Cass. civ., sez. III, sentenza 20/05/1966, n. 1312
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Sentenza 20 maggio 1966

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E ammissibile il ricorso per Cassazione proposto avverso piu sentenze pronunciate nella stessa causa (nella specie: contro la sentenza di merito e quella emessa nel giudizio di revocazione) e preceduto da un unico deposito per il caso di soccombenza. ( Cfr 914/59).*

Non e consentito rilevare d'ufficio la tardivita della produzione di documenti nuovi, rientrando nella disponibilita della parte interessata la facolta di sollevare o meno la relativa questione. ( Cfr 2708/61).*

Nell'esame dell'unico ricorso per Cassazione proposto avverso la sentenza di merito e contro quella pronunciata nel giudizio di revocazione deve essere data precedenza ai motivi di censura con i quali si investe quest'ultima decisione. In caso di accoglimento di tale impugnazione, il giudizio di revocazione prosegue in Sede di rinvio ed il giudizio per Cassazione della sentenza di merito rimane sospeso, ai sensi dell'art 398 cod proc civ .*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 20/05/1966, n. 1312
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1312
    Data del deposito : 20 maggio 1966

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