Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/02/2023, n. 5694
CASS
Sentenza 23 febbraio 2023

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con numero di registro generale 16307/2018, pubblicata il 23 febbraio 2023. Le parti coinvolte sono una cooperativa in liquidazione coatta amministrativa e un'altra cooperativa che ha impugnato un lodo arbitrale. La ricorrente ha chiesto la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Bologna, sostenendo la nullità del lodo per violazione della convenzione di arbitrato e del contraddittorio, nonché per l'inefficacia della clausola compromissoria a seguito dell'apertura della procedura concorsuale.

Il giudice ha ritenuto infondate le pretese della ricorrente, affermando che la clausola compromissoria rimaneva efficace fino alla scadenza del termine di 60 giorni per il subentro del commissario liquidatore. Tuttavia, poiché il lodo era stato emesso prima di tale termine e senza la dichiarazione di subentro, il Collegio ha dichiarato la nullità del lodo, evidenziando che gli arbitri non avevano potestas judicandi. La Corte ha sottolineato l'importanza della disciplina fallimentare, che prevede l'esclusività dell'accertamento del passivo in sede concorsuale, rendendo improcedibili le domande di accertamento di crediti in sede arbitrale. La sentenza ha quindi accolto il ricorso, cassando la decisione impugnata e dichiarando la nullità del lodo arbitrale.

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È nullo il lodo emesso prima della scadenza del termine di 60 giorni assegnato dall'art. 81 l.fall. all'organo concorsuale per dichiarare il proprio eventuale subentro nel contratto d'appalto a cui accede la clausola compromissoria, senza che siffatta dichiarazione sia intervenuta; ne consegue l'inettitudine a produrre effetti nei confronti della procedura concorsuale, in quanto lo scioglimento dell'appalto derivante dall'apertura del concorso ha effetto legale "ex nunc", solo risolutivamente condizionato alla eventuale decisione di subentro del commissario, sicché gli arbitri difettano in radice di "potestas judicandi".

Il giudizio arbitrale promosso sulla base della clausola compromissoria accessoria ad un appalto e per l'accertamento di un credito da esso dipendente, diviene improcedibile al sopraggiungere della messa in liquidazione coatta amministrativa di una delle parti del contratto (nella specie, l'appaltatore), stante l'esclusività dell'accertamento del passivo nella sede concorsuale, a cui è comunque tenuta, ai sensi degli artt. 52 e 93 l.fall., la parte creditrice (nella specie, il committente) se il rapporto è ancora pendente e, cioè, non esaurito ai sensi dell'art. 72 l.fall.

L'apertura della procedura concorsuale in pendenza del rapporto contrattuale determina, per regola generale ex art. 72, comma 6, l.fall., valevole anche per l'appalto, l'inefficacia della clausola negoziale che ne fa dipendere la risoluzione da tale evento.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/02/2023, n. 5694
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5694
Data del deposito : 23 febbraio 2023

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