Articolo 2 della Legge 19 dicembre 1975, n. 875
Articolo 1
Versione
10 marzo 1976
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli emendamenti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo XVI della convenzione menzionata all'articolo 1.

Entrata in vigore il 10 marzo 1976