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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/07/2025, n. 3670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3670 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott. ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 964/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto: domanda di divorzio,
promossa congiuntamente
da
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele RIZZO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato,
giusta procura in atti;
e da
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele RIZZO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata,
giusta procura in atti;
- Ricorrenti -
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole alla pronuncia di divorzio.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito del deposito di note scritte, disposto, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 26/05/2025, con cui le parti hanno chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente il 27/02/2025 i coniugi e Parte_1 [...]
esponendo di vivere da tempo separati e di essersi separati, giusta sentenza n. Parte_2
3945/2024 del 14/06/2024, pubblicata in data 29/07/2024, con cui l'intestato Tribunale ha omologato le condizioni di separazione dei coniugi, hanno chiesto concordemente la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto a Tremestieri ET (CT) in data 08/06/2013,
alle condizioni di cui al ricorso, precisando che dalla loro unione sono nate, a Catania, le figlie
(in data 01/03/2014) e (il 10/09/2019). Persona_1 Persona_2
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza n. 3945/2024, emessa in data 14/06/2024 e pubblicata in data 29/07/2024 nel procedimento di separazione consensuale recante n. 10666/2023 R.G., con cui il Tribunale di
Catania ha omologato le relative condizioni e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre,
si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile
2 frattura del consorzio coniugale.
Ciò posto, in base all'accordo, le parti hanno chiesto di confermare le condizioni tutte che regolavano la separazione consensuale, richiamate in ricorso e qui di seguito riportate:
“1) I coniugi vivranno separati e saranno liberi di fissare la loro residenza ovunque
riterranno opportuno, in Italia, previa reciproca comunicazione. Si danno sin d'ora l'un l'altro il
consenso per il rilascio del passaporto.
2) Le figlie minori e vengono affidate congiuntamente ad Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori e collocate preso la madre con la quale continueranno a vivere nella casa
coniugale di via De Logu,25/c CT.
3) La casa coniugale sita in Catania, via De Logu, 25/C, con i mobili che l'arredano, viene
assegnata alla moglie che continuerà a viverci con le figlie, mentre il marito è andato a vivere in
altro alloggio altrove.
4) Il padre avrà facoltà di vedere le figlie concordando con la madre tempi e modalità di
frequenza in base agli impegni lavorativi tanto del che della I ricorrenti si Pt_1 Pt_2
impegnano quindi alla massima collaborazione reciproca in funzione del benessere assolutamente
primario delle figlie. In caso di mancato accordo secondo le modalità di cui al precedente capo,
le modalità di visita vengono sin d'ora concordate, stabilite ed accettate come segue:
Il padre potrà tenere con se le figlie minori due giorni a settimana, compatibilmente con i
suoi turni di lavoro, con possibile pernottamento, prelevandole alle 10,00 - nel periodo scolastico
all'uscita dalla scuola – e riportandole alla madre alle 20,00 nel rispetto degli impegni scolastici
e formativi delle ragazze.
Durante le vacanze di Natale il padre potrà tenere con se le bambine per cinque giorni,
alternando, di anno in anno, il giorno di Natale con il giorno di Capodanno con due
pernottamenti.
3 Durante le vacanze di Pasqua il padre potrà tenere con se le bambine per tre giorni con un
pernottamento, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con il lunedì dell'Angelo.
Durante le vacanze estive il padre potrà tenere con se le bambine una settimana a luglio ed
una settimana in agosto con possibile pernottamento. In queste occasioni il padre prenderà le
bambine presso l'abitazione della moglie e le riporterà a casa nelle ore prefissate.
5) Il verserà alla moglie a titolo di concorso per il mantenimento delle figlie l'assegno Pt_1
di mantenimento mensile di € 400,00 (quattrocento/00), in ragione di € 200,00 (duecento/00) per
ciascuna delle figlie, entro l'ultimo giorno di ogni mese, a decorrere dal mese di settembre 2023.
Il mantenimento dovrà essere corrisposto fino al raggiungimento, da parte di ciascuna delle
figlie della maggiore età e al completamento di un corso regolare di studi, anche universitari.
L'assegno di mantenimento, come sopra stabilito, verrà rivalutato ogni anno in relazione
alle variazioni, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
ed impiegati verificatesi nell'anno precedente.
Il marito contribuirà, nella misura del 50% alle spese necessarie per l'istruzione delle figlie
e per la frequentazione e lo svolgimento di attività formative e sportive da parte delle stesse ed in
egual misura alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per le figlie (visite mediche
specialitistiche, presidi sanitari,acquisto occhiali da vista, gite scolastiche di oltre un giorno) e
sosterrà sempre al 50% le spese scolastiche necessarie per il completamento di un regolare ciclo
di studi anche universitari.
Per quanto non espressamente previsto le parti fanno riferimento al protocollo d'intesa
"Linee guida sul mantenimento dei figli" emesso di concerto tra il Tribunale di Catania e l'Ordine
degli Avvocati di Catania, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. Il sig. Pt_1
continuerà a pagare integralmente le rate del mutuo contratto dai coniugi per l'acquisto della
casa di via De Logu, 25/c Catania con Banca Intesa S.Paolo e del prestito contratto sempre con
4 Banca Intesa S.Paolo per la ristrutturazione della case e per l'acquisto dei mobili.
La sig.ra non appena avrà un proprio lavoro o percepirà indennità o bonus da parte Pt_2
di Enti Pubblici e/o contribuirà per il 50% al pagamento delle sole rate di mutuo residue. CP_1
I coniugi concordano fin d'ora che le figlie resteranno a carico del sig. ai Parte_1
fini dell' assegno unico nucleo familiare fino al raggiungimento dell'indipendenza economica da
parte di ciascuna delle due figlie, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire le superiori
condizioni.”.
Rilevato che l'accordo non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed appare adeguato a garantire alla prole minorenne l'accesso a una effettiva bigenitorialità, anche in ordine alle statuizioni di carattere economico e fermo restando che ogni altro accordo economico tra i coniugi, teso a regolare i loro reciproci rapporti, rimane sottratto al vaglio del Tribunale, trattandosi di materia disponibile in cui le parti possono liberamente esplicare autonomo e consapevole governo dei loro diritti, va pertanto statuito come da domanda.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno,
nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Tremestieri
ET (CT) in data 08/06/2013 tra , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], trascritto nel Registro degli Atti Parte_2
di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Tremestieri ET (CT) al n. 24, parte 2, serie A,
anno 2013, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra riportate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tremestieri ET (CT) di procedere
5 all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 13.06.2025.
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Sonia Di Gesu
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