Ordinanza collegiale 24 aprile 2024
Ordinanza collegiale 19 luglio 2024
Rigetto
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 09/04/2025, n. 3037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3037 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03037/2025REG.PROV.COLL.
N. 00491/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 491 del 2024, proposto dal Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Bracci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma (Sezione Seconda) n.15633/2023 del 20 settembre 2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 il Cons. Enzo Bernardini e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierno appellato ha ricorso al Tar invocando l’attuazione da parte del Ministero del decreto reso inter partes dalla Corte d’Appello di Roma di condanna alla liquidazione dell’indennizzo per l’equa riparazione dovuta per l’eccessiva durata del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, lamentando la mancata esecuzione spontanea, da parte dell’amministrazione resistente, al predetto decreto divenuto definitivo in difetto di rituale e tempestiva opposizione e/o impugnazione.
2. Il Giudice di prime cure ha accolto il gravame, in quanto “p remesso che il giudizio di ottemperanza per l’attuazione del giudicato formatosi sui provvedimenti del giudice ordinario di condanna all’equa riparazione per il mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo è disciplinato dal combinato disposto degli artt. 112, 113, 114, c.p.a. e dell’art. 5-sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89;
Premesso che il giudizio di ottemperanza è condizionato, in particolare, dalla sussistenza dei presupposti di legge costituiti: a) dalla produzione della copia autentica del provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza; b) dalla prova dal passaggio in giudicato del provvedimento oggetto di ottemperanza; c) dal rilascio all'amministrazione debitrice della dichiarazione prevista nell’art. 5-sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89 di validità semestrale, attestante, in particolare, la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi ancora dovuti e la modalità di riscossione prescelta, oltre la documentazione ivi prevista; d) dal trascorrere del termine di sei mesi decorrente dalla trasmissione della dichiarazione e della documentazione indicate nella precedente lett. c) (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV. 16 febbraio 2021, n. 1423);
Accertato che nella specie sussistono i presupposti di legge per la proposizione del giudizio di ottemperanza, richiamati nel capoverso precedente, avendo il ricorrente prodotto ritualmente la documentazione prevista, anche tenendo presente che il decorso del termine di sei mesi dall’invio della dichiarazione e della documentazione di cui al comma 1 dell’art. 5-sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89, assorbe, in considerazione della sua natura speciale, il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;
Considerato che il Ministero intimato si è costituito con memoria di stile;
Considerato che il ricorso va accolto in relazione alla richiesta di ottemperanza del decreto di liquidazione delle somme dovute a titolo di equa riparazione stante l’inadempimento ai sensi dell’art. 1173 c.c. del Ministero all’obbligazione ex lege derivante dalla legge 24 marzo 2001, n. 89 e di condanna al pagamento delle spese di giudizio, con conseguenziale ordine al Ministero intimato di provvedere, nel termine di sessanta giorni decorrente dalla notifica della presente statuizione, al puntuale ed integrale pagamento delle spettanze indicate nella decisione giurisdizionale passata in giudicato, sempre che la documentazione depositata in giudizio dalla parte istante sia ritenuta valida, completa ed esaustiva dal Ministero e che le modalità di invio della stessa rispettino la normativa applicabile ratione temporis;
Ritenuto di accogliere la domanda di nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento, ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, individuato nella persona del “Direttore dell'Ufficio I – Bilancio e adempimenti contabili della Direzione generale del bilancio e della contabilità del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” del Ministero della Giustizia, con facoltà di delega ad altro funzionario dell’Ufficio, il quale dovrà provvedere su istanza di parte, entro il successivo termine di trenta giorni, al pagamento di quanto ancora dovuto, compiendo tutti gli atti necessari, che non avrà diritto ad alcun compenso, rientrando la remunerazione per la funzione commissariale nell'onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti o del funzionario ”.
3. Il Ministero della Giustizia, con l’appello qui in scrutinio, insorge contro la sentenza, evidenziando che “ non risultano validamente presentate istanze tramite la piattaforma in riferimento ai provvedimenti in oggetto, per cui sono insussistenti i presupposti per la proposizione e per l’accoglimento del giudizio di ottemperanza promosso da-OMISSIS-
Nello specifico, la presentazione della dichiarazione, avvenuta tramite trasmissione a mezzo PEC all’indirizzo prot.dag@giustiziacert.it, non è conforme alle previsioni della L.89/01, come novellata con l’introduzione del comma 3-bis. Non risulta perciò validamente assolto l’onere della trasmissione delle dichiarazioni ex art. 5 sexies L.89/01.
Manca dunque un presupposto essenziale e indefettibile per accogliere la richiesta di ottemperanza del decreto di liquidazione delle somme dovute a titolo di equa riparazione.
Pertanto, la sentenza risulta in radice viziata e va annullata….
Se da un lato, infatti, si precisa che la sua esecuzione è condizionata al fatto che «la documentazione depositata in giudizio dalla parte istante sia ritenuta valida, completa ed esaustiva dal Ministero e che le modalità di invio della stessa rispettino la normativa applicabile ratione temporis», dall’altro inopinatamente si nomina un commissario ad acta per assicurare l’esecuzione, ponendosi con ciò in aperto contrasto con il dato legislativo.
Infatti, è la littera ligis a stabilire che «nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione di cui ai commi precedenti, l’ordine di pagamento non può essere emesso».
Non ha quindi senso prevedere la nomina di un commissario ad acta con il fine di assicurare l’esecuzione di una sentenza che non doveva e non deve essere eseguita in quanto pronunciata contra legem.
La sentenza va dunque annullata ”.
4. La controparte si è costituita, chiedendo che il ricorso proposto ex adverso venga dichiarato irricevibile, inammissibile, improcedibile e comunque infondato nel merito.
4.1. Con successive memorie, l’appellato:
- ribadisce che “ contrariamente a quanto affermato da parte avversa, in data 1 dicembre 2023 (quindi in data ben antecedente alla proposizione dell’appello) il -OMISSIS-ha inoltrato al Ministero l’istanza SIAMM prot. n. IP. 2023-18526 (doc. n. 2) nella quale ha indicato il proprio codice IBAN ai fini della riscossione di quanto dovuto.
La circostanza che nella compilazione dell’istanza vengano richiesti anche gli estremi della sentenza di ottemperanza significa che la presentazione della stessa istanza può avvenire anche in una fase successiva al giudizio promosso innanzi al Giudice Amministrativo di primo grado ”;
- considera che “ alla data odierna nessun chiarimento è stato fornito dall’Avvocatura dello Stato….pertanto la presente difesa insiste per il rigetto del ricorso in appello essendo evidente l’infondatezza del gravame proposto ex adverso, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di lite ”;
- lamenta che:
“ Con ordinanza n. 6547/2024, Sez. III, pubblicata il 19 luglio 2024 e comunicata alle parti in pari data, l’Ecc.mo Collegio ha reiterato la richiesta all’Amministrazione appellante di fornire circostanziati chiarimenti ed informazioni in merito alla procedura, concedendo il termine di 30 giorni per ottemperare all’incombente istruttorio.
I termini sono scaduti e l’Amministrazione, per la seconda volta, non ha ottemperato alla richiesta non fornendo alcun chiarimento ”.
5. Nel corso del procedimento, la Sezione ha emanato due distinte ordinanze collegiali:
- la prima, n. 3736/2024, in esito alla camera di consiglio del 26 marzo 2024, con cui “c onsiderato che dagli atti di causa emerge, invece, proprio in tema di presentazione telematica della dichiarazione, una corrispondenza via mail tra il legale del resistente ed il Dicastero della Giustizia; da tale corrispondenza telematica, richiamata nella memoria del resistente, si evince che quest’ultimo – seguendo le indicazioni del funzionario del Ministero dott. De Blasi, in data 1 dicembre 2023 ha inserito l’istanza SIAMM prot. n. IP. 2023-18526 nella quale ha pure indicato il proprio codice IBAN ai fini della riscossione di quanto dovuto…. il Collegio ritiene di dover acquisire, dall’Amministrazione appellante, circostanziati chiarimenti in merito alla vicenda in questione, nonché informazioni in merito allo stato della procedura ”;
- la seconda, in esito alla camera di consiglio del 6 giugno 2024, n. 6547/2024, in cui, preso atto che “ alla data odierna il Ministero della Giustizia non ha dato alcun riscontro e né ha depositato alcun documento, il Collegio reitera la richiesta all’Amministrazione appellante di circostanziati chiarimenti, nonché informazioni in merito allo stato della procedura e, a tal scopo, assegna, per l’espletamento dell’incombente istruttorio, il termine di 30 giorni a decorrere dalla notificazione e/o comunicazione della presente ordinanza.
Al riguardo, il Collegio sottolinea che un’ulteriore inottemperanza dell'Amministrazione ai doveri di collaborazione istruttoria rende applicabile l'art. 116 comma 2, c.p.c.., per cui il giudice può desumere argomenti di prova dal contegno delle parti stesse nel processo, fino al punto di valutare, secondo il suo prudente apprezzamento, tale comportamento come ammissione dei fatti e delle circostanze dedotte dal ricorrente a sostegno del proprio diritto ”.
Nessun riscontro alle ordinanze è pervenuto.
6. Alla camera di consiglio del 6 febbraio la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è infondato e va, quindi, respinto.
2. Con riferimento alla mancata utilizzazione della piattaforma informatica, di cui alla L. n. 89/2001, perno delle doglianze della difesa erariale, occorre preliminarmente chiarire che:
- la disposizione citata non autorizza tale rigorosa interpretazione, perché prevede come cogente soltanto la presentazione della dichiarazione “ in via telematica ” e non anche necessariamente l’impiego della piattaforma indicata nel prosieguo del comma sopra citato;
- l’articolo 38, comma 2, del d.P.R. n. 445/2000, con riferimento alle modalità di invio e sottoscrizione delle istanze e dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione, stabilisce che le stesse “ sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ”, ossia del codice dell’amministrazione digitale; quest’ultimo articolo, alla lettera c-bis ), espressamente contempla tra le modalità di presentazione delle dette istanze e dichiarazioni la trasmissione dal domicilio digitale dell’istante o del dichiarante ovvero da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata;
- tenuto conto della necessità di interpretare la disposizione subprimaria in senso conforme sia a quanto stabilito dalle norme di rango superiore che al principio del divieto di aggravamento degli oneri procedimentali imposti agli amministrati, non può ritenersi che l’uso di una PEC in luogo della piattaforma ministeriale determini l’inesigibilità del credito e la consequenziale inammissibilità del ricorso per l’ottemperanza.
2.1. Nel senso è già intervenuta la sentenza. n. 00471/2025 di questa Sezione, che afferma che:
“ il tenore testuale della disposizione citata non è preclusivo nel senso voluto dal Dicastero della giustizia, essendo prescritta come cogente (attraverso l’avverbio “esclusivamente”) soltanto la presentazione della dichiarazione “in via telematica”…
3.4. In definitiva, deve ritenersi che – fermo restando l’obbligo di inoltro della dichiarazione in via telematica, nel rispetto delle disposizioni primarie dianzi citate – l’ulteriore incombente costituito dall’utilizzo della piattaforma ministeriale sia previsto a meri fini “collaborativi” e di agevolazione delle successive attività esecutive dell’Amministrazione, e non anche quale ulteriore adempimento condizionante l’esigibilità del credito ”.
3. Ciò posto, va altresì rilevato che la mancata ottemperanza da parte dell’Amministrazione alle richieste rivoltegli dal giudice, in sede istruttoria, di fornire documentati chiarimenti, si appalesa come un comportamento omissivo del tutto ingiustificato e pertanto tale da indurre all’applicazione del disposto dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 64, comma 4, c.p.a. che, in analogia a quanto previsto, relativamente ai giudizi civili, dall’art. 116, comma 2, c.p.c. autorizza il giudice amministrativo a desumere argomenti di prova dal contegno processuale delle parti, con la conseguenza che, nel caso di specie, tale contegno ingiustificatamente omissivo delle Amministrazioni costituisce prova sufficiente della carenza di interesse dell’Amministrazione appellante.
4. Per le considerazioni sin qui esposte il Collegio ritiene di dover respingere l’appello.
5. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellato e di altre persone fisiche o giuridiche citate nella presente decisione.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 6 febbraio 2025 e 6 marzo 2025, con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enzo Bernardini | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO