Rigetto
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 12/06/2025, n. 5146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5146 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 05146/2025REG.PROV.COLL.
N. 05017/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5017 del 2023, proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avvocato Filomena Giglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Barano d’Ischia, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del TAR Campania – Napoli, -OMISSIS-, non notificata
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 il Consigliere Michele Tecchia;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Giunge in decisione l’appello proposto avverso la sentenza del T.A.R. Campania Napoli n. -OMISSIS-, con cui il giudice di prime cure ha respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante avverso l’ordinanza di demolizione adottata in data -OMISSIS- dal Comune di Barano d’Ischia ex art. 27 d.P.R. n. 380 del 2001.
2. In particolare, con la suddetta ordinanza il Comune appellato ha ingiunto alla ricorrente la demolizione dei seguenti abusi realizzati presso la sua proprietà (sita in Barano d’Ischia, località -OMISSIS-) in zona vincolata:
“1. In sostituzione del portico previsto in progetto è stato realizzato un ampliamento con incremento di nuovo volume e superficie, occupante una superficie di circa mq. 11,20, di cui una parte adibita a disimpegno ingresso al soggiorno, e restante a locale wc, il tutto alto circa mt. 3.40, completo e rifinito sia internamente che esternamente. La struttura dell'opera abusiva appare realizzata in muratura portante e solaio di copertura in c.a. ed è stata eseguita sul lato sud dell'immobile; è stato creato inoltre un vano di ingresso al soggiorno ed una finestra che dà luce al locale wc.
2. Antistante al predetto ampliamento risulta realizzata una tettoia costituita da scatolari in ferro orizzontali e verticali, attaccata per un lato al fabbricato, con copertura in lamiere coibentate, occupante una superficie di circa mq. 11,60, il tutto colorato di bianco;
3. Sul prospetto ovest della parte assentita, risulta realizzato un altro corpo di fabbrica in ampliamento costituito da muratura portante e solaio di copertura in c. a. occupante una superficie di circa mq. 31.60, alto circa mt. 3.40, completo e rifinito in ogni sua parte ed adibito a soggiorno; L’ampliamento, si presenta come un unico ambiente con il locale cucina (autorizzato), in quanto è stata demolita la muratura portante della cucina e del portico sul lato ovest.
4. Antistante al predetto ampliamento risulta realizzata una tettoia, costituita da una struttura portante in scatolari in ferro, travetti orizzontali in legno, perlinato e manto impermeabilizzante, il tutto occupante una superficie di circa mq. 14.80, chiuso sul lato nord con un piccolo muretto alto circa mt. 0. 90, con soprastante panello in plexiglas.
5. Il vecchio fabbricato oggetto di opere di manutenzione straordinaria (sostituzione dei solai), costituito da un piano seminterrato ad uso cellaio - deposito, è stato mutato nella destinazione d’uso in quanto attualmente è stato adibito a civile abitazione, in ampliamento al piano primo (adibito a civile abitazione).
6. Nella corte antistante al piano seminterrato, risulta realizzato un piccolo locale ripostiglio completamente interrato al di sotto del viale di ingresso al fabbricato, occupante una superficie di circa mq. 3.00 alto circa mt. 2. 00, completo di pavimento e munito di infisso.
7. La copertura del piano terra risulta realizzata in difformità dal permesso di costruire, in quanto la stessa si presenta del tipo piano e non con voltina estradossata come prevista in progetto; inoltre sulla copertura del portico e della parte assentita in ampliamento, era stato autorizzato in progetto, un parapetto alto circa mt. 0.90 che non risulta realizzato.
8. Infine la pavimentazione del viale di ingresso e dell’area di sosta esterna, da pavimentare con geo-griglia (prevista sulla planimetria generale di progetto), è stata realizzata in altra zona adiacente al fabbricato, e la stessa è stata pavimentata con basolato in pietra lavica; la stessa occupa una superficie di circa mq. 270,00. ”.
3. Sotto il profilo motivazionale, l’ordinanza demolitoria espone che “ le opere in contestazione, stante la loro consistenza, debbono essere considerate “interventi di nuova costruzione”, riconducibili alla definizione di cui all’art. 3 lett. e) del D.P.R. 380/01, in quanto costituiscono inconfutabilmente nuovi organismi edili, caratterizzati da un proprio impatto volumetrico e ambientale e, dunque, idonei a determinare una trasformazione del territorio ”, sicchè le stesse “ sono soggette al regime di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 380/01, nonché alle norme specifiche che subordinano il rilascio del titolo edilizio al parere di compatibilità con il vincolo paesaggistico ex D.Lgs. 42/04, essendo l’intero territorio comunale sottoposto a tale vincolo ”.
A quest’ultimo proposito, l’ordinanza demolitoria impugnata soggiunge che:
(i) “ l’intero territorio comunale è stato dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 1 lettera d) della legge n. 1497/1939 sin dal D.M. del 19.06.1958 pubblicato sulla G.U. n° 209 del 30.09.1958, e in quanto tale è sottoposto a tutte le disposizioni contenute nel D.M. medesimo e quindi nel Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss. mm. ”;
(ii) “ il Comune è sottoposto a regime vincolistico disciplinato dal Piano Territoriale Paesistico dell’Isola d’Ischia approvato con Decreto Ministeriale dell’8 febbraio 1999, pubblicato sulla G.U. n. 94 del 23.04.99, la cui normativa esclude la realizzazione di nuove costruzioni ”;
(iii) “ il Piano Territoriale Paesistico di cui in precedenza, in applicazione dell’art. 23 R.D. 1357/40, costituisce norma immediatamente vincolante e prevalente nei confronti degli strumenti di pianificazione urbanistica comunali, provinciali e nei confronti del P.T.C. ai sensi dell’art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e dei piani di settore regionali. I piani regolatori generali e particolareggiati dovranno essere adeguati alla presente normativa di piano paesistico (rif. art. 5 comma 2 delle NTA del PTP Isola d’Ischia) ”;
(iv) “ la normativa del PTP dell’Isola d’Ischia è prevalente nei confronti degli strumenti di pianificazione urbanistica comunali, provinciali e regionali (art. 5 norme di attuazione) e le opere di cui innanzi sono state eseguite in una zona che il PTP dell’Isola d’Ischia designa PI ed in contrasto con la norma del PTP ”.
4. Con il ricorso di primo grado, l’odierna appellante è insorta avverso la summenzionata ordinanza demolitoria e ne ha chiesto l’annullamento. Il Comune di Barano d’Ischia si era costituito in resistenza nel giudizio di prime cure.
5. Con la sentenza in epigrafe, il T.A.R. Campania Napoli ha respinto il ricorso nel merito.
6. Con l’odierno atto di appello, pertanto, la ricorrente impugna l’intera sentenza di primo grado e contestualmente riedita – in virtù dell’effetto devolutivo dell’appello – le medesime doglianze formulate in prime cure, doglianze che saranno più avanti diffusamente esaminate e scrutinate.
7. Il Comune di Barano d’Ischia, benché ritualmente evocato in appello, non si è costituito nel presente giudizio.
8. All’udienza pubblica del 5 giugno 2025, il Collegio ha assunto la causa in decisione.
DIRITTO
9. Con plurime argomentazioni censorie più volte reiterate in ciascuno dei motivi di appello, la ricorrente contesta la sentenza di primo grado per non avere adeguatamente considerato i seguenti profili:
(i) le opere abusive in contestazione non possono essere classificate come interventi di nuova costruzione soggetti a permesso di costruire ex art. 10 d.P.R. n. 380 del 2001, bensì come interventi di manutenzione straordinaria soggetti a DIA ( rectius SC), con la conseguenza che in relazione ad essi l’Amministrazione avrebbe dovuto irrogare la sanzione pecuniaria ex art. 37 d.P.R. n. 380 del 2001 e non l’ordinanza di demolizione ex art. 27 d.P.R. n. 380 del 2001; soggiunge in proposito l’appellante che le opere contestate sarebbero opere di manutenzione straordinaria in quanto rientranti tra quelle di sistemazione esterna e pertinenziali rispetto a un preesistente fabbricato; tali opere di sistemazione esterna sarebbero in tesi riconducibili - in base alla normativa di legge (art. 3 d.P.R. n. 380 del 2001) e regolamentare (art. 10 del R.U.E.C. del Comune di Barano d’Ischia) – proprio alla nozione di manutenzione straordinaria ;
(ii) le opere abusive in contestazione – in quanto astrattamente suscettibili di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001 – non avrebbero potuto formare oggetto di ordine di demolizione; in proposito l’appellante deduce di aver trasmesso al Comune appellato in data -OMISSIS- (e cioè in data successiva rispetto alla notifica dell’ordine di demolizione avvenuta in data del -OMISSIS-) un’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001, con la conseguenza che l’ordine di demolizione sarebbe illegittimo e, comunque, improcedibile a causa di quest’istanza di sanatoria pendente;
(iii) con D.M. 8 febbraio 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 1999, è stato approvato il Piano Territoriale Paesistico dell’Isola d’Ischia; l’art. 9 delle norme di attuazione del PTP, avente ad oggetto “ Interventi consentiti per tutte le zone ”, ammette l’esecuzione di tutti gli interventi di recupero previsti dall’art. 31, lett. a)-b)-c)-d), della legge 457/78 (ora art. 3, lett. a)-b)-c)-d), del d.P.R. 380/01), anche in deroga alle norme e prescrizioni delle singole zone; il che significherebbe, in tesi, che “ Le opere in questione, ad eccezione del corpo di fabbrica in ampliamento ad ovest adibito a soggiorno, risultano, pertanto, perfettamente conformi alla normativa urbanistica e paesistica vigente e, in relazione alle stesse, poteva applicarsi la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 37 DPR 380/01 ”;
(iv) per quel che concerne, poi, il “ corpo di fabbrica in ampliamento ad ovest adibito a soggiorno ”, esso rientrerebbe nei limiti volumetrici del Piano Casa regionale, sicché esso sarebbe suscettibile di permesso di costruire in sanatoria;
(v) le opere in contestazione sarebbero inoltre suscettibili di autorizzazione paesaggistica postuma ex art. 167, co. 4, d.lgs. n. 42 del 2004;
(vi) il vincolo paesaggistico di inedificabilità gravante sull’area in questione sarebbe un vincolo di inedificabilità soltanto relativa (per la cui rimozione è sufficiente, quindi, l’autorizzazione dell’autorità preposta alla tutela paesaggistica);
(vii) il provvedimento demolitorio sarebbe inoltre viziato da difetto di motivazione, atteso che il suo contenuto sarebbe generico e non recherebbe “ alcuna chiara e precisa indicazione delle asserite opere oggetto della demolizione/ripristino ingiunta né di quelle già realizzate ed oggetto delle domande di condono edilizio ”; inoltre, l’appellante si duole del fatto che “ il Responsabile dell’UTC si è limitato a rilevare unicamente l’abusività dell’opera, omettendo ogni indagine sulla sua sanabilità e compatibilità urbanistica ed in particolare omettendo di dare ragioni sulle motivazioni poste a base dell’azione repressiva ”, nonché trascurando la legittimità delle parti preesistenti;
(viii) l’ordinanza sarebbe illegittima anche perché l’ordine di ripristino sarebbe irragionevolmente rivolto dal Comune emittente a sé medesimo, in supposto conflitto di interessi;
(ix) il provvedimento demolitorio sarebbe altresì illegittimo per violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241 del 1990;
(x) l’ordine di demolizione sarebbe “ anche intempestivo giacché ha ad oggetto delle opere di non recente realizzazione ” che “ preesistono in loco da svariati anni ”.
10. Prima di scrutinare il merito di ogni singola doglianza, va preliminarmente chiarito che l’appello disvela evidenti profili di inammissibilità, atteso che le contestazioni sollevate – lungi dall’assumere la forma di “ specifiche censure contro i capi della sentenza gravata ” (così come imposto dall’art. 101, co. 1, c.p.a.) – si risolvono in una meccanica riproposizione delle medesime doglianze originariamente sollevate in primo grado; ciò in palese violazione dell’onere di specificità dell’appello che è stato più volte rimarcato (a pena di inammissibilità dell’impugnazione) dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (cfr. ex multis Cons. St., sez. IV, 1 marzo 2021, n. 1711).
11. Fermo restando quanto precede, va in ogni caso soggiunto che tutte le censure sopra elencate – in disparte il già visto profilo di inammissibilità – sono comunque infondate nel merito.
12. In assenza di qualsiasi graduazione impressa dall’appellante ai propri vizi-motivi, va sottolineato il potere del Collegio di selezionare - in vista della completa tutela dell’interesse legittimo e al contempo della legalità e dell’interesse pubblico - le censure da cui principiare secondo l’ordine dettato dalla maggior pregnanza del vizio di legittimità e dallo sviluppo logico e diacronico del procedimento (cfr. Ad. Plen. Cons. St. n. 5 del 2015).
13. Orbene, la principale doglianza formulata dalla parte appellante è incentrata sul fatto che le opere abusive de quibus ricadrebbero nello spettro della manutenzione straordinaria sottoposta a SC e, perciò, soggiacerebbero alla sanzione pecuniaria ex art. 37 d.P.R. n. 380 del 2001 (anziché alla sanzione demolitoria ex art. 27 d.P.R. n. 380 del 2001).
13.1. La doglianza è infondata.
13.2. Ciò anzitutto perché se l’area è soggetta (come nel caso di specie) a specifica tutela paesaggistica, qualsiasi intervento idoneo ad alterare il pregresso stato dei luoghi deve essere preceduto dall’autorizzazione paesaggistica e in sua assenza è soggetto a sanzione demolitoria anche in caso di mancanza di SC, ciò sulla base dell’art. 27 del D.P.R. n. 380 del 2001, che impone di adottare un provvedimento di demolizione per tutte le opere che siano, comunque, costruite senza titolo in aree sottoposte a vincolo paesaggistico (Consiglio di Stato, Sez. II, 29 gennaio 2025, n. 677; Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 febbraio 2023, n. 1766).
Ne deriva che è irrilevante che le opere de quibus costituiscano una forma di manutenzione straordinaria sottoposta a SC (anziché un intervento di nuova costruzione soggetto a permesso edilizio) posto che in entrambe le ipotesi l’assenza di titolo edilizio determina, a cascata, l’adozione dell’ordine di demolizione.
13.3. Ad ogni buon conto, corre l’obbligo di precisare, per completezza, che le opere de quibus non possono comunque rientrare nella categoria della manutenzione straordinaria .
Ed infatti, l’art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, stabilisce – nella sua versione ratione temporis vigente alla data di adozione del provvedimento impugnato (-OMISSIS-) – che gli “ interventi di manutenzione straordinaria ” comprendono le “ opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione di uso ”.
Il rinnovamento proprio della manutenzione straordinaria può comprendere anche innovazioni, ossia l’introduzione di elementi che immutano il precedente aspetto degli spazi e le relative funzionalità, ma se le innovazioni seguono un disegno sistematico, il cui risultato oggettivo è la creazione di un organismo edilizio nell’insieme diverso da quello esistente, si passa dalla manutenzione straordinaria alla ristrutturazione edilizia.
In sostanza, mentre la manutenzione straordinaria persegue il più limitato scopo di rinnovare e sostituire alcune parti (anche strutturali) dell’edificio, la ristrutturazione è invece contraddistinta dal prevalente scopo di trasformare l’organismo edilizio complessivamente considerato.
In tale prospettiva, pertanto, la manutenzione straordinaria soggiace al “doppio” limite di non comportare: (i) né alcun incremento volumetrico; (ii) né alcun mutamento di destinazione d’uso.
13.4. Venendo ora al caso di specie, è indubbio che le opere abusive contestate fuoriescono dai confini della manutenzione straordinaria.
Per quel che concerne, infatti, le opere di cui ai nn. 1, 3 e 6 dell’ordinanza di demolizione, risulta ex actis che tali opere consistono in incrementi volumetrici di per sé incompatibili con la fattispecie della manutenzione straordinaria.
Per quel che riguarda, invece, l’opera di cui al n. 5 dell’ordinanza di demolizione, risulta parimenti documentato che si tratta di un mutamento di destinazione d’uso da funzione produttiva a funzione residenziale (anch’esso incompatibile con la manutenzione straordinaria e insuscettibile di SC).
Quanto, poi, alle due tettoie di cui ai punti nn. 2 e 4 dell’ordinanza di demolizione, si tratta di strutture stabili realizzate con materiali come ferro, lamiere coibentate e legno, nonché aventi superfici di circa 11 mq e 14 mq.
Orbene, per giurisprudenza pacifica è necessario il permesso di costruire (e non la semplice SC prevista per la manutenzione straordinaria) ogni volta che si realizzano tettoie o altre strutture che siano, comunque, apposte a parti preesistenti di edifici, qualora le stesse siano prive del carattere di precarietà e abbiano, inoltre, dimensioni tali da comportare una visibile alterazione dell'edificio o alle parti dello stesso su cui vengono inserite (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. VI, 22 settembre 2023, n. 8475).
La stabilità delle due tettoie in questione - in uno all’estensione tutt’altro che trascurabile delle loro superfici - depone pertanto nel senso di ritenere necessario il permesso di costruire (e non la SC) con la conseguenza che l’assenza di tale permesso rende necessaria la sanzione demolitoria e non quella pecuniaria di cui all’art. 37 d.P.R. n. 380 del 2001.
Per quel che concerne, poi, l’opera di cui al n. 7 dell’ordinanza di demolizione (“ La copertura del piano terra risulta realizzata in difformità dal permesso di costruire, in quanto la stessa si presenta del tipo piano e non con voltina estradossata come prevista in progetto ”) si tratta senz’altro di una variazione essenziale rispetto all’originario permesso di costruire, atteso che essa incide su un fabbricato insistente su zona vincolata (cfr. art. 32, co. 3, d.P.R. n. 380 del 2001) con la conseguenza che anche in questo caso l’unica conseguenza sanzionatoria possibile è quella demolitoria.
Viene poi all’attenzione l’opera di cui al n. 8 dell’ordinanza di demolizione (“ la pavimentazione del viale di ingresso e dell’area di sosta esterna, da pavimentare con geo-griglia (prevista sulla planimetria generale di progetto), è stata realizzata in altra zona adiacente al fabbricato, e la stessa è stata pavimentata con basolato in pietra lavica; la stessa occupa una superficie di circa mq. 270,00 ”).
Detta pavimentazione abusivamente realizzata su un’area di ben 270 mq ricade in zona vincolata ed è soggetta ad autorizzazione paesaggistica, per cui consegue la legittimità del provvedimento demolitorio in quanto, come già visto, l’abuso edilizio consistente nell’esecuzione di un intervento su area soggetta a vincolo (ancorché soggetto a DIA o SC) si configura sempre come eseguito in assenza di concessione ex art. 27 T.U.E. e soggiace a sanzione demolitoria; ciò, quindi, a prescindere dalla necessità del permesso di costruire o della SC (cfr. in tal senso anche Cons. St., sez. VI, 20 febbraio 2024, n. 1659).
L’art. 146, comma 4, D.lgs. n. 42/2004 precisa, infatti, che “l’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio ”, con l’ulteriore precisazione che l’autorizzazione paesaggistica comprende qualsiasi opera edilizia calpestabile che può essere sfruttata per qualunque uso (Cons. Stato, Sez. VI, 12.12.2022, n. 10866; Cons. Stato, sez. IV, n. 35/2017).
Nessuna delle opere sopra elencate sembra rientrare, inoltre, nel novero delle opere di cui all’art. 10 del RUEC del Comune appellato, ciò che conferma l’impossibilità di ricondurle nella fattispecie della manutenzione straordinaria suscettibile di sanzione pecuniaria ex art. 37 d.P.R. n. 380 del 2001.
14. Ugualmente infondata è la doglianza secondo cui le opere abusive de quibus sarebbero suscettibili di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001.
Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, infatti, “ la possibilità di chiedere la sanatoria urbanistica e/o paesaggistica delle opere realizzate non incide sulla legittimità dell’ordine di demolizione; a parte il rilievo che la richiesta di sanatoria è una facoltà spettante al costruttore abusivo e non può essere certo concessa d’ufficio (di qui il rilievo che l’amministrazione, prima di applicare le pertinenti sanzioni previste per le opere abusive non è certo tenuta a valutarne la sanabilità o addirittura a promuoverla), va ribadito che il provvedimento sanzionatorio ha come unico presupposto la realizzazione delle opere senza titolo e questo presupposto nella fattispecie è pacificamente ammesso dalla ricorrente ”.
Né ha rilievo alcuno l’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001 che la ricorrente ha trasmesso al Comune appellato soltanto dopo la notifica dell’ordine demolitorio.
Ed infatti, la mera presentazione di una domanda di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001 non è in grado di vanificare né di viziare ex post il precedente ordine di demolizione delle opere abusive, e quindi neppure può influire direttamente sulla relativa impugnativa in sede giurisdizionale.
Al riguardo, deve trovare applicazione l’indirizzo giurisprudenziale (Cons. St., sez. VI, 23 ottobre 2023, n. 9148) in forza del quale la presentazione di una istanza di sanatoria ex art. 36 d.p.r. 380/2011 non rende inefficace il provvedimento sanzionatorio pregresso ma determina una mera sospensione dell’efficacia dell’ordine di demolizione con la conseguenza che, in caso di rigetto dell’istanza di sanatoria, l’ordine di demolizione riacquista la sua efficacia (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. VI, 27 settembre 2022, n. 8320). Infatti, per i principi di legalità e di tipicità del provvedimento amministrativo e dei suoi effetti, soltanto nei casi previsti dalla legge una successiva iniziativa procedimentale del destinatario dell’atto può essere idonea a determinare ipso iure la cessazione della sua efficacia. Diversamente da quanto previsto in materia di condono, nel caso di istanza di accertamento di conformità non vi è alcuna regola che determini la cessazione dell’efficacia dell’ordine di demolizione i cui effetti sono, quindi, meramente sospesi fino alla definizione del procedimento ex art. 36 d.p.r. n. 380/2001 (Cons. Stato, Sez. VI, 25 ottobre 2022, n. 9070).
15. Parimenti irrilevanti sono poi le censure secondo cui da un lato l’art. 9 delle NTA del Piano Territoriale Paesistico dell’Isola d’Ischia consentirebbe la realizzazione delle opere contestate e, dall’altro lato , il corpo di fabbrica in ampliamento ad ovest (adibito a soggiorno) rientrerebbe nei limiti volumetrici del Piano Casa regionale (sì da essere assentibile con permesso di costruire in sanatoria).
Quanto all’art. 9 delle NTA del PTP sopra menzionato, il richiamo di tale norma è privo di pregio per un doppio ordine di motivi.
In primo luogo perché esso contempla la possibilità urbanistica di realizzare alcune specifiche tipologie di interventi ( sub lettere da a) ad l) di detto art. 9) nelle quali non ricadono ictu oculi le opere ora contestate.
In secondo luogo perché la previsione urbanistica della possibilità di realizzare detti interventi non esime il privato dall’onere di munirsi (prima dell’esecuzione di questi ultimi) del necessario titolo edilizio; titolo che nel caso di specie pacificamente manca.
Per quel che riguarda, poi, l’astratta possibilità di ottenere in base al Piano Casa regionale una sanatoria del corpo di fabbrica in ampliamento ad ovest (adibito a soggiorno), corre l’obbligo di ribadire che la possibilità di richiedere una sanatoria edilizia non incide sulla legittimità dell’ordine di demolizione; la richiesta di sanatoria è una facoltà del privato, sicchè l’amministrazione - prima di applicare l’ordine di demolizione dell’abuso - non è certo tenuta a valutarne la sanabilità o addirittura a promuoverla.
16. Va disattesa, inoltre, anche la censura secondo la quale la fattispecie in esame sarebbe suscettibile di autorizzazione paesaggistica postuma ex art. 167, co. 4, d.lgs. n. 42 del 2004, così come la censura secondo cui il vincolo paesaggistico de quo recherebbe una condizione di inedificabilità soltanto relativa.
Sotto il primo profilo, infatti, va evidenziato che nessuna delle opere contestate sembra rientrare nelle categorie suscettibili di autorizzazione paesaggistica postuma ex art. 167, co. 4, d.lgs. n. 42 del 2004 ( id est interventi che non abbiano determinato alcuna creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati, interventi consistiti nell’utilizzo di materiali diversi rispetto a quelli già assentiti con autorizzazione paesaggistica, interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria).
Sotto il secondo profilo, va rimarcato che l’ordinanza di demolizione ex art. 27 d.P.R. n. 380 del 2001 può (e deve) essere adottata proprio a fronte di un’opera realizzata senza previa autorizzazione paesaggistica su un’area gravata da vincolo di inedificabilità relativa.
17. Per quel che concerne, poi, il contestato difetto di motivazione, va rilevato che trattandosi di un provvedimento demolitorio di abusi edilizi, trova applicazione al caso di specie la consolidata giurisprudenza amministrativa secondo cui l’ordine di demolizione di illeciti edilizi è atto dovuto e vincolato e non necessita di motivazione aggiuntiva rispetto all’indicazione dei presupposti di fatto e all’individuazione e qualificazione degli abusi edilizi (cfr. ex multis Cons. St., sez. VI, 11 maggio 2022, n. 3704).
In particolare, è stato ripetutamente affermato che “ l’ordinanza di ripristino, quale atto di carattere del tutto vincolato, ponendosi quale conseguenza immediata e diretta discendente dalla verifica dell’abusività degli interventi, non richiede una particolare motivazione né con riguardo all’interesse pubblico alla stessa sotteso e all’ipotetico interesse del privato alla permanenza in loco dell’opera edilizia, né con riguardo alla puntuale indicazione delle norme violate, allorquando dalla descrizione delle stesse emerga la natura e la consistenza dell’abuso ” (cfr. ex multis Cons. St., sez. VII, 17 luglio 2023, n. 6969).
Nella specie, l’atto impugnato:
i) localizza le opere abusive;
ii) contiene una descrizione delle opere abusive da cui emergono elementi di fatto che – come già visto – depongono chiaramente nel senso dell’illiceità dell’attività edificatoria;
iii) precisa il fondamento normativo: l’art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2011.
Le indicazioni sopra enunciate appaiono più che sufficienti, ad avviso del Collegio, a soddisfare l’onere motivazionale che incombe sull’Amministrazione comunale in fase di adozione dell’ordine di demolizione, così come interpretato dalla giurisprudenza amministrativa sopra richiamata.
18. Né può essere favorevolmente apprezzata la censura secondo cui l’ordinanza demolitoria sarebbe affetta da una violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990.
La doglianza è infondata perché si pone in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo il quale l’attività di repressione degli abusi edilizi attraverso l’ordinanza di demolizione, avendo natura vincolata, non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati (Cons. Stato, sez. VI, 13 gennaio 2022, n. 233; id., 19 agosto 2021, n. 5943; id., 30 novembre 2020, n. 7525), nella misura in cui la partecipazione del privato al procedimento comunque non potrebbe determinare un esito differente.
Emerge dunque che, trattandosi di provvedimenti tipici e vincolati emessi all’esito di un mero accertamento tecnico della consistenza delle opere realizzate e del carattere abusivo delle medesime, la violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento non costituisce una ragione idonea a determinare l’annullabilità dei provvedimenti sanzionatori.
Sotto il versante della corretta applicazione dell’art. 21- octies , comma 2, della l. n. 241 del 1990, la giurisprudenza ha poi chiarito che se anche è vero che la norma pone a carico dell’amministrazione l’onere di dimostrare che l’omessa comunicazione di avvio del procedimento non ha inciso sul contenuto del provvedimento finale, spetta al privato allegare gli elementi conoscitivi che avrebbero condotto ad un esito differente.
Nel caso si specie è palese, attesa l’infondatezza delle doglianze attoree, che il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, sicché sussiste in ogni caso la condizione prevista dall’art. 21- octies , comma 2, della l. n. 241 del 1990 ai fini dell’esclusione dell’annullabilità del provvedimento impugnato.
19. Ugualmente infondata, inoltre, è la censura con cui l’appellante si duole del fatto che l’ordinanza sarebbe illegittima perché l’ordine di ripristino sarebbe irragionevolmente rivolto dal Comune emittente a sé medesimo, in asserito conflitto di interessi.
Va osservato, infatti, che il provvedimento impugnato è un’ordinanza emanata ai sensi dell’articolo 27 d.P.R. n. 380 del 2001 (non rilevano nel caso di specie, pertanto, le previsioni degli articoli 31 e segg. del d.P.R. n. 380 del 2001, né quelle del d.lgs. 20 gennaio 2004, n. 42 in materia di sanzioni degli illeciti ambientali).
La summenzionata disposizione dell’articolo 27 prevede una demolizione d’ufficio a cura dell’amministrazione comunale “ quando accerti l’inizio o l’esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ”.
Tale disposizione sanziona l’illecito consistente nella realizzazione senza titolo (quale che esso sia) di opere abusive in ambiti soggetti a particolare tutela e nei quali l’ordinamento prevede una reazione (anche ad horas ) volta al ripristino immediato dello stato dei luoghi a iniziativa diretta della stessa amministrazione (eventualmente anche dell’ente preposto alla tutela dello specifico vincolo gravante sull’area).
Orbene, come condivisibilmente rilevato dal primo giudice, in tale contesto normativo non è affatto illegittima la previsione secondo cui la stessa Amministrazione – in caso di mancato ripristino dello status quo ante a cura della ricorrente – procederà alla demolizione d’ufficio; ciò perché il succitato articolo 27 d.P.R. n. 380 del 2001, come già rilevato, prevede proprio una demolizione d’ufficio a cura dell’amministrazione, sicché la singolarità della presente fattispecie non consiste (come contestato dall’appellante) nella previsione di una demolizione d’ufficio, ma semmai nell’aver previsto un’ingiunzione preliminare rivolta alla stessa ricorrente.
20. Infondata, infine, è anche la doglianza incentrata sulla risalenza temporale degli abusi.
Va qui richiamato il cristallizzato orientamento giurisprudenziale secondo cui il mero decorso del tempo non osta alla demolizione di opere abusive, da eseguirsi tempestivamente al fine di ripristinare l’ordine giuridico violato. La mera inerzia da parte dell’Amministrazione nell’esercizio di un potere-dovere finalizzato alla tutela di rilevanti finalità di interesse pubblico non è, infatti, idonea a far divenire legittimo ciò che è sin dall’origine illegittimo; allo stesso modo, tale inerzia non può radicare un affidamento di carattere legittimo nel proprietario dell’abuso, che non risulta destinatario di un atto amministrativo favorevole idoneo a ingenerare un’aspettativa giuridicamente qualificata.
D’altra parte, l’amministrazione anche a distanza di tempo ha l’obbligo di emanare l’ordine di demolizione per il solo fatto di aver riscontrato l’esistenza di opere abusive e non è quindi prospettabile un legittimo affidamento nel proprietario che non si può dolere dell’eventuale ritardo con cui l’amministrazione abbia emanato il provvedimento (Consiglio di Stato, sez. VI, 23 ottobre 2020, n. 6446).
21. Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, l’appello va respinto in quanto infondato.
22. Per quel che riguarda le spese del giudizio di appello, nulla può essere disposto in proposito, tenuto conto della mancata costituzione in giudizio del Comune appellato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Michele Tecchia, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Tecchia | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO