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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/11/2024, n. 2651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2651 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Viviana Cusolito Giudice dott. Ivana Acacia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.4685 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, ed ivi residente in [...]
domiciliata in Messina, via dei Mille n. 134, presso lo studio dell'avv. Aldo
Lombardo, (C.F.: ), pec: C.F._2 Email_1
telefax: 0907386165, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) ed ivi residente via Comunale Santo Interno 28 Isolato C.F._3
pal. 11 , attualmente dimorante presso la Parte_2 [...]
93100 Caltanissetta, elettivamente Parte_3
domiciliato a Messina alla Via Tommaso Cannizzaro n. 134 presso e nello studio dell'Avv. Domenico Restuccia (CF: ) del Foro di C.F._4
Messina, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti ed il quale ha dichiarato di voler ricevere eventuali comunicazioni relative al presente
1 procedimento al numero fax 0906512386 o tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (pec): tudiorestuccia. ; Email_2 E_3
PARTE RESISTENTE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .12 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 29.11.2023, premesso che da una Parte_1
relazione sentimentale con era nata a Messina, in [...] Controparte_1
07.02.2020, la figlia che la convivenza delle Parte_4
parti era cessata e da quel momento il non aveva mai CP_1
provveduto al mantenimento della figlia, che era rimasta a vivere con la madre,
o vi aveva provveduto in maniera sporadica;
che il aveva la CP_1
possibilità di vedere la figlia in ogni momento ed ella auspicava un riavvicinamento tra padre e figlia;
tutto ciò premesso, chiedeva l'affidamento esclusivo a sé della figlia minore e che fosse posto a carico del Parte_4 [...]
l'obbligo di corrispondere un assegno non inferiore ad € 400,00 CP_1
mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia oltre alle spese straordinarie per intero;
chiedeva, altresì, che fosse disposto un equo indennizzo a carico del resistente ed a favore della deducente per le spese da lei sostenute per il mantenimento della figlia sin dalla cessazione della convivenza.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 28.12.2023.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 28.06.2024, si costituiva il quale contestava le accuse della Controparte_1
ricorrente riguardo al fatto che egli non avesse contribuito al mantenimento della figlia ed evidenziava che egli aveva sempre cercato di mantenere un legame significativo con la minore. Osservava che egli risiedeva in una comunità
2 terapeutica per affrontare e risolvere una dipendenza patologica, ma ciò non aveva mai ostacolato il suo impegno nel provvedere al benessere della figlia.
Chiedeva che la minore fosse affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, pur non opponendosi alla collocazione prevalente della minore presso la madre, ma chiedeva che fossero previste le visite del padre. Quanto al mantenimento, evidenziava che, essendo in una comunità terapeutica, non aveva la possibilità di produrre reddito, ma si impegnava, comunque, a contribuire ai bisogni della figlia mediante la corresponsione di un assegno pari a € 150,00 mensili oltre al
50 % delle spese straordinarie. Chiedeva, invece, il rigetto della domanda volta alla corresponsione di un indennizzo per il mancato mantenimento, poichè non era vero che egli si fosse sottratto all'obbligo di mantenimento.
Con note depositate il 27.06.2024 la ricorrente produceva provvedimento emesso il 23.04.2024, con il quale il Tribunale di Messina aveva così statuito:
"ex art. 473bis.71 cpc, ordina a di cessare le condotte Controparte_1
pregiudizievoli nei confronti della DURANTE ed ordina allo stesso di non avvicinarsi alla casa della stessa ed al suo luogo di lavoro. Fissa la durata dell'ordine di protezione in mesi sei".
All'udienza del 02.07.2024 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c., il
Giudice, preso atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza delle parti, provvedeva in via provvisoria ed urgente, ai sensi dell'art. 473 bis .22 c.p.c., affidando figlia minore nata a Parte_4
Messina in data 07.02.2020, alla madre;
disponendo che fosse la struttura di ricovero del ad individuare le modalità di incontro tra padre e CP_1
figlia; ponendo a carico di l'obbligo di Controparte_1
corrispondere a un assegno mensile di € 150,00 a Parte_1
titolo di contributo al mantenimento della prole, oltre al 50 % delle spese straordinarie, da individuare sulla base delle Linee Guida del CNF.
3 Alla successiva udienza del 14.11.2024 i procuratori delle parti dichiaravano che i loro assistiti avevano raggiunto un accordo, come da atti separati depositati telematicamente nel fascicolo il 13.11.2024 e chiedevano che si desse atto di tale accordo.
Il Giudice delegato, ritenuto che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che l'accordo delle parti concernente la disciplina dell'affidamento della figlia minorenne, dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento, possa essere accolto. D'altronde, osservato che in materia di famiglia di fatto, non fondata sul matrimonio, non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto. L'esame del Tribunale risulta, pertanto, elettivamente diretto solo ad un controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni contenute nell'accordo con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni agli interessi dei figli minori. Nel caso in esame tale verifica consente, allora, di affermare che non vi sono motivi ostativi al recepimento delle condizioni indicate dalle parti.
Appare equo, in considerazione delle ragioni della decisione e della impossibilità di configurare la soccombenza di una delle parti, compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
4 Visti gli artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis .28 c.p.c., prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti concernente la disciplina dell'affidamento della figlia minorenne nata a Messina, in [...] Parte_4
07.02.2020, dei tempi di permanenza della predetta minore con entrambi i genitori, dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento, quale risultava come dai due atti separatamente sottoscritti dalle parti ed aventi identico contenuto, depositati telematicamente nel fascicolo il 13.11.2024; dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il
22/11/2024.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Viviana Cusolito Giudice dott. Ivana Acacia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.4685 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, ed ivi residente in [...]
domiciliata in Messina, via dei Mille n. 134, presso lo studio dell'avv. Aldo
Lombardo, (C.F.: ), pec: C.F._2 Email_1
telefax: 0907386165, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) ed ivi residente via Comunale Santo Interno 28 Isolato C.F._3
pal. 11 , attualmente dimorante presso la Parte_2 [...]
93100 Caltanissetta, elettivamente Parte_3
domiciliato a Messina alla Via Tommaso Cannizzaro n. 134 presso e nello studio dell'Avv. Domenico Restuccia (CF: ) del Foro di C.F._4
Messina, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti ed il quale ha dichiarato di voler ricevere eventuali comunicazioni relative al presente
1 procedimento al numero fax 0906512386 o tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (pec): tudiorestuccia. ; Email_2 E_3
PARTE RESISTENTE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .12 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 29.11.2023, premesso che da una Parte_1
relazione sentimentale con era nata a Messina, in [...] Controparte_1
07.02.2020, la figlia che la convivenza delle Parte_4
parti era cessata e da quel momento il non aveva mai CP_1
provveduto al mantenimento della figlia, che era rimasta a vivere con la madre,
o vi aveva provveduto in maniera sporadica;
che il aveva la CP_1
possibilità di vedere la figlia in ogni momento ed ella auspicava un riavvicinamento tra padre e figlia;
tutto ciò premesso, chiedeva l'affidamento esclusivo a sé della figlia minore e che fosse posto a carico del Parte_4 [...]
l'obbligo di corrispondere un assegno non inferiore ad € 400,00 CP_1
mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia oltre alle spese straordinarie per intero;
chiedeva, altresì, che fosse disposto un equo indennizzo a carico del resistente ed a favore della deducente per le spese da lei sostenute per il mantenimento della figlia sin dalla cessazione della convivenza.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 28.12.2023.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 28.06.2024, si costituiva il quale contestava le accuse della Controparte_1
ricorrente riguardo al fatto che egli non avesse contribuito al mantenimento della figlia ed evidenziava che egli aveva sempre cercato di mantenere un legame significativo con la minore. Osservava che egli risiedeva in una comunità
2 terapeutica per affrontare e risolvere una dipendenza patologica, ma ciò non aveva mai ostacolato il suo impegno nel provvedere al benessere della figlia.
Chiedeva che la minore fosse affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, pur non opponendosi alla collocazione prevalente della minore presso la madre, ma chiedeva che fossero previste le visite del padre. Quanto al mantenimento, evidenziava che, essendo in una comunità terapeutica, non aveva la possibilità di produrre reddito, ma si impegnava, comunque, a contribuire ai bisogni della figlia mediante la corresponsione di un assegno pari a € 150,00 mensili oltre al
50 % delle spese straordinarie. Chiedeva, invece, il rigetto della domanda volta alla corresponsione di un indennizzo per il mancato mantenimento, poichè non era vero che egli si fosse sottratto all'obbligo di mantenimento.
Con note depositate il 27.06.2024 la ricorrente produceva provvedimento emesso il 23.04.2024, con il quale il Tribunale di Messina aveva così statuito:
"ex art. 473bis.71 cpc, ordina a di cessare le condotte Controparte_1
pregiudizievoli nei confronti della DURANTE ed ordina allo stesso di non avvicinarsi alla casa della stessa ed al suo luogo di lavoro. Fissa la durata dell'ordine di protezione in mesi sei".
All'udienza del 02.07.2024 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c., il
Giudice, preso atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza delle parti, provvedeva in via provvisoria ed urgente, ai sensi dell'art. 473 bis .22 c.p.c., affidando figlia minore nata a Parte_4
Messina in data 07.02.2020, alla madre;
disponendo che fosse la struttura di ricovero del ad individuare le modalità di incontro tra padre e CP_1
figlia; ponendo a carico di l'obbligo di Controparte_1
corrispondere a un assegno mensile di € 150,00 a Parte_1
titolo di contributo al mantenimento della prole, oltre al 50 % delle spese straordinarie, da individuare sulla base delle Linee Guida del CNF.
3 Alla successiva udienza del 14.11.2024 i procuratori delle parti dichiaravano che i loro assistiti avevano raggiunto un accordo, come da atti separati depositati telematicamente nel fascicolo il 13.11.2024 e chiedevano che si desse atto di tale accordo.
Il Giudice delegato, ritenuto che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che l'accordo delle parti concernente la disciplina dell'affidamento della figlia minorenne, dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento, possa essere accolto. D'altronde, osservato che in materia di famiglia di fatto, non fondata sul matrimonio, non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto. L'esame del Tribunale risulta, pertanto, elettivamente diretto solo ad un controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni contenute nell'accordo con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni agli interessi dei figli minori. Nel caso in esame tale verifica consente, allora, di affermare che non vi sono motivi ostativi al recepimento delle condizioni indicate dalle parti.
Appare equo, in considerazione delle ragioni della decisione e della impossibilità di configurare la soccombenza di una delle parti, compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
4 Visti gli artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis .28 c.p.c., prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti concernente la disciplina dell'affidamento della figlia minorenne nata a Messina, in [...] Parte_4
07.02.2020, dei tempi di permanenza della predetta minore con entrambi i genitori, dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento, quale risultava come dai due atti separatamente sottoscritti dalle parti ed aventi identico contenuto, depositati telematicamente nel fascicolo il 13.11.2024; dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il
22/11/2024.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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