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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/12/2025, n. 3361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3361 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA Sezione prima civile
Il Tribunale, composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessandra Villecco Giudice onorario, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4406 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2025, promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avvocato Claudio Dalle Nogare del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore - ricorrente contro
(c.f. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'avvocato Cosimo Antonio Rina del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore - resistente e con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: separazione personale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis. 49 c.p.c.
Conclusioni congiunte della ricorrente e del resistente:
“Voglia il Tribunale di Bologna pronunciare la separazione personale dei coniugi e alle seguenti Parte_1 Controparte_1
1 condizioni:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) i figli della coppia, e vengono affidati con modalità Per_1 Persona_2
condivisa ad entrambi i genitori, con tutte le conseguenze di legge, e con collocazione presso la casa familiare, sita in Via Quirino di Marzio n. 60, Bologna, che resta assegnata a quest'ultima. Entrambi i genitori assumono l'impegno di comunicare eventuali variazioni di residenza entro 30 giorni dall'avvenuta dichiarazione. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, i quali dovranno assumere di comune accordo ogni decisione per i figli relativa all'istruzione, all'educazione e alla salute dei medesimi. Ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha il figlio presso di sé;
3) il padre potrà fare visita e frequentare i figli il sabato o la domenica, a settimane alterne, dalle ore 17,00 alle ore 20,00, salvi diversi accordi tra le parti. Durante le vacanze natalizie, pasquali, relative a ogni altra festività e/o ponte i genitori suddivideranno in maniera equa ogni giornata o periodo più lungo da trascorrere con i figli. Con riferimento alle vacanze estive, il padre potrà trascorrere con i figli 2 settimane, anche non consecutive, da concordarsi possibilmente entro il 31.05 di ogni anno. In ogni caso, ciascun genitore dovrà sempre concordare con l'altro l'espatrio dei minori;
4) il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli, la somma di € 400,00 (ossia € 200,00 per ciascun figlio) entro il 15 di ogni mese, con decorrenza dal mese di luglio 2025, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli, così come stabilite dal protocollo vigente presso questo Tribunale. La madre continuerà a percepire in via esclusiva l'assegno unico per i figli;
5) nulla si corrisponderanno i coniugi a titolo di mantenimento personale, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
I difensori chiedono altresì che il Tribunale disponga con separata ordinanza la remissione della causa sul ruolo e che pronunci, maturati i presupposti di legge previsti
2 dall'art. 473 bis 49 1° co. c.p.c., lo scioglimento del matrimonio dei signori
[...]
e coniugati in data 19.12.2020 Parte_2 Controparte_1
presso la città di OU (Camerun), alle stesse condizioni concordate in sede di separazione”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato in data 1° aprile 2025, Parte_1
chiedeva al Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge,
[...]
sposato a OU (Camerun) il 19 dicembre 2020 e rispetto Controparte_1
al quale formulava anche contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, matrimonio dal quale erano nati il 14 giugno 2018 e il 12 Per_1 Persona_2
luglio 2024. La ricorrente, dato atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, chiedeva, altresì, l'addebito della separazione al marito, l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento degli stessi presso di sé nella casa familiare, di cui, pertanto domandava l'assegnazione, una regolamentazione della frequentazione paterna dei figli da approntarsi secondo un principio di gradualità e da meglio definire in sede di udienza di prima comparizione, un contributo paterno al mantenimento ordinario della prole, quantificato nella somma complessiva di € 500,00 mensili, con ripartizione delle spese straordinarie al 50% ciascuno ed inoltre che nulla fosse disposto tra i coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti. Previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale e decorsi i termini di legge, la ricorrente domandava, infine, che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Il 7 luglio 2025 si costituiva in giudizio che, pur Controparte_1
aderendo alle contestuali domande di separazione e di divorzio, come pure all'assetto degli aspetti parentali interni al nucleo proposto dalla ricorrente, rispetto al quale si limitava a ventilare la possibilità di nominare un esperto che, ai sensi dell'art. 473 bis.26 c.p.c., potesse essere di ausilio nella riapertura di un canale di dialogo con la
3 moglie e quindi nella definizione del calendario delle sue visite ai figli, si opponeva alla domanda di addebito della separazione ex adverso formulata, della quale chiedeva quindi il rigetto, e concludeva, inoltre, per una sistemazione dei profili economici parzialmente differente, insistendo al riguardo per un suo concorso al sostentamento ordinario dei figli da determinarsi nella minor somma di € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In data 18 luglio 2025, Il Pubblico Ministero, regolarmente messo al corrente del procedimento mediante trasmissione telematica degli atti, interveniva senza nulla opporre.
All'udienza dell'8 luglio 2025, il Presidente di sezione relatore sentiva i coniugi, entrambi personalmente presenti, i quali, ad esito di ampia discussione, raggiungevano un accordo in merito ai provvedimenti temporanei ed urgenti da adottarsi ai sensi dell'art. 473 bis. 22, co. 1, c.p.c., i cui termini erano messi a verbale e fatti oggetto di comune richiesta di recepimento da parte dei difensori, nonché ad un principio di intesa complessiva, cui seguiva concorde domanda di differimento dell'udienza, al fine di meglio definirne i contenuti. Il Presidente di sezione relatore, dato atto, disponeva in conformità a quanto richiesto, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni e la rimessione al Collegio all'udienza del 15 ottobre 2025. In quella sede, la ricorrente ed il resistente precisavano congiuntamente le conclusioni, così come sopra trascritte,
e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Per quel che concerne la separazione personale fra i coniugi, ritiene il Tribunale che questa debba essere senz'altro pronunciata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 c.c. Senza che sia necessario espletare una specifica istruttoria al riguardo, può ritenersi che l'intollerabilità della convivenza sia desumibile dallo stesso comportamento processuale delle parti e, in particolare, dal fallimento del tentativo di conciliazione innanzi al Presidente di sezione relatore, oltre che dal tenore, inequivoco, degli atti difensivi, che attestano il venir meno dell'affectio coniugalis.
Quanto alle altre domande accessorie relative alle condizioni separative, ritiene il Collegio che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti
4 non presenti elementi di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, e che parimenti risponda agli interessi morali e materiali della prole minore, in quanto reputato garanzia di un equilibrato e continuativo apporto di entrambe le figure genitoriali alla sua crescita e alla sua formazione. Con specifico riferimento alla regolamentazione della frequentazione paterna, deve tuttavia osservarsi che ragioni connesse alla tenera età di ed che oggi hanno rispettivamente 7 anni ed 1 Per_1 Per_2
anno, nonché alle condizioni dei genitori, e segnatamente del inducono CP_1
il Collegio a ritenere che quanto convenuto dai coniugi in merito alla permanenza dei figli presso il padre nei periodi festivi e in occasione delle vacanze estive debba necessariamente trovare esecuzione all'insegna di un principio di gradualità e comunque secondo tempi e modalità da concordarsi dai genitori volta per volta, e che pertanto debba essere integrato in tale senso.
La ricorrente ha inoltre proposto domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis. 49 c.p.c., domanda alla quale il resistente ha aderito sin dalla costituzione in giudizio. Al riguardo, va osservato che, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1° dicembre
1970, n. 898, e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Presidente relatore, come da separata ordinanza, affinché questi, trascorsi 6 mesi dalla data della comparizione dei coniugi nel presente giudizio e previo passaggio in giudicato di questa sentenza di separazione, assuma i provvedimenti necessari per la prosecuzione del giudizio.
La pronuncia sulle spese di lite va differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, non definendo la causa, così provvede:
A) pronuncia la separazione personale fra i coniugi , Parte_1
nata a [...] il [...] e nato Controparte_1
5 a OU (Camerun) il 28 febbraio 1982, unitisi in matrimonio a OU (Camerun) il 19 dicembre 2020;
B) prende atto che in base l'accordo raggiunto fra la ricorrente e il resistente la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) “I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) i figli della coppia, e vengono affidati con modalità Per_1 Persona_2
condivisa ad entrambi i genitori, con tutte le conseguenze di legge, e con collocazione presso la casa familiare, sita in Via Quirino di Marzio n. 60, Bologna, che resta assegnata a quest'ultima. Entrambi i genitori assumono l'impegno di comunicare eventuali variazioni di residenza entro 30 giorni dall'avvenuta dichiarazione. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, i quali dovranno assumere di comune accordo ogni decisione per i figli relativa all' istruzione, all'educazione e alla salute dei medesimi. Ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha il figlio presso di sé;
3) il padre potrà fare visita e frequentare i figli il sabato o la domenica, a settimane alterne, dalle ore 17,00 alle ore 20,00, salvi diversi accordi tra le parti”; almeno da principio, la permanenza dei figli minori presso il padre nel corso dei periodi festivi e delle vacanze estive dovrà seguire un principio di necessaria gradualità e comunque avvenire secondo tempi e modalità da concordarsi volta per volta dai genitori, fino poi ad arrivare a quanto di seguito indicato: “durante le vacanze natalizie, pasquali, relative a ogni altra festività e/o ponte i genitori suddivideranno in maniera equa ogni giornata o periodo più lungo da trascorrere con i figli. Con riferimento alle vacanze estive, il padre potrà trascorrere con i figli 2 settimane, anche non consecutive, da concordarsi possibilmente entro il 31.05 di ogni anno. In ogni caso, ciascun genitore dovrà sempre concordare con l'altro l'espatrio dei minori;
4) il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli, la somma di € 400,00 (ossia € 200,00 per ciascun figlio) entro il 15 di ogni mese, con decorrenza dal mese di luglio 2025, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli, così come stabilite dal
6 protocollo vigente presso questo Tribunale. La madre continuerà a percepire in via esclusiva l'assegno unico per i figli;
5) nulla si corrisponderanno i coniugi a titolo di mantenimento personale, essendo entrambi economicamente autosufficienti”;
C) dispone con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio;
D) spese alla definizione del giudizio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione prima civile del
Tribunale, il giorno 2 dicembre 2025.
Il Presidente est. dott. Stefano Giusberti
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