Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 22/01/2026, n. 962
CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Invalidità derivata dell'intimazione

    L'intimazione è palesemente invalida in quanto la cartella presupposta è stata annullata giudizialmente.

  • Accolto
    Eccesso di potere e violazione del principio di buon andamento della P.A.

    La Corte ha ritenuto sussistente un interesse concreto ed attuale all'impugnazione parziale dell'intimazione, nonostante il pregresso annullamento giudiziale della cartella presupposta, sia per evitare l'avvio di procedure espropriative sia per evitare cristallizzazioni della pretesa debitoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 22/01/2026, n. 962
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 962
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

    Testo completo