CA
Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/09/2025, n. 2709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2709 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria Di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 11.9.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3085 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, rappresentato e difeso, per procura speciale alle liti depositata Parte_1 telematicamente insieme al ricorso in appello, dagli avvocati Pierluigi Nazzaro e
Giorgia Villani, con i quali elettivamente domicilia presso lo studio del primo difensore.
-APPELLANTE-
E
rappresentato e difeso, per Controparte_1 procura generale alle liti a rogito Notaio in Roma, in data 23.1.2020 Persona_1
(rep. 7131, racc. 37590), dall'avvocata Clotilde Mazza, con i quali elettivamente domicilia in Roma, Via Cesare Beccaria 29, presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto
-APPELLATO-
NONCHÉ
, rappresentata e difesa, per procura speciale Controparte_2 alle liti in atti, dall'avvocata Carolina Barone, con la quale e presso la quale elettivamente domicilia.
-APPELLATA-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 5329/2024, pronunciata dal Tribunale di
Roma, sezione lavoro e pubblicata in data 9.5.2024. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi del giudizio di appello e come da verbale di udienza del 11.9.2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. interpone appello contro la sentenza in epigrafe indicata, con Parte_1 la quale il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso da lui proposto in primo grado avverso l'intimazione di pagamento n. 09720239115526245000 e avverso gli avvisi di addebito n. 3972016000224175600, n. 39720211001110678500 e n.
397202200088087300, da detta intimazione richiamati.
L'appellante addebita alla decisione gravata: (1) l'erronea reiezione dell'istanza di remissione in termini da lui proposta in primo grado;
(2) l'omessa sospensione del giudizio ex art. 337 c.p.c., poiché l'avviso di addebito n. 3972016000224175600 era stato impugnato in altro giudizio, ora pendente innanzi alla Corte di Appello di Roma;
(3) l'erronea valutazione della valida notifica degli avvisi di addebito n.
3972021001110678500 e n. 397202200088087300; (4) l'omesso rilievo d'ufficio della prescrizione della pretesa contributiva di cui all'avviso di addebito n.
3972021001110678500, indipendentemente dalla sua valida notificazione. Chiede la riforma della decisione gravata, nel senso di “accertare e dichiarare la nullità annullabilità inefficacia e comunque l'illegittimità in parte qua della intimazione di pagamento n. 09720239115526245000 e degli avvisi di addebito nn.
3972016000224175600, 3972021001110678500, 397202200088087300 presupposti e dichiarare non dovute le somme ivi portate con declaratoria di insussistenza del diritto in capo alle resistenti di procedere ad esecuzione forzata in danno del ricorrente in ragione delle somme portate nei predetti atti”
Si costituiscono in appello ed . CP_1 Controparte_2
L'ente previdenziale argomenta sull'infondatezza dell'impugnazione, della quale chiede la reiezione.
chiede la reiezione dell'appello, per Controparte_2 infondatezza delle censura, e al contempo rileva che la Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 862/2025 aveva confermato, così respingendo l'appello del la Pt_1 validità dell'intimazione di pagamento n. 09720229019975133/000, riferita ai medesimi avvisi di addebito oggi opposti.
Ricostituito il contraddittorio in appello ed acquisto telematicamente il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza di discussione del 11.9.2025 l'impugnazione era discussa come da verbale e decisa come da dispositivo.
2. Il primo motivo di appello, che si duole del mancato accoglimento dell'istanza di remissione in termini per proporre opposizione avverso l'intimazione di pagamento,
Pag. 2 a 9
è inammissibile.
L'appellante, infatti, in primo grado ha proposto, nell'unico ricorso, due distinte opposizioni, l'una agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. al fine di far valere vizi propri dell'intimazione di pagamento e l'altra (all'evidenza ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 46/1999
e dell'art. 615 c.p.c.) diretta a contestare il merito della pretesa contributiva di cui agli avvisi di addebito n. 3972016000224175600, n. 3972021001110678500 e n.
397202200088087300 (richiamati nell'intimazione), sul presupposto che detti atti non gli sarebbero stati mai validamente notificati, così da essere da lui conosciuti soltanto al momento della ricezione della contestata intimazione di pagamento.
L'istanza di remissione in termini è palesemente formulata soltanto in relazione alla prima opposizione, l'unica rispetto alla quale il ricorso può reputarsi tardivo ed infatti unicamente in relazione all'opposizione agli atti esecutivi è stata vagliata e disattesa, con conseguente declaratoria di inammissibilità, dalla decisione di primo grado qui censurata.
La statuizione avente ad oggetto l'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c., tuttavia, non è censurabile con l'appello, ma unicamente con il ricorso per cassazione (art. 618, ult. co. c.p.c.), a nulla rilevando che la pronuncia gravata abbia statuito anche sull'opposizione all'esecuzione, poiché in materia di opposizione a cartella di pagamento avente ad oggetto i contributi previdenziali, è certamente possibile esperire con un unico atto sia l'opposizione sul merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 46/1999 sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente alla regolarità formale della cartella (o della successiva intimazione di pagamento) ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (al quale rinvia l'art. 29 d.lgs. 34/1999), ma ciò non toglie, tuttavia, che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 c.p.c., va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della notificazione (ex multis Cass.
3.11.2021 n. 31457).
3. Il secondo motivo di appello lamenta la mancata sospensione del processo ai sensi dell'art. 337 c.p.c.
L'accoglimento della censura potrebbe unicamente portare ad una pronuncia di sospensione del processo, che l'appellante ha continuato ad invocare in questo giudizio.
L'impugnante aveva dedotto in primo grado di aver già proposto, sempre innanzi al Tribunale di Roma, autonoma opposizione avverso l'avviso di addebito n.
3972016000224175600 e che quel giudizio si era concluso con pronuncia (la n.
4777/2023 del 11.5.2023) di integrale reiezione delle sue ragioni.
Pag. 3 a 9
L'appello avverso la sentenza n. 4777/2023 resa in data 11.5.2023 dal Tribunale di Roma è stato definito, poiché la Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 862/2025 resa in data 4.3.2025 (prodotta in appello da ), ha Controparte_2 respinto l'impugnazione proposta da così confermando la decisione Parte_1 di primo grado, reiettiva dell'opposizione.
In data 10.9.2025 l'impugnante ha depositato telematicamente, al di fuori di ogni autorizzazione della Corte, ricorso per cassazione avverso quella decisione e notifica del medesimo alle controparti.
Tanto premesso in fatto, la censura non è fondata ed anche in questa sede si deve ribadire il diniego di sospensione.
La sospensione di cui all'art. 337, comma 2 c.p.c., a differenza di quella disciplinata dall'art. 295 c.p.c., è infatti meramente discrezionale e non obbligatoria, dovendo essere disposta unicamente allorché il giudice del successivo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l'autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici (ex multis Cass. n.
14738/2019; Cass. n. 16051/2022).
Il Tribunale, tuttavia, ben lungi dal non condividere la sentenza n. 4777/2023,
l'ha integralmente recepita, tanto da affermare che “la questione dell'avvenuta rituale notifica di uno degli avvisi di addebito – quello n. 397 2016 000224175600 –posto a base dell'intimazione di pagamento impugnata è già stata esaminata da questo
Tribunale con sentenza n. 4777/2023 dell'11/5/2023, che ha affermato, sulla base di convincenti argomentazioni, la validità di tale adempimento, eseguito in data
18/4/2016” (cfr. § 5 della decisione qui impugnata), sicché rettamente il primo giudice non ha sospeso il giudizio ai sensi dell'art. 337, comma 2 c.p.c.
Questa Corte, poi, condivide appieno le conclusioni della sentenza n. 4777/2023
e quelle della decisione di appello (Corte di Appello di Roma, sentenza n. 862/2025, pubblicata il 4.3.2025), poiché in quei giudizi la valida notificazione del citato avviso di addebito n. 3972016000224175600 era stata sostenuta sulla base di argomentazioni che, riproposte in questo giudizio con riferimento ai residui avvisi di addebito, anche questo Collegio stima prive di fondamento per le considerazioni che a breve si andranno ad esporre.
Il secondo motivo di appello è dunque respinto, sicché resta fermo nel presente l'accertamento della valida notificazione dell'avviso di addebito n.
3972016000224175600, poiché la sopra riportata motivazione è contestata unicamente sotto il profilo (qui ritenuto infondato) dell'omessa sospensione del
Pag. 4 a 9
giudizio.
4. Il terzo motivo torna a proporre le contestazioni, già sollevate in primo grado, circa l'invalidità della notificazione a mezzo del servizio postale degli avvisi di addebito n. 3972021001110678500 e n. 397202200088087300.
L'appellante, in primo luogo, torna a sostenere la non riconducibilità della fotocopia del retro degli avvisi di ricevimento a quello che si assume esserne il fronte ed in particolare denuncia come erronea la motivazione del primo giudice, laddove ha affermato che “i due avvisi di ricevimento recano sul fronte il numero identificativo che compare nei due avvisi di addebito, ossia 64981914181-3 e 68488058020-2, e attestano date di spedizione che risultano coerenti con le date di formazione dei due titoli, datati rispettivamente 9/11/2021 e 9/7/2022”, sostenendo che tale argomentazione consente di riferire agli avvisi di addebito unicamente il fronte dell'avviso di ricevimento, ma non anche la fotocopia prodotta come loro retro.
La censura è inammissibile ed in ogni caso infondata.
E' inammissibile perché omette di confrontarsi e quindi di criticare l'ulteriore ed autonoma ratio decidendi con la quale il Tribunale ha respinto detta eccezione, ossia quella con la quale la decisione gravata ha osservato che la deduzione dell'originario ricorrente doveva reputarsi assolutamente generica, poiché non indicava “alcun concreto elemento idoneo ad attestare la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta”, così esaurendosi “in una contestazione assolutamente generica circa la non riconducibilità del fronte al retro” (§ 6.1. della sentenza); affermazione da leggersi congiuntamente al principio di diritto, richiamato al precedente § 5 della sentenza appellata, per cui ”il disconoscimento ex art. 2712 c.c. deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi idonei
a attestare la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta”.
La censura è in ogni caso infondata, oltre che per le ragioni già illustrate dal
Tribunale, anche perché: (a) l'appellante non allega di quale atto (o di quali atti), in ipotesi diverso dagli avvisi di addebito qui contestati, i retro degli avvisi di ricevimento prodotti (che l'impugnante in questa sede rinuncia a dedurre come alterati, assumendo che la loro produzione sia frutto di mero errore e che comunque non palesano alterazione alcuna, peraltro neppure prospettata) attesterebbero la consegna;
(b) i detti retro degli avvisi di ricevimento recano comunque la data in cui la raccomandata è stata consegnata al portiere dello stabile (raccomandata n.
68488058020-2) e la data in cui l'agente postale ha tentato la consegna
(raccomandata n. 64981914181-3), così lasciando avviso;
(c) detta date sono perfettamente congruenti con quelle di spedizione.
Pag. 5 a 9
Ugualmente infondata è la censura con la quale l'impugnante lamenta il mancato accoglimento dell'eccezione diretta a postulare la natura apocrifa della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. 68488058020-2, sul dichiarato presupposto che la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento in corrispondenza del “soggetto ricevente”, in difetto di indicazioni contrarie dell'agente postale (come nel caso di specie, ove non vi è alcuna indicazione del soggetto ricevente), deve ritenersi il destinatario, ossia il Sig. e in quanto tale la Pt_1 sottoscrizione è stata disconosciuta in quanto apocrifa (così pag. 8 dell'appello).
La contestazione non ha pregio, perché muove da un errato presupposto di fatto, ossia che l'avviso di ricevimento debba intendersi come attestante la consegna allo stesso appellante, e conseguentemente è erronea la conseguenza che da detta fallace principio si vorrebbe trarre, ossia che il disconoscimento della sottoscrizione produrrebbe l'effetto di rendere inutilizzabile il documento, considerata la mancata proposizione di istanza di verificazione.
Come anche rilevato dalla sentenza gravata (ai cui richiami di giurisprudenza di legittimità si rinvia), l'omessa indicazione nell'avviso di ricevimento della qualità e delle esatte generalità della persona alla quale è stato consegnato il plico rappresenta evenienza irrilevante nella presente fattispecie, in cui l'avviso di addebito è stato notificato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento spedita direttamente dall'ente previdenziale ai sensi dell'ultima parte dell'art. 30, comma 4 d.l. n. 78/2018, conv. in l. n. 122/2010, poiché in tale ipotesi trova applicazione la disciplina del servizio postale ordinario ed in particolare gli artt. 32 e 39 DM 9.4.2001, con il corollario per cui è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza alcun altro adempimento da parte dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire la mittente, poiché la relazione tra la persona a cui il plico è destinato e quella a cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata
Nella specie, l'agente postale, sottoscrivendo l'avviso, ha attestato di aver consegnato il plico a persona qualificatasi come , che la decisione gravata Parte_2 ha ritenuto essere il portiere dello stabile ove risiede l'appellante.
Quest'ultimo, poi, non contesta l'effettiva esistenza di detto soggetto e la sua
Pag. 6 a 9
qualità di portiere dello stabile, né tanto meno propone querela di falso al fine di contestare il dato fattuale della consegna del plico a . Parte_2
Alla contestazione della sottoscrizione apposta da un terzo, poi, non si applica la disciplina di cui agli art. 241 e ss c.p.c., poiché la parte può liberamente disconoscere la riconducibilità della firma al suo apparente autore, mentre il giudice può, del pari liberamente, ritenerne la genuinità sulla base degli altri elementi probatori acquisiti al giudizio.
La sentenza gravata ha ritenuto la sottoscrizione riconducibile a Parte_2 ponendola a raffronto con quella dallo stesso apposta su altro avviso di ricevimento
(§ 6.1 della sentenza), con valutazione di identità che l'appello non censura specificamente.
La sentenza appellata merita dunque conferma nella parte in cui ha ritenuto validamente notificato l'avviso di addebito n. 39720220008800873000;
Da ultimo, il terzo motivo d'appello censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto validamente notificato l'avviso di addebito n.
3972021001110678500.
Il primo giudice, premesso in fatto che “la raccomandata n. 64981914181-3, con cui risulta spedito l'avviso di addebito n. 64981914181, è stata notificata per effetto di compiuta giacenza, dopo che presso il domicilio di via Grattarossa n. 1282, Roma,
è stato lasciato avviso in data 30/2/2021 [così in sentenza, ma in realtà 30.12.2021], come si evince dalle annotazione apposte dall'incaricato alla distribuzione e dal timbro per compiuta giacenza al mittente”, ha giudicato validamente perfezionatosi il procedimento notificatorio, affermando che, trattandosi di notificazione diretta ai sensi dell'art. 39 d.l. 78/2010, “la disciplina applicabile è esclusivamente quella dettata dal regolamento postale, contenuta nel decreto del Ministero delle Comunicazioni del 9 aprile 2001 ( art. 49), stante l'alternatività di tale disciplina speciale rispetto a quella dettata dalla l. n. 890 del 1982 e dal codice di rito in tema di notifica degli atti tributari
e giudiziari, come si evince anche dal disposto dell'art. 14, comma 1 della legge citata”.
L'appellante censura detta decisione riproponendo la già respinta tesi “degli adempimenti previsti per la notifica degli atti in discorso per i soggetti relativamente irreperibili”.
La censura, che non pone in discussione la circostanza fattuale dell'avvenuta notificazione nelle forme di cui all'art. 30, comma 4 d.l. 78/2010 (ossia tramite raccomandata inviata direttamente dall'ente previdenziale), non ha pregio, poiché ripropone una tesi già disattesa dal giudice di legittimità (Cass. 30.7.2025 n. 21964;
Pag. 7 a 9
29.7.2025 n. 21847) sulla base di argomentazioni fondate su di una completa ed esaustiva ricostruzione dell'intero quadro normativo e tenendo specificamente conto anche della giurisprudenza costituzionale invocata in appello, alle quali questa Corte rinvia senza superflue e ripetitive considerazioni.
In estrema sintesi, il giudice di legittimità ha affermato che: (a) la disposizione dell'art. 30, comma 4, del d.l. n. 78 del 2010 concede all' di notificare l'avviso CP_1 di addebito anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori aggravi procedurali;
(b) ove l' si avvalga, come avvenuto nel caso di specie, di CP_1 tale semplificata forma di notificazione, trova applicazione il regolamento sul servizio postale ordinario, che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica;
(c) l'unico adempimento richiesto all'agente postale, per l'ipotesi di mancata consegna del plico per temporanea assenza del destinatario o di altre persone abilitate a riceverlo, è rappresentato dall'immissione in cassetta di un avviso che indichi l'ufficio postale o il centro di distribuzione dove può essere ritirata la raccomandata.
La sentenza appellata, da un lato, ha correttamente applicato detti principi di diritto e, dall'altro, ha positivamente accertato il compimento da parte dell'agente postale di tale unica formalità, ossia il rilascio dell'avviso indicante l'ufficio o centro ove il destinatario avrebbe potuto ritirare la raccomandata.
Tale accertamento in fatto non è in nulla contestato dall'impugnazione, con il corollario che la decisione impugnata merita conferma anche nella parte in cui ha ritenuto validamente notificato l'avviso di addebito n. 3972021001110678500.
Ne consegue che del tutto correttamente il primo giudice ha stimato conseguentemente infondata “l'opposizione tardiva recuperatoria, qualificabile come opposizione all'esecuzione”.
5. Il quarto (ed ultimo) motivo di appello lamenta che il Tribunale non abbia rilevato d'ufficio la prescrizione dei contributi di cui all'avviso di addebito n.
3972021001110678500.
Il motivo è infondato.
La motivazione resa sul punto dal primo giudice, ossia che la valida notifica dell'avviso di addebito rendeva tardiva l'opposizione ex art. 24 d.lgs. 46/1999 e che detta tardività rendeva inammissibile l'esame del merito della pretesa contributiva, ivi compresa la valutazione dell'eccezione di prescrizione dei contributi, è corretta in fatto
(per le ragioni in precedenza esposte) e conforme all'insegnamento del giudice di legittimità.
A tale argomentazione, poi, deve aggiungersi che l'eccezione di prescrizione non
è accoglibile neppure se la si volesse intendere come diretta a far valere il decorso del
Pag. 8 a 9
termine quinquennale dalla data della notifica dell'avviso di addebito.
La Corte di Appello di Roma, nella già citata sentenza del 862/2025 del 4.3.2025, ha affermato, con accertamento in fatto e valutazioni in diritto pienamente condivisibili e condivise (ed alle quali qui si rinvia ex art. 118 att. c.p.c.), che la pretesa contributiva di cui al detto avviso non era prescritta alla data (di notificazione di una prima intimazione di pagamento) del 31.5.2022.
L'impugnazione qui contestata è stata notificata il 19.12.2023, vale a dire allorché non era decorso il termine estintivo quinquennale computato dall'ultimo atto interruttivo, sicché l'eccezione di prescrizione non sarebbe comunque accoglibile, quand'anche si volesse prescindere dalla portata applicativa dell'art. 2945, comma 2
c.c.
6. L'appello è respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, deve darsi atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
A) respinge l'appello;
B) condanna al rifondere all' delle spese del presente grado, Parte_1 CP_1 che liquida in € 7.500,00, oltre spese forfettarie al 15%;
C) condanna a rifondere ad le Parte_1 Controparte_2 spese del presente grado, che liquida in € 7.500,00, oltre spese forfettaria al 15%,
IVA e CPA come per legge;
D) dà atto che sussistono nei confronti dell'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, il 11.9.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dr. Vito Riccardo Cervelli dr.ssa Vittoria Di Sario
Pag. 9 a 9