Decreto cautelare 10 giugno 2025
Ordinanza cautelare 9 luglio 2025
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 05/02/2026, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00849/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02854/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2854 del 2025, proposto da
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Abbamonte, Luigi Sena, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Abbamonte in Napoli, via Melisurgo n. 4;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Marzocchella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristina Uccello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) del decreto della Direzione Generale della Regione Campania n. 501700 UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti prot. 02704 del 29.05.2025 con il quale si è disposta la sospensione dell'attività condotta dalla ricorrente presso lo stabilimento industriale sito in Caivano località Pascarola Zona ASI e degli atti ivi richiamati;
b) in particolare, della nota/verbale di sopralluogo ARPAC del 19.03.2025 e, ove possa occorrere, della successiva nota ARPAC del 02.05.2025 allegata al provvedimento di cui sub. a);
c) di ogni ulteriore atto presupposto connesso e conseguenziale comunque lesivo della posizione giuridica della società istante.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e dell’Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il dott. BI MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, la società -OMISSIS- ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, il Decreto Dirigenziale della Direzione Generale della Regione Campania n. 501700 del 29.05.2025, con il quale è stata disposta la sospensione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui la società è titolare, nonché gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, tra cui la nota ARPAC del 02.05.2025.
In punto di fatto, la società ricorrente espone di gestire da oltre vent'anni uno stabilimento industriale in Caivano (NA), autorizzato con rituale AIA al trattamento di rifiuti speciali non pericolosi (plastiche, carta e cartone) per una capacità di 120.000 tonnellate/anno. L'impianto, che impiega una forza lavoro di circa 130 persone tra dipendenti fissi e a tempo determinato, svolge un servizio essenziale per numerosi comuni campani, tra cui Napoli, Caserta e Castel Volturno, con i quali sono in essere specifiche convenzioni.
Il provvedimento impugnato trae origine da una relazione dell'ARPAC del 02.05.2025, redatta a seguito di un'ispezione condotta in data 19.03.2025 su delega della Procura della Repubblica di Napoli Nord. Sulla base di tale relazione, la Regione Campania, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del D.Lgs. 152/2006, ha adottato il decreto che, inaudita altera parte, ha disposto contestualmente: a) una diffida a eliminare, ad horas, le "inosservanze" riscontrate dall'ARPAC, tra cui la mancata copertura dei rifiuti stoccati all'esterno e il superamento dei limiti per alcuni parametri degli scarichi; b) la sospensione dell'AIA per dieci giorni, "e comunque fino alla verifica - effettuata dall’ARPAC – dell’effettiva rimozione delle difformità", con una clausola di rinnovo automatico in caso di esito negativo dei controlli successivi; c) il divieto di ricevere ulteriori rifiuti e l'ordine di smaltire quelli già presenti.
La ricorrente evidenzia come l'azione amministrativa si inserisca in un più ampio contesto di indagini penali. Precedenti iniziative della medesima Procura, basate su accertamenti tecnici analoghi e culminate in decreti di sequestro preventivo per questioni attinenti alle acque di dilavamento e al processo di "end of waste", sono state integralmente annullate dal Tribunale del Riesame. Tali decisioni sono divenute definitive a seguito della declaratoria di inammissibilità dei ricorsi della Procura da parte della Corte di Cassazione in data 23.05.2025, appena sei giorni prima dell'adozione del provvedimento amministrativo qui impugnato.
Inoltre, la società, prima dell'adozione del decreto regionale, aveva trasmesso alla Procura delegante diverse e articolate relazioni tecniche a firma di consulenti universitari e geologi (tra cui i -OMISSIS-), volte a contestare le risultanze delle ispezioni ARPAC. Tale documentazione, tuttavia, non risulta essere stata presa in considerazione dalla Regione Campania.
A sostegno del gravame, la società ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di diritto:
Violazione e falsa applicazione dell'art. 29-decies, comma 9, del D.Lgs. 152/2006; Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità e carenza di motivazione. La ricorrente lamenta l'illegittimo ricorso alla misura della sospensione. La norma citata prevede una precisa gradualità degli interventi, relegando la sospensione a misura eccezionale, consentita solo in caso di "pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente" o di "reiterate violazioni". Il provvedimento impugnato sarebbe del tutto carente di motivazione sulla sussistenza di un "pericolo immediato", non spiegando perché la sola diffida, pur emessa, fosse insufficiente. La scelta della sospensione appare quindi sproporzionata e in violazione della scala di gradualità voluta dal legislatore. Evidenzia, ancora, come le medesime contestazioni fossero già state oggetto di procedimenti penali conclusisi favorevolmente per la società, con annullamento dei sequestri da parte del Tribunale del Riesame e declaratoria di inammissibilità dei ricorsi della Procura in Cassazione. Lamenta, inoltre, la mancata considerazione delle attività correttive e migliorative già poste in essere (pulizia dei pozzetti, installazione di dissuasori e impiego di falconieri per i gabbiani, ottimizzazione dei cicli di lavorazione) e delle relazioni tecniche di parte (a firma dei -OMISSIS- e del geologo-OMISSIS- che escludevano contaminazioni in atto.
Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e illogicità manifesta. Si contesta alla Regione di aver adottato il provvedimento basandosi unicamente sulla nota ARPAC, senza compiere alcuna autonoma valutazione critica e ignorando la vasta documentazione tecnica prodotta dalla società, nonché l'esito dei procedimenti penali cautelari che avevano smentito la fondatezza degli stessi accertamenti tecnici. L'amministrazione avrebbe così fondato la propria decisione su presupposti fattuali incompleti e travisati.
Violazione delle garanzie partecipative (art. 7, L. 241/1990). Il ricorso lamenta la totale pretermissione del contraddittorio procedimentale. Il provvedimento è stato adottato inaudita altera parte, senza alcuna comunicazione di avvio del procedimento che avrebbe consentito alla società di presentare le proprie osservazioni e la documentazione a difesa direttamente all'autorità amministrativa decidente. L'omissione non sarebbe giustificata da ragioni di urgenza, peraltro non motivate nell'atto.
Si è costituita in giudizio la Regione Campania, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
La difesa dell'Amministrazione regionale ha sostenuto la legittimità del proprio operato, argomentando che:
il procedimento amministrativo è autonomo rispetto a quello penale, sicché l'esito del giudizio cautelare penale non è vincolante per l'amministrazione, che ha il dovere di agire autonomamente a tutela dell'ambiente;
le relazioni dell'ARPAC, in quanto provenienti da un organo tecnico-ispettivo pubblico, costituiscono piena prova delle violazioni contestate, legittimando l'azione amministrativa;
la natura e la gravità delle inosservanze riscontrate integravano di per sé gli estremi del "pericolo immediato" richiesto dalla legge per l'adozione della misura sospensiva, rendendo l'azione urgente e non differibile;
l'intervento sanzionatorio costituisce un atto dovuto, posto in essere in adempimento ai poteri di vigilanza e controllo previsti dalla normativa ambientale.
Con decreto presidenziale n. 1265 del 10 giugno 2025 e successiva ordinanza collegiale n. 1507 del 9 luglio 2025, questo Tribunale ha accolto l'istanza cautelare, sospendendo l'efficacia del provvedimento impugnato, ritenendo fondato, in sede di sommaria delibazione, il rilievo relativo all'insussistenza dei presupposti normativi per l'adozione della misura sospensiva, in particolare per la carenza di un "pericolo immediato" e per la mancata attivazione del contraddittorio procedimentale.
In data 21 gennaio 2026 si è costituita in giudizio l'ARPAC, depositando una memoria difensiva con ampia produzione documentale e chiedendo, in via preliminare, la propria estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva e, nel merito, il rigetto del ricorso.
Il contenuto della memoria dell'ARPAC può essere così sintetizzato.
In via preliminare, l'Agenzia eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto ente strumentale della Regione con funzioni meramente tecniche. Gli atti da essa redatti (verbali, relazioni) avrebbero natura endoprocedimentale, di supporto all'autorità decisionale (la Regione), e sarebbero privi di autonoma lesività, potendo essere impugnati solo unitamente al provvedimento finale. Di conseguenza, risulterebbe infondata anche la domanda risarcitoria, essendo l'operato dell'Agenzia un atto dovuto e vincolato, e riconducendosi ogni eventuale danno alla condotta della stessa ricorrente (art. 1227 c.c.).
Nel merito, l'ARPAC ricostruisce la cronistoria dei controlli effettuati presso l'impianto della -OMISSIS- evidenziando una sistematica e perdurante violazione delle prescrizioni ambientali. In particolare:
sopralluogo del 6/12/2023: veniva accertata la presenza di un "bypass" strutturale che permetteva alle acque industriali di essere scaricate senza subire alcun trattamento depurativo, confluendo direttamente nella linea delle acque di seconda pioggia;
sopralluogo del 24/01/2024: si riscontrava una gestione irregolare dei rifiuti solidi e dei materiali End of Waste (carta e cartone), stoccati all'aperto senza protezione e con commistione tra diverse tipologie;
sopralluogo del 18/09/2024: emergeva che l'azienda simulava il funzionamento del depuratore immettendo acqua pulita, mentre i reflui industriali, "luridi", continuavano a bypassare l'impianto. Persistevano le problematiche di stoccaggio dei rifiuti;
relazione del 10/02/2025: a seguito della rimozione dello scolmatore (avvenuta solo su pressione investigativa), si svelava la reale natura inquinante dei reflui, confermando la "frode ambientale continuata" nei periodi precedenti;
sopralluogo del 19/03/2025 (atto presupposto del provvedimento impugnato): nonostante la rimozione dei bypass meccanici, le analisi di laboratorio confermavano la gravità del carico inquinante e l'utilizzo improprio della rete fognaria delle acque pluviali. Si documentava lo stato di degrado e fermentazione dei rifiuti, che attiravano gabbiani, con conseguente rischio sanitario;
Sopralluogo del 12/06/2025 (successivo alla sospensione): i tecnici rilevavano la persistenza di criticità, con rifiuti ancora stoccati in aree non autorizzate e coperture "parziali e inefficaci";
parere del 25/11/2025 (in sede di Conferenza dei Servizi per il riesame AIA): l'ARPAC esprimeva parere negativo al rinnovo e all'aumento di capacità dell'impianto, stante il mancato superamento delle carenze strutturali e gestionali.
L'Agenzia conclude sostenendo la piena legittimità del provvedimento regionale di sospensione, in quanto fondato su presupposti gravi, reiterati e tali da integrare un pericolo concreto per la salute e l'ambiente, smentendo la tesi di violazioni meramente episodiche.
La ricorrente ha depositato memoria in data 30 dicembre 2025, insistendo sulle proprie tesi e richiamando le sentenze della Corte di Cassazione, nel frattempo pubblicate, che hanno dichiarato inammissibili i ricorsi della Procura avverso le ordinanze di dissequestro, confermando l'insussistenza delle ipotesi di reato originariamente contestate.
All'udienza pubblica del 27 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
1.- In via del tutto preliminare, il Collegio deve dare atto della tardiva costituzione in giudizio dell'ARPAC, avvenuta in data 21 gennaio 2026, a ridosso dell'udienza pubblica di discussione fissata per il 27 gennaio 2026. Tale costituzione, unitamente alla copiosa documentazione prodotta, è avvenuta ben oltre i termini perentori previsti dal Codice del processo amministrativo per il deposito di memorie e documenti, violando il principio del contraddittorio e il diritto di difesa della parte ricorrente, la quale non avrebbe modo di replicare puntualmente. Ne consegue l'impossibilità, per il Collegio, di utilizzare ai fini della presente decisione sia la memoria difensiva dell'Agenzia sia i documenti ad essa allegati.
Ciò posto, il Collegio non può esimersi dal rilevare, ad abundantiam, che le allegazioni contenute in tali scritti, pur processualmente irricevibili, delineano un quadro fattuale di particolare rilevanza, anche relativo a sopralluoghi successivi a quelli posti a base dei provvedimenti impugnati, che, se riscontrato nelle sedi competenti, ben potrebbe giustificare l'adozione di misure definitive a tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
Tuttavia, il presente giudizio ha ad oggetto, e non può che avere ad oggetto, la legittimità del provvedimento di sospensione dell'attività impugnato, decreto n. 501700 del 29 maggio 2025, da valutarsi alla luce dei presupposti di fatto e di diritto esistenti al momento della sua adozione e sulla base degli atti ritualmente e tempestivamente acquisiti al processo. Le gravi circostanze emerse solo con tardiva costituzione dell'ARPAC, sebbene non possano sanare retroattivamente i vizi del provvedimento in questa sede contestato, potranno essere poste dall'Amministrazione a fondamento di un nuovo e distinto procedimento amministrativo, volto eventualmente alla revoca o alla decadenza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, nel rispetto delle garanzie partecipative previste dalla legge e delle scansioni procedimentali pure nella legge indicate. La valutazione della legittimità di tale eventuale, futuro provvedimento esula, tuttavia, dal perimetro del presente contenzioso; né può il Giudice pronunciarsi su poteri non ancora esercitati (ex art. 34, comma 2, c.p.a.).
3.- Tanto chiarito in limine, sempre in via preliminare, il Collegio ritiene opportuno delineare il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento per una corretta disamina della controversia, con particolare riguardo ai poteri di vigilanza e sanzionatori attribuiti all'autorità competente in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).
L'AIA, come noto, rappresenta il fulcro della disciplina sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, finalizzata a conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso (TAR Lazio – Roma, num. 4123 del 2014). In ragione di tale specifica funzione, costituisce l'esito di un complesso procedimento in cui si perviene all'individuazione di un punto di equilibrio tra le esigenze della produzione industriale e la tutela dei beni primari della salute e dell'ambiente (Corte Cost., sentenza n. 85 del 15 maggio 2013). A presidio del rispetto di tale equilibrio, il legislatore ha previsto un articolato sistema di controlli e sanzioni, disciplinato dall'art. 29-decies del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Il comma 9 di tale articolo delinea una precisa e rigorosa gerarchia degli interventi sanzionatori, informata al principio di gradualità e proporzionalità. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione: a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze; b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ma solo "ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente" o "nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte in un anno"; c) alla revoca dell'autorizzazione, quale misura estrema, in caso di mancato adeguamento alla diffida o di reiterate violazioni che determinino una situazione di pericolo o danno.
La giurisprudenza amministrativa ha costantemente ribadito che tale scansione procedimentale non è meramente formale, costituendo piuttosto una declinazione sostanziale del principio di proporzionalità. L'amministrazione non dispone di una facoltà di scelta indifferenziata tra le diverse misure, ma è tenuta a seguire la progressione sanzionatoria delineata dal legislatore, potendo ricorrere alla misura più afflittiva della sospensione solo in presenza dei presupposti specifici e rigorosi previsti dalla norma, che devono essere oggetto di un'istruttoria approfondita e di una motivazione puntuale (TAR Campania - Napoli num. 2987 del 2016). La sospensione, in particolare, è una misura cautelare che richiede la sussistenza di "gravi ragioni, cioè circostanze tali da rendere quanto meno inopportuno che un provvedimento emanato [...] continui a svolgere i propri effetti" (Consiglio di Stato, sez. III, 28 marzo 2019, n. 2075).
4.- Alla luce di tali premesse, i motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione logica, appaiono fondati.
La censura principale, che assorbe le altre, attiene alla palese violazione del principio di proporzionalità e della gerarchia sanzionatoria imposta dalla norma. L'amministrazione regionale ha disposto, secondo l’assunta prospettazione censoria, la sospensione dell'attività contestualmente alla diffida, senza tuttavia fornire una motivazione adeguata e circostanziata sulla sussistenza del presupposto legittimante, ovvero il "pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente". In tal modo, sarebbe incorsa nella violazione dell'art. 29-decies, comma 9, D.Lgs. 152/2006 con eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità e carenza di motivazione.
Reputa il Collegio di condividere le sopra riferite argomentazioni censorie atteso che il provvedimento di sospensione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) impugnato si fonda su un'errata applicazione dell'art. 29-decies, comma 9, del D.Lgs. 152/2006, in palese violazione del principio di gradualità che informa il sistema sanzionatorio in materia ambientale. Tale disposizione delinea, come sopra descritto, una sequenza di interventi che l'autorità competente deve modulare "secondo la gravità delle infrazioni" (Tar Puglia – Bari, num. 110 del 2020), prevedendo, in ordine crescente di afflittività: a) la diffida; b) la diffida con contestuale sospensione dell'attività; c) la revoca dell'autorizzazione e la chiusura dell'installazione.
La misura della sospensione, prevista alla lettera b), è una misura eccezionale, attivabile solo in presenza di presupposti specifici e tassativi: "ove si manifestino situazioni che costituiscano un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte in un anno" (TAR Puglia – Bari, num. 110 del 2020).
Nel caso di specie, l'Amministrazione ha invocato la sussistenza di un "pericolo immediato", sebbene tale qualificazione dei fatti appaia del tutto sfornita di un adeguato riscontro probatorio e contraddetta, peraltro, da decisivi elementi istruttori e giudiziali che sono stati illegittimamente pretermessi.
In primo luogo, il Collegio, già in sede di delibazione cautelare, ha radicalmente smentito la valutazione dell'Amministrazione. Con l'ordinanza n. 1507 del 09.07.2025, nell’accogliere l'istanza di sospensiva della società ricorrente, ha affermato espressamente l'insussistenza di "una comprovata situazione di emergenza ambientale" tale da giustificare la misura ablativa della sospensione.
In secondo luogo, le contestazioni mosse da ARPAC, che costituiscono l'unica base fattuale del provvedimento impugnato, sono state oggetto di procedimenti penali conclusisi con esiti favorevoli alla società ricorrente. Come documentato in atti, sia il Tribunale del Riesame che la Suprema Corte di Cassazione (con sentenze n. 30594/2025 e n. 30778/2025) hanno escluso le ipotesi di reato relative in buona misura agli stessi fatti contestati, quali la gestione dei materiali 'end of waste' e lo stoccaggio dei rifiuti, dichiarando inammissibili o respingendo i ricorsi della Procura.
In assenza del presupposto del pericolo immediato (in alcun modo allegato o dimostrato) e in mancanza di una contestata reiterazione delle violazioni, l'Amministrazione avrebbe dovuto necessariamente attenersi e limitarsi alla misura ordinaria prevista dalla norma, ovvero la diffida di cui alla lettera a) dell'art. 29-decies, comma 9, assegnando un termine per l'adeguamento. La scelta di applicare direttamente la misura della sospensione si traduce, pertanto, in una palese violazione del principio di gradualità, che impone all'Amministrazione di utilizzare lo strumento meno afflittivo possibile per il raggiungimento del fine pubblico.
In altri termini, il provvedimento impugnato si limita a un generico richiamo alle risultanze della relazione ARPAC, senza esplicitare in che modo le inosservanze contestate (peraltro di natura puntuale e tecnicamente controvertibile) integrassero una situazione di pericolo attuale, concreto e imminente, tale da non poter essere fronteggiata con il solo strumento della diffida, che pure è stato emesso. Nel dettaglio, è assente quella valutazione sull'imminenza del pericolo che, essendo espressione di un'ampia discrezionalità tecnica, deve essere sorretta da una motivazione particolarmente robusta e non può risolversi in una mera formula di stile (Tar Piemonte, num. 1756 del 2025).
L'irragionevolezza della scelta è resa ancor più manifesta dalla circostanza, ampiamente documentata dalla ricorrente e sopra già rimarcata, che le medesime tesi accusatorie e i medesimi rilievi tecnici erano già stati vagliati e ritenuti infondati in sede di giudizio penale cautelare, con pronunce del Tribunale del Riesame confermate dalla Corte di Cassazione. Sebbene il procedimento amministrativo mantenga la sua autonomia, l'esito del giudizio penale costituisce un elemento di fatto di cui l'amministrazione non poteva non tenere conto nel valutare la gravità e la fondatezza dei rilievi, e che avrebbe dovuto indurla a un'istruttoria e a una motivazione ancora più rigorose prima di adottare una misura così drastica.
L'operato della Regione si pone, pertanto, in frontale contrasto con il principio di proporzionalità, avendo l'amministrazione fatto ricorso a una misura eccezionale e gravemente lesiva senza aver prima esperito (o, quantomeno, senza averne dimostrato l'inadeguatezza) lo strumento ordinario della diffida, e in assenza di una prova adeguata dei presupposti di eccezionalità richiesti dalla legge (TAR Campania – Napoli, num. 2987 del 2016).
Il provvedimento impugnato è, dunque, viziato da un manifesto eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità. Tale principio, di derivazione unionale, impone all'Amministrazione di adottare un provvedimento non eccedente quanto opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato, attraverso un'adeguata ponderazione degli interessi in gioco. La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha da tempo chiarito che il sindacato su tale principio si articola secondo un test trifasico basato sui criteri di idoneità, necessarietà e adeguatezza (o proporzionalità in senso stretto).
Il principio di necessarietà impone, poi, alla P.A. di scegliere, tra le diverse opzioni possibili, quella che comporti il minor sacrificio per l'interesse del privato. Nel caso di specie, l'Amministrazione ha optato per la misura più drastica della sospensione senza in alcun modo motivare sull'inidoneità di una misura alternativa e meno invasiva, quale la semplice diffida ad adempiere. Tale scelta viola la "regola del mezzo più mite", in quanto non è stata dimostrata l'impossibilità di raggiungere il medesimo obiettivo di tutela ambientale attraverso prescrizioni e un termine per l'adeguamento, consentendo la continuità aziendale.
Il provvedimento, inoltre, è palesemente sproporzionato anche sotto il profilo del bilanciamento degli interessi. A fronte di un interesse pubblico alla tutela dell'ambiente, la cui urgenza non è stata peraltro comprovata in sede giudiziaria, l'Amministrazione ha disposto il totale azzeramento dell'interesse privato alla prosecuzione dell'attività d'impresa. Tale misura comporta conseguenze gravissime e irreparabili, quali la messa a rischio dei livelli occupazionali (circa 98 dipendenti fissi e 30 a tempo determinato), l'interruzione di un servizio convenzionato con oltre 50 Comuni e un ingente danno economico e d'immagine per un'azienda operante da decenni. Il sacrificio imposto al privato è manifestamente eccessivo rispetto al beneficio (peraltro, allo stato, incerto) per l'interesse pubblico.
A quanto sopra detto, deve aggiungersi che la sospensione è stata disposta per "dieci giorni, o fino alla verifica ARPAC dell'effettiva rimozione delle difformità". Tale formulazione rende la durata della misura incerta e potenzialmente “sine die”, rimettendone la cessazione alla mera discrezionalità dell'organo di controllo. Ciò contrasta con il principio di legalità e proporzionalità, come costantemente affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato. In particolare, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1096 del 2023, ha statuito che "la sospensione deve essere temporalmente definita e fondata su presupposti accertati e motivati. La previsione di un termine indefinito o rimesso a mera discrezionalità tecnica costituisce violazione del principio di legalità". Analogamente, il Consiglio di Stato ha ribadito la necessità di "un termine definito di sospensione che salvaguardi l’esigenza di certezza della posizione giuridica del soggetto inciso", per scongiurare "il rischio di una illegittima sospensione sine die in violazione del principio di proporzionalità" (Consiglio di Stato, num. 8625 del 2023).
Il provvedimento impugnato è, infine, viziato da un grave difetto di istruttoria e da una conseguente, radicale carenza di motivazione, in violazione dell'art. 3 della L. 241/1990.
L'Amministrazione ha condotto un'istruttoria parziale e manchevole, omettendo di acquisire e valutare elementi di conoscenza essenziali per una corretta e completa ponderazione dei fatti e degli interessi. In particolare, ha ignorato:
le menzionate pronunce dell'autorità giudiziaria ordinaria che minavano alla radice la sussistenza dei presupposti di fatto del provvedimento;
la documentazione difensiva e le relazioni tecniche prodotte dalla società, che attestavano le iniziative manutentive e correttive già intraprese, che potenzialmente avrebbero potuto rimuovere le stesse difformità contestate;
la circostanza che la stessa Regione avesse attivato la procedura di riesame dell'AIA, tuttora in corso, e dunque un percorso ordinario e non emergenziale, intrinsecamente contraddittorio con l'adozione di una misura drastica e immediata come la sospensione.
Tale condotta integra un evidente vizio di difetto di istruttoria, in quanto l'amministrazione ha deliberatamente ignorato elementi di conoscenza rilevanti per una corretta e completa valutazione della fattispecie. La motivazione del provvedimento amministrativo, difatti, "rappresenta il presupposto, il fondamento, il baricentro e l’essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo" e non può essere emendata o integrata in sede giudiziale (Consiglio di Stato, sez. V, 10 settembre 2018, n. 5291; Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, num. 843 del 2025). Un'istruttoria che si basi su un'unica fonte, ignorando le controdeduzioni tecniche della parte interessata, non può che condurre a una motivazione parziale e, in ultima analisi, illegittima.
La motivazione del provvedimento è, dunque, meramente apparente e si risolve in un acritico recepimento delle conclusioni di ARPAC, senza dar conto di un'autonoma valutazione. L'art. 3 della L. 241/1990 esige che la motivazione indichi "i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria". Nel caso di specie, l'atto non fornisce alcuna giustificazione circa le ragioni per cui si è ritenuto di disattendere le pronunce giudiziarie, né spiega perché la misura della diffida fosse inadeguata. Come affermato dal Consiglio di Stato, la motivazione rappresenta "il presupposto, il fondamento, il baricentro e l’essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo" e il suo difetto non può essere sanato, in quanto non consente di "comprendere e di verificare le ragioni giuridiche militanti per la decisione in concreto compiuta" (Consiglio di Stato, num. 4214 del 2023).
Non può, conclusivamente trascurarsi che l'applicazione del principio di precauzione, evocato per giustificare la misura, risulta impropria. Come chiarito dal Consiglio di Stato, tale principio "trova applicazione allorché in concreto siano riscontrate peculiari esigenze di protezione ambientale e in presenza di situazioni ambientali caratterizzate da profili di specifica e documentata sensibilità" (Consiglio di Stato, Ad. Pl. num. 7 del 20169 e non può essere invocato "in via astratta, ma solo in presenza di fondati indizi tecnici e scientifici". L'aver ignorato le risultanze giudiziarie che mettevano in dubbio la gravità della situazione svuota di contenuto la base fattuale e scientifica necessaria per una legittima applicazione di tale principio.
Tale vizio è aggravato dalla totale pretermissione delle garanzie partecipative di cui all'art. 7 della L. n. 241/1990. Il provvedimento è stato adottato inaudita altera parte, senza alcuna comunicazione di avvio del procedimento che avrebbe consentito alla società di interloquire direttamente con l'autorità decidente. La deroga a tale fondamentale garanzia è ammessa solo per eccezionali e comprovate ragioni di urgenza, che devono essere esplicitate nel provvedimento finale, cosa che nel caso di specie non è avvenuta. L'omissione del contraddittorio ha impedito alla ricorrente di far valere le proprie ragioni e di sottoporre all'amministrazione quella documentazione tecnica che, se debitamente considerata, avrebbe potuto condurre a un esito procedimentale diverso.
Osserva ancora il Collegio come le difese spiegate dall'Amministrazione regionale non sono idonee a superare i vizi rilevati.
L'argomento relativo all'autonomia del procedimento amministrativo rispetto a quello penale, sebbene corretto in linea di principio, non può essere invocato per giustificare un'istruttoria palesemente carente. L'autonomia non significa indifferenza: un'amministrazione che agisce secondo i canoni di imparzialità e buon andamento non può ignorare pronunce giurisdizionali che, seppur rese in altra sede, demoliscono la base fattuale dei rilievi su cui intende fondare il proprio provvedimento.
Parimenti, la tesi secondo cui la relazione ARPAC costituirebbe piena prova non è dirimente. Gli atti degli organi tecnici dell'amministrazione, pur godendo di fede privilegiata, non sono incontestabili. A fronte di specifiche e circostanziate contestazioni, supportate da perizie di parte, sorge in capo all'amministrazione l'onere di un supplemento istruttorio e di una motivazione rafforzata, che nel caso di specie non è stato assolto.
Infine, l'affermazione secondo cui l'intervento costituirebbe un atto dovuto è infondata. Anche un atto a carattere vincolato presuppone un accertamento corretto dei presupposti di fatto e di diritto. Poiché, come si è visto, l'amministrazione ha errato nell'accertamento del presupposto del "pericolo immediato" e ha violato le norme procedurali, l'atto non può considerarsi legittimamente "dovuto".
Per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, devono essere annullati i provvedimenti impugnati.
4.- Le spese di lite seguono la soccombenza e, in assenza di valide ragioni per disporne la compensazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 104/2010 e dell'art. 92 c.p.c., devono essere poste integralmente a carico dell'Amministrazione regionale, potendo viceversa essere compensate per il resto attesa la definizione in rito della posizione processuale dell’ARPAC, per quanto sopra detto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, annulla i provvedimenti impugnati;
condanna la Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, alla rifusione delle spese di giudizio in favore della società ricorrente -OMISSIS- che liquida in complessivi Euro 4.000,00 (quattromila/00) per onorari e compensi, oltre rimborso del contributo unificato se versato, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
compensa per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA AB, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
BI MA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BI MA | MA AB |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.