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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 17/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2549/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Cuneo in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa nrg 2549/2022, avente ad oggetto pagamento somme, promossa DA
), con il patrocinio dell'Avv. Stefania Parte_1 C.F._1
Toscano e dell'Avv. Francesco Lopez, come da procura in atti OPPONENTE CONTRO
( ), in persona dei soci Controparte_1 P.IVA_1 amministratori E ( ), CP_1 C.F._2 CP_2
( ) e ( ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4 quali soci amministratori, nonché in proprio, con il patrocinio CP_1 dell'Avv. Paolo Marabotto, come da procura in atti
OPPOSTI Conclusioni delle parti PARTE ATTRICE Voglia l'On. Giudice adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa NEL MERITO
- accertare e dichiarare che tra il sig. ed il sig. è stato CP_1 Parte_1 stipulato l'accordo verbale di cui in premessa e conseguentemente accertare e dichiarare che il sig. si è impegnato a corrispondere la somma di euro 30.000,00 sia CP_1 personalmente che nella qualità di socio amministratore della società 3V di
[...]
CP_4
- per l'effetto condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento della somma di € 30.000,00 al sig. per tutte le causali di cui in premessa, o in quella Parte_1 maggiore o minore meglio ritenuta di giustizia anche a seguito di istruttoria, oltre interessi legali;
IN OGNI CASO
- con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi a favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari;
1 - con risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. anche in virtù del comportamento extraprocessuale dei convenuti. IN VIA ISTRUTTORIA
- solo occorrendo e senza inversione dell'onere probatorio, si chiede l'ammissione di interrogatorio formale e testi sui capitoli di cui in premessa dal n. 1) al n. 12) da intendersi preceduti dalla locuzione “vero che”, riservandosi l'indicazione degli stessi. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed indicare altri testi anche in relazione alle difese avversarie PARTE CONVENUTA
- Respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione;
- Previa occorrendo ammissione dei capi di prova ad interrogatorio e testi formulati nella comparsa di costituzione e risposta e nella memoria istruttoria ex art. 183 Cpc n. 2;
- In via principale: respingersi le domande tutte avanzate da parte attrice nei confronti dei convenuti, stante la mancata conclusione del contratto de quo in assenza di accordo tra le parti.
- In via subordinata, nell'ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, respingersi le domande tutte avanzate da parte attrice, stante la nullità del contratto de quo per impossibilità dell'oggetto e/o della causa.
- Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. L'attore è stato gestore di un distributore di carburante a marchio Parte_1 CP_
sito in Borgo San Dalmazzo, via Matteotti 5, fino al 2018; al momento della conclusione del rapporto si era impegnato a reperire altro soggetto che subentrasse nella CP_ gestione del distributore, concludendo il contratto direttamente con la società . L'attore aveva raggiunto un accordo con , dichiaratosi disponibile a CP_1 rilevare la gestione del distributore, impegnandosi in proprio e quale amministratore della C
a corrispondere al la somma di euro 30.000,00 a fronte dell'impegno di Pt_1 quest'ultimo a garantire la continuazione della frequentazione della clientela fidelizzata nel corso degli anni. Nondimeno, il nulla aveva corrisposto al il quale, CP_1 Pt_1 pertanto, ha promosso il presente giudizio al fine di ottenere la condanna del in CP_1 proprio e della impresa 3V, nelle persone del medesimo e degli altri soci CP_1
e , al pagamento della somma di euro 30.000,00, in CP_2 Controparte_3 esecuzione del ridetto accordo.
1.1. I convenuti si sono costituiti contestando fermamente la prospettazione attorea in ordine all'intervenuto accordo e al quantum asseritamente pattuito, invocando in ogni caso la nullità dell'accordo per impossibilità dell'oggetto o della causa, non potendo il garantire per il futuro la continuazione della frequentazione dell'impianto da Pt_1 parte della clientela. Deducono i convenuti che l'accordo di concessione in uso per la gestione dell'impianto di distribuzione Esso di Borgo San Dalmazzo era intervenuto con la società EG Italia, accordandosi con il unicamente per l'acquisto del materiale Pt_1
2 e attrezzature presenti presso l'impianto e di proprietà del e che alcun accordo Pt_1 era invece intervenuto tra le parti quanto all'asserita garanzia di continuazione della frequentazione della clientela fidelizzata, posto che, peraltro, in sede di mediazione, il aveva chiesto la somma di 30.000,00 a titolo di avviamento commerciale, Pt_1 indennità che, tra l'altro, era stata corrisposta dal dalla società proprietaria EG Pt_1
Italia, quale compenso per la gestione dell'attività. I convenuti hanno pertanto concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea di pagamento, richiesto peraltro a distanza di oltre tre anni dal subentro nella gestione.
1.2. Assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., parte attrice ha insistito nella propria prospettazione, quanto alla esistenza dell'accordo avvenuto in presenza del figlio e della moglie dell'attore e avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 30.000,00 a fronte della garanzia della prosecuzione del servizio erogato dal alla clientela già Pt_1 fidelizzata, ritenendo pertanto infondata l'eccezione di nullità del contratto formulata dai convenuti, non richiedendo l'accordo oggetto di causa la forma scritta, contestando altresì l'utilizzo delle dichiarazioni rese in sede di mediazione e rilevando come nel corso degli anni il fosse stato reiteratamente sollecitato. Parte convenuta ha insistito CP_1 nella propria prospettazione e nel rigetto della domanda attorea. Sono state rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti;
la causa è stata quindi rinviata per precisazione delle conclusioni, passando in decisione all'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. La domanda attorea è volta ad ottenere la condanna dei convenuti al pagamento della somma di euro 30.000,00, a titolo di corrispettivo per l'impegno, assunto dal C
, all'esito del subentro dell'impresa nella gestione di un impianto di benzina Pt_1 in Borgo San Dalmazzo, volto a garantire la continuazione della frequentazione della clientela fidelizzata nel corso degli anni. Trattasi di domanda che, pertanto, soggiace agli ordinari canoni probatori elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in punto di responsabilità contrattuale e in forza dei quali incombe sull'attore che agisca per l'adempimento o per la risoluzione del contratto, fornire la prova del titolo su cui fonda la propria pretesa, al contempo allegando l'inadempimento del debitore;
una volta che il creditore abbia assolto tale onere probatorio, incombe sul debitore inadempiente fornire la prova del fatto estintivo o modificativo dell'altrui pretesa creditoria.
2.1. Ritiene il Tribunale che l'attore non abbia assolto l'onere probatorio posto a suo carico. Si deve in primo luogo rilevare la assoluta genericità del contenuto del preteso accordo che, secondo la prospettazione attorea, aveva ad oggetto l'impegno del CP_1 di “garantire”, sostanzialmente, la continuazione della frequentazione della clientela, a fronte del corrispettivo di euro 30.000,00. I contorni assolutamente generici di tale accordo, di cui non sono specificate nemmeno le modalità esecutive, non sono supportati dal benchè minimo elemento probatorio di natura documentale;
parte attrice ha difatti affidato la prova dell'esistenza dell'accordo unicamente ad una inammissibile prova orale, che incontra il limite imposto dall'art. 2721 c.c., quanto al divieto di provare per testimoni i contratti eccedenti il limite di euro 2,58, salvo che il giudice ne consenta la
3 prova oltre tale limite, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza.
2.2. In altri termini, se pur tale limite può essere derogato dal giudice, la deroga ammessa dalla norma incontra tuttavia il limite insormontabile rappresentato, in primo luogo, dal rilevante importo del corrispettivo richiesto in euro 30.000,00. A ciò si aggiunga che la rilevata genericità dell'oggetto dell'accordo – l'impegno del a Pt_1 garantire la continuazione della frequentazione della clientela – non consente nemmeno di valutare la natura del rapporto nei termini descritti dall'art. 2721 c.c.. E tanto anche in conformità all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “i limiti legali di prova di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta “ad substantiam” o “ad probationem”, così come i limiti di valore previsti dall'art. 2721 c.c. per la prova testimoniale, operano esclusivamente quando il suddetto contratto sia invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti e non anche quando se ne invochi l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione del processo ed il contratto risulti stipulato non tra le parti processuali, ma tra una sola di esse ed un terzo” (C. Civ. n. 5880/2021). Del resto, come si è già innanzi rilevato, nulla è stato prodotto dall'attore, nemmeno ai fini di una valutazione sotto il profilo meramente indiziario in ordine all'esistenza di detto accordo.
3. Soltanto negli scritti conclusivi, peraltro, l'attore ha precisato che l'accordo è riconducibile nell'ambito disciplinatorio di un “contratto atipico di “procacciatore d'affari” che non prevede assolutamente l'obbligo di forma scritta”, potendo essere stipulato in forma orale. In disparte la tardività di tale allegazione, è appena il caso di evidenziare che tale prospettazione risulta contraddittoria con la ricostruzione del rapporto prospettata da parte attrice nei termini di “garanzia” della continuazione della frequentazione della clientela, come più volte si è innanzi rilevato, atteso che l'attività del procacciatore di affari si concreta nella ricerca di clienti su incarico del preponente. Del resto, non risultano nemmeno sufficientemente chiari i termini dell'accordo in ordine al momento in cui sarebbe maturato il compenso a favore dell'attore, impegnatosi a
“garantire” la continuazione della frequentazione della clientela e che parte attrice ritiene consistere nella “promessa o obbligo” del fatto del terzo.
3.1. Anche in tal senso la ricostruzione attorea non coglie nel segno, per diversi ordini di motivi. In primo luogo, la promessa del fatto del terzo, ex art. 1381 c.c., secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, si connota per la funzione di garanzia di un determinato risultato (C. Civ. n. 9114/2020). Il risultato, nel caso di specie, consisterebbe nella più volte richiamata “garanzia” della “continuazione della frequentazione della clientela”, che, in termini di “risultato”, in conformità al richiamato principio giurisprudenziale, non risulta specificamente e oggettivamente determinato e circostanziato. In secondo luogo, correlativamente, con la promessa del fatto del terzo, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, il promittente assume una prima obbligazione di “facere”, consistente nell'adoperarsi affinchè il terzo si impegni o tenga il comportamento promesso, onde soddisfare l'interesse del promissario e di una seconda obbligazione di “dare”, consistente nella corresponsione dell'indennizzo per il caso in cui, nonostante si sia adoperato, il terzo rifiuti di obbligarsi
4 o di tenere il comportamento oggetto della promessa, sicchè qualora l'obbligazione di facere non venga adempiuta e l'inesecuzione, totale o parziale, sia imputabile al promittente, il promissario avrà a disposizione gli ordinari rimedi contro l'inadempimento (quali la risoluzione del contratto, l'azione di inadempimento, l'azione di adempimento), mentre se, nonostante l'esatto adempimento dell'obbligazione di facere, il promissario non abbia ottenuto il risultato sperato a causa del rifiuto del terzo, diverrà attuale l'altra obbligazione di dare, in virtù della quale il promittente sarà tenuto a corrispondere l'indennizzo (C. Civ. n. 24853/2014).
3.2. In tali termini ricostruita la promessa del fatto del terzo è di tutta evidenza che tale qualificazione giuridica non si attaglia al caso di specie, atteso che nulla si riferisce in ordine all'indennizzo, né si può ritenere che il fatto del terzo, che deve evidentemente consistere in un ben preciso e definito contegno, non può consistere in una generica e financo incerta “continuazione della frequentazione” del distributore da parte del cliente pur fidelizzato, nemmeno specificamente individuato. In conclusione, la contraddittoria e generica prospettazione attorea e la mancanza di prova in ordine all'accordo intervenuto tra le parti e allo specifico contenuto dello stesso, induce al rigetto della domanda attorea.
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in base allo scaglione di riferimento determinato dal valore della controversia. Tenuto conto della complessiva attività svolta e delle questioni giuridiche affrontate si ritiene congruo liquidare le spese di lite che l'attore soccombente dovrà rifondere ai convenuti in complessivi euro 5.000,00 per compensi, il tutto oltre accessori come per legge.
PQM
Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede: rigetta integralmente la domanda attorea;
condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti Parte_1
3V di , , e , spese che si CP_1 CP_1 CP_2 Controparte_3 liquidano in complessivi euro 5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. Cuneo, 9 gennaio 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Cuneo in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa nrg 2549/2022, avente ad oggetto pagamento somme, promossa DA
), con il patrocinio dell'Avv. Stefania Parte_1 C.F._1
Toscano e dell'Avv. Francesco Lopez, come da procura in atti OPPONENTE CONTRO
( ), in persona dei soci Controparte_1 P.IVA_1 amministratori E ( ), CP_1 C.F._2 CP_2
( ) e ( ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4 quali soci amministratori, nonché in proprio, con il patrocinio CP_1 dell'Avv. Paolo Marabotto, come da procura in atti
OPPOSTI Conclusioni delle parti PARTE ATTRICE Voglia l'On. Giudice adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa NEL MERITO
- accertare e dichiarare che tra il sig. ed il sig. è stato CP_1 Parte_1 stipulato l'accordo verbale di cui in premessa e conseguentemente accertare e dichiarare che il sig. si è impegnato a corrispondere la somma di euro 30.000,00 sia CP_1 personalmente che nella qualità di socio amministratore della società 3V di
[...]
CP_4
- per l'effetto condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento della somma di € 30.000,00 al sig. per tutte le causali di cui in premessa, o in quella Parte_1 maggiore o minore meglio ritenuta di giustizia anche a seguito di istruttoria, oltre interessi legali;
IN OGNI CASO
- con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi a favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari;
1 - con risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. anche in virtù del comportamento extraprocessuale dei convenuti. IN VIA ISTRUTTORIA
- solo occorrendo e senza inversione dell'onere probatorio, si chiede l'ammissione di interrogatorio formale e testi sui capitoli di cui in premessa dal n. 1) al n. 12) da intendersi preceduti dalla locuzione “vero che”, riservandosi l'indicazione degli stessi. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed indicare altri testi anche in relazione alle difese avversarie PARTE CONVENUTA
- Respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione;
- Previa occorrendo ammissione dei capi di prova ad interrogatorio e testi formulati nella comparsa di costituzione e risposta e nella memoria istruttoria ex art. 183 Cpc n. 2;
- In via principale: respingersi le domande tutte avanzate da parte attrice nei confronti dei convenuti, stante la mancata conclusione del contratto de quo in assenza di accordo tra le parti.
- In via subordinata, nell'ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, respingersi le domande tutte avanzate da parte attrice, stante la nullità del contratto de quo per impossibilità dell'oggetto e/o della causa.
- Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. L'attore è stato gestore di un distributore di carburante a marchio Parte_1 CP_
sito in Borgo San Dalmazzo, via Matteotti 5, fino al 2018; al momento della conclusione del rapporto si era impegnato a reperire altro soggetto che subentrasse nella CP_ gestione del distributore, concludendo il contratto direttamente con la società . L'attore aveva raggiunto un accordo con , dichiaratosi disponibile a CP_1 rilevare la gestione del distributore, impegnandosi in proprio e quale amministratore della C
a corrispondere al la somma di euro 30.000,00 a fronte dell'impegno di Pt_1 quest'ultimo a garantire la continuazione della frequentazione della clientela fidelizzata nel corso degli anni. Nondimeno, il nulla aveva corrisposto al il quale, CP_1 Pt_1 pertanto, ha promosso il presente giudizio al fine di ottenere la condanna del in CP_1 proprio e della impresa 3V, nelle persone del medesimo e degli altri soci CP_1
e , al pagamento della somma di euro 30.000,00, in CP_2 Controparte_3 esecuzione del ridetto accordo.
1.1. I convenuti si sono costituiti contestando fermamente la prospettazione attorea in ordine all'intervenuto accordo e al quantum asseritamente pattuito, invocando in ogni caso la nullità dell'accordo per impossibilità dell'oggetto o della causa, non potendo il garantire per il futuro la continuazione della frequentazione dell'impianto da Pt_1 parte della clientela. Deducono i convenuti che l'accordo di concessione in uso per la gestione dell'impianto di distribuzione Esso di Borgo San Dalmazzo era intervenuto con la società EG Italia, accordandosi con il unicamente per l'acquisto del materiale Pt_1
2 e attrezzature presenti presso l'impianto e di proprietà del e che alcun accordo Pt_1 era invece intervenuto tra le parti quanto all'asserita garanzia di continuazione della frequentazione della clientela fidelizzata, posto che, peraltro, in sede di mediazione, il aveva chiesto la somma di 30.000,00 a titolo di avviamento commerciale, Pt_1 indennità che, tra l'altro, era stata corrisposta dal dalla società proprietaria EG Pt_1
Italia, quale compenso per la gestione dell'attività. I convenuti hanno pertanto concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea di pagamento, richiesto peraltro a distanza di oltre tre anni dal subentro nella gestione.
1.2. Assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., parte attrice ha insistito nella propria prospettazione, quanto alla esistenza dell'accordo avvenuto in presenza del figlio e della moglie dell'attore e avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 30.000,00 a fronte della garanzia della prosecuzione del servizio erogato dal alla clientela già Pt_1 fidelizzata, ritenendo pertanto infondata l'eccezione di nullità del contratto formulata dai convenuti, non richiedendo l'accordo oggetto di causa la forma scritta, contestando altresì l'utilizzo delle dichiarazioni rese in sede di mediazione e rilevando come nel corso degli anni il fosse stato reiteratamente sollecitato. Parte convenuta ha insistito CP_1 nella propria prospettazione e nel rigetto della domanda attorea. Sono state rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti;
la causa è stata quindi rinviata per precisazione delle conclusioni, passando in decisione all'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. La domanda attorea è volta ad ottenere la condanna dei convenuti al pagamento della somma di euro 30.000,00, a titolo di corrispettivo per l'impegno, assunto dal C
, all'esito del subentro dell'impresa nella gestione di un impianto di benzina Pt_1 in Borgo San Dalmazzo, volto a garantire la continuazione della frequentazione della clientela fidelizzata nel corso degli anni. Trattasi di domanda che, pertanto, soggiace agli ordinari canoni probatori elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in punto di responsabilità contrattuale e in forza dei quali incombe sull'attore che agisca per l'adempimento o per la risoluzione del contratto, fornire la prova del titolo su cui fonda la propria pretesa, al contempo allegando l'inadempimento del debitore;
una volta che il creditore abbia assolto tale onere probatorio, incombe sul debitore inadempiente fornire la prova del fatto estintivo o modificativo dell'altrui pretesa creditoria.
2.1. Ritiene il Tribunale che l'attore non abbia assolto l'onere probatorio posto a suo carico. Si deve in primo luogo rilevare la assoluta genericità del contenuto del preteso accordo che, secondo la prospettazione attorea, aveva ad oggetto l'impegno del CP_1 di “garantire”, sostanzialmente, la continuazione della frequentazione della clientela, a fronte del corrispettivo di euro 30.000,00. I contorni assolutamente generici di tale accordo, di cui non sono specificate nemmeno le modalità esecutive, non sono supportati dal benchè minimo elemento probatorio di natura documentale;
parte attrice ha difatti affidato la prova dell'esistenza dell'accordo unicamente ad una inammissibile prova orale, che incontra il limite imposto dall'art. 2721 c.c., quanto al divieto di provare per testimoni i contratti eccedenti il limite di euro 2,58, salvo che il giudice ne consenta la
3 prova oltre tale limite, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza.
2.2. In altri termini, se pur tale limite può essere derogato dal giudice, la deroga ammessa dalla norma incontra tuttavia il limite insormontabile rappresentato, in primo luogo, dal rilevante importo del corrispettivo richiesto in euro 30.000,00. A ciò si aggiunga che la rilevata genericità dell'oggetto dell'accordo – l'impegno del a Pt_1 garantire la continuazione della frequentazione della clientela – non consente nemmeno di valutare la natura del rapporto nei termini descritti dall'art. 2721 c.c.. E tanto anche in conformità all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “i limiti legali di prova di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta “ad substantiam” o “ad probationem”, così come i limiti di valore previsti dall'art. 2721 c.c. per la prova testimoniale, operano esclusivamente quando il suddetto contratto sia invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti e non anche quando se ne invochi l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione del processo ed il contratto risulti stipulato non tra le parti processuali, ma tra una sola di esse ed un terzo” (C. Civ. n. 5880/2021). Del resto, come si è già innanzi rilevato, nulla è stato prodotto dall'attore, nemmeno ai fini di una valutazione sotto il profilo meramente indiziario in ordine all'esistenza di detto accordo.
3. Soltanto negli scritti conclusivi, peraltro, l'attore ha precisato che l'accordo è riconducibile nell'ambito disciplinatorio di un “contratto atipico di “procacciatore d'affari” che non prevede assolutamente l'obbligo di forma scritta”, potendo essere stipulato in forma orale. In disparte la tardività di tale allegazione, è appena il caso di evidenziare che tale prospettazione risulta contraddittoria con la ricostruzione del rapporto prospettata da parte attrice nei termini di “garanzia” della continuazione della frequentazione della clientela, come più volte si è innanzi rilevato, atteso che l'attività del procacciatore di affari si concreta nella ricerca di clienti su incarico del preponente. Del resto, non risultano nemmeno sufficientemente chiari i termini dell'accordo in ordine al momento in cui sarebbe maturato il compenso a favore dell'attore, impegnatosi a
“garantire” la continuazione della frequentazione della clientela e che parte attrice ritiene consistere nella “promessa o obbligo” del fatto del terzo.
3.1. Anche in tal senso la ricostruzione attorea non coglie nel segno, per diversi ordini di motivi. In primo luogo, la promessa del fatto del terzo, ex art. 1381 c.c., secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, si connota per la funzione di garanzia di un determinato risultato (C. Civ. n. 9114/2020). Il risultato, nel caso di specie, consisterebbe nella più volte richiamata “garanzia” della “continuazione della frequentazione della clientela”, che, in termini di “risultato”, in conformità al richiamato principio giurisprudenziale, non risulta specificamente e oggettivamente determinato e circostanziato. In secondo luogo, correlativamente, con la promessa del fatto del terzo, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, il promittente assume una prima obbligazione di “facere”, consistente nell'adoperarsi affinchè il terzo si impegni o tenga il comportamento promesso, onde soddisfare l'interesse del promissario e di una seconda obbligazione di “dare”, consistente nella corresponsione dell'indennizzo per il caso in cui, nonostante si sia adoperato, il terzo rifiuti di obbligarsi
4 o di tenere il comportamento oggetto della promessa, sicchè qualora l'obbligazione di facere non venga adempiuta e l'inesecuzione, totale o parziale, sia imputabile al promittente, il promissario avrà a disposizione gli ordinari rimedi contro l'inadempimento (quali la risoluzione del contratto, l'azione di inadempimento, l'azione di adempimento), mentre se, nonostante l'esatto adempimento dell'obbligazione di facere, il promissario non abbia ottenuto il risultato sperato a causa del rifiuto del terzo, diverrà attuale l'altra obbligazione di dare, in virtù della quale il promittente sarà tenuto a corrispondere l'indennizzo (C. Civ. n. 24853/2014).
3.2. In tali termini ricostruita la promessa del fatto del terzo è di tutta evidenza che tale qualificazione giuridica non si attaglia al caso di specie, atteso che nulla si riferisce in ordine all'indennizzo, né si può ritenere che il fatto del terzo, che deve evidentemente consistere in un ben preciso e definito contegno, non può consistere in una generica e financo incerta “continuazione della frequentazione” del distributore da parte del cliente pur fidelizzato, nemmeno specificamente individuato. In conclusione, la contraddittoria e generica prospettazione attorea e la mancanza di prova in ordine all'accordo intervenuto tra le parti e allo specifico contenuto dello stesso, induce al rigetto della domanda attorea.
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in base allo scaglione di riferimento determinato dal valore della controversia. Tenuto conto della complessiva attività svolta e delle questioni giuridiche affrontate si ritiene congruo liquidare le spese di lite che l'attore soccombente dovrà rifondere ai convenuti in complessivi euro 5.000,00 per compensi, il tutto oltre accessori come per legge.
PQM
Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede: rigetta integralmente la domanda attorea;
condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti Parte_1
3V di , , e , spese che si CP_1 CP_1 CP_2 Controparte_3 liquidano in complessivi euro 5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. Cuneo, 9 gennaio 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
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