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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 05/09/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa CONCETTA GRILLO Presidente rel
Dott. ssa ORIANA CALVO Giudice
Dott.ssa GIULIA FERRATINI Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n.785/ 2024 R.G. avente ad oggetto: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
promossa da nata a [...] il [...] , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Via Arco Reina, 2 95043 Militello Val di Catania ITALIA presso lo studio dell'avv. BARONE MARIO che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
contro nato a [...] il [...] CF CP_1
elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR N. 153 MILITELLO V.C. C.F._2 presso lo studio dell'avv. VENTIMIGLIA CATERINA che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 5.6.2025 tenutasi con le modalità di cui all'art.127 ter c.p.c. con le note tempestivamente depositate le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione e chiedevano emettersi sentenza.
Il P.M. nulla opponeva . CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO POSTI ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.9.2024 hiedeva pronunciarsi la sua separazione Parte_1 personale da con cui aveva contratto matrimonio in data 14.2.2001 (atto CP_1 trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Militello V.C.: Anno 2001, numero 3, parte
I, Serie Ufficio 1 ) e dal quale erano nati due figli: , nato . a Catania il Persona_1
21/08/2001 ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e Persona_2
, nato a [...] il [...], ancora studente.
[...]
Esponeva che da qualche anno a causa del comportamento del marito che aveva assunto atteggiamenti denigratori nei suoi confronti era venuta meno la comunanza di intenti tra i coniugi , e lamentava, in particolare il disinteresse manifestato dal marito nei confronti suoi e dei figli.
Chiedeva pertanto che venisse dichiarata la separazione tra i coniugi con addebito della stessa al resistente;
disporsi l''affidamento ad essa ricorrente del figlio minore con conseguente assegnazione della casa coniugale e imposizione al marito di un contributo per il mantenimento del figlio e di essa ricorrente da quantificare in € 400.00 mensili per il figlio e in € 500,00 per essa ricorrente . Per_2
Costituitosi in giudizio il resistente non si opponeva alla domanda di separazione, tuttavia contestando che la stessa potesse essergli addebitata, essendo al contrario la crisi coniugale da addebitare alla ricorrente che con comportamenti disinteressati, disgreganti e lesivi della dignità familiare si era resa responsabile della frantumazione della vita coniugale.
Quanto alle ulteriori richieste della ricorrente rilevava che entrambi i figli avevano manifestato la volontà di vivere con il padre presso la casa coniugale e chiedeva pertanto che , previo collocamento del minore presso di lui, questa gli venisse assegnata
Contestava infine la richiesta formulata dalla ricorrente di avere corrisposto un contributo per il suo mantenimento, dichiarando comunque la sua disponibilità a versar un importo non maggiore di €
200.00 mensili.
Fissata l'udienza di comparizione personale dei coniugi, esperito vanamente il tentativo di conciliazione ed espletata l'audizione del figlio minore della coppia ,le parti accettavano la proposta conciliativa formulata dal giudice in luogo dei provvedimenti urgenti ed indifferibili .
Tale proposta prevedeva: affidamento condiviso del minore ai genitori, collocamento del Per_3 minore presso il padre, con conseguente assegnazione della casa coniugale al padre;
diritto di visita lasciato alla libera regolamentazione data l'età del minore;
assegno unico in favore del resistente nella misura del 100%;concessione in uso temporaneo alla ricorrente da parte del resistente dell'appartamentino sito al piano primo via Umberto I, n 211, Militello in Val di Catania, a decorrere dal 05.01.2025; con corresponsione di € 200,00 mensili per il mantenimento della stessa a carico del resistente.
Alla successiva udienza le parti , pur insistendo nelle proprie richieste istruttorie chiedevano un termine per tentare una soluzione definitiva della controversia. All'udienza a tal fine fissata il resistente formulava alla controparte la seguente proposta : la corresponsione alla ricorrente di un contributo per il suo mantenimento nella misura di € 400.00 mensili e il rilascio dell'appartamento concesso temporaneamente in uso entro il termine di 15 giorni ed esclusione di obblighi di mantenimento per il figlio minore.
La ricorrente chiedeva un breve termine per valutare se accettare o meno la detta proposta transattiva
Rinviata la causa ad una successiva udienza fissata con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c. con le note tempestivamente depositate parte ricorrente comunicava “la volontà della di aderire alla Pt_1 proposta formulata alla scorsa udienza dal (Euro 400,00 mensili a titolo di mantenimento CP_1 della moglie;
esenzione totale della stessa dal mantenimento del figlio minore;
rilascio da parte della dei locali occupati in Via Umberto I) a condizione che il autorizzi l'asporto dalla casa Pt_1 CP_1 famigliare della stanza da letto matrimoniale (acquistata dai genitori della necessaria per Pt_1 arredare il nuovo futuro alloggio della stessa.
Il resistente nelle sue note dal canto suo dichiarava “preso atto che controparte ha fatto pervenire via PEC l'accettazione della proposta conciliativa del;
preso atto della richiesta della CP_1 camera da letto;
L'avv.to Ventimiglia nell'interesse del proprio assistito, rappresenta che il CP_1 autorizza l'asporto della camera da letto a condizione che le spese per il trasporto vengano poste a totale carico della e previo comunicazione in tempo utile al . Si ribadisce la Pt_1 CP_1 richiesta che la lasci l'appartamento di via Umberto n. 211 entro brevissimo termine. Pt_1
Alla luce di quanto sopra osserva il Collegio che i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza.
Orbene, nel caso di specie, il fatto che le parti vivano ormai da tempo separate lascia emergere la comune volontà dei partners di non considerarsi più marito e moglie e del pari deve essere considerata l'emergenza di una evidente conflittualità tra le stesse parti, come desumibile dal tenore delle reciproche accuse rivolte dalle parti e dalle stesse domande di addebito.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi. Venendo alle ulteriori statuizioni , ve rilevato che alla luce dell'accordo raggiunto devono ritenersi abbandonate le reciproche richieste di addebito formulate dalle parti, sicchè sulle stesse non va adottata alcuna statuizione.
Va altresì confermato il regime di affidamento condiviso del figlio minore con collocamento Per_2 presso il padre , dovendosi rilevare che il ragazzo è ormai prossimo al raggiungimento della maggiore età essendo nato nell'ottobre 2007 , sicchè non appare necessario regolamentare il diritto di visita della madre.
Il collocamento del minore presso il padre comporta altresì la conferma dell'assegnazione della casa coniugale al resistente .
Come concordato tra le parti nessun contributo per il mantenimento dello stesso va posto a carico della madre, dovendosi tuttavia riconoscere in capo al resistente il diritto di percepire per intero l'assegno unico corrisposto dall'INPS.
Il Collegio prende infine atto dell'accordo raggiunto tra le parti in ordine agli obblighi di mantenimento in favore della ricorrente (e degli obblighi accessori reciprocamente assunti in ordine al rilascio dell'alloggio temporaneamente occupato dalla ricorrente e della possibilità di asportare il mobilio della camera da letto) , e conseguentemente pone e pone a carico del l'obbligo di CP_1 versare a tale titolo o alla resistente la somma di € 400.00 mensili a titolo di contributo per il suo mantenimento.
In considerazione della natura del procedimento e delle ragioni della decisione sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella controversia in esame dichiara la separazione personale tra i coniugi e che hanno contratto matrimonio in data Parte_1 CP_1
14.2.2001 (atto trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Militello V.C.: Anno 2001, numero 3, parte I, Serie Ufficio 1 );
dispone che il figlio minore della coppia sia affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento presso il padre e diritto di visita lasciato alla libera regolamentazione delle parti;
assegna la casa coniugale al resistente;
dispone che il percepisca per intero l'assegno erogato dall'INPS per il figlio;
CP_1 preso atto degli accordi raggiunti tra le parti, da intendersi qui richiamati , pone a carico del CP_1
l'obbligo di corrispondere alla ricorrente a titolo di contributo per il suo mantenimento la somma mensile di € 400.00 ;
compensa tra le parti le spese di lite di lite;
manca alla cancelleria di comunicare il presente provvedimento al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni di legge.
Così deciso in Caltagirone il 4/9/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Concetta Grillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa CONCETTA GRILLO Presidente rel
Dott. ssa ORIANA CALVO Giudice
Dott.ssa GIULIA FERRATINI Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n.785/ 2024 R.G. avente ad oggetto: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
promossa da nata a [...] il [...] , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Via Arco Reina, 2 95043 Militello Val di Catania ITALIA presso lo studio dell'avv. BARONE MARIO che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
contro nato a [...] il [...] CF CP_1
elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR N. 153 MILITELLO V.C. C.F._2 presso lo studio dell'avv. VENTIMIGLIA CATERINA che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 5.6.2025 tenutasi con le modalità di cui all'art.127 ter c.p.c. con le note tempestivamente depositate le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione e chiedevano emettersi sentenza.
Il P.M. nulla opponeva . CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO POSTI ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.9.2024 hiedeva pronunciarsi la sua separazione Parte_1 personale da con cui aveva contratto matrimonio in data 14.2.2001 (atto CP_1 trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Militello V.C.: Anno 2001, numero 3, parte
I, Serie Ufficio 1 ) e dal quale erano nati due figli: , nato . a Catania il Persona_1
21/08/2001 ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e Persona_2
, nato a [...] il [...], ancora studente.
[...]
Esponeva che da qualche anno a causa del comportamento del marito che aveva assunto atteggiamenti denigratori nei suoi confronti era venuta meno la comunanza di intenti tra i coniugi , e lamentava, in particolare il disinteresse manifestato dal marito nei confronti suoi e dei figli.
Chiedeva pertanto che venisse dichiarata la separazione tra i coniugi con addebito della stessa al resistente;
disporsi l''affidamento ad essa ricorrente del figlio minore con conseguente assegnazione della casa coniugale e imposizione al marito di un contributo per il mantenimento del figlio e di essa ricorrente da quantificare in € 400.00 mensili per il figlio e in € 500,00 per essa ricorrente . Per_2
Costituitosi in giudizio il resistente non si opponeva alla domanda di separazione, tuttavia contestando che la stessa potesse essergli addebitata, essendo al contrario la crisi coniugale da addebitare alla ricorrente che con comportamenti disinteressati, disgreganti e lesivi della dignità familiare si era resa responsabile della frantumazione della vita coniugale.
Quanto alle ulteriori richieste della ricorrente rilevava che entrambi i figli avevano manifestato la volontà di vivere con il padre presso la casa coniugale e chiedeva pertanto che , previo collocamento del minore presso di lui, questa gli venisse assegnata
Contestava infine la richiesta formulata dalla ricorrente di avere corrisposto un contributo per il suo mantenimento, dichiarando comunque la sua disponibilità a versar un importo non maggiore di €
200.00 mensili.
Fissata l'udienza di comparizione personale dei coniugi, esperito vanamente il tentativo di conciliazione ed espletata l'audizione del figlio minore della coppia ,le parti accettavano la proposta conciliativa formulata dal giudice in luogo dei provvedimenti urgenti ed indifferibili .
Tale proposta prevedeva: affidamento condiviso del minore ai genitori, collocamento del Per_3 minore presso il padre, con conseguente assegnazione della casa coniugale al padre;
diritto di visita lasciato alla libera regolamentazione data l'età del minore;
assegno unico in favore del resistente nella misura del 100%;concessione in uso temporaneo alla ricorrente da parte del resistente dell'appartamentino sito al piano primo via Umberto I, n 211, Militello in Val di Catania, a decorrere dal 05.01.2025; con corresponsione di € 200,00 mensili per il mantenimento della stessa a carico del resistente.
Alla successiva udienza le parti , pur insistendo nelle proprie richieste istruttorie chiedevano un termine per tentare una soluzione definitiva della controversia. All'udienza a tal fine fissata il resistente formulava alla controparte la seguente proposta : la corresponsione alla ricorrente di un contributo per il suo mantenimento nella misura di € 400.00 mensili e il rilascio dell'appartamento concesso temporaneamente in uso entro il termine di 15 giorni ed esclusione di obblighi di mantenimento per il figlio minore.
La ricorrente chiedeva un breve termine per valutare se accettare o meno la detta proposta transattiva
Rinviata la causa ad una successiva udienza fissata con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c. con le note tempestivamente depositate parte ricorrente comunicava “la volontà della di aderire alla Pt_1 proposta formulata alla scorsa udienza dal (Euro 400,00 mensili a titolo di mantenimento CP_1 della moglie;
esenzione totale della stessa dal mantenimento del figlio minore;
rilascio da parte della dei locali occupati in Via Umberto I) a condizione che il autorizzi l'asporto dalla casa Pt_1 CP_1 famigliare della stanza da letto matrimoniale (acquistata dai genitori della necessaria per Pt_1 arredare il nuovo futuro alloggio della stessa.
Il resistente nelle sue note dal canto suo dichiarava “preso atto che controparte ha fatto pervenire via PEC l'accettazione della proposta conciliativa del;
preso atto della richiesta della CP_1 camera da letto;
L'avv.to Ventimiglia nell'interesse del proprio assistito, rappresenta che il CP_1 autorizza l'asporto della camera da letto a condizione che le spese per il trasporto vengano poste a totale carico della e previo comunicazione in tempo utile al . Si ribadisce la Pt_1 CP_1 richiesta che la lasci l'appartamento di via Umberto n. 211 entro brevissimo termine. Pt_1
Alla luce di quanto sopra osserva il Collegio che i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza.
Orbene, nel caso di specie, il fatto che le parti vivano ormai da tempo separate lascia emergere la comune volontà dei partners di non considerarsi più marito e moglie e del pari deve essere considerata l'emergenza di una evidente conflittualità tra le stesse parti, come desumibile dal tenore delle reciproche accuse rivolte dalle parti e dalle stesse domande di addebito.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi. Venendo alle ulteriori statuizioni , ve rilevato che alla luce dell'accordo raggiunto devono ritenersi abbandonate le reciproche richieste di addebito formulate dalle parti, sicchè sulle stesse non va adottata alcuna statuizione.
Va altresì confermato il regime di affidamento condiviso del figlio minore con collocamento Per_2 presso il padre , dovendosi rilevare che il ragazzo è ormai prossimo al raggiungimento della maggiore età essendo nato nell'ottobre 2007 , sicchè non appare necessario regolamentare il diritto di visita della madre.
Il collocamento del minore presso il padre comporta altresì la conferma dell'assegnazione della casa coniugale al resistente .
Come concordato tra le parti nessun contributo per il mantenimento dello stesso va posto a carico della madre, dovendosi tuttavia riconoscere in capo al resistente il diritto di percepire per intero l'assegno unico corrisposto dall'INPS.
Il Collegio prende infine atto dell'accordo raggiunto tra le parti in ordine agli obblighi di mantenimento in favore della ricorrente (e degli obblighi accessori reciprocamente assunti in ordine al rilascio dell'alloggio temporaneamente occupato dalla ricorrente e della possibilità di asportare il mobilio della camera da letto) , e conseguentemente pone e pone a carico del l'obbligo di CP_1 versare a tale titolo o alla resistente la somma di € 400.00 mensili a titolo di contributo per il suo mantenimento.
In considerazione della natura del procedimento e delle ragioni della decisione sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella controversia in esame dichiara la separazione personale tra i coniugi e che hanno contratto matrimonio in data Parte_1 CP_1
14.2.2001 (atto trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Militello V.C.: Anno 2001, numero 3, parte I, Serie Ufficio 1 );
dispone che il figlio minore della coppia sia affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento presso il padre e diritto di visita lasciato alla libera regolamentazione delle parti;
assegna la casa coniugale al resistente;
dispone che il percepisca per intero l'assegno erogato dall'INPS per il figlio;
CP_1 preso atto degli accordi raggiunti tra le parti, da intendersi qui richiamati , pone a carico del CP_1
l'obbligo di corrispondere alla ricorrente a titolo di contributo per il suo mantenimento la somma mensile di € 400.00 ;
compensa tra le parti le spese di lite di lite;
manca alla cancelleria di comunicare il presente provvedimento al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni di legge.
Così deciso in Caltagirone il 4/9/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Concetta Grillo