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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 11/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 3, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DETTORI GIANLUIGI, Presidente
LI SA NN, TO
MONACA GIOVANNI, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 595/2024 depositato il 02/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Nuoro - Via Sandro Pertini Snc 08100 Nuoro NU
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 139/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NUORO sez. 1
e pubblicata il 14/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW5032C01015 IRES-ALIQUOTE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW5032C01015 IRAP 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 439/2025 depositato il
18/12/2025 Richieste delle parti:
Appellante:
CHIEDE:
- in via principale e nel merito: l'annullamento dell'avviso di accertamento per violazione dell'articolo 2 commi da 36 decies a 36 duodecies del decreto legge 13 agosto 2011 numero 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011 numero 148 concernente l'applicazione della disciplina per le società non operative in “perdita sistematica” che, nel caso di specie, riconosce una causa di disapplicazione automatica che rende nullo l'atto impositivo impugnato
- con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio
Appellato:
CHIEDE:
- il rigetto dell'appello e la conferma dela sentenza impugnata
- la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto la Ricorrente_1 SRL (costituita nel 2013 a seguito di scissione de Società_1 S.R.L.) ha impugnato la sentenza numero 139/2024 - pronunciata in data 3 novembre 2021 e depositata in segreteria in data 14 ottobre 2024 - con la quale la prima sezione della Commissione tributaria provinciale di Nuoro, decidendo in merito all'avviso di accertamento numero TW5032C01015 emesso dall'Agenzia delle Entrate di Nuoro per l'anno d'imposta 2013, respingeva il ricorso e condannava parte soccombente alla rifusione delle spese del giudizio.
Trattasi di accertamento di un maggiore reddito in applicazione alla normativa sulle società non operative di cui all'articolo 30 della legge numero 724/1999 e di cui all'articolo 2 comma 36 quinquies del decreto legge numero 138/2011.
La società, a seguito di sentenza sfavorevole, proponeva appello ritenendo che i giudici del primo grado avessero errato nel non ritenerla "in perdita sistematica" in presenza di due dichiarazioni dei redditi in perdita fiscale e di una terza con un reddito imponibile inferiore a quello minimo presunto.
All'uopo richiamava tutte le argomentazioni già proposte in primo grado al fine di chiedere, in riforma della decisione appellata, l'annullamento della pretesa tributaria.
L'ufficio si costituiva ritualmente in giudizio per chiedere il rigetto dell'appello.
All'udienza in data 15 dicembre 2025 la causa viene trattenuta a sentenza e decisa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e deve essere respinto con conseguente conferma della sentenza impugnata della quale questo Collegio condivide i contenuti, sia in fatto sia in diritto, e le conclusioni.
Il mancato superamento della "soglia di operatività" costituisce presunzione legale, relativa, della natura non operativa della società contribuente e comporta, quale conseguenza, l'applicazione della disciplina antielusiva.
L'articolo 2 commi da 36 quinquies a 36 duodecies del decreto legge numero 138/2011, oltre a non abrogare l'articolo 30 della legge numero 724/1994, non prevede che la società, per essere considerata di comodo, debba possedere entrambe le caratteristiche - ovvero non superare il test di operatività ed essere in perdita sistematica - bensì, stabilisce che, oltre alle società che non superano il “test di operatività”, debbano essere considerate società di comodo anche quelle che si trovano nello stato di “perdita sistematica”.
Una società può trovarsi o meno nello stato di perdita sistematica ma, se non supera il test di operatività, comunque è una società non operativa e pertanto deve essere sottoposta alla disciplina vigente in materia di “società di comodo” di cui all'articolo 30 comma 1 della legge numero 724/1994.
Analogamente una società può anche superare il test di operatività ma se si trova nello stato di perdita sistematica è ugualmente considerata società di comodo ai sensi dell'articolo 2 comma 36 quinques e seguenti del decreto legge numero 138/2011.
La ratio della normativa dettata per le società di comodo intende penalizzare quelle società che, al di là dell'oggetto sociale dichiarato, sono state costituite per gestire il patrimonio nell'interesse dei soci, anziché per esercitare un'effettiva attività commerciale e la cui esistenza non appare giustificata da valide ragioni imprenditoriali.
La disciplina delle società non operative, infatti, ha l'obiettivo di scoraggiare la permanenza in vita di società che, pur costituite senza finalità elusive, siano nella pratica prive di obiettivi imprenditoriali concreti e immediati, cioè di società che, in assenza di oggettive circostanze ostative, non svolgono alcuna attività.
Nel caso in esame, la condizione di non operatività è confermata dalla stessa società la quale, per l'anno d'imposta 2014, non solo non ha effettuato il test di operatività, ma ha dichiarato il reddito minimo scaturente dal test ai fini delle imposte dirette.
Per il precedente anno d'imposta 2013, invece, l'appellante non ha presentato alcuna istanza di interpello disapplicativo.
E', comunque, provata la mancanza di realizzazione di ricavi, neppure per locazioni attive
Non avendo la società provato, né in primo né in secondo grado, la esistenza di una oggettiva situazione di carattere straordinario che ha reso impossibie il conseguimento di ricavi nella misura prevista dall'articolo
30 della legge numero 724/1994, l'Amministrazione finanziaria, in assenza di superamento del "test di operatività", ha correttamente emesso l'avviso di accertamento con applicazione dei parametri di legge.
Alla luce di quanto sopra esposto l'appello deve, conseguentemente, essere respinto.
Ogni ulteriore eccezione o motivo di appello deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
Tutto ciò premesso e ritenuto la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna - sezione 3
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Sardegna, sezione terza, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata e la pretesa tributaria. Condanna parte soccombente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in euro 1.500,00 (euro mille cinque cento virgola zero) oltre oneri accessori. Così deciso in Sassari nella camera di consiglio in data 15 dicembre 2025 Il Giudice
TO Il Presidente Dr. Luisa Anna Cagnoli Dr. Gianluigi Dettori
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 3, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DETTORI GIANLUIGI, Presidente
LI SA NN, TO
MONACA GIOVANNI, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 595/2024 depositato il 02/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Nuoro - Via Sandro Pertini Snc 08100 Nuoro NU
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 139/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NUORO sez. 1
e pubblicata il 14/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW5032C01015 IRES-ALIQUOTE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW5032C01015 IRAP 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 439/2025 depositato il
18/12/2025 Richieste delle parti:
Appellante:
CHIEDE:
- in via principale e nel merito: l'annullamento dell'avviso di accertamento per violazione dell'articolo 2 commi da 36 decies a 36 duodecies del decreto legge 13 agosto 2011 numero 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011 numero 148 concernente l'applicazione della disciplina per le società non operative in “perdita sistematica” che, nel caso di specie, riconosce una causa di disapplicazione automatica che rende nullo l'atto impositivo impugnato
- con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio
Appellato:
CHIEDE:
- il rigetto dell'appello e la conferma dela sentenza impugnata
- la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto la Ricorrente_1 SRL (costituita nel 2013 a seguito di scissione de Società_1 S.R.L.) ha impugnato la sentenza numero 139/2024 - pronunciata in data 3 novembre 2021 e depositata in segreteria in data 14 ottobre 2024 - con la quale la prima sezione della Commissione tributaria provinciale di Nuoro, decidendo in merito all'avviso di accertamento numero TW5032C01015 emesso dall'Agenzia delle Entrate di Nuoro per l'anno d'imposta 2013, respingeva il ricorso e condannava parte soccombente alla rifusione delle spese del giudizio.
Trattasi di accertamento di un maggiore reddito in applicazione alla normativa sulle società non operative di cui all'articolo 30 della legge numero 724/1999 e di cui all'articolo 2 comma 36 quinquies del decreto legge numero 138/2011.
La società, a seguito di sentenza sfavorevole, proponeva appello ritenendo che i giudici del primo grado avessero errato nel non ritenerla "in perdita sistematica" in presenza di due dichiarazioni dei redditi in perdita fiscale e di una terza con un reddito imponibile inferiore a quello minimo presunto.
All'uopo richiamava tutte le argomentazioni già proposte in primo grado al fine di chiedere, in riforma della decisione appellata, l'annullamento della pretesa tributaria.
L'ufficio si costituiva ritualmente in giudizio per chiedere il rigetto dell'appello.
All'udienza in data 15 dicembre 2025 la causa viene trattenuta a sentenza e decisa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e deve essere respinto con conseguente conferma della sentenza impugnata della quale questo Collegio condivide i contenuti, sia in fatto sia in diritto, e le conclusioni.
Il mancato superamento della "soglia di operatività" costituisce presunzione legale, relativa, della natura non operativa della società contribuente e comporta, quale conseguenza, l'applicazione della disciplina antielusiva.
L'articolo 2 commi da 36 quinquies a 36 duodecies del decreto legge numero 138/2011, oltre a non abrogare l'articolo 30 della legge numero 724/1994, non prevede che la società, per essere considerata di comodo, debba possedere entrambe le caratteristiche - ovvero non superare il test di operatività ed essere in perdita sistematica - bensì, stabilisce che, oltre alle società che non superano il “test di operatività”, debbano essere considerate società di comodo anche quelle che si trovano nello stato di “perdita sistematica”.
Una società può trovarsi o meno nello stato di perdita sistematica ma, se non supera il test di operatività, comunque è una società non operativa e pertanto deve essere sottoposta alla disciplina vigente in materia di “società di comodo” di cui all'articolo 30 comma 1 della legge numero 724/1994.
Analogamente una società può anche superare il test di operatività ma se si trova nello stato di perdita sistematica è ugualmente considerata società di comodo ai sensi dell'articolo 2 comma 36 quinques e seguenti del decreto legge numero 138/2011.
La ratio della normativa dettata per le società di comodo intende penalizzare quelle società che, al di là dell'oggetto sociale dichiarato, sono state costituite per gestire il patrimonio nell'interesse dei soci, anziché per esercitare un'effettiva attività commerciale e la cui esistenza non appare giustificata da valide ragioni imprenditoriali.
La disciplina delle società non operative, infatti, ha l'obiettivo di scoraggiare la permanenza in vita di società che, pur costituite senza finalità elusive, siano nella pratica prive di obiettivi imprenditoriali concreti e immediati, cioè di società che, in assenza di oggettive circostanze ostative, non svolgono alcuna attività.
Nel caso in esame, la condizione di non operatività è confermata dalla stessa società la quale, per l'anno d'imposta 2014, non solo non ha effettuato il test di operatività, ma ha dichiarato il reddito minimo scaturente dal test ai fini delle imposte dirette.
Per il precedente anno d'imposta 2013, invece, l'appellante non ha presentato alcuna istanza di interpello disapplicativo.
E', comunque, provata la mancanza di realizzazione di ricavi, neppure per locazioni attive
Non avendo la società provato, né in primo né in secondo grado, la esistenza di una oggettiva situazione di carattere straordinario che ha reso impossibie il conseguimento di ricavi nella misura prevista dall'articolo
30 della legge numero 724/1994, l'Amministrazione finanziaria, in assenza di superamento del "test di operatività", ha correttamente emesso l'avviso di accertamento con applicazione dei parametri di legge.
Alla luce di quanto sopra esposto l'appello deve, conseguentemente, essere respinto.
Ogni ulteriore eccezione o motivo di appello deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
Tutto ciò premesso e ritenuto la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna - sezione 3
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Sardegna, sezione terza, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata e la pretesa tributaria. Condanna parte soccombente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in euro 1.500,00 (euro mille cinque cento virgola zero) oltre oneri accessori. Così deciso in Sassari nella camera di consiglio in data 15 dicembre 2025 Il Giudice
TO Il Presidente Dr. Luisa Anna Cagnoli Dr. Gianluigi Dettori