Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/03/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere dott. Gabriella Gentile Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
4.03.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2026/24 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Severino Nappi presso il cui Parte_1
studio elettivamente domicilia in Napoli alla via Toledo n. 282;
Appellante
E
, in persona del Controparte_1 CP_2
in persona
[...] Controparte_3 del Dirigente pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Napoli, presso cui ex lege domiciliano in Napoli alla via A. Diaz n. 11;
Appellati
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.07.2024, proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 1104 del 2024, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, che aveva rigettato la domanda con la quale si chiedeva:
“1) previo accertamento della nullità, inefficacia e/o comunque illegittimità del procedimento disciplinare avviato nei confronti del ricorrente, dichiarare decaduto il
, in persona del e l' Controparte_1 CP_4 [...]
, in persona del Direttore p.t., dall'azione Controparte_3
1
2) per l'effetto, dichiarare nullo e/o comunque estinto il procedimento disciplinare avviato nei confronti del ricorrente con raccomandata n.
15376177358-6, ricevuta dal ricorrente in data 17 gennaio 2023, e reintegrare e/o riammettere in servizio il dott. con le mansioni da ultimo svolte;
3) Parte_1 per l'effetto, condannare altresì il , in persona Controparte_1 del e l' , in persona del CP_4 Controparte_3
Direttore p.t., a pagare, in favore del , le retribuzioni non corrisposte dal giorno Pt_1
5 gennaio 2023 e sino alla effettiva reintegrazione / riammissione nelle mansioni da ultimo svolte pari ad Euro 14.869,32, calcolate dal mese di gennaio 2023 e sino al 30 giugno 2023, unitamente a quelle maturande a far data dal 1^ luglio 2023, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun credito e sino al soddisfo, al lordo dell'assegno alimentare;
4) in ogni caso, condannare il , in persona del e Controparte_1 CP_4
l' , in persona del Direttore p.t., al Controparte_3
pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, con attribuzione.” e aveva compensato integralmente le spese di lite tra le parti.
In particolare, l'istante, con varie argomentazioni, sosteneva la violazione e falsa applicazione dell'art. 55 bis e ter del d.lgs. n. 165/2001 per avere il primo giudice, dando rilievo alla presenza nella nota dell'espressione “art. 55 ter”, erroneamente Parte ritenuto che la sospensione disposta dall' fosse idonea a non far decorrere i termini perentori - fissati dalla legge in 120 giorni - per la conclusione del procedimento disciplinare.
Si costituivano in giudizio le parti appellate che chiedevano il rigetto del gravame e, in via incidentale, si dolevano della compensazione delle spese di giudizio.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
L'appello principale è infondato e, pertanto, va rigettato.
In data 10 gennaio 2023, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre
Annunziata, ai sensi dell'articolo 129 disp. att. c.p.p., comunicava al liceo statale
“Pitagora – B. Croce” di Torre Annunziata (NA) che nei confronti del docente erano state applicate, a decorrere dal 5 gennaio 2023, le misure Parte_1
cautelari del divieto di dimora nel territorio della Città Metropolitana di Napoli e del divieto di avvicinamento alla persona offesa ed ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa, in relazione al reato di cui all'art. 609 quater comma 3 c.p..
2 In pari data, la Dirigente Scolastica trasmetteva la notizia, con la nota riservata prot. n.
672, all' il quale adottava un Controparte_3 provvedimento del seguente tenore: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 bis del D.
Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 69 del D. Lgs. n. 150/2009, sostituito dall'art. 13 del D. Lgs. n. 75/2017, si attiva formale procedimento disciplinare, attraverso il presente atto, con il quale si contestano alla S.V. i sottoelencati addebiti. Si precisa che i fatti contestati sono desunti dalla nota riservata, prot. 672 in data 10 gennaio
2023, avente ad oggetto “relazione per ufficio di competenza procedimenti disciplinari per caso docente sconosciuto del liceo statale Pitagora Croce di Torre
Annunziata destinatario di ordinanza cautelare del Tribunale di Torre Annunziata”.
Con l'informativa pervenuta via pec in data 10 gennaio 2023, allegata alla predetta nota dell'Istituzione Scolastica, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Torre Annunziata, ai sensi ai sensi dell'articolo 129 disp. att. c.p.p., ha comunicato all'Amministrazione che nei confronti della S. V. sono state applicate a decorrere dal
5 gennaio 2023 le misure cautelari del divieto di dimora nel territorio della Città
Metropolitana di Napoli e del divieto di avvicinamento alla persona offesa ed ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa in relazione al reato di cui all'art. 609 quater comma 3 c.p. Tali fatti attribuibili alla S.V. rivestono carattere di particolare gravità in considerazione dell'intenzionalità del comportamento, del grado di negligenza dimostrato, della rilevanza degli obblighi violati. Pertanto, si contestano alla S.V., ai sensi degli artt. 55 bis, comma 4, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come introdotto dall'art. 69 del D. Lgs. n. 150 del 27.10.2009, nonché degli artt. 492 e ss.
Del D. Lgs. n. 297/1994, i seguenti addebiti• atti di particolare gravità, non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione rivestita e gravemente contrastanti con i doveri inerenti alla funzione;
• atti di particolare gravità, non conformi all'obbligo di mantenere nei rapporti interpersonali una condotta uniformata non solo a principi generali di correttezza ma, altresì, all'esigenza di coerenza con le specifiche finalità educative dell'intera comunità scolastica, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità delle studentesse e degli studenti;
• violazione del dovere di tenere un comportamento tale da favorire
l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l'Amministrazione e i dipendenti;
• grave abuso di autorità • inosservanza delle disposizioni di legge. Attesa la particolare complessità dell'accertamento dei fatti addebitati e considerato che questo Ufficio non dispone di elementi certi e idonei a comprovare gli eventi di cui al
3 reato 609 quater comma 3 c.p. stigmatizzato nella citata comunicazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, relativa al procedimento penale n. 2558/2022 R.G.N.R., il presente procedimento, ai sensi dell'art. 55 ter, comma 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 69 del D. Lgs. n.
150/2009, modificato dall'art. 14 comma 1 del D. Lgs. n. 75/2017, viene sospeso e verrà riattivato in presenza di ulteriori informazioni o documenti sufficienti a confermare la condotta assunta dalla S.V. medesima.”
Il invocava la decadenza dall'azione disciplinare in quanto il procedimento si Pt_1
sarebbe dovuto necessariamente concludere, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro e non oltre il termine perentorio di 120 giorni (previsti dall'art. 55 bis - Forme e termini del procedimento disciplinare - del d. lgs 165 del
2001) dalla contestazione dell'addebito, avvenuta in data 17.01.2023; sosteneva che il mero richiamo all'art. 55 ter non fosse idoneo a palesare la volontà della p.a. di attendere gli esiti del giudizio penale e consentire la deroga al termine sopra detto.
Il primo giudice, invece, riteneva che dal tenore complessivo dell'atto e dai fatti di causa fosse stata validamente disposta la sospensione, e la Corte condivide l'assunto.
È certamente pacifica la generale natura perentoria del termine di conclusione del procedimento, del resto il comma 6 dell'articolo 55 bis chiarisce che le eventuali esigenze istruttorie (ad es. acquisizione da altre amministrazioni di informazioni o documenti rilevanti) non comportano né sospensione del procedimento né differimento dei relativi termini.
L'art. 55 ter (rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale) del medesimo d. lgs. 165 del 2001 precisa però: “1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, primo periodo, non
è ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente.”
Ciò premesso, l'amministrazione, nel provvedimento disciplinare, evidenziava:
4 - “la particolare complessità dell'accertamento dei fatti addebitati” e di non disporre
“di elementi certi e idonei a comprovare gli eventi”;
-la specifica e derogatoria norma che intendeva applicare (art. 55 ter);
-la riattivazione del procedimento in presenza di ulteriori indicazioni e documenti.
Inoltre, nel frattempo, non procedeva ad acquisire notizie da altri uffici, comportamento che avrebbe costituito segno inequivoco della volontà di procedere ad istruttoria svincolata dal giudizio penale, rientrante nella facoltà di cui al comma 6 dell'art. 55 bis, che non avrebbe comportato alcuna deroga al principio generale di conclusione nel periodo di 120 giorni.
In altri termini, il coordinamento tra: le dedotte complessità della questione e carenza di elementi istruttori, la norma invocata a fondamento della scelta adottata, la condotta contestualmente assunta dall'ufficio, certamente erano tutti elementi idonei a palesare l'intenzione di avvalersi della facoltà di sospensione del procedimento disciplinare per ottenere acquisizioni probatorie dal giudizio penale.
Tale decisione rappresentava un'eccezione al termine di conclusione nei 120 giorni, per cui non poteva accogliersi la richiesta di declaratoria di invalidità della procedura disciplinare e di decadenza dalla relativa azione per decorso del lasso di tempo massimo previsto dalla legge.
Va, inoltre, rigettato l'appello incidentale.
Invero, l'obiettiva particolarità della materia trattata e la necessità di interpretare il contenuto del provvedimento amministrativo di sospensione, seppure solo apparentemente poco chiaro, per le ragioni sopra dette, consentono di ritenere corretta la compensazione delle spese di lite del primo grado.
Il rigetto di entrambi gli appelli costituisce valida ragione per la compensazione delle spese fra le parti anche di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
compensa le spese del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R.
115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, se dovuto il contributo unificato.
Napoli, 4.03.2025
5 Il Consigliere rel. est. Il Presidente dott.ssa Gabriella Gentile dott. Piero Francesco De Pietro
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