Sentenza 19 gennaio 1977
Massime • 1
La notificazione degli Atti (in materia civile) per mezzo del messo di conciliazione e soggetta, per quel che riguarda la Competenza del detto organo, alla norma dell'art 175 dell'allegato primo al tu 28 dicembre 1924, n 2271, la quale stabilisce che gli uscieri di conciliazione (ora denominati messi, a norma della legge 3 febbraio 1957, n 16) esercitano esclusivamente le loro funzioni per gli affari di Competenza del conciliatore nel territorio della rispettiva giurisdizione. La Competenza territoriale dei messi, anche quando nello stesso ambito comunale operano diversi uffici di conciliazione con distinti ambiti territoriali, e cosi precisamente delimitata e la violazione delle relative norme determina la nullita della notificazione eseguita: si tratta di nullita relativa che puo essere sanata dalla Costituzione della parte intimata, ma, in difetto, essa deve essere rilevata d'ufficio dal giudice, il quale deve disporre la rinnovazione della notificazione dell'atto, ai sensi dell'art 291 cod proc civ. ( Conf 1321/68, mass n 332905; ( Conf 1318/68, mass n 332899).*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/01/1977, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 1977 |
Testo completo
La notificazione degli Atti (in materia civile) per mezzo del messo di conciliazione e soggetta, per quel che riguarda la Competenza del detto organo, alla norma dell'art 175 dell'allegato primo al tu 28 dicembre 1924, n 2271, la quale stabilisce che gli uscieri di conciliazione (ora denominati messi, a norma della legge 3 febbraio 1957, n 16) esercitano esclusivamente le loro funzioni per gli affari di Competenza del conciliatore nel territorio della rispettiva giurisdizione. La Competenza territoriale dei messi, anche quando nello stesso ambito comunale operano diversi uffici di conciliazione con distinti ambiti territoriali, e cosi precisamente delimitata e la violazione delle relative norme determina la nullita della notificazione eseguita: si tratta di nullita relativa che puo essere sanata dalla Costituzione della parte intimata, ma, in difetto, essa deve essere rilevata d'ufficio dal giudice, il quale deve disporre la rinnovazione della notificazione dell'atto, ai sensi dell'art 291 cod proc civ. ( Conf 1321/68, mass n 332905; ( Conf 1318/68, mass n 332899).*