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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 11/04/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Sentenza
Tribunale Ordinario di Oristano SEZIONE ORDINARI/SPECIALI CIVILE
Giudice: Nicolò Sesta
Indicazione delle parti
(c.f. , residente in Parte_1 C.F._1
STRADA PROVINCIALE N. 52 CENTRO 1 SASSU N. Parte_2
[...]
dall'avv. PREITI EMANUELA (c.f. )
[...] C.F._2 con studio in VIALE DEI MILLE, 32 MILANO
– Parte principale –
(c.f. ), residente in [...]Parte_3 P.IVA_1
AMODEO N. 5 Pt_4
dall'avv. PINNA SPADA ANTONIO (c.f.
[...]
), con studio in VIA S. FRANCESCO, 18 C.F._3
09170 ORISTANO
– Controparte –
Ruolo: n. 774/2024 r.g.c.c.
Conclusioni delle parti
Le parti hanno così concluso:
PIETRO Pt_1
A) accogliere in toto l'appello, e, previa dichiarazione di modifica
— 1 — dei fatti ricostruiti dal giudice di primo grado, per l'effetto riformare la sentenza di primo grado, perché infondata in fatto e diritto;
B) condannare l'appellato al pagamento in favore dell'attore
[...]
, della somma di euro 4.136,00 richiesta in primo grado, a Parte_5 titolo di risarcimento del danno, oltre il danno da svalutazione moneta- ria ed interessi legali;
C) condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
: Parte_3 confermare la sentenza impugnata e rigettare l'appello, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Ragioni della decisione
I fatti di causa.
L'11 settembre 2021 è stato coinvolto in un inci- Parte_1 dente al volante della sua Doblò lungo la Strada longitudinale Centrale
Sassu, nel territorio di Pt_3 Sostiene che l'incidente sia stato causato dal manto stradale dis- sestato e ha quindi convenuto il per il risarcimento Parte_3 del danno subito al veicolo, pari a 4.136 €. Costituitosi in giudizio, il ha ricusato ogni Parte_3 responsabilità, lamentando una carente ricostruzione dei fatti e una mancanza di prova. Il 29 febbraio 2024 il Giudice di pace di Oristano ha pronunciato sentenza di rigetto della domanda, condannando il sig. al rim- Pt_1 borso delle spese.
La valutazione delle prove.
Con un unico motivo, il sig. ha contestato l'errata valuta- Pt_1 zione delle prove da parte del Giudice di pace, che lo ha condotto ad affermare altrettanto erroneamente che non era stata raggiunta la prova dell'invisibilità e dell'imprevedibilità del pericolo.
— 2 — Il motivo è parzialmente fondato.
Premesso che agli atti non ci sono fotografie dello stato dei luo- ghi, ricostruito solo per testimoni, il Giudice di pace ha affermato che il loro esame ha consentito di accertare che il pericolo fosse prevedibile ed evitabile. In particolare, il teste ha riferito che l'in- Testimone_1 cidente è avvenuto tra le 16:30 e le 17:00 a causa di un fosso che occu- pava un'intera corsia;
il sig. stesso ha ammesso di percorrere Pt_1 quella strada una volta a settimana per raggiungere l'azienda agricola. Da ciò il Giudice di pace ha tratto la conclusione che l'insidia fosse del tutto visibile ed evitabile, tenuto conto del fatto che a quell'ora, l'11 settembre, c'è ancora molta luce. La critica del sig. è tutta sull'interpretazione della prova. Pt_1
In particolare, ribadisce che il teste ha confermato che la buca Tes_1 non era segnalata. Questa critica deve essere letta unitamente a quella secondo la quale il sig. nonostante percorresse la strada una Pt_1 volta a settimana, non era consapevole della buca. Il teste e su Tes_1 ciò non si rinvengono critiche, ha affermato che il fosso occupava un'intera corsia, quindi delle due l'una: o il sig. era consapevole Pt_1 della voragine, ma non è riuscito a evitarla come era solito fare, o, come egli sembra sostenere nei propri atti difensivi, essa si è aperta nell'in- tervallo settimanale in cui egli non ha transitato.
Nessuna prova è stata offerta o comunque raggiunta in ordine a tale specifico aspetto, e questo giudice ritiene che tale mancanza stia a danno dell'ente proprietario della strada. A mente dell'art. 2051 c.c., infatti, la responsabilità del danno da cosa in custodia può essere evitata solo offrendo la prova del caso fortuito, ossia, per quel che qui interessa, la prova di una condotta abnorme da parte del danneggiato (Cass. n. 2481/2018). Se astrattamente potrebbe essere considerata abnorme la condotta del conducente che, consapevole del grave stato di dissesto di una strada, la percorre comunque, nel concreto la prova di questa con- dotta non è stata raggiunta. Dal momento che la prova del fortuito grava sul custode e che tale prova non è stata fornita, la responsabilità deve rimanere in capo all'ente.
Nessuna rilevanza può assumere il fatto che il teste abbia Tes_1 dichiarato che la buca era larga e ha preferito tornare indietro. Egli, in- fatti, aveva appena visto un'auto con tutto il muso infilato in una vora- gine: era più che ovvio che vedesse la buca e avesse paura di tentare a sua volta di passare lungo la strada, dal momento che l'auto ferma e con il muso infilato dentro costituiva un segnale di preavviso molto elo- quente (segnale di cui invece il sig. non ha beneficiato). Pt_1
— 3 — * * *
A questo punto, il ha eccepito l'omessa censura della Pt_3 parte di sentenza che ha negato il nesso di causalità tra danno lamentato ed evento. Benché si trattasse di profilo assorbito, infatti, il Giudice di pace ha affermato che «l'attore non ha fornito la prova della sussi- stenza del nesso di causalità tra evento dannoso e danno» (o meglio, tra condotta negligente del e danno). Nel prosieguo, il giudice Pt_3 di primo grado dà conto che alla polizia stradale intervenuta il sig.
[...] abbia riferito della sola rottura della coppa dell'olio, mentre tra i Pt_5 danni lamentati in giudizio figurano spese riconducibili a un'integrale sostituzione del motore, senza offrire elementi da cui possa desumersi che il motore ha subito danni a causa dell'incidente. Il rilievo è parzialmente fondato. Nel proprio atto di appello, in- fatti, il sig. si è limitato all'affermazione apodittica che «sussi- Pt_1 ste il nesso causale fra il fatto e l'evento (danno) per come accertato in corso di giudizio di primo grado». L'art. 342 comma 1 c.p.c. impone la formulazione di critiche motivate, il che, nel caso di specie, si traduce nell'onere di spiegare per quale motivo il giudice ha sbagliato a ritenere non riconducibili all'incidente i danni subiti dal motore. Tuttavia, il sbaglia a ritenere che sia sceso un giudicato Pt_3 integrale sull'inesistenza del nesso di causalità. Leggendo integral- mente quanto il Giudice di pace ha scritto, e di cui sopra si è dato conto, si evince che egli ha solo smentito la causalità tra incidente e danno al motore, non anche quella tra incidente e danno alla coppa dell'olio, che invece ha ritenuto del tutto plausibile (affermazione, questa, non og- getto di critiche da parte di alcuna parte).
* * *
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, l'appello deve essere in parte accolto, limitando il risarcimento del danno alle spese sostenute dal sig. per la sostituzione della coppa dell'olio e dei connessi, Pt_1 pari a 1.330 €, come da fattura agli atti. Il tutto maggiorato di rivaluta- zione e interessi come da sezioni unite 1712/1995.
Le spese del processo.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza,
— 4 — e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa definitivamente accertato in 1.330 €, complessità minima.
Dispositivo
Il Tribunale, a parziale riforma della sentenza impugnata: 1. condanna il a risarcire a la Parte_3 Parte_1 somma di 1.330 €, oltre rivalutazione e interessi come da sezioni unite 1712/1995 2. condanna il al rimborso delle spese pro- Parte_3 cessuali, che si liquidano in 633 € per il giudizio di primo grado e 1.278
€ per il giudizio d'appello
Si comunichi.
11 aprile 2025
Il giudice
Nicolò Sesta
— 5 —