Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/04/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.g. n. 94/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 94/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 15/04/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 16/01/2025 da rappresentata e difesa dall' Parte_1
Avv.to Parillo Luca, e , rappresentato e difeso dall' Avv.to Palmieri Controparte_1
Antonella, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Riardo (CE) in data 26.09.2010 e che dalla loro unione è nato il figlio l 07.10.2013; Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“ 1) i coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
2) il figlio minore esta affidato ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre;
Per_1
3) la casa coniugale, sita in Riardo (Ce), alla via S. Leonardo n. 106, con tutti gli arredi, resterà affidata alla sig.a Pt_1
di guisa che il sig. come già avvenuto, trasferirà altrove la propria residenza e potrà prelevare
[...] Controparte_1
i suoi effetti personali;
4) entrambi i coniugi, come per legge, si impegnano a contribuire a tutto quanto necessario al mantenimento del figlio minore;
in particolare, il sig. verserà in favore della moglie l'importo di € 250,00 (duecentocinquanta/00), Controparte_1 quale contributo per il mantenimento del figlio minore somma che sarà rivalutata, annualmente, secondo gli indici Per_1
ISTAT. La sig.a dichiara di rinunziare al mantenimento per se stessa, poiché percepisce autonomo reddito derivante Pt_1 dallo svolgimento di attività lavorative saltuarie. Infine, sarà devoluto in favore della sig.a l'assegno unico Parte_1
5) il sig. contribuirà, inoltre, nella misura del 50%, alle spese scolastiche, mediche e straordinarie Controparte_1 occorrenti al minore esborsi che la sig. sarà tenuta, oltre che a concordare preventivamente, a documentare Per_1 Pt_1 con fatture e/o ricevute fiscali;
6) il sig. tenendo conto che alterna turni di lavoro con orario 06:00 alle 14:00, una settimana, dalle Controparte_1
14:00 alle 22:00, quella successiva, avrà diritto di vedere e tenere con sé il minore secondo le modalità delineate a Per_1 seguire:
* il martedì e giovedì di ogni settimana dalle ore 14:00 alle ore 19:30 (sino alle ore 22:00, nel periodo estivo o quando libero da impegni scolastici), nonché, nelle medesime giornate, dalle ore 08:30 esclusivamente nel periodo estivo o quando il minore è libero da impegni scolastici, con obbligo del padre a prelevare dalla madre e riaccompagnarlo presso la Per_1 stessa, nonché ad assicurarsi che lo stesso assolva ai suoi impegni scolastici, con particolare riferimento allo svolgimento dei compiti giornalieri;
* fine settimana alternati dal venerdì sera, alle ore 18:00, sino alla domenica sera alle ore 18:00, con impegno del padre a prelevare il minore dalla madre e riaccompagnarlo presso la stessa, con impegno ad assicurarsi che lo stesso assolva ai suoi impegni scolastici, con particolare riferimento allo svolgimento dei compiti giornalieri;
* durante le vacanze scolastiche Natalizie sette (7) giorni consecutivi ad anni alterni: dal 24 al 30 dicembre un anno, e dal
31 dicembre al 6 gennaio l'anno successivo, in caso di disaccordo la scelta spetterà negli anni pari alla madre e negli anni dispari al padre;
* durante le vacanze scolastiche Pasquali tre 3 giorni consecutivi ad anni alterni, in caso di disaccordo la scelta spetterà negli anni pari alla madre e negli anni dispari al padre;
* durante le vacanze scolastiche estive fino a 3 (tre) settimane, anche non consecutive, da concordare fra i genitori nel rispetto dei rispettivi periodi di ferie e, comunque entro la data del 31 maggio;
il medesimo tempo di condivisione in esclusiva nel periodo estivo (fino a 3 settimane) sarà riconosciuto anche a vantaggio della madre;
7) i ricorrenti si danno reciproco assenso al rilascio/rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio per loro stessi;
8) le parti, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra, ritenendosi pienamente soddisfatte dell'accordo raggiunto;
9) le spese di lite si intendono interamente compensate, di guisa che sottoscrivono il presente atto anche gli avvocati Luca
Parillo ed Antonella Palmieri, anche per rinunzia al vincolo di solidarietà professionale, ai sensi dell'art. 13 L.P.”
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge e che gli accordi sono conformi agli interessi del figlio minore;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi,
nata a [...] il [...], e , nato a [...]_1
Riardo (CE) il 26.10.1977;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Riardo (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - atto n. 9, parte II,
Serie A, anno 2010;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato
Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 15/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio