 9/6/2020 e, quindi, oltre il termine decennale, ma era altrettanto vero che “l'opposta aveva dimostrato – con documenti di provenienza di , Parte_1
allegati alla memoria istruttoria, ossia i bilanci di verifica interni redatti con riferimento agli anni 2009-2013, l'ultimo redatto in data 11/9/2014 (doc. 11-15) e i bilanci 2011-2012 depositati, doc. 16-17 – che la controparte [aveva] registrato nella sua contabilità il credito di , poi azionato in via monitoria, con ciò riconoscendone l'esistenza e dunque in- Pt_1 terrompendo la prescrizione”, aggiungendo: “Nella sua comparsa conclusionale, l'oppo- nente afferma – richiamando la propria memoria istruttoria di replica - che i documenti prodotti da non hanno valore probatorio, consistendo unicamente in “mere rap- Pt_1
presentazioni grafiche non meglio identificabili, in quanto prive di qualsiasi sottoscrizione e di produzione interna e unilaterale, senza alcun riscontro in ordine alla paternità degli stessi
4 ed alla conformità con i documenti ufficiali riferiti alla società intimata”. Per la precisione, però, nella memoria istruttoria di replica INFORMATICA aveva dichiarato che “i bilanci allegati dal 2009 al 2013 e le note integrative relative agli anni 2011/2012/2013, come rico- nosciuto dall'ingiungente, sono meri documenti di verifica, ad uso interno, privi di qualsivo- glia sottoscrizione e che potrebbero risulta[re] difformi da quelli poi effettivamente deposi- tati presso il competente Registro delle Imprese e, dunque, inidonei a fornire qualsivoglia riscontro probatorio che si contesta espressamente”: dunque, l'opponente non aveva negato la provenienza dei documenti, ma affermato che essi non potevano fare prova. Tuttavia, do- vendo dare per appurato che quei documenti provengono da , e non sono Parte_1
stati artificiosamente costruiti da , il fatto che non rechino sottoscrizioni non appare Pt_1 decisivo, essendo proprio l'opponente, anche in forza del principio di vicinanza della prova, che poteva eventualmente dimostrare come la sua contabilità interna, e i suoi bilanci, con- tenessero tutt'altro. Indipendentemente, quindi, dalle avvenute compensazioni affermate dalla opposta, ma contestate da e non dimostrate, la prescrizione risulta Parte_1
comunque interrotta per effetto del riconoscimento della debitrice”;
(ii) quanto all'eccezione di adempimento, che l'assunto secondo cui il prezzo della cessione fosse stato ridefinito in euro 687.500, rispetto a quello di oltre due milioni di euro indicato nella proposta accettata, non era fondato, atteso che “il diverso importo di € 687.500 non risulta da un contratto, tantomeno notarile, ma dalla girata del titolo azionario nomina- tivo, apposta ex art. 2355 cc da in data 22/6/2007, di cui il notaio si è limitato ad Pt_1
autenticare la firma. In particolare, il presidente del CdA della odierna opposta dichiarò, sul retro del certificato attestante la titolarità di azioni della IA: “La Soc. FINI-
TAL (…) gira per trasferimento n. 550.000 azioni costituenti il presente certificato alla So- cietà (…) per il corrispettivo di euro 687.500,00”. Questa Parte_1 dichiarazione, rispetto alla cui funzione l'indicazione del prezzo non costituisce elemento necessario, può valere come riconoscimento contra se o dichiarazione di scienza di FINI-
TAL, ma non esprime una volontà negoziale, tantomeno comune alle parti. Ne risulta incon- ferente l'argomento speso dalla opponente, secondo la quale, se si desse prevalenza al con- tratto rispetto alla successiva dichiarazione contenuta nella girata, si finirebbe per dichia- rare quest'ultima simulata, pur in assenza di una domanda in tal senso: il che non è, proprio
5 perché la girata delle azioni non è il contratto tra le parti, è atto esecutivo del contratto e, come tale, non può contenere alcuna simulazione degli accordi contrattuali presi fuori e a monte di essa. Sennonché, anche considerando la dichiarazione come confessione, il suo effetto è quantomeno annullato dalle contrarie e successive dichiarazioni – anch'esse con- tenenti riconoscimenti di debito e, in sostanza, confessorie – rese da nei Parte_1
suoi conti interni e nei suoi bilanci: laddove il debito verso , via via ridotto in ra- Pt_1
gione dei pagamenti effettuati, è riconosciuto nella misura infine corrispondente alla somma chiesta con il decreto ingiuntivo”;
(iii) quanto infine alla nullità del contratto di cessione:
a) per violazione dell'art.2497 c.c.: “che, secondo la stessa opponente, questo sarebbe da individuare non tanto nella misura della partecipazione di IA in INFORMA-
TICA (pari al 19% circa del capitale), inferiore a quella detenuta da altri soggetti (in primis
titolare del 20% circa), quanto nella riconducibilità di tutte le società del CP_4
gruppo alla stessa compagine – la famiglia i cui membri erano intestatari diretti di CP_4
oltre metà delle quote, senza contare le partecipazioni indirette. Questa sola affermazione non rappresenta prova di una posizione di direzione e controllo di IA: semmai dei soci se e in quanto costituenti un “cartello” coeso dalla comunanza di interessi, CP_4
o vincolati ad un patto di sindacato, i quali comunque governavano tutte le società del gruppo;
ma questa è situazione diversa da quella che trova disciplina nell'art. 2497 cc: non saremmo davanti ad una società che svolge attività di direzione e controllo su un'altra, bensì davanti ad un gruppo di soci che detiene la maggioranza delle quote di partecipazione in diverse società e, in forza del suo peso assembleare, è in grado di incidere sull'indirizzo strategico di tutte, senza che ciò debba per forza tradursi in una posizione di subordinazione di una società ad un'altra. La stessa prospettazione dello scopo perseguito con il trasferi- mento delle azioni, che avrebbe coinciso con un interesse facente capo esclusivamente a
IA e a , così come presentata dall'opponente, appare contraddittoria: Pt_1
se infatti esso fosse stato quello di trovare un acquirente per le azioni della controllante, detenute dalla controllata, per uniformarsi al divieto posto dall'art. 2539-bis cc evitando
l'annullamento delle azioni e la conseguente riduzione del capitale, non avrebbe avuto alcun senso trasferire le azioni medesime da una controllata ad altra controllata, riproducendo la
6 stessa situazione vietata dalla norma appena citata. Ciò detto, l'opponente non ha fornito alcuna prova di chi, quando e come avrebbe imposto a di vendere ad INFORMA- Pt_1
TICA, e a questa di acquistare, le azioni di IA. Né soccorre il fatto che il prezzo di acquisto – di cui si predica l'incongruità, ma senza fornire elementi di giudizio – fosse all'incirca il doppio del fatturato annuo dell'opponente: la convenienza di una operazione finanziaria, soprattutto se infragruppo, può basarsi anche su elementi affatto diversi dal rap- porto tra costo e fatturato, e la scelta di compierla si sottrae ad un giudizio di merito, rien- trando piuttosto nella cd. business judgment rule, a meno che risulti prima facie contraria agli interessi della società gestita. Il che nella fattispecie non è, se è vero – e Parte_1
non ha smentito – che IA era socia di maggioranza di una grande società di telecomunicazioni, settore di evidente interesse per , la cui crisi è emersa Parte_1 solo a distanza di anni”;
(b) per abuso di dipendenza economica, che la violazione della normativa di riferi- mento era insussistente, la stessa opponente riferendo “che il suo fatturato proveniva, per il
98,5%, da altre società del gruppo, tra cui , il cui apporto, però, era limitato ad Pt_1 una quota estremamente ridotta (3,5%). È inoltre del tutto assente la prova dello “eccessivo squilibrio” tra le reciproche prestazioni – la cessione di 550.000 azioni da una parte, il pagamento della somma di € 2.035.000 dall'altra – ossia della situazione in cui si sostanzia la dipendenza economica, ai sensi dell'art. 9 L. 192/1998”;
(c) per violazione dell'art.1344 c.c., che tale motivo “era stato tardivamente aggiunto come causa petendi nella prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183 cpc. In ogni caso, non si vede quale frode sarebbe stata posta in essere, se la controllata ha venduto Pt_1 le sue partecipazioni nella controllante così come prevede l'art. 2539-ter cc.”.
L'appello.
2. Ha proposto tempestivo appello INFORMATICA, ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta e formulando i seguenti motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo motivo viene impugnato il capo della decisione di primo grado re- lativo al rigetto dell'eccezione di prescrizione.
7 Assume l'appellante che il tribunale ha errato, per un verso, nell'attribuire “natura giuridica di riconoscimento del debito alla registrazione del credito nella contabilità interna del debitore”, in questo modo ponendosi in contrasto con la pacifica giurisprudenza della
Corte di legittimità in materia, secondo cui soltanto i bilanci pubblicati (e non anche quelli ad uso interno) possono avere, a determinate condizioni di specificità e inequivocità, valenza di riconoscimento del debito, e, per altro verso, nel ritenere non contestata la provenienza dei documenti prodotti dall'opposta/appellata.
Invero, essa appellante, sia con la memoria 183, co.6 n.2, sia in comparsa conclusio- nale, aveva evidenziato come si trattasse di documenti ad uso interno, privi di sottoscrizione,
e, quindi, come tali ad essa non riconducibili.
Né infine era corretto il richiamo al principio di vicinanza della prova, in quanto que- sta gravava sulla controparte (in punto di eventi interruttivi della prescrizione) e i bilanci pubblicati sono facilmente acquisibili mediante accesso al Registro delle Imprese.
2.2. Con il secondo motivo sono denunciati gli errori di giudizio contenuti nel capo della decisione che ha respinto l'eccezione d'adempimento e la domanda riconvenzionale, proposte in via gradata al rigetto dell'eccezione di prescrizione.
L'appellante assume che il tribunale sia in corso in evidenti errori:
(a) in tanto si può considerare la girata delle azioni come mero atto esecutivo del contratto, in quanto vi sia perfetta corrispondenza tra contenuto del contratto e girata, nel caso di specie invece tale corrispondenza non vi era;
anzi, l'evidenziata discrasia in punto di prezzo delle azioni cedute era sintomatica dell'esistenza di un accordo modificativo inter- corso prima della formalizzazione dell'atto di girata, né controparte aveva dedotto che il prezzo indicato nella cessione era simulato per ragioni fiscali: stante il contrasto sul prezzo pattuito risultante dai documenti prodotti non poteva che essere data prevalenza all'ultimo atto, ovvero alla girata per atto notarile delle azioni cedute;
(b) inoltre, errato era l'argomento secondo cui se anche la dichiarazione di girata avesse valore confessorio del prezzo pattuito, tale riconoscimento era stato annullato dalle contrarie e successive dichiarazioni resa da nei suoi conti interni e nei bi- Parte_1
lanci. Ancora una volta il tribunale aveva dato rilevanza a documenti contestati e privi di valenza probatoria.
8 2.3. Con il terzo motivo, che si articola in plurimi profili, è censurato il capo della decisione con cui è stata respinta l'eccezione di nullità del contratto di cessione delle azioni per violazione degli artt.2359 e 2497 c.c., per violazione di abuso di dipendenza economica
(art.9 L.192/1998) e, infine, per violazione dell'art.1344 c.c.
L'appellante censura la decisione di primo grado, anzitutto, nella parte in cui ha rite- nuto che non fosse stata provata una posizione di direzione e controllo da parte di IA ma, esclusivamente ed eventualmente, l'esistenza di un “cartello” tra i soci che, pur CP_4 governando tutte le società del gruppo, non dava vita all'ipotesi prevista dall'art. 2497 cc.
Tale argomento, secondo l'appellante, non appare condivisibile atteso che ai sensi dell'art.2359 cc sono ravvisabili fenomeni di controllo anche laddove, in assenza di una par- tecipazione maggioritaria, la società sia comunque soggetta ad influenza dominante di altra società.
In ogni caso, a prescindere dalle predette valutazioni, l'appellante ha ricordato che aveva evidenziato altresì (a pag. 6 atto di citazione) come fosse comunque ravvisabile un'at- tività di coordinamento e controllo in capo a IA ai sensi dell'art 2497 cc per effetto della presunzione di cui all'art 2497 sexies cc, ai sensi del quale l'attività di direzione e coor- dinamento si presume qualora sia esercitata dalla società tenuta al consolidamento dei bilanci come ricorre, nel caso di specie, attesa la redazione e presentazione del bilancio consolidato, nell'anno di riferimento 2007. La sentenza di prime cure non aveva argomentato su questi profili.
Assume, poi, che la sentenza è altresì errata perché, in ipotesi, non aveva ritenuto il contratto nullo in quanto effetto di abuso di dipendenza economica desumibile dal rapporto di fatturato tra le società coinvolte nella vicenda.
Infine, critica la sentenza perché, in ulteriore ipotesi, non aveva ritenuto che il con- tratto di cessione fosse nullo perché stipulato in frode alla legge (art. 1344 cc) sull'assunto che la causa petendi fosse stata tardivamente introdotta in giudizio con la prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183 cpc e che in ogni caso non era comprensibile quale frode sarebbe stata posta in essere, se la controllata aveva venduto le sue partecipazioni Pt_1 nella controllante così come prevede l'art. 2539-ter cc.
9 L'appellante ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la nullità contrattuale può essere dedotta in ogni stato e grado del giudizio, ivi compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione, se desumibile da atti e fatti allegati nei precedenti gradi di giudizio;
ha aggiunto che la nullità era stato oggetto di specifica contestazione già a far data dall'atto di citazione (cfr. pag. 11 punto 3 citazione).
Il giudice di primo grado non aveva infine colto che “l'atto posto in essere aveva
l'unica finalità di aggirare il divieto normativo dall'art 2359 bis, diretto ad impedire alla società controllata di acquistare e detenere azioni della controllante, confidando su un as- setto partecipativo della cessionaria formalmente diverso, non essendo ravvisabile una par- tecipazione maggioritaria diretta, ma sostanzialmente, e di fatto, idoneo ad esercitare una influenza dominante sulla sua assemblea. Invero, come ampiamente dedotto negli scritti di- fensivi del giudizio di primo grado (citazione e I memoria ex art 183 cpc) ai sensi dell'art. 1 della direttiva 92/101/CEE, che ha introdotto l'art. 24 bis3 , il divieto di sottoscrivere, ac- quistare o detenere, riguarda tanto le ipotesi della società che "dispone direttamente" "o può esercitare direttamente una influenza dominante", quanto quelle della società che "dispone indirettamente" o che "esercita indirettamente l'influenza dominante" sulla società alle cui azioni il divieto predetto è mirato”.
Per tali ragioni l'appellante ha formulato richiesta di riforma integrale della sentenza, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Si è costituito in giudizio l'appellata, eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.342 c.p.c. e contestando nel merito i singoli motivi, di cui ha chiesto il rigetto.
4. Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione in data 17-10-2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
5. L'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.342 cpc è infon- data. L'atto d'appello contiene infatti l'indicazione delle parti del provvedimento che si in- tendono appellare, le modifiche richieste alla ricostruzione in fatto e le violazioni di legge
10 imputate. L'oggetto dell'appello risulta, quindi, pienamente definito e l'appellata è stata messa in condizioni di difendersi compiutamente.
6. Il primo motivo d'appello è fondato e va accolto, con integrale riforma della sen- tenza impugnata, e assorbimento dei rimanenti motivi, formulati in via gradata.
6.1. Nell'esaminare il motivo va dato atto, anzitutto, che soltanto in questo grado
[...]
ha prodotto, richiedendone copia alla CCIAA, quali doc.C) e D), i bilanci depositati CP_5 dall'appellante nel registro delle imprese per gli esercizi sociali chiusi al 31.12.2011 e
31.12.2012.
L'uso di tali documenti, che non risultano prodotti in primo grado (v. documenti 16 e
17 allegati alla seconda memoria 183, co.6 cpc di , consistenti in meri documenti Pt_1
di bilancio ad uso interno e non in copie dei bilanci estratte dalla CCIAA - Ufficio registro delle imprese), non è tuttavia consentito: essi risultano prodotti in violazione dell'art.345, co.3, cpc, secondo cui in grado d'appello “non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto pro- porli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”. Invero, l'ap- pellata niente ha dedotto e documentato in ordine alle circostanze che le avevano impedito la produzione dei documenti in primo grado, di tal che essi non sono utilizzabili ai fini della decisione.
6.2. Ciò premesso, l'appello è fondato in relazione ad entrambi i profili coltivati.
6.2.1. E' corretto il rilievo che, diversamente da quanto reputato dal giudice di primo grado, l'appellante aveva contestato la stessa riferibilità ad essa dei documenti prodotti dall'opposta/appellata con la seconda memoria ex art.183, co.6 cpc.
Così testualmente nella terza memoria ex art.183, co.6 cpc: “[…] doc. n. da 11 a 18 compresi qualificati come bilanci di verifica e nota integrativa: i bilanci allegati dal 2009 al
2013 e le note integrative relative agli anni 2011/2012/2013, come riconosciuto dall'ingiun- gente, sono meri documenti di verifica, ad uso interno, privi di qualsivoglia sottoscrizione e che potrebbero risultanti difformi da quelli poi effettivamente depositati presso il competente
Registro delle Imprese e, dunque, inidonei a fornire qualsivoglia riscontro probatorio che si contesta espressamente. L'unica rilevanza probatoria che potrebbero rivestire è di conferma della incisività e influenza dominante di azione anche contabile della opposta nei confronti
11 della opponente, disponendo a distanza di oltre dieci anni di accesso a documenti contabili interni”.
La contestazione è evidente. Secondo l'opponente/appellante si tratta di documenti ad uso interno, privi di sottoscrizione (e perciò quindi non riferibili a ), che Parte_1
potrebbero essere difformi da quelli depositati presso il registro delle imprese e la cui unica rilevanza probatoria, secondo , sarebbe quella di dimostrare l'incisività e Parte_1
l'influenza dominante di , che avrebbe avuto accesso a documenti contabili interni. Pt_1
L'evidenziazione del carattere interno dei documenti segnala l'assenza di valenza probatoria, su cui si tornerà fra poco;
la contestazione in ordine all'assenza della sottoscri- zione rimarca la non riferibilità agli organi sociali dei documenti de quibus e, quindi, la non imputabilità alla stessa esponente.
Tali contestazioni sono poi meglio sviluppate nella comparsa conclusionale in primo grado, ove l'opponente deduceva: “[…] Anche in questo caso si è tempestivamente discono- sciuta e contestata la valenza probatoria dei documenti prodotti (cfr. terza memoria ex art
183 cpc pag. 1 e 2) che risultano essere mere rappresentazioni grafiche non meglio identifi- cabili, in quanto prive di qualsiasi sottoscrizione e di produzione interna e unilaterale, senza alcun riscontro in ordine alla paternità degli stessi ed alla conformità con i documenti uffi- ciali riferiti alla società intimata. Atteso che i bilanci e le note integrative sono documenti pubblici depositati e ritraibili facilmente dal Registro Imprese, ed atteso che nessuna produ- zione di tali documenti è stata effettuata, si ritiene che nessun idoneo riscontro probatorio sia stato dato sul punto attraverso tale produzione e che, conseguentemente, i documenti in oggetto non abbiano, pertanto, rilevanza ai fini del decidere”.
Non è conforme, pertanto, agli atti processuali dell'opponente/attuale appellante la valutazione compiuta dal giudice di primo grado in ordine alla non contestazione della rife- ribilità dei documenti de quibus alla società opponente.
6.2.2.- Sotto altro, dirimente, profilo va considerato che l'appellante ancora corretta- mente si duole del fatto che il giudice di primo grado non abbia fatto corretta applicazione dei principi elaborati dalla Corte di Cassazione in materia di riconoscimento del debito, che possono essere così sintetizzati:
12 i) in termini generali: il riconoscimento del diritto, al fine dell'interruzione della pre- scrizione (art. 2944 cod. civ.), è un atto giuridico che non ha natura negoziale, né carattere recettizio (se la recettizietà è riferita al titolare del credito), ma richiede solo una manifesta- zione consapevole dell'esistenza del debito, che può anche essere rivolta ad un terzo ovvero alla generalità; caratteri del riconoscimento sono pertanto: la volontarietà, la riferibilità (nel caso di società o enti pubblici) della dichiarazione agli organi della società o dell'ente depu- tati alla formazione della volontà dell'ente, salvo i casi di applicazione del principio di appa- renza, la non equivocità della dichiarazione, l'esternazione a terzi (cfr., fra tante, Cass. civ.
5939/1996; 8248/2000; 10254/02; 22948/24);
ii) in termini specifici, riferiti agli atti sociali, e in particolare, ai bilanci: costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione l'annotazione di un debito nel bilancio di una so- cietà di capitali, a condizione che sia completato il procedimento di approvazione del bilancio e che questo sia pubblicato successivamente nel registro delle imprese, e sempre che tale annotazione sia accompagnata da tutti gli elementi specificativi dell'obbligazione - entità, causale, soggetto creditore (cfr., Cass. civ. 1292/1991; 6203/1991; 8248/2000).
E' stato ancora specificato che la ricognizione interruttiva della prescrizione non può essere ricollegata alla correlazione tra una singola voce, complessiva e generica, di bilancio, ed un atto interno di contabilità specificativo, in quanto, in tale ipotesi, il bilancio non è for- nito di quel carattere specificatorio necessario per integrare la manifestazione di consapevo- lezza idonea alla ricognizione del singolo debito, mentre l'atto interno, pur dotato di specifi- cità, è, però, privo della esteriorizzazione implicante la manifestazione di consapevolezza ( cfr., in termini, Cass. civ. 8248-00, ripresa da Cass. civ.27371-20).
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, deve osservarsi che tutti i do- cumenti prodotti in primo grado con la memoria ex art.183, c.6 n.2 cpc, o sono documenti interni (documenti contabili di verifica) oppure sono documenti, conformi allo schema di bilancio previsto dal codice civile, ma che non risultano approvati dall'assemblea e pubblicati nel registro delle imprese. Trattasi, quindi, di documenti non riferibili alla società appellante, in quanto non risulta completato il procedimento di formazione, con l'approvazione dell'as- semblea, e privi dell'esteriorizzazione, in quanto non pubblicati nel registro delle imprese.
13 Sono manchevoli, quindi, i requisiti richiesti dalla pacifica giurisprudenza di legittimità per poter ad essi riconnettere il valore di atti di riconoscimento del debito altrui.
6.3. L'appellata non ha gravato la sentenza di primo grado con appello incidentale nella parte in cui il tribunale, in relazione all'eccezione di interruzione della prescrizione per effetto anche delle reciproche compensazioni, ha ritenuto non dimostrate queste ultime.
Così testualmente in sentenza a chiusura del paragrafo sull'eccezione di prescrizione:
“Indipendentemente, quindi, dalle avvenute compensazioni affermate dalla opposta, ma con- testate da e non dimostrate, la prescrizione risulta comunque interrotta per Parte_1 effetto del riconoscimento della debitrice”.
In questo modo giudicando il tribunale si è in realtà anche pronunciato sulla fonda- tezza o meno dell'eccezione di interruzione per effetto delle reciproche compensazioni: ha detto che le compensazioni sono indimostrate ma che ciò non incide sul rigetto dell'eccezione di prescrizione perché l'interruzione della prescrizione risulta comunque dimostrata dal rico- noscimento della debitrice operato nelle scritture contabili.
La questione non poteva essere oggetto, pertanto, di mera riproposizione ex art.346 cpc e non può pertanto essere riesaminata.
Peraltro, una diversa conclusione sul punto in esame non gioverebbe alla posizione dell'appellata, in quanto occorrerebbe allora rilevare che questa ha coltivato nella comparsa di risposta depositata in primo grado l'eccezione di interruzione della prescrizione – così testualmente: “nel caso di specie, la compensazione tra le parti in causa sino all'anno 2012 delle rispettive poste debitorie – creditorie ha interrotto la prescrizione della pretesa di parte esponente” – in termini del tutto generici sul piano assertivo, che sono stati puntualizzati soltanto con la seconda memoria ex art.183, co.6 n.2 cpc, quando la parte ha precisato: “Nel caso di specie, la volontaria compensazione tra le parti in causa delle rispettive poste debi- torie – creditorie sino all'anno 2011 ha interrotto la prescrizione della pretesa di parte espo- nente. Nello specifico i crediti vantati dal F. AT sino all'anno 2011 nei confronti di
derivavano dal canone di sublocazione della filiale di situata in Mon- CP_1 CP_1
tevarchi il cui contratto di locazione verso la proprietà era stato stipulato dalla società F.
AT la quale anticipava i costi della locazione per poi addebitarli a (All.ti CP_1
8 e 9). Le poste creditorie di F. AT nei confronti di sono terminate CP_1
14 nell'anno 2011 in quanto, nello stesso anno, la società è subentrata a CP_1 CP_6
nel contratto di locazione dei locali della filiale di RC (All. 10)”, chiedendo
[...] poi di provare per testi “[…]2) V.C. i locali di cui al contratto di locazione commerciale che le si mostra (si mostra al teste l'All. 8) erano utilizzati da per la propria filiale CP_1 di RC? 3) V.C. la società F. AT Srl, sino all'anno 2011, ha addebitato a
le spese inerenti il contratto di sublocazione commerciale dell'immobile sito in CP_1
RC descritto nel documento che le si mostra (si mostra al teste l'All. 8)? 4) V.C. la società F. AT Srl sino all'anno 2011 ha compensato i propri crediti vantati nei con- fronti di con il debito residuo maturato nei confronti di quest'ultima a seguito CP_1 dell'acquisto delle azioni della società IA Italiana Spa?”.
In questo modo deducendo (e al di là del giudizio sulla formulazione dei capitoli di prova) la parte ha introdotto i fatti di rilievo da provare soltanto con la seconda memoria ex art.183, co.6 cpc, in violazione della preclusione all'attività assertiva risultante dal combinato disposto degli artt.167 e 183, co.6 n.1 cpc. Tale sola circostanza giustifica la mancata am- missione delle prove orali. Donde, in ogni caso, il rigetto dell'eccezione di interruzione non essendo dimostrata l'esistenza di una volontà della parte appellante di operare una compen- sazione volontaria parziale (con effetto di riconoscimento del debito altrui), né questa prova potendosi ricavare – come eccepito dall'appellante – dal doc.5 di parte appellata (riepilogo dei rapporti di dare-avere tra le parti) che è atto di formazione unilaterale della stessa appel- lata.
6.4.- In conclusione, pacifico che il contratto di cessione delle azioni fu concluso nell'anno 2007 e che esso prevedeva il pagamento del prezzo in tre rate annuali, la prima con scadenza al 26/3/2008, la seconda al 26/3/2009 e l'ultima al 26/3/2010, l'eccezione di pre- scrizione decennale è fondata, posto che il primo atto interruttivo della prescrizione è l'atto di messa in mora notificato all'opponente/appellante il 9/6/2020.
Pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e l'azione di pagamento va respinta in accoglimento dell'eccezione di prescrizione decennale.
L'accoglimento del primo motivo d'appello comporta l'assorbimento dei rimanenti motivi, proposti in via gradata.
15 7. Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del DM 55/14, e ss. mod. – disattese le note in atti, che non ap- plicano correttamente lo scaglione di riferimento, da individuarsi in relazione al valore del credito oggetto di ingiunzione e di correlata opposizione – secondo questi parametri: causa di valore compreso tra euro 520.001,00 ed euro 1.000.000,00, parametri medi per le quattro fasi in primo grado;
parametri medi per le fasi 1, 2, 4 per l'appello, non essendosi effettiva- mente tenuta la fase 3 (istruttoria/trattazione).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, in riforma della sen- tenza impugnata, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto e re- spinge l'azione di pagamento proposta da CP_1
2) condanna parte appellata a rimborsare all'appellante le spese dei due gradi di giu- dizio, che liquida, quanto al giudizio di primo grado, in complessivi euro € 29.193,00, oltre
15% spese generali, euro 1715,00 per spese vive, IVA e CPA come per legge, e, quanto al giudizio di appello, in complessivi euro 18.511,00, oltre rimborso delle spese vive per euro
5.183,00 e delle spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge;
Così deciso nella camera di consiglio del 17-10-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
AR OZ
Il Presidente
DO EL VE
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente pro- cessuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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