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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 05/12/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1154/2024 Ruolo Generale
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr.ssa Annamaria Antonini Presidente dr.ssa Marta Diamante Giudice rel. dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da:
) difesa e Parte_1 C.F._1 rappresentata dall'avv.to RONCHESE FRANCESCA ricorrente contro
) Controparte_1 C.F._2 difeso e rappresentato dall'avv.to TOGNON GIORGIA resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: separazione giudiziale e divorzio contenzioso ex art. 473-bis.49
c.p.c..
Conclusioni di parte ricorrente e di parte resistente concordemente pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto a Teheran
l'11.4.2014 alle seguenti condizioni: nulla per assegni tra i coniugi e spese di lite integralmente compensate tra le parti
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 30.4.2024 e regolarmente notificato, premesso di aver contratto matrimonio il Parte_1 giorno 11/04/2014 con e che Controparte_1 dalla loro unione non erano nati figli, ha esposto che con il passare del tempo e progressivamente la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile e ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale.
Ha domandato, altresì, la previsione in proprio favore e a carico del marito di un contributo economico.
Si è costituito il resistente, che si è dichiarato remissivo alla pronuncia di separazione, ma, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, ha chiesto che venisse rigettata la pretesa economica della moglie. In via riconvenzionale ha chiesto altresì, decorso il termine previsto per legge, la pronuncia della sentenza di divorzio.
Le parti non hanno depositato le memorie previste dall'art. 473-bis.17 c.p.c.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione all'udienza del 10.9.2024, con separata ordinanza il giudice istruttore ha autorizzato i coniugi a vivere nulla prevedendo, in via provvisoria, a titolo di assegni.
Alla successiva udienza del 26.3.2025 le parti hanno chiesto di essere autorizzate a precisare le conclusioni in ordine al proprio status, rimettendo al prosieguo del procedimento ogni altra questione, e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione previa discussione ex art. 473-bis.22
c.p.c.
Pronunciata sentenza non definitiva sulla separazione personale dei coniugi
(sent. n. 264/2025), gli stessi sono stati nuovamente rimessi avanti al giudice istruttore.
Alla successiva udienza del 23.7.2025 le parti hanno dato atto di avere raggiunto un accordo sulle questioni connesse alla separazione e hanno discusso la causa ex art. 473-bis.22 c.p.c..
Pronunciata, pertanto, la sentenza n. 567/2025 a definizione delle questioni connesse alla separazione personale dei coniugi, gli stessi sono stati
2 nuovamente rimessi avanti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio con riferimento alla domanda di divorzio.
All'udienza del 2.12.2025 le procuratrici hanno discusso la causa ex art. 473-bis.22 c.p.c. rassegnando le conclusioni congiunte di cui in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Status
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di divorzio, che ai sensi degli artt.
1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra
i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto ..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti.
Infatti, dalla copia degli atti del presente giudizio, risulta che, con sentenza del 31.3.2025, il Tribunale di Udine, non definitivamente decidendo, pronunciava la separazione personale dei coniugi;
la sentenza di separazione
è passata in giudicato.
Le parti comparivano dinanzi al giudice istruttore all'udienza del 10.9.2024, sicché alla data dell'udienza fissata per la comparizione dei coniugi per la fase divorzile (2.12.2025) erano certamente trascorsi oltre dodici mesi di ininterrotta separazione.
Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti hanno da tempo stabilito residenze
3 distinte senza più alcuna comunanza di vita.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio civile.
Altre questioni
Essendo pertanto concordi le conclusioni rassegnate dalle parti, il Collegio deve pronunciare sentenza in conformità alle stesse, anche perché non contrarie all'ordine pubblico e alla legge.
Spese li lite.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti come da richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- visti gli artt. 4 e 5 l. 898/1970 pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 11/04/2014 in Teheran (IR) e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di TORVISCOSA dell'anno 2021 al n. 3 parte 2 serie C, da nato nella Parte_1
REPUBBLICA ISLAMICA DELL'IRAN il 09/07/1981, e
[...]
, nata nella REPUBBLICA ISLAMICA Controparte_1
DELL'IRAN il 11/07/1977, alle seguenti condizioni
1) nulla a titolo di assegni tra i coniugi,
2) spese di lite compensate.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 4.12.2025
Il Presidente dr.ssa Annamaria Antonini il Giudice rel. dr.ssa Marta Diamante
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr.ssa Annamaria Antonini Presidente dr.ssa Marta Diamante Giudice rel. dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da:
) difesa e Parte_1 C.F._1 rappresentata dall'avv.to RONCHESE FRANCESCA ricorrente contro
) Controparte_1 C.F._2 difeso e rappresentato dall'avv.to TOGNON GIORGIA resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: separazione giudiziale e divorzio contenzioso ex art. 473-bis.49
c.p.c..
Conclusioni di parte ricorrente e di parte resistente concordemente pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto a Teheran
l'11.4.2014 alle seguenti condizioni: nulla per assegni tra i coniugi e spese di lite integralmente compensate tra le parti
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 30.4.2024 e regolarmente notificato, premesso di aver contratto matrimonio il Parte_1 giorno 11/04/2014 con e che Controparte_1 dalla loro unione non erano nati figli, ha esposto che con il passare del tempo e progressivamente la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile e ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale.
Ha domandato, altresì, la previsione in proprio favore e a carico del marito di un contributo economico.
Si è costituito il resistente, che si è dichiarato remissivo alla pronuncia di separazione, ma, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, ha chiesto che venisse rigettata la pretesa economica della moglie. In via riconvenzionale ha chiesto altresì, decorso il termine previsto per legge, la pronuncia della sentenza di divorzio.
Le parti non hanno depositato le memorie previste dall'art. 473-bis.17 c.p.c.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione all'udienza del 10.9.2024, con separata ordinanza il giudice istruttore ha autorizzato i coniugi a vivere nulla prevedendo, in via provvisoria, a titolo di assegni.
Alla successiva udienza del 26.3.2025 le parti hanno chiesto di essere autorizzate a precisare le conclusioni in ordine al proprio status, rimettendo al prosieguo del procedimento ogni altra questione, e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione previa discussione ex art. 473-bis.22
c.p.c.
Pronunciata sentenza non definitiva sulla separazione personale dei coniugi
(sent. n. 264/2025), gli stessi sono stati nuovamente rimessi avanti al giudice istruttore.
Alla successiva udienza del 23.7.2025 le parti hanno dato atto di avere raggiunto un accordo sulle questioni connesse alla separazione e hanno discusso la causa ex art. 473-bis.22 c.p.c..
Pronunciata, pertanto, la sentenza n. 567/2025 a definizione delle questioni connesse alla separazione personale dei coniugi, gli stessi sono stati
2 nuovamente rimessi avanti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio con riferimento alla domanda di divorzio.
All'udienza del 2.12.2025 le procuratrici hanno discusso la causa ex art. 473-bis.22 c.p.c. rassegnando le conclusioni congiunte di cui in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Status
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di divorzio, che ai sensi degli artt.
1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra
i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto ..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti.
Infatti, dalla copia degli atti del presente giudizio, risulta che, con sentenza del 31.3.2025, il Tribunale di Udine, non definitivamente decidendo, pronunciava la separazione personale dei coniugi;
la sentenza di separazione
è passata in giudicato.
Le parti comparivano dinanzi al giudice istruttore all'udienza del 10.9.2024, sicché alla data dell'udienza fissata per la comparizione dei coniugi per la fase divorzile (2.12.2025) erano certamente trascorsi oltre dodici mesi di ininterrotta separazione.
Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti hanno da tempo stabilito residenze
3 distinte senza più alcuna comunanza di vita.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio civile.
Altre questioni
Essendo pertanto concordi le conclusioni rassegnate dalle parti, il Collegio deve pronunciare sentenza in conformità alle stesse, anche perché non contrarie all'ordine pubblico e alla legge.
Spese li lite.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti come da richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- visti gli artt. 4 e 5 l. 898/1970 pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 11/04/2014 in Teheran (IR) e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di TORVISCOSA dell'anno 2021 al n. 3 parte 2 serie C, da nato nella Parte_1
REPUBBLICA ISLAMICA DELL'IRAN il 09/07/1981, e
[...]
, nata nella REPUBBLICA ISLAMICA Controparte_1
DELL'IRAN il 11/07/1977, alle seguenti condizioni
1) nulla a titolo di assegni tra i coniugi,
2) spese di lite compensate.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 4.12.2025
Il Presidente dr.ssa Annamaria Antonini il Giudice rel. dr.ssa Marta Diamante
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