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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 13/02/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 151/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. AR Di AS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 151/2019 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. BIASINI DIEGO, elettivamente domiciliati in C.F._2
VIA DELLA CHIUSA, 4 - FRAZ. S. BENEDETTO DI BAGNO, L'AQUILA, presso il difensore avv.
BIASINI DIEGO
ATTORI OPPONENTI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. LUCANTONIO ASCENZO, elettivamente domiciliato in Teramo, Piazza S.
Agostino n. 2, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Scenna, ex art. 82 R.D. 22.1.1934 n. 37,
CONVENUTO OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10/01/2019 e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione all'atto di precetto notificato in date 13.12.2018 e 20.12.2018 dalla
[...]
con il quale veniva loro intimato il pagamento Controparte_1 della somma di €. 251.281,70, oltre agli interessi e alle spese di notifica, in forza del contratto di mutuo fondiario a rogito del Notaio in data 26.10.2010 rep. n. 77857 racc. n. 1, notificato Persona_1 ai debitori in forma esecutiva contestualmente all'atto di precetto.
1 A sostegno della domanda hanno addotto le seguenti ragioni esplicitate nella parte motiva:
1) INDETERMINATEZZA DEL TASSO DI INTERESSE PREVISTO DALLA COMPLESSA E
CONTRADDITTORIA FORMULA NEGOZIALE CONTENUTA NELL'ATTO DI QUITANZA, IN
SOSTANZA PREDENTE UN PIANO DI AMMORTAMENTO “ALLA FRANCESE” A RATE
COSTANTI, MA CON TASSO VARIABILE e CON EFFETTI ANATOCISTICI;
2) violazione dei patti contrattuali COMPORTAMENTO ABUSIVO (ANCHE AI SENSI DELL'ART
9 LEGGE N. 192/1998) DELLA BANCA, LA QUALE SOLO IN SEDE DI QUIETANZA, DOPO
CHE ERA GIA' STATA EROGATA LA SOMMA MUTUATA, SENZA FORNIRE ALCUNA
PREVIA INFORMAZIONE AI MUTUATARI, HA SOTTOPOSTO ALLA FIRMA DEI MEDESIMI
LA COMPLESSA FORMULA NEGOZIALE UNILATERALMENTE PREDISPOSTA, SENZA CHE
POTESSERO COMPRENDERNE LA EFFETTIVA PORTATA;
3) NULLITA' DEGLI INTERESSI USURARI CON APPLICAZIONE DELL'ART. 1815 c.c..
4) ATTEGGAMENTO DI TOTALE CHIUSURA DELLA BANCA CHE HA RIMANDATO AL
MITTENTE TUTTE LE PROPOSTE TRANSATTIVE, rassegando le seguenti conclusioni:
“1. in accoglimento della proposta opposizione all'esecuzione per i motivi tutti di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto da parte della Parte_3
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a procedere alla
[...]
esecuzione, in forza del mutuo fondiario in premessa e per gli importi precettati;
2. dichiarare la nullità delle clausole contrattuali del mutuo fondiario in premessa, nelle quali sono convenuti gli interessi moratori, in quanto ritenute viziate di usura per superamento del tasso soglia di cui alla L. 108/1996; conseguentemente, dichiarare e ritenere, anche per il futuro svolgimento del rapporto, ai sensi dell'art. 1815 c.c., che per il mutuo de quo non sono dovuti interessi, sia corrispettivi che moratori;
3. per l'effetto, dichiarare inammissibile, illegittimo, inefficace, inesistente e/o nullo il titolo esecutivo
(mutuo fondiario stipulato tra le parti il 26 Ottobre 2010, a rogito Notar Persona_1
Repertorio n. 77857 e Raccolta n. 17907) e del precetto, dichiarando nulla e di nessun effetto
l'intimazione di pagamento della somma di cui al precetto notificato in atti, con ogni conseguente provvedimento;
4. dichiarare inammissibile, illegittima, inefficace, inesistente e/o nulla la decadenza dal beneficio del termine formulata ex art. 1186 c.c. e, conseguentemente, ritenuta la sussistenza del detto beneficio, condannare la in persona del suo Parte_3
legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione di tutti gli interessi corrisposti dai signori Pt_1
e , indicati prudenzialmente nella somma di Euro 45.000,00, o nella diversa Parte_2
2 maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, con rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo, disponendo la compensazione fino al corrispondente credito della
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Parte_3
secondo il ricalcolo del piano di ammortamento, che verrà eseguito dal CTU contabile, che sin da ora si chiede;
5. in subordine, dichiarare la nullità delle clausole di determinazione dei tassi, per l'indeterminatezza
e/o indeterminabilità delle condizioni economiche, ex artt. 1418 e 1346 c.c., e, conseguentemente, condannare la in persona del suo Parte_3
legale rappresentante pro-tempore, alla rideterminazione dell'effettivo saldo dare/avere per
l'operazione di finanziamento contestata, operando il computo del piano di rimborso del mutuo con
l'impiego dei criteri sostitutivi consentiti dalla legge, ex art. 1284 c.c., e/o ex art. 117 del d. lgs
385/1993;
6. in ogni caso, ritenere illegittimamente e/o erroneamente disposta la segnalazione dei signori Pt_1
e alla Centrale Rischi della Banca di Italia e per l'effetto ordinare alla Parte_2
in persona del suo legale Parte_3
rappresentante pro-tempore, di disporre l'immediata sospensione di detta segnalazione, nonché condannare la medesima al risarcimento del danno conseguente nella misura che sarà Pt_3
quantificata all'esito dell'espletanda istruttoria e/o in via equitativa. Il tutto con vittoria delle spese, diritti e onorari di causa, oltre RSG, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
Costituendosi in giudizio la di con precipua comparsa ha Parte_3 Pt_3
impugnato contestato tutte le deduzioni, argomentazioni e richieste degli attori ritenute palesemente infondate in fatto e in diritto per le motivazioni ivi esplicitate, concludendo per il rigetto dell'opposizione con condanna degli opponenti alla rifusione delle spese di lite. e contestando tutte le eccezioni e richieste formulate dalla parte attrice,
Concesso alla prima udienza il termine per esperire il tentativo di mediazione obbligatorio, poi non andato a buon fine, all'esito del memorie istruttorie depositate ex art. 183, comma VI c.p.c., il magistrato riteneva istruita la causa con le sole rispettive produzioni documentali e allegazioni e fissava udienza di precisazione delle conclusioni alla quale le parti attrici, così come rappresentate, ribadivano la rinuncia agli atti del giudizio come da atto già depositato e a loro firma del 10.01.2022 attraverso il quale manifestavano la propria volontà di non avere più interesse alla prosecuzione del presente giudizio;
atteso che la parte opposta ha accettato tale rinuncia come da atto allegato nella nota di deposito del 27.01.2022, occorre dichiarare l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del
3 giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c. in quanto le parti danno atto di aver conciliato la lite e chiedono, entrambe, pronunciarsi sentenza di estinzione con spese integralmente compensate.
Invero, con il deposito di detto documento sottoscritto dalle parti, si evince la sopravvenuta carenza d'interesse alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le stesse e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio. L'interesse ad agire deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione o l'impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l'interesse ad agire (cfr. Cass. S.U. 29 novembre
2006 n. 2578, Cass. 13 luglio 2009 n. 16341).
E' altresì noto che il verificarsi di una causa idonea ad eliminare le ragioni del contendere, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire ovvero l'interesse ad ottenere una sentenza favorevole che permetta di conseguire un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, è rilevabile anche d'ufficio dall'organo giudicante.
Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti che hanno concordemente ed espressamente chiesto la compensazione integrale delle stesse stante il disposto dell'art. 306, ultimo comma, c.p.c., il quale prevede che “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. AR Di AS, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 151/2019 R.G. promossa da e Parte_1 Parte_2
contro in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede in Pt_3
dichiara l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c.; compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Teramo, 13 Febbraio 2025
IL GIUDICE ON.
dott. AR Di AS
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. AR Di AS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 151/2019 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. BIASINI DIEGO, elettivamente domiciliati in C.F._2
VIA DELLA CHIUSA, 4 - FRAZ. S. BENEDETTO DI BAGNO, L'AQUILA, presso il difensore avv.
BIASINI DIEGO
ATTORI OPPONENTI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. LUCANTONIO ASCENZO, elettivamente domiciliato in Teramo, Piazza S.
Agostino n. 2, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Scenna, ex art. 82 R.D. 22.1.1934 n. 37,
CONVENUTO OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10/01/2019 e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione all'atto di precetto notificato in date 13.12.2018 e 20.12.2018 dalla
[...]
con il quale veniva loro intimato il pagamento Controparte_1 della somma di €. 251.281,70, oltre agli interessi e alle spese di notifica, in forza del contratto di mutuo fondiario a rogito del Notaio in data 26.10.2010 rep. n. 77857 racc. n. 1, notificato Persona_1 ai debitori in forma esecutiva contestualmente all'atto di precetto.
1 A sostegno della domanda hanno addotto le seguenti ragioni esplicitate nella parte motiva:
1) INDETERMINATEZZA DEL TASSO DI INTERESSE PREVISTO DALLA COMPLESSA E
CONTRADDITTORIA FORMULA NEGOZIALE CONTENUTA NELL'ATTO DI QUITANZA, IN
SOSTANZA PREDENTE UN PIANO DI AMMORTAMENTO “ALLA FRANCESE” A RATE
COSTANTI, MA CON TASSO VARIABILE e CON EFFETTI ANATOCISTICI;
2) violazione dei patti contrattuali COMPORTAMENTO ABUSIVO (ANCHE AI SENSI DELL'ART
9 LEGGE N. 192/1998) DELLA BANCA, LA QUALE SOLO IN SEDE DI QUIETANZA, DOPO
CHE ERA GIA' STATA EROGATA LA SOMMA MUTUATA, SENZA FORNIRE ALCUNA
PREVIA INFORMAZIONE AI MUTUATARI, HA SOTTOPOSTO ALLA FIRMA DEI MEDESIMI
LA COMPLESSA FORMULA NEGOZIALE UNILATERALMENTE PREDISPOSTA, SENZA CHE
POTESSERO COMPRENDERNE LA EFFETTIVA PORTATA;
3) NULLITA' DEGLI INTERESSI USURARI CON APPLICAZIONE DELL'ART. 1815 c.c..
4) ATTEGGAMENTO DI TOTALE CHIUSURA DELLA BANCA CHE HA RIMANDATO AL
MITTENTE TUTTE LE PROPOSTE TRANSATTIVE, rassegando le seguenti conclusioni:
“1. in accoglimento della proposta opposizione all'esecuzione per i motivi tutti di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto da parte della Parte_3
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a procedere alla
[...]
esecuzione, in forza del mutuo fondiario in premessa e per gli importi precettati;
2. dichiarare la nullità delle clausole contrattuali del mutuo fondiario in premessa, nelle quali sono convenuti gli interessi moratori, in quanto ritenute viziate di usura per superamento del tasso soglia di cui alla L. 108/1996; conseguentemente, dichiarare e ritenere, anche per il futuro svolgimento del rapporto, ai sensi dell'art. 1815 c.c., che per il mutuo de quo non sono dovuti interessi, sia corrispettivi che moratori;
3. per l'effetto, dichiarare inammissibile, illegittimo, inefficace, inesistente e/o nullo il titolo esecutivo
(mutuo fondiario stipulato tra le parti il 26 Ottobre 2010, a rogito Notar Persona_1
Repertorio n. 77857 e Raccolta n. 17907) e del precetto, dichiarando nulla e di nessun effetto
l'intimazione di pagamento della somma di cui al precetto notificato in atti, con ogni conseguente provvedimento;
4. dichiarare inammissibile, illegittima, inefficace, inesistente e/o nulla la decadenza dal beneficio del termine formulata ex art. 1186 c.c. e, conseguentemente, ritenuta la sussistenza del detto beneficio, condannare la in persona del suo Parte_3
legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione di tutti gli interessi corrisposti dai signori Pt_1
e , indicati prudenzialmente nella somma di Euro 45.000,00, o nella diversa Parte_2
2 maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, con rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo, disponendo la compensazione fino al corrispondente credito della
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Parte_3
secondo il ricalcolo del piano di ammortamento, che verrà eseguito dal CTU contabile, che sin da ora si chiede;
5. in subordine, dichiarare la nullità delle clausole di determinazione dei tassi, per l'indeterminatezza
e/o indeterminabilità delle condizioni economiche, ex artt. 1418 e 1346 c.c., e, conseguentemente, condannare la in persona del suo Parte_3
legale rappresentante pro-tempore, alla rideterminazione dell'effettivo saldo dare/avere per
l'operazione di finanziamento contestata, operando il computo del piano di rimborso del mutuo con
l'impiego dei criteri sostitutivi consentiti dalla legge, ex art. 1284 c.c., e/o ex art. 117 del d. lgs
385/1993;
6. in ogni caso, ritenere illegittimamente e/o erroneamente disposta la segnalazione dei signori Pt_1
e alla Centrale Rischi della Banca di Italia e per l'effetto ordinare alla Parte_2
in persona del suo legale Parte_3
rappresentante pro-tempore, di disporre l'immediata sospensione di detta segnalazione, nonché condannare la medesima al risarcimento del danno conseguente nella misura che sarà Pt_3
quantificata all'esito dell'espletanda istruttoria e/o in via equitativa. Il tutto con vittoria delle spese, diritti e onorari di causa, oltre RSG, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
Costituendosi in giudizio la di con precipua comparsa ha Parte_3 Pt_3
impugnato contestato tutte le deduzioni, argomentazioni e richieste degli attori ritenute palesemente infondate in fatto e in diritto per le motivazioni ivi esplicitate, concludendo per il rigetto dell'opposizione con condanna degli opponenti alla rifusione delle spese di lite. e contestando tutte le eccezioni e richieste formulate dalla parte attrice,
Concesso alla prima udienza il termine per esperire il tentativo di mediazione obbligatorio, poi non andato a buon fine, all'esito del memorie istruttorie depositate ex art. 183, comma VI c.p.c., il magistrato riteneva istruita la causa con le sole rispettive produzioni documentali e allegazioni e fissava udienza di precisazione delle conclusioni alla quale le parti attrici, così come rappresentate, ribadivano la rinuncia agli atti del giudizio come da atto già depositato e a loro firma del 10.01.2022 attraverso il quale manifestavano la propria volontà di non avere più interesse alla prosecuzione del presente giudizio;
atteso che la parte opposta ha accettato tale rinuncia come da atto allegato nella nota di deposito del 27.01.2022, occorre dichiarare l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del
3 giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c. in quanto le parti danno atto di aver conciliato la lite e chiedono, entrambe, pronunciarsi sentenza di estinzione con spese integralmente compensate.
Invero, con il deposito di detto documento sottoscritto dalle parti, si evince la sopravvenuta carenza d'interesse alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le stesse e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio. L'interesse ad agire deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione o l'impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l'interesse ad agire (cfr. Cass. S.U. 29 novembre
2006 n. 2578, Cass. 13 luglio 2009 n. 16341).
E' altresì noto che il verificarsi di una causa idonea ad eliminare le ragioni del contendere, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire ovvero l'interesse ad ottenere una sentenza favorevole che permetta di conseguire un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, è rilevabile anche d'ufficio dall'organo giudicante.
Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti che hanno concordemente ed espressamente chiesto la compensazione integrale delle stesse stante il disposto dell'art. 306, ultimo comma, c.p.c., il quale prevede che “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. AR Di AS, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 151/2019 R.G. promossa da e Parte_1 Parte_2
contro in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede in Pt_3
dichiara l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c.; compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Teramo, 13 Febbraio 2025
IL GIUDICE ON.
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