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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 22/01/2026, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 962/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SINISI MARCELLO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11363/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C/5 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale V. Lamberti Fabbr. A/4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259001012478000 TASSA AUTO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 489/2026 depositato il 16/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il 16.5.2025, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato nei confronti dell'ADER e della Regione Campania l'intimazione di pagamento n. 02820259001012478/000, notificatagli in data 19/03/2025, di complessivi € 4.112,67, sulla scorta del presunto, omesso pagamento di alcune cartelle esattoriali pregresse, tra cui una cartella esattoriale avente ad oggetto, tra l'altro, crediti di natura tributaria, per un ammontare complessivo di € 487,09, avente ad oggetto il presunto mancato pagamento della Tassa automobilistica relativa all'anno 2018; il ricorrente ha eccepito che avverso la cartella di pagamento n.
02820240007135444000, notificata in data 03/05/2024, aveva proposto formale ricorso in data 25/06/2024 dinanzi alla competente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, ricorso identificato con RGR
N. 15192/2024, assegnato alla sezione n. 9 e definito con sentenza n. 1376/2025 depositata in data
27/01/2025 con cui i giudici tributari avevano accolto il ricorso e compensato le spese;
che, inoltre si configurava un eccesso di potere ed una violazione del principio di buon andamento della P.A. essendo l'intimazione stata notificata prima del decorso di un anno dalla notifica della cartella presupposta;
tanto dedotto, il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'intimazione in parte qua, vinte le spese con distrazione.
Si è costituita soltanto l'ADER eccependo l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire stante l'intervenuto annullamento giudiziale della cartella opposta e l'infondatezza dello stesso stante la regolare notifica della cartella;
tanto dedotto, l'ADER ha concluso per l'inammissibilità ed il rigetto del ricorso, vinte le spese con distrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Mette conto preliminarmente evidenziare la sussistenza di un interesse concreto ed attuale all'impugnazione parziale della intimazione opposta, nonostante il documentato pregresso annullamento giudiziale della cartella presupposta, sia per evitare l'eventuale avvio da parte dell'agente della riscossione di procedure di espropriazione forzata ai danni del contribuente, sia per evitare “cristallizzazioni” della pretesa debitoria conseguenti, secondo l'ormai prevalente orientamento della S.C., alla mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento. Nel merito è palese l'invalidità derivata in parte qua della intimazione opposta stante il comprovato annullamento giudiziale della succitata cartella presupposta. Le spese di lite seguono la soccombenza delle parti resistenti e si liquidano come da dispositivo, con distrazione e ai minimi stante l'oggettiva semplicità della controversia.
P.Q.M.
accoglie il ricorso condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore dell'istante che si liquidano in euro 150,00 per compenso oltre cut ed accessori di legge con distrazione .
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SINISI MARCELLO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11363/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C/5 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale V. Lamberti Fabbr. A/4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259001012478000 TASSA AUTO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 489/2026 depositato il 16/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il 16.5.2025, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato nei confronti dell'ADER e della Regione Campania l'intimazione di pagamento n. 02820259001012478/000, notificatagli in data 19/03/2025, di complessivi € 4.112,67, sulla scorta del presunto, omesso pagamento di alcune cartelle esattoriali pregresse, tra cui una cartella esattoriale avente ad oggetto, tra l'altro, crediti di natura tributaria, per un ammontare complessivo di € 487,09, avente ad oggetto il presunto mancato pagamento della Tassa automobilistica relativa all'anno 2018; il ricorrente ha eccepito che avverso la cartella di pagamento n.
02820240007135444000, notificata in data 03/05/2024, aveva proposto formale ricorso in data 25/06/2024 dinanzi alla competente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, ricorso identificato con RGR
N. 15192/2024, assegnato alla sezione n. 9 e definito con sentenza n. 1376/2025 depositata in data
27/01/2025 con cui i giudici tributari avevano accolto il ricorso e compensato le spese;
che, inoltre si configurava un eccesso di potere ed una violazione del principio di buon andamento della P.A. essendo l'intimazione stata notificata prima del decorso di un anno dalla notifica della cartella presupposta;
tanto dedotto, il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'intimazione in parte qua, vinte le spese con distrazione.
Si è costituita soltanto l'ADER eccependo l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire stante l'intervenuto annullamento giudiziale della cartella opposta e l'infondatezza dello stesso stante la regolare notifica della cartella;
tanto dedotto, l'ADER ha concluso per l'inammissibilità ed il rigetto del ricorso, vinte le spese con distrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Mette conto preliminarmente evidenziare la sussistenza di un interesse concreto ed attuale all'impugnazione parziale della intimazione opposta, nonostante il documentato pregresso annullamento giudiziale della cartella presupposta, sia per evitare l'eventuale avvio da parte dell'agente della riscossione di procedure di espropriazione forzata ai danni del contribuente, sia per evitare “cristallizzazioni” della pretesa debitoria conseguenti, secondo l'ormai prevalente orientamento della S.C., alla mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento. Nel merito è palese l'invalidità derivata in parte qua della intimazione opposta stante il comprovato annullamento giudiziale della succitata cartella presupposta. Le spese di lite seguono la soccombenza delle parti resistenti e si liquidano come da dispositivo, con distrazione e ai minimi stante l'oggettiva semplicità della controversia.
P.Q.M.
accoglie il ricorso condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore dell'istante che si liquidano in euro 150,00 per compenso oltre cut ed accessori di legge con distrazione .